Non spetta al Giudice del reclamo ex art 473-bis.24 c.p.c. decidere sulle istanze istruttorie controverse
Corte d’Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia,
ordinanza 24 settembre 2024,
N. 708/2024 V.G.
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Lucia di Filippo Consigliere onorario
Dott. Bruno Pighi Consigliere onorario
ha emesso il seguente
ORDINANZA
sul reclamo presentato in data 3.08.2024 da
R. V. C. (C.F. ________) nato a M. il ____79 e C. C. S. (C.F. ______) nata a F. V. (FI) il
____81, rappresentati e difesi- giusta procura agli atti- dall’Avv. Daniela Valoti e dall’Avv.
Alessandro Zuco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Daniela Valoti, sito in Rho
(MI), Corso G. Garibaldi n.90
RECLAMANTI
CONTRO
R. M. (C.F. __________) e B. M. C. (C.F. _____), rappresentati e difesi- giusta procura agli atti-
dall’Avv. Ottavia Borella
RECLAMATI
Con l’intervento
del Curatore Speciale per i minori C. G. S. R. e F. P. G. nella persona dell’avv. Fabio Ray;
del Curatore Speciale per la minore C. O. T. S. , nella persona dell’avv. Giada Simona Andriolo;
del P.G. presso la Corte d’Appello di M. ,
avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di M. in data 25.07.2024, depositato e
comunicato in pari data, reso nel procedimento n. 834/2024 R. Gen. MIN, nell’interesse dei
minori:
➢ C. G. S. R. , nato a M. il __/2007 (17anni);
➢ C. F. P. G. , nato a M. il ___/2008 (16 anni);
➢ C. O. T. S. , nata a M. il ___ /2013 (11anni).
Indice:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ………………………………………………………………………………… 2
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ……………………………………………………………………. 2
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ……………………………………………………………… 8
II. MOTIVI DELLA DECISIONE……………………………………………………………………………………… 11
2.1 LA ECCEZIONE DI INAMMISSIBIILTÀ …………………………………………………………………… 11
2.2 LE ISTANZE ISTRUTTORIE ……………………………………………………………………………………… 15
III. P. Q. M…………………………………………………………………………………………………………………. 16
La Corte sciogliendo la riserva che precede
LETTI gli atti,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano veniva aperto in data 13.02.2024
con ricorso del PM per la revisione delle disposizioni del Decreto Definitivo n. 2457/2022 del
2.12.2022, che così aveva disposto: “(…) I minori risultano già affidati al servizio sociale del
Comune di Milano giusto decreto definitivo del 2.12.22 – depositato il 10.1.23 – a definizione del
procedimento n. 2457/20 con mandato di: i. mantenere i minori collocati presso i genitori; ii.
avvalersi della disponibilità offerta dai nonni paterni ad essere una concreta risorsa vicariante le
competenze genitoriali laddove la gestione degli aspetti anche di vita quotidiana dei minori non sia
sufficientemente tutelata ovvero si verifichino nuovamente situazioni per c.d. emergenziali; iii.
regolamentare tempi e modalità di permanenza dei minori presso i nonni paterni, nell’esclusivo
interesse dei minori; iv. mantenere per i minori tutti i più idonei interventi educativi, anche
domiciliari, ed ogni utile e necessario supporto ove necessario anche di tipo psicologico; v.
mantenere la presa in carico dei genitori presso il N.O.A. e il Ser.D. territorialmente competenti per
interventi di monitoraggio e presa in carico secondo le indicazioni degli stessi servizi; vi. mantenere
per i genitori gli interventi già attivati di supporto alla coppia e alla genitorialità; vii. predisporre
anche per i nonni percorsi dedicati finalizzati ad un miglior esercizio del loro ruolo vicariante e di
supporto ai genitori; viii. individuare un servizio specialistico competente per un trattamento delle
relazioni familiari come specificato in motivazione a cui dovranno essere inviati entrambi i nuclei
familiari; ix. trasmettere ogni tre mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l’attività di
vigilanza, una relazione di aggiornamento sull’attuazione e sul rispetto delle presenti statuizioni
(…)”1.
Nello specifico, il PM segnalava nel suo ricorso che: “…a distanza di oltre un anno dal decreto
stesso, l’attività di mediazione familiare, prescritta dal decreto del 2 dicembre 2022, non è stata
nemmeno avviata…nel frattempo, i Servizi Sociali sostengono che i genitori hanno seguito le
1 In sintesi, il Tribunale per i Minorenni motivava la propria decisione avendo rilevato quanto segue: “ (…) Il nucleo di origine dei minori G. ,
F. ed O. C. è stato portato all’attenzione di questa A.G. dalla nonna paterna degli stessi, sig.ra R. M. , e dal di lei marito, signor B. M. C. , i quali
hanno espresso le loro preoccupazioni sulle condizioni di vita che i nipoti stavano conducendo una volta ricongiunti ai propri genitori, dopo un lungo
periodo nel quale erano stati accuditi dai ricorrenti a motivo del ricovero della coppia genitoriale presso “Le Betulle”. I ricorrenti si dolevano altresì
della fatica, incontrata da quel momento, nel mantenere una continuità di relazione con i minori a cui sarebbe così stata preclusa la possibilità di
beneficiare di tutti i vantaggi – anche sul piano educativo/ludico/esperienziale – derivanti dalla posizione sociale dei nonni e dettagliatamente riportati
in ricorso. (…) Ora il contesto di vita dei genitori presenta indubbi profili di criticità correlati anche alle fragilità psichiche riscontrate in entrambi e
che non sono venuti meno nel corso del procedimento, ma anzi si sono confermati in tutta la loro rilevanza non solo negli esiti delle espletate
valutazioni, ma nei comportamenti concreti attuati (quali, a mero titolo esemplificativo, le bollette insolute con conseguente interruzione delle forniture
nella villetta familiare o il deciso repentino trasferimento in altra regione che avrebbe potuto anche rappresentare – finalmente – la messa in atto di un
percorso di individuazione personale, lavorativo, abitativo e di riassunzione del proprio ruolo anche attraverso una distanziamento “fisico”, se non
fosse stato un piano privo di concreta progettualità e predisposto in pendenza di giudizio e senza preventiva condivisione neppure con l’E.A.) (…) E’
risultato evidente dalla espletata CTU – al netto dei suggestivi interventi dei CTP di parte ricorrente che hanno finito con il procrastinare l’iter peritale,
appesantendo il clima già di per sé conflittuale e gravato dalle copiose produzioni di parte anche non autorizzate – che il funzionamento individuale del
signor C. , della signora C. (e, di riflesso, della coppia C. /C. ) consegua, in modo simmetrico, alle dinamiche relazionali all’interno del sistema
familiare che vede un rapporto fusionale e simbiotico tra la R. ed il figlio (…) Il tentativo di affrancarsi e prendere le “distanze” dal descritto sistema
familiare [anche attraverso distanze fisiche nel momento in cui C. ha vissuto all’estero ovvero attraverso condotte antisociali legate all’assunzione di
stupefacenti all’inizio della vita di coppia e nel momento di crisi della coppia], rappresenta una costante nella vita del padre dei minori che è stata,
tuttavia, sempre attraversata da eventi che lo hanno alla fine riportato in famiglia o hanno in qualche modo “giustificato” il suo rientro. E così anche
la storia di coppia e della famiglia creata con la nascita dei tre figli si è sviluppata all’interno di queste dinamiche familiari che hanno investito
finanche G. F. ed O. nella misura in cui sono diventati “il centro” della costante tensione in atto tra gli adulti i quali, rivendicando – ciascuno – un
proprio posto ed un proprio ruolo – hanno generato la situazione portata all’attenzione di questo Tribunale dalla stessa R. .
A quest’ultima va, in ogni caso ed in ultima analisi, comunque riconosciuto un indiscusso autentico investimento affettivo verso il figlio e sicuramente
verso i nipoti ed una altrettanto autentica preoccupazione riguardo alla loro situazione al punto da rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, pur nella
consapevolezza di cosa la segnalazione avrebbe comportato (se non altro in termini di messa in discussione anche della propria figura).
Ora, quanto al primo aspetto di preoccupazione – ossia i trascorsi di dipendenza della coppia – questo Collegio non può che osservare come l’esito
degli esami tossicologici esperiti dal SERT su matrice pilifera sia stato negativo su tutte le sostanze stupefacenti per entrambi e indicativo di un
sporadico, lieve, abuso alcolico per il padre.
Dagli elementi emersi non sono stati rilevati tratti francamente attinenti all’area della dipendenza patologia da sostanze, pur non potendo escludere i
CTU ricadute in caso di eventuali situazioni di stress, soprattutto se inerenti alla relazione coniugale.
Ne consegue la necessità di mantenere la presa in carico dei genitori presso il competente servizio specialistico, anche in quanto il tema è comunque
dalla coppia non problematizzato, come qualcosa di passato, trattato ed assimilato.
Secondo le indicazioni del SERT è utile un supporto psicologico per la madre e per il padre dovrà richiedersi al servizio specialistico anche un
supporto psicologico e un monitoraggio sociale, oltre che medico.
Sono invece emersi profili personologici con marcati tratti dipendenti di personalità che porta la coppia C. /C. a faticare ad affrancarsi dal punto di
vista economico/finanziario dalla famiglia R. ed a basarsi, al suo interno, su un “legame terapeutico delle rispettive
fragilità”.
Riportano i CTU che il signor C. presenta forti tratti di dipendenza personologica e relazionale e che le fragilità della C. – donna dal canto suo
proveniente da una storia familiare connotata da continui allontanamenti e tentativi di avvicinamento, separazioni e traumi subiti in famiglia- trovano
compensazione nel rapporto forte, simbiotico ed ambivalente con il marito (…)”.
prescrizioni loro imposte, risultando rispetto ad esse collaboranti: sempre negativi all’uso di
sostanze stupefacenti, si sono messi in gioco anche sotto un profilo psicologico, avvicinandosi alle
istanze di autonomia e di ascolto dei figli, anche in relazione alle loro diverse età e tappe di crescita.
A riacuire il conflitto mai sopito e strisciante, il progetto della coppia genitoriale di trasferirsi a M.
, dove il padre avrebbe reperito un lavoro a tempo indeterminato nel suo settore professionale – la
ristorazione: progetto appoggiato dall’ente affidatario, sempre più persuaso che solo un
affrancamento della coppia genitoriale dal vincolo economico ed emotivo che la tiene legata ai
nonni paterni – obiettivo perseguito e specificato dallo stesso decreto del TM – possa mettere al
riparo i minori dal conflitto cui rimangono tuttora esposti. La posizione dei Servizi di promozione
del progetto di trasferimento del nucleo a M. lascia, tuttavia, estremamente perplessi. In primo
luogo, i curatori dei minori segnalano le ambivalenze dei minori, che gli stessi CTU di codesto
Tribunale avevano valutato preda di un rilevante conflitto di lealtà, che non pare essersi nel
frattempo sopito. Nel frattempo, il padre sta lavorando come cameriere in un blasonato ristorante di
M. ; il progetto di vita caldeggiato dai Servizi è, tuttavia, tutt’altro che concreto, visto che la casa di
M. è nuovamente priva del riscaldamento e anche questo inverno si è riproposta la necessità di
sfollare il nucleo – figli e nuora – presso l’abitazione della nonna paterna. Le istanze di autonomia
del nucleo C. paiono, ancora una volta, disattese nei fatti dagli stessi genitori che così
calorosamente le rivendicano. Se è così importante recidere la dipendenza dalla nonna paterna,
come mai non vengono adottate soluzioni idonee a garantire un alloggio in autonomia? Come mai
non si sceglie di abitare in una casa meno estesa e meno dispendiosa da riscaldare? Come mai i
soldi che il padre delle minori sta guadagnando non vengono utilizzati per garantire il
riscaldamento del nucleo familiare? Come mai la madre, a sua volta, non trova un lavoro, magari
nelle – numerose – ore in cui i figli sono assorbiti dagli impegni scolastici? Deve, inoltre, segnalarsi
la grave contraddittorietà tra le conclusioni dell’ente affidatario – circa il benessere dei minori e il
progressivo riacquisto delle capacità genitoriali – e quelle dei curatori dei minori – circa il
permanere di larghe aree di disinteresse e di disinvestimento da parte degli stessi genitori, in ambito
sanitario, per esempio, ovvero in ambito scolastico. Entrambi i curatori, inoltre, affermano che i
minori sarebbero tuttora vittime di un conflitto di lealtà che ne inficerebbe la spontaneità,
inducendoli ad affermare un’adesione al progetto di vita con i genitori in M. , piuttosto che a
rifiutare proposte ricreative provenienti dalla nonna paterna, nell’unica necessità di risultare
coerenti con le aspettative genitoriali. Risulta, pertanto, evidente la permanenza e la stagnazione del
conflitto tra i genitori e i nonni paterni, ormai cronicizzato, e la necessità, previa breve istruttoria, di
una modifica delle statuizioni già adottate, valutando il più opportuno collocamento dei minori e
l’ampliamento dei poteri di rappresentanza diretta dei curatori speciali” 2.
2. Con decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 7.03.2024 (nel proc. n. 834-2024 Min) il primo
giudice, a parziale integrazione del provvedimento definitivo del 12.12.2022, provvedeva a
nominare i Curatori Speciali per i minori, assegnava termini di legge per la costituzione dei genitori e
incaricava ex art. 473 bis 27 c.p.c. i Servizi sociali di M. (in ragione del trasferimento del sig. C. ) di
svolgere indagine sul tenore e sulla condotta di vita del padre e sul rispetto delle prescrizioni
dell’autorità giudiziaria.
3. In data 12.03.2024 su ricorso di C. R. V. e C. C. S. (genitori dei tre minori) veniva aperto
avanti il Tribunale per i Minorenni il proc. n. 1441-2024 sub 1 min. I ricorrenti chiedevano
l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte nell’interesse del Figlio C. G. S. R. , al fine
2 In data 15.12.2023, il Giudice Tutelare di M. , investito della vigilanza sull’attuazione del citato decreto, diC. va chiusa la vigilanza e trasmetteva
gli atti alla Procura della Repubblica presso il TM. Il GT, inoltre, rilevava la propria incompetenza ad adottare provvedimenti utili nell’interesse dei
minori ai sensi dell’art. 473 bis 38 c.p.c. ed evidenziava che il mancato rispetto del Decreto definitivo del 2.12.2022 imponeva la necessità di ulteriori
interventi per la sua attuazione e per la risoluzione delle controversie tra i genitori e i nonni paterni.
di consentire il trasferimento del ragazzo in M. (SI), presso l’abitazione dei nonni materni (ove
avrebbe abitato assieme al padre) e l’iscrizione del minore presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Bandini di Siena- Liceo Linguistico Lambruschini di M. .
4. In data 13.03.2024 il TM, sussistendo i presupposti ex art. 273 -274 c.p.c., provvedeva alla
riunione dei due procedimenti e rigettava l’istanza dei genitori in merito all’emissione del
provvedimento inaudita altera parte.
5. I Servizi sociali di M. con la relazione del 14.03.2024 riferivano che: “Si fa presente che la
situazione dei minori in oggetto è in carico alla scrivente da maggio u.s. a seguito di un decreto
definito da parte del TM, emesso il 2 dicembre 2022 (n. 2457/20). Sin da subito si è lavorato in
stretto raccordo e confronto con i Servizi Specialistici, il Consultorio Familiare, il SERD, i Curatori
e tutti gli operatori dei progetti educativi che supportano i minori. Sono stati effettuati colloqui sia
individuali che di coppia con i genitori, con i minori, con i nonni paterni e con i curatori speciali;
visita domiciliare, incontri di rete con i Servizi Specialistici, educativi e scolastici. I tre minori erano
collocati con i genitori, nell’abitazione di via M. A. , una villa di tre piani, e successivamente si sono
spostati, insieme alla madre, presso l’abitazione dei nonni a far data 12/11/23.Da fine settembre il
padre dei minori, Signor C. , a seguito di numerosi confronti con L’Ente Affidatario e i Servizi
Specialistici, sulla praticabilità di tale scelta ha infine preso la decisione di trasferirsi a M. (SI) per
intraprendere il lavoro da cameriere presso un ristorante, con un contratto a tempo indeterminato.
(…) Anche quest’inverno, come lo scorso, la coppia genitoriale ha riferito di non essere stata in
grado di sostenere le ingenti spese di riscaldamento dell’abitazione in comodato d’uso in cui vivono;
pertanto, ci si è avvalsi della disponibilità dei nonni paterni ad accogliere mamma e figli e risanare
un debito per le spese di riscaldamento. (…) Considerato il bisogno e la mancanza di soluzioni
alternative, la signora C. e i tre figli minori, il 12 novembre si sono trasferiti a casa dei nonni
paterni in maniera emergenziale e temporanea (fino allo spegnimento degli impianti di
riscaldamento). A differenza dello scorso inverno, la signora C. , pur evidenziando la fatica dovuta
alle divergenze sullo stile educativo rispetto alla suocera, ha comunque scelto di non lasciare soli i
figli e di condividere questo periodo con loro. Alla signora C. a fine ottobre è scaduto il contratto di
lavoro e nell’attesa di reperire una nuova occupazione sta percependo l’indennità mensile di
disoccupazione, occupandosi a tempo pieno dei suoi figli. Riguardo la regolamentazione con la
nonna paterna, si è confermata quella predisposta, in precedenza: visita infrasettimanale i
mercoledì. Considerata la situazione e l’età dei minori non si è optato per una regolamentazione
troppo strutturata, lasciando libertà ai ragazzi di accogliere le proposte dei nonni, al fine di
incentivare una maggiore fluidità nella relazione (…). I tre minori, come da indicazioni del medico
di base e del pediatra, da poco sono in carico e stanno svolgendo delle valutazioni presso
l’ambulatorio di nutrizione pediatrica e dell’adolescenza dell’ASST Santi P. e C. , Considerato il
loro sovrappeso/(si allegano referti). (…) Come riportato nella relazione dell’educativa domiciliare,
Nuovi Orizzonti, gli educatori della cooperativa riferiscono che “i genitori risultano attenti a
preparare pasti variati ed equilibrati. Con la madre ultimamente si è cercato di elaborare un menù
da comunicare al personale domestico che si occupa di fare la spesa e cucinare nella casa di Piazza
C. . In questi mesi in Piazza C. non sembra esservi stata possibilità di comunicazione tra la madre e
la nonna riguardo a questo tema, in quanto la signora R. ha riferito che non si occupa di queste
incombenze.”(…) La Signora R. ha spesso svalutato le risorse e i percorsi positivi messi in atto
dalla coppia genitoriale (…) Secondo lei R. e C. sono competenti nel fornire affetto e momenti di
divertimento ai figli, ma non per quanto riguarda le responsabilità di cura e di gestione (…) La
nonna si è subito adoperata a sostenere ogni spesa necessaria, ad esempio la scorsa estate
considerate le entrate economiche dei genitori, gli stessi, dopo essersi confrontati con i Servizi,
avevano valutato e condiviso il passaggio di O. in una scuola pubblica, la nonna, come anche la
Curatrice allora presente, hanno di C. to la loro contrarietà (…)”.Conclusivamente, i Servizi sociali
riferivano di condividere il progetto del nucleo familiare relativo al trasferimento del nucleo presso il
comune di M. ed alla possibilità del reperimento di un’attività lavorativa per la signora C. , della
ricerca di un’abitazione adeguata al nucleo e dell’individuazione di scuole, servizi sanitari e sportivi
per i tre ragazzi. Aggiungevano che nonostante la contrarietà della nonna paterna al trasferimento dei
minori in una nuova regione, rimaneva essenziale per i ragazzi preservare e valorizzare il legame
affettivo tra nonni e nipoti con possibile effettuazione di periodi di vacanza presso i nonni e una
specifica regolamentazione di alcuni fine settimana e festività da trascorrere presso di loro. Da
ultimo, i Servizi chiedevano al primo giudice di meglio specificare le competenze attribuite all’Ente
affidatario anche in ragione della nomina dei Curatori Speciali ed evidenziavano l’opportunità di
revocare l’affidamento dei tre minori all’Ente ed attribuire ai Servizi sociali l’attivazione ed il
monitoraggio degli interventi di natura socioeducativa necessari.
5. Con Decreto del 3.04.2024 il primo giudice, richiamando il decreto del 7.03.2024 mediante il
quale erano stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. ed a seguito dell’audizione dei
genitori e dei nonni paterni avvenuta in data 22.03.2024, nominava ex art 473 bis 26 c.p.c. un esperto
scelto in accordo tra le parti – Centro M. S. P. – per l’individuazione di un contesto educativo nel
quale i minori possano concentrarsi sul percorso personale di studi lontano dalle complesse
dinamiche familiari in attesa sia che si risolvano le controversie giudiziarie che il progetto di
trasferimento dei genitori acquisisca maggiore concretezza. Il Tribunale per i Minorenni, a seguito
della richiesta dei Servizi sociali di M. , provvedeva altresì ad indicare l’ambito dei compiti e dei poteri
spettanti ai Curatori speciale ed all’Ente 3.
6. In data 17.05.2024 i Servizi sociali di M. riferivano l’assenza di criticità al trasferimento dei
minori. Essi rappresentavano di aver incontrato il nucleo familiare durante le vacanze di Pasqua
(poiché la madre ed i figli avevano raggiunto il padre a M. ); di un adeguato tenore di vita del C. , il
quale lavorava presso il ristorante “il G. ” con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio
mensile di 1.700 euro; di aver effettuato la visita domiciliare in data 7.05.2024 presso l’abitazione
del padre (per cui paga un canone di 700 euro mensili) e di considerare quest’ultima idonea ad
ospitare l’intero nucleo familiare.
7. In data 22.5.24 su accordo delle parti il primo giudice ha nominato ex articolo 473 bis 26 cpc
l’ausiliario esperto lo studio professionale M. S. P. per un trattamento delle relazioni familiari come
specificato nel decreto definitivo di questo tribunale n 455/23 Con termine sino al 30 ottobre 2024
per il deposito di una prima relazione che riferisca sull’attività svolta e fornisca indicazioni per gli
interventi necessari a sostegno dei minori assegnando altresì termine alle parti sino al 15 novembre
2024 per note scritte e disponendo l’ulteriore rinvio al giorno 22 novembre 2024
3 Nello specifico: “ (…) a) a fronte del permanere della limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle “decisioni di maggior interesse
inerenti alle scelte educative, sanitarie, d’istruzione nonché in relazione al collocamento ed agli incarichi affidati all’Ente anche con riferimento a tutte
le decisioni inerenti la fissazione della residenza anagrafica, la individuazione del domicilio e collocamento dei minori” è ai servizi affidatari dell’Ente
territoriale che compete l’assumere le relative decisioni, sentiti i genitori in quanto limitati e non privati della responsabilità genitoriale, ma anche in
autonomia in caso di dissenso o contrasto con gli stessi o in presenza di decisioni di questi ultimi non rispondenti agli interessi concreti dei figli, e
comunque avvalendosi “della disponibilità offerta dai nonni paterni ad essere una concreta risorsa vicariante le competenze genitoriali laddove la
gestione degli aspetti anche di vita quotidiana dei minori non sia sufficientemente tutelata ovvero si verifichino nuovamente situazioni per c.d.
emergenziali” (cfr. decreto definitivo del 2.12.22 – depositato il 10.1.23 – a definizione del procedimento n. 2457/20);
b. ai curatori, in quanto dotati di poteri anche sostanziali, compete di assicurare l’adozione e l’attuazione delle decisioni che si rendessero di volta in
volta necessarie laddove si debba supplire alle difficoltà derivanti dall’esasperato conflitto tra le figure di riferimento dei minori e alle indubbie
fragilità genitoriali che in più di un’occasione hanno già ritardato/interferito con l’azione di cura e di accudimento concreto dei minori;
c. a tal fine i curatori dovranno mantenere un costante confronto con tutti gli operatori e i soggetti che a vario titolo si occupano dei minori nonché con
le parti, sollecitare i servizi affidatari affinché adottino le scelte necessarie negli ambiti decisionali conferiti dalla Autorità Giudiziaria a limitazione
della responsabilità genitoriale, sostituirsi in caso di inerzia per la loro attuazione e rivolgersi a questa Autorità Giudiziaria in presenza di contrasto
tra le parti.
8. In data 6.06.2024 il Consultorio familiare – Asst Santi P. e C. – in merito al nucleo familiare C.
– C. ed alle dinamiche relazionali con i nonni paterni, conclusivamente, riferiva che: “L’osservazione
clinica ha mostrato inoltre una evoluzione rispetto a quanto segnalato in sede di CTU, in merito al
concetto di “conflitto di lealtà” che pare ad oggi ampiamente superato.
Genitori e nonni, infatti, con l’ausilio dei Servizi hanno ripreso la comunicazione su alcuni temi
riguardanti i ragazzi (vacanze e tempo libero) che hanno permesso agli stessi di sentirsi liberi di
scegliere “cosa voler fare” e “con chi stare”, senza sentirsi vincolati alla necessità di soddisfare e di
non deludere gli adulti. In particolare, sul tema delle vacanze le decisioni sono state condivise, tra
genitori, nonni e minori, senza condizionamenti. genitori, hanno gradualmente raggiunto una
adeguata capacità genitoriale, che permette loro di gestire le questioni educative, normative,
sanitarie e scolastiche dei figli, lasciando alla nonna paterna l’opportunità di coltivare la relazione
con i nipoti, in assenza del ruolo vicariante, a nostro avviso non più necessario come in passato. (…)
Sebbene, infatti, in passato sia stato utile che i nonni svolgessero una funzione vicariante, ad oggi,
stante l’evoluzione personale dei signori C. /C. , il permanere dell’assenza di differenziazione tra il
ruolo dei genitori e quello dei nonni, genera confusione, sofferenza e profondo disagio nei ragazzi.
In particolare, le verbalizzazioni squalificanti nei confronti dei genitori, esplicitate ai tre minori
dalla nonna paterna in differenti occasioni (riferite agli operatori sia dai minori che dai genitori)
rappresentano un fattore di sofferenza per gli stessi. (…) La permanenza nel medesimo contesto
cittadino, renderebbe più complessa la riappropriazione del ruolo genitoriale tenuto conto
dell’evidente mancanza di fiducia che più volte la nonna paterna ha espresso nei confronti del figlio
e della nuora, anche alla presenza degli operatori. (…) Infine, tale trasferimento potrebbe garantire
al nucleo di concretizzare il percorso di stabilità economico/lavorativo/abitativa affrancandosi dalla
famiglia paterna, come richiesto da codesta A.G. Da quanto si legge nella relazione è evidente
come, per parte nostra, la strada da percorrere nel prossimo futuro sarebbe quella di pervenire ad
un trasferimento dei minori con i genitori a M. . (…) Ciò comporta il crearsi di una difficile e
delicata situazione al momento della ripresa della scuola a settembre p.v.. anche alla luce dei
cambiamenti di istituto o di indirizzo di studi che si prospettano, per G. , F. e O. . Ci chiediamo se
sia opportuno e/o possibile, impregiudicata ogni altra determinazione che il tribunale vorrà stabilire
sui quesiti ancora aperti, un pronunciamento provvisorio che consenta ai ragazzi di avviare il
prossimo anno scolastico a M. , anche in considerazione del fatto che per ragioni abitative e di
lavoro anche la mamma potrebbe trasferirsi stabilmente a M. avendo la possibilità di iniziare la
propria attività lavorativa nel mese di luglio p.v. (…) Infine, a parere delle scriventi, sarebbe
opportuno mantenere l’affido all’Ente territorialmente competente per consolidare i percorsi avviati,
con particolare riguardo al sostegno delle capacità genitoriali e alla presa in carico da parte di un
servizio specialistico in ambito dietologico nutrizionistico, per accompagnare genitori e figli al
progressivo miglioramento dello stile alimentare e al riconoscimento del ruolo che il cibo ha assunto
nella loro vita, con esiti disfunzionali.(…)” 4.
4 Quanto agli interventi psicologici sui tre minori si leggeva che: “ (…) G. ha proseguito gli incontri con la psicologa portando, oltre ai temi
relativi alla famiglia e alla scuola, quelli legati al proprio mondo di adolescente. E’ apparso progressivamente più sereno e capace di esprimere,
coerentemente con la sua età, il proprio punto di vista. In merito alla scuola e a fronte delle valutazioni scolastiche gravemente insufficienti, la prof.ssa
Cannavale in data 21.05.24 ha convocato i genitori e gli operatori assieme a G. per comunicare la probabile bocciatura. In quella occasione il
ragazzo ha espresso il proprio desiderio di proseguire lo studio delle materie di suo interesse per “essere bocciato con dignità” esprimendo un senso
di responsabilità e di consapevolezza maturato nei mesi precedenti. Gli adulti di riferimento lo hanno accolto nella fatica emotiva e lo hanno
rinforzato rispetto alla possibilità di scegliere un indirizzo più consono alle proprie inclinazioni, in futuro. Il ragazzo ha espresso la richiesta di
iscriversi in un liceo linguistico dove potrebbe mettere a frutto l’ottima padronanza della lingua inglese e il suo interesse per l’apprendimento delle
lingue straniere.
in merito alla possibilità di proseguire gli studi in un contesto lontano dalla famiglia, si è diC. to contrario in quanto il suo desiderio è di restare
assieme ai propri genitori e fratelli. Più volte è emersa per lui l’importanza di salvaguardare le proprie radici laotiane (ad esempio tramite il racconto
di piatti tipici che gli prepara la mamma oppure nel desiderio di tornare in L. con i propri genitori). Con lui si è iniziato ad affrontare il tema del
legame con il cibo, di cui appare ancora parzialmente consapevole. (…)
F. : sta vivendo una fase di separazione individuazione che lo vede ricercare momenti di vicinanza alle figure genitoriali ed altri in cui si immagina e si
vive in una dimensione di costruzione della propria autonomia. Ha sofferto il trasferimento a casa della nonna paterna, durante l’inverno, in quanto ha
dovuto modificare molte delle proprie abitudini legate alla quotidianità familiare. Si è detto felice del cambio di indirizzo scolastico (da scientifico ad
artistico), confermato anche dai buoni voti e dalle gratificazioni ottenute da un impegno costante. Nel prossimo anno scolastico affronterà un nuovo
cambiamento legato alla scelta dell’indirizzo specialistico del triennio. Nell’approfondimento della conoscenza con F. è emerso anche il tema del suo
9. In data 15.07.2024, i genitori R. V. C. e C. C. S. depositavano istanza di modifica ex art 473
bis 29 c.p.c. finalizzata ad ottenere il trasferimento dei tre minori a M. con i genitori nei tempi
idonei a consentire loro l’iscrizione scolastica dei figli presso i nuovi istituti scolastici.
10. Con decreto in data 25.07.2024, il primo giudice rigettava le istanze avanzate dai genitori
evidenziando che era in corso istruttoria da parte dell’ausiliario esperto- Centro M. S. – nominato ex
art. 473 bis 26 c.p.c. Il primo giudice rilevava altresì che l’aggiornamento del Consultorio familiare,
datata 6.6.2024, si scontrava con le risultanze processuali presenti in atti (es. contratto di locazione
ad uso abitativo transitorio della durata di anni 1 con scadenza 30/4/25 e doc. contratto di lavoro
della madre con scadenza 31.10.24) e con la complessità del quadro familiare. Il primo giudice
“riservato ogni provvedimento” rinviava all’udienza del 22.11 24 per le ulteriori determinazioni.
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Con ricorso in data 3.08.2024 R. V. C. e C. C. S. hanno chiesto: “modificare parzialmente il
Decreto definitivo del 2 dicembre 2022, emesso e depositato in data 10 gennaio 2023 nel
procedimento R.G. n. 2457/2020 e successivamente confermato dal Decreto provvisorio dell’8
marzo 2024 – Cron. 1909/2024 – R.G. n. 834/2024 nonché dal Decreto Collegiale del 3 aprile 2024
– R.G. n. 834/2024, adeguando il provvedimento alla situazione attuale e quindi autorizzando il
trasferimento dei minori G. , F. e O. a M. , nei tempi e nelle modalità descritte in narrativa,
consentendo per effetto la regolare iscrizione degli stessi all’anno scolastico 2024/2025 presso gli
Istituti Scolastici della zona sopra indicati. In ragione dell’approssimarsi dell’inizio dell’anno
scolastico, considerato altresì il periodo di ferie estive, si chiede all’Ill.ma Corte d’Appello adita di
provvedere con sollecitudine affinché l’iter di trasferimento-iscrizione dei ragazzi presso i nuovi
Istituti Scolastici possa essere effettuato nei tempi previsti e vada a buon fine”. Il reclamante ha
censurato il provvedimento del primo giudice sotto plurimi profili:
1) in primo luogo, i reclamanti lamentano la omessa valutazione della “situazione del nucleo
familiare” nella attualità; sostengono che infatti, l’assetto sarebbe sensibilmente cambiato e
sarebbero state superate le circostanze che, in precedenza, avevano indotto all’assunzione di
determinati provvedimenti nei confronti dei minori. Rimarcano che il sig. C. è stato assunto
con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile pari ad € 1.700; ha
sottoscritto un contratto di locazione per un immobile sito nel centro storico di M. in una
zona ben servita e ben collegata; sottolineano che l’unità immobiliare è stata valutata
positivamente anche dai Servizi; infine, anche la sig.ra C. ha trovato un’occupazione
lavorativa, essendo stata assunta con un contratto a tempo determinato, con una retribuzione
pari ad € 1.350,00 mensili presso un’Enoteca di M. .
investimento affettivo nei confronti della famiglia di origine materna (nonni, zii e cugini) che vive da sempre come un punto di riferimento accogliente e
mai intrusivo. Rispetto ad una prosecuzione degli studi lontano dalla propria famiglia si è espresso coerentemente con la sua età anagrafica in modo
chiaro nel non considerarla una opportunità di crescita, ma solo una fonte di sofferenza (…)
O. : A partire da febbraio 2024 sono stati effettuati incontri di monitoraggio con la minore (dott.sa B.). (…) Negli incontri successivi ha riconosciuto
come positivi i momenti con l’educatrice domiciliare; in relazione, invece, ai colloqui con la scrivente, da un lato ha ribadito di non averne tanta
voglia, dall’altro ha verbalizzato che le sembra possano servirle perché è un luogo in cui poter parlare di sé e delle proprie emozioni. Dai colloqui con
la minore emerge un sentimento di sano, positivo e adeguato senso di appartenenza al proprio nucleo familiare: parla della mancanza del babbo
che vive distante, dei momenti speciali con la mamma quando il venerdi sono fuori solo loro due a pranzo, dei rapporti con i fratelli, degli animali
domestici di famiglia e del dispiacere per la recente morte di un loro cagnolino, del desiderio di vivere tutti insieme in una casa che sia “la loro
casa”. Emerge un legame affettivo con la nonna, con qualche nota di gelosia per la maggiore attenzione che avrebbe per il fratello G. ; descrive con
piacere le attività svolte con lei, ma più volte segnala che le piacerebbe che anche i genitori potessero partecipare (p.e. viaggio a Parigi, matrimonio
della zia E. ). Esprime una comprensibile tristezza per le relazioni difficili tra gli adulti e per l’incertezza rispetto a quanto verrà deciso dal
Tribunale.(…)”.
2) In secondo luogo, parte reclamante, richiamando la Relazione dei Servizi di M. del
12.03.2024, insiste sulla piena idoneità genitoriale e sulla forte motivazione e attivazione per
un cambiamento evolutivo mostrato anche dalla sig.ra C. , circostanze, queste che, a suo dire,
non sarebbero state valutate dal Giudice di prime cure.
3) Infine, parte reclamante ritiene che il provvedimento impugnato meriti di essere riformato
poiché ometterebbe di considerare il concreto interesse dei minori. In particolare, il Giudice
di primo grado impendendo la piena e pratica realizzazione del progetto di vita proposto dai
genitori e ritenuto, altresì, idoneo dai Servizi5, avrebbe impedito la realizzazione delle
proposte più tutelanti per i minori.
2. In data 30.08.2024, si è costituito il Curatore Speciale della minore O. , avv. Giada S.
Andriolo: in primo luogo, deducendo l’inammissibilità del reclamo, poiché proposto avverso un
provvedimento non modificativo o peggiorativo della situazione familiare de quo; in secondo luogo,
sottolineando la mancata conclusione della fase istruttoria nel procedimento di primo grado; infine,
ribadendo le proprie perplessità circa i vantaggi di un eventuale trasferimento del nucleo familiare a
M. .In particolare, il Curatore ha evidenziato come, da un lato, non possa considerarsi
“sovrapponibile il desiderio dei figli di stare con i genitori con il desiderio di trasferirsi a M. ” e
dall’altro, come le istanze di autonomia del nucleo C. risultino ancora disattese dai genitori che non
riescono a rendersi del tutto indipendenti dalla nonna paterna, (cfr. costituzione, pag. 17).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, il Curatore ha formulato le seguenti conclusioni: “In via
preliminare e principale:
– rigettare il reclamo proposto in ragione della propria inammissibilità e/o improcedibilità e/o della
propria infondatezza in fatto e in diritto, non apparendo la domanda funzionale all’attuale
protezione degli interessi dei Minori, con conseguente integrale conferma del provvedimento
impugnato; Firmato
In via subordinata, nel caso in cui la Corte d‘Appello adita ritenesse di accogliere il reclamo:
– disporre in urgenza l’integrazione d’indagine sul ramo genitoriale materno, che dovrebbe essere di
supporto al nucleo familiare, nell’ambito del c.d. progetto M. ;
– assumere sommarie informazioni dai nonni paterni in merito a quanto riferito da O. nel corso
delle vacanze estive sulla scuola e sull’ipotesi di trasferimento;
– Pur nella consapevolezza dei confini della cornice giuridica del procedimento in fase di reclamo,
disporre un supplemento/aggiornamento della C.T.U. espletata nel procedimento R.G. 2457/2020
avanti il Tribunale per i Minorenni di M. , con specifico ma non esclusivo focus sulla libera
determinazione dei Minori e sul loro benessere anche evolutivo.
Con ogni più ampia riserva”.
3. In data 30.08.2024, si è costituito il Curatore Speciale dei minori G. e F. , avv. Fabio Ray, che
ha dedotto quanto segue: in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo proposto dai genitori per
“inesistenza dei presupposti giuridici” e “per errata individuazione del rimedio nonché del Giudice”;
5 “Tale trasferimento permetterebbe di avviare un processo di reale emancipazione dei genitori, che si assumerebbero
la responsabilità di agire e di scegliere per il benessere dei loro figli, all’interno di una cornice giuridica tutelante. Al
contrario, il permanere nella condizione attuale, all’interno di un sistema familiare in cui non vi è una netta separazione
tra i ruoli genitoriali e quelli dei nonni paterni, impedirebbe ai genitori di raggiungere quella indipendenza economica e
psicologica necessaria ad un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali e di consolidamento di sé, con ulteriori
ricadute sul benessere psicologico dei tre figli […] Il trasferimento del nucleo familiare a M. , come da progetto
presentato dai genitori, agevolerebbe la differenziazione tra il ruolo dei genitori e quello dei nonni, garantendo ai
minori il bisogno di appartenenza al proprio nucleo familiare, salvaguardando il rapporto con i nonni in una dimensione
differente da quella normativa/educativa.
La permanenza nel medesimo contesto cittadino renderebbe più complessa la riappropriazione del ruolo genitoriale
tenuto conto dell’eventuale mancanza di fiducia che più volte la nonna paterna ha espresso nei confronti del figlio e
della nuora , anche alla presenza degli operatori”, (Cfr. Relazione ASST Santi P. e C. , pagg. 6 ss.).
l’improcedibilità del reclamo per omessa notifica al P.M.; l’inammissibilità del reclamo perché
proposto avverso un provvedimento carente di elementi di novità. In secondo luogo, nel merito, il
Curatore Speciale ha affermato l’impraticabilità del progetto di trasferimento a M. , in quanto
“carente di ogni presupposto soggettivo o oggettivo”6.Infine, il Curatore Speciale ha ribadito che
“non è affatto sufficiente rappresentare i vantaggi del trasferimento per i genitori (cd.
“affrancamento”) neppure spacciandoli come vantaggi indiretti per i minori, ma è imprescindibile
rappresentare quali sono i concreti vantaggi per i minori nel trasferirsi a M. ”. Più nello specifico, il
Curatore ha evidenziato la preminenza degli interessi dei minori su quelli dei genitori, evidenziando,
in particolar modo, la delicata situazione scolastica del minore G. , non ammesso, per la seconda
volta, alla classe terza del liceo classico. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’avv. Ray ha
concluso come segue: “che Codesta Ecc.ma Corte voglia:
In via preliminare e principale:
– rigettare il reclamo proposto in ragione della propria inammissibilità e/o improcedibilità e/o della
propria infondatezza in fatto et in diritto, con conseguente integrale conferma del provvedimento
impugnato;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere il
Reclamo:
– disporre in urgenza l’integrazione d’indagine sul ramo genitoriale materno, che dovrebbe essere di
supporto al nucleo familiare, nell’ambito del c.d. progetto M. ;
– assumere sommarie informazioni dai nonni paterni circa quanto riferito loro da G. e F. e anche
dalla cugina G. in merito a quanto riferitole da G. nel corso dell’estate in merito a scuola,
trasferimento, progetti e quotidianità in M. ;
– disporre un aggiornamento della CTU effettuata nell’ambito della procedura r.g. 2457/2020 avanti
il Tribunale per i Minorenni di M. con specifico ma non esclusivo focus sulla libera determinazione
dei minori e sul loro benessere anche evolutivo.
In ogni caso:
– valutare di procedere all’ascolto dei minori richiedenti G. e F. C. e, ove ritenutane l’opportunità
e/o la necessità, anche eventualmente con l’assistenza dell’ausiliario esperto ex art 473 bis 5 c.p.c.”.
4. In data 1.09.2024, si sono costituiti i nonni paterni, R. M. (C.F. Rpsmcr53b49f205d) E B. M.
C. affermando: in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo ex adverso proposto “per genericità
dell’individuazione dei punti contestati del provvedimento reclamato e delle relative doglianze” e
“per carenza dei presupposti necessari alla reclamabilità”, dato che il provvedimento reclamato non
sarebbe modificativo, bensì confermativo di una situazione già in essere. Nel merito, i resistenti
hanno insistito sulla correttezza della decisione del Giudice di prime cure e sulla fondamentale
importanza dell’attività istruttoria ancora in corso innanzi al T.M.7 Nello specifico, i nonni paterni
hanno evidenziato la provvisorietà della vita a M. e le conseguenze negative che ne discenderebbero
6 “L’inconsistenza/fragilità di questo progetto è attestata oggi dal fatto che nel reclamo si legge dell’ipotesi di
assunzione presso altro e diverso ristorante. Il contratto di locazione è ad uso transitorio […] Il contatto di lavoro della
madre è a tempo determinato (quindi non certo “stabile” come si legge nell’istanza) – nessuna garanzia di stabilità
economica oltre il semestre. Le attività ludico-ricreative offerte da M. riportate nel progetto (cfr. doc. 1 allegato alla
memoria 24.07.24) e quindi nell’istanza, non implicano l’effettiva frequentazione da parte dei ragazzi che, di fatto, ad
oggi non svolgono attività alcuna (eccezion fatta per il calcio di G. ), non essendo evidentemente stati adeguatamente
incentivati nè motivati sull’importanza di tali attività sportive e/o culturali”, (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9).
7 “Il percorso presso il Centro M. S. , iniziato prima dell’estate, si è finalmente attivato dopo il grave inadempimento
dell’Ente rispetto alle indicazioni del provvedimento definitivo che già prevedeva fra gli incarichi un lavoro sulle
relazioni intrafamiliari volto a mettere al centro i ragazzini per la costruzione di un progetto capace di preservare tutte
le relazioni affettive nonché garantire ai minori l’accesso a opportunità di vita alle quali hanno diritto.
Il giudice di prime cure ha correttamente ribadito l’importanza dello svolgimento proficuo del percorso, che tuttavia è
stato già alterato da “dinamiche processuali tipicamente contenziose nuovamente oggi sollecitate, prematuramente ed
inaspettatamente, dagli operatori del C.F. prima e dai genitori poi”, (cfr. comparsa di costituzione, pag. 15).
ai danni dei tre minori8, insistendo sull’attuale incapacità dei genitori di costruire un percorso di vita
con una prevedibilità tale da mettere in sicurezza i figli. Infine, con riferimento alle vicende
giudiziarie che hanno coinvolto la famiglia i nonni paterni hanno evidenziato un atteggiamento
vittimistico e non collaborativo assunto dai genitori, che, dunque, si sarebbero mostrati, ancora una
volta, incapaci di perseguire i reali interessi dei tre figli minori.
Dunque, i nonni paterni hanno concluso come segue:
“che Codesta Ecc.ma Corte voglia:
– in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità del reclamo per i motivi di diritto esposti in
narrativa;
– nel merito: – rigettare le domande proposte dai reclamanti in quanto infondate e inammissibili e
per l’effetto confermare nella sua interezza l’impugnato decreto n. 7148/2024 emesso in data 25
luglio 2024 dal Tribunale per i minorenni – Giudice delegato Dr.ssa Marino, nell’ambito del
procedimento R.G. 834/2024. – condannare i signori C. e C. al pagamento delle spese processuali
ex art. 96 c.p.c.
– In subordine: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse ammissibile il reclamo
e necessario acquisire ulteriori elementi per provvedere, disporre un aggiornamento della
consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito della procedura r.g. 2457/2020”.
5. In data 3.09.2024, il PG ha espresso “parere favorevole alla conferma del provvedimento
impugnato, con rigetto del reclamo”. In particolare, il PG – valutata la situazione familiare
complessiva, nonché l’aspro conflitto genitori-nonni, l’incompletezza dell’attività istruttoria del
giudizio pendente innanzi al T.M., il mancato ascolto dei minori fino alla data odierna e considerate
le fragilità dei tre minori stessi, ha motivato il suddetto parere sulla base delle seguenti
argomentazioni: “si ritiene che il trasferimento dei minori con la coppia genitoriale a M. , secondo il
progetto presentato dai genitori (e sostenuto dagli operatori) non appaia rispondente all’interesse
preminente dei minori, come argomentato dal Tribunale. Si condividono altresì le forti
preoccupazioni sul benessere dei minori, vittime di un conflitto di lealtà, che si trovano in una
situazione a rischio evolutico per mancanza di adeguata tutela genitoriale, come indicato
concordemente nelle comparse dei curatori speciali. […] la domanda di trasferimento riproposta
dai genitori nelle forme di reclamo appare strumentale, traducendosi nell’ennesima reiterazione
dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei minori in Toscana, presentata in
più occasioni, sia al TM che al GT, istanza sempre rigettata, perché non adeguata, né tutelante per il
benessere dei minori”.
6. In data 5.9.24 i curatori con note distinte hanno riferito, in ordine alla mancata partecipazione del
Minore G. C. alle prove d’esame di amissione al liceo linguistico S. C. . in data 03 settembre 2024.
7. In data 10.9.24 hanno depositato note scritte sia i reclamanti che i reclamati.
8 “La provvisorietà tocca ancora ogni aspetto della vita non solo dei genitori, ma in primis dei figli.
I tre minori, che da anni ormai cambiano casa a seconda delle stagioni (ospiti dei nonni paterni nei mesi invernali
perché i genitori non garantiscono il riscaldamento), anche quest’anno vivono l’imprevedibilità di non sapere dove
abiteranno, quali scuole frequenteranno e con chi vivranno. I tre ragazzini permangono coinvolti in segreti e rinunce
personali affettive e progettuali. I genitori continuano a muoversi in spregio alle decisioni dell’Autorità giudiziaria
(come peraltro già avvenuto) e persistono nel loro intendimento a scapito dei propri figli. Questo emerge C. mente
ancora oggi dal contenuto del reclamo che non supera le riflessioni critiche svolte dai nonni, dai curatori e in ultimo dal
Tribunale sui punti di scuola, salute e affettività dedotti puntualmente negli ultimi scritti. Seguirà nel presente atto la
disamina e un aggiornamento su una delle tematiche più di significato per i ragazzini, ossia la scuola, esemplificativa
dell’atteggiamento manchevole dei genitori: le proposte scolastiche non tengono in nessun conto l’individualità dei figli,
la continuità e un’idea prospettica, almeno per loro, sul futuro”.
8. In data 11.09.2024, è pervenuta nota di aggiornamento da parte del curatore dei minori G. e F.
C. , Avv. Fabio Ray, da cui si legge che: “lo scrivente Curatore ritiene essenziale aggiornare la
Corte Ecc.ma in merito agli eventi dedotti con la precedente nota del 04.09.24 […] ciò che appare di
una gravità assoluta è che la difesa dei genitori nella propria memoria depositata ieri, non solo non
faccia menzione alcuna di tale volontà di G. , ma addirittura insista, anche pervicacemente, a
rappresentare la di lui diversa volontà di trasferirsi a M. per essere ivi iscritto al liceo locale,
giugnendo fino ad insinuare oscure macchinazioni da parte del Curatore (e senza neppure avvedersi
che i dubbi e la perplessità del Curatore circa la volontà di G. rappresentata dai genitori e/o per
essi dai suoi difensori e/o ASST erano evidentemente ben più che fondati)”
9. All’udienza 12 settembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, la Corte se è riservata sulla
scorta delle allegazioni in atti.
********
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 LA ECCEZIONE DI INAMMISSIBIILTÀ
RILEVATO che preliminarmente va affrontata la questione dell’ammissibilità del reclamo che
comporta l’esigenza di operare alcune distinzioni sulla scorta della diversa tipologia dei
provvedimenti impugnati, tra loro non assimilabili , al fine di circoscrivere la cognizione devoluta a
questa Corte .
– Con riferimento al Decreto Definitivo n. 2457/2022 del 2.2.2022, relativo al proc R.G. n.
2457/2020 , il ricorso è manifestamente tardivo ed in quanto tale inammissibile.
– Quanto al Decreto provvisorio dell’8 marzo 2024 – Cron. 1909/2024 – R.G. n. 834/2024 emesso
inaudita alter partem dal giudice monocratico si tratta di provvedimento per legge non impugnabile
.In tal senso depone il disposto di cui all’art 473 bis 15 cpc secondo cui – “In caso di pregiudizio
imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione
dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie
informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse
dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa
entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”. La
Cassazione ha individuato l’ambito di operatività dell’istituto ( cfr. Cass. n .1168 in data 21 marzo
2024 ) affermando che “Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, la
norma consente al presidente, o al giudice da lui delegato, in caso di pregiudizio imminente ed
irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura, di adottare provvedimenti
opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il
contraddittorio, salvo, poi, fissare un’udienza entro i successivi quindici giorni nella quale
riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate;9.” “ E pacifica
9 L’interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è, infatti, quello del minore, cioè un interesse, la cui
realizzazione dipende dall’attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale, che impongono che il potere-
dovere di adottare provvedimenti provvisori con funzione cautelare, il potere-dovere di regolare in via definitiva il
rapporto controverso, nonché il potere-dovere di garantire sul piano esecutivo il rispetto delle decisioni assunte spettino
tutti al medesimo giudice, che rappresenta l’unico punto di riferimento da cui si irradia la tutela giurisdizionale nelle tre
tradizionali direttrici tipiche (dichiarativa, esecutiva e cautelare), secondo un principio di tutela giurisdizionale globale
dell’interesse del minore. L’aderenza della disciplina positiva a tale principio assicura, infatti, che tale interesse sia
preso in cura dalla giurisdizione con provvedimenti costantemente adeguati alla mutevolezza del rapporto giuridico
tutelato, evitando – così – che venga esposto al rischio di subire pregiudizi non più riparabili».” L’art. 473-bis.15 cod.
la non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso con decreto inaudita altera parte (in
quanto equiparabile ai provvedimenti endoprocedimentali, ovvero quei provvedimenti che si
caratterizzano dalla previsione di un termine finale di efficacia, come appunto nel caso previsto
dall’art. 473-bis.15 cod. proc. civ. che prevede la fissazione di un’udienza per la loro conferma,
modifica o revoca). ( cfr. Cass n .1168 in data 21 marzo 2024 ) Nella specie il decreto in esame è
stato oggetto di conferma ed è quindi assorbito dal successivo provvedimento collegiale emesso in
data 3.4.24 sicché il reclamo è parimenti inammissibile .
-Con specifico riferimento al Decreto Collegiale del 3 aprile 2024 – R.G. n. 834/2024, si tratta di
decreto con cui il giudice di prime cure ha provveduto , segnatamente confermandoli , in ordine ai
provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 cpc .Nella specie nulla questio circa la ammissibilità
del reclamo che è espressamente prevista .10”.L’esigenza di provvedimenti indifferibili anche nel
corso del giudizio può dipendere dall’inidoneità degli istituti preesistenti (artt. 337-ter, comma 3,
terzo periodo, cod. civ. e 709-ter, comma 1, cod. proc. Civ) a fronteggiare situazioni, potenzialmente
pregiudizievoli, che si verifichino dopo la prima udienza (si pensi, ad esempio, ai contrasti tra i
genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che, investendo diritti primari del
proc. civ., come si è già anticipato, consente oggi (diversamente da quanto era possibile in base alla previgente
disciplina, essendosi colmato, così, un grave vuoto di tutela che andava a verificarsi in una fase in cui, oltretutto, vi è
l’assoluta esigenza di agire con tempestività), fin dal momento del deposito del ricorso introduttivo (in quest’ottica,
dunque, è innegabile che si sia al cospetto di provvedimenti resi in corso di causa. Quanto, poi, alla possibilità, o non, di
ammettere tali provvedimenti pure ante causam, vale a dire ancor prima del deposito del ricorso di cui all’art. 473-
bis.14 cod. proc. civ., non si ritiene di potere/dovere prendere espressamente posizione in questa sede, stante il già
rimarcato perimetro dell’indagine richiesta dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale) alla parte – ma, evidentemente,
anche al giudice, d’ufficio, laddove rilevi la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma – di chiedere la pronuncia
dei provvedimenti “indifferibili” in presenza di un “pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione
delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”. Ove ricorrano tali ipotesi, il presidente o il giudice
delegato, “assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti
necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti”, fissando entro i successivi
quindici giorni l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca degli stessi. . L’assonanza di tale previsione col
disposto, da un lato, dell’art. 700 cod. proc. civ. e, dall’altro, dell’art. 669-sexies del medesimo codice è palese e
dimostra, dunque, non solo la natura cautelare di detti provvedimenti (pressoché riconosciuta da tutti i commentatori
della riforma) ma pure che la previsione di cui all’art. 473-bis.15 di cui si discute deve trovare applicazione laddove
l’urgenza di provvedere al fine di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive interessate è massima e tale da non
potersi attendere l’udienza prevista dall’art. 473 bis.21 cod. proc. civ..
10 il tema della reclamabilità, o non, ed eventualmente in quali limiti, del medesimo provvedimento, reso in forma di
ordinanza, che, appunto, confermi, modifichi o revochi il decreto predetto, impone di stabilire innanzitutto, se
l’ordinanza con tale contenuto debba essere pronunciata dal tribunale in composizione monocratica (lo stesso, cioè, che
ha emesso il decreto inaudita altera parte) o collegiale (come sostenuto, invece, da autorevole dottrina sul presupposto
che «ai sensi dell’art. 473-bis.1 c.p.c., […], nel procedimento “unificato” in materia di stato delle persone, minorenni e
famiglie “il tribunale giudica in composizione collegiale”. Non è revocabile in dubbio che l’udienza per la conferma,
modifica o revoca del decreto debba tenersi davanti al medesimo giudice monocratico (presidente o giudice delegato)
che lo ha emesso, deponendo in tal senso sia il dato normativo, che non richiede che l’udienza ad hoc sia fissata davanti
ad altri, sia la pacifica interpretazione ed applicazione del corrispondente passo dell’art. 669-sexies, comma 2, cod.
proc. civ.. In questa direzione, del resto, sembra porsi pure lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel
corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo,
prevede, all’art. 3, comma 6, lett. c), che: “all’articolo 473-bis.15: 1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole
«fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza» sono inserite le parole «davanti a sé»”, altresì leggendosi, nella
corrispondente Relazione illustrativa, che “si apportano modifiche all’articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni
dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all’adozione dei provvedimenti indifferibili
senza per questo ridurre le garanzie per le parti. “Alla stregua della premessa ritiene la Suprema Corte che “ i
provvedimenti indifferibili siano piuttosto assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione
analogica dell’art. 669-terdecies c.p.c. In tal senso depone la relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che, rispetto all’art.
473-bis.15 c.p.c., prevede che “(…) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina
dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. ( cfr. sentenza n .1168 in data 21 marzo 2024 )” »
minore, hanno sempre, in astratto, carattere di urgenza). 11Non è questa la sede per inserirsi
nell’ampio dibattito che attiene alla generale reclamabilità o meno dei provvedimenti indifferibili
adottati dal giudice di prime cure . Ci si chiede, infatti ,se avverso l’ordinanza di conferma,
modifica o revoca dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. sia consentito il reclamo, in ogni caso
,ovvero, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei
provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove detti provvedimenti
sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano
sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano
l’affidamento a soggetti diversi dai genitori . L’opinione più diffusa si esprime per l’ammissibilità
del reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., quantomeno nelle materie
di cui al all’art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. purché sospendano o introducano sostanziali limitazioni
alla responsabilità genitoriale sulla scia della tesi ,che sui medesimi presupposti afferma la
generale reclamabilità di tutti i provvedimenti emessi in corso di causa – ivi compresi, dunque, i
provvedimenti indifferibili –laddove il ricorso al reclamo si giustifichi in ragione della sottostante
esigenza di evitare un pregiudizio per il minore . La giurisprudenza citata, in un’ ampia ricognizione
dell’ambito di rilevanza non solo processsuale ma anche sostanziale del reclamo ex art 473 bis -24
cpc, si è espressa in tal senso precisando che «In tema di procedimento in materia di persone,
minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs.
n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili
resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi
innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida
con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove
sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano
sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano
l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. “.( In senso conforme anche Cass. ord. 19 marzo 2024,
n. 7311 secondo cui : “Sono impugnabili e ricorribili per cassazione i provvedimenti sulla
decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, benché non definitivi o conclusivi del
procedimento, in quanto influenzano in modo stabile l’esercizio della responsabilità genitoriale. I
decreti de responsabilitate hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidono su diritti di
natura personalissima di priM. rango costituzionale, essendo modificabili e revocabili soltanto per
la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quindi idonei ad acquistare efficacia di
giudicato”).”Di conseguenza intanto sussiste la cognizione del giudice del reclamo ex art 473 bis 24
cpc in quanto il provvedimento anche provvisorio, adotti statuizioni limitative della responsabilità
genitoriale.
Nella specie dirimente è il rilievo che il provvedimento in esame si limita a confermare le statuizioni
già adottate con l’originario Decreto Definitivo n. 2457/2022 del 2.2.2022 senza introdurre
restrizioni di alcun genere. Infatti, l’attribuzione di compiti sostanziali ai curatori ai sensi dell’art
473 bis -8 cpp, ivi contenuta, era già prevista nell’originario decreto definitivo e il provvedimento de
quo si è limitato a definire i predetti incarichi.
– Per quanto attiene al provvedimento ex art 473 bis 22 comma II cpc vale a dire il Decreto emesso
in data 25 luglio 2024 dal Tribunale per i Minorenni di M. , Presidente Dott.ssa Elly Marino, nel
procedimento R.G. n. 834/2024– come sopra ricordato il reclamo è ammissibile «contro i
provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche
dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
11 “L’ipotesi, che prima della riforma era disciplinata dagli artt. 337-ter, comma 3, terzo periodo, cod. civ. e 709-ter,
comma 1, cod. proc. civ., ora non è espressamente contemplata dalle nuove norme, sicché lo strumento da utilizzarsi per
risolvere la questione può ricercarsi anche (e proprio) nella richiesta di un provvedimento indifferibile”. ( cfr. sentenza
n .1168 in data 21 marzo 2024 )” »
diversi dai genitori» (art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c Nella specie il provvedimento esorbita
dall’ambito di operatività della disciplina invocata laddove il primo giudice non solo si limita a
“confermare” le statuizioni limitative adottate in precedenza , ma senza stabilire ulteriori e diverse
prescrizioni rispetto a quelle già adottate in altre sedi , con espressa “ riserva di ogni ulteriore
provvedimento “ ha disposto in via interlocutoria ulteriori adempimenti istruttori e di supporto (
vedasi istanza concorde delle parti ex art 473 bis -26 cpc e relativo provvedimento ) .
Pertanto anche sotto il profilo che attiene ai provvedimenti interinali di cui al proc R.G. n. 834/2024
il reclamo è inammissibile.
2.2 LE ISTANZE ISTRUTTORIE
RITENUTO che quanto alle le verifiche chieste da più parti, seppure a fini contrapposti, non
possono essere espletate in questa sede, sia perché incompatibili con il rito di cui infra sia perché
potenzialmente sovrapponibili a quelle già in corso. La questione sollevata ,in particolare dai
curatori ( che hanno chiesto anche disporsi CTU) relativa alla necessità che vengano svolti
approfondimenti istruttori, si salda con il tema più generale relativo all’ambito di operatività della
norma in questione alla luce della nozione restrittiva attribuita dal legislatore ai poteri istruttori del
giudice in sede di reclamo. L’ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo art. 473bis.24,
c.p.c segnatamente con specifico riferimento al comma 1 della medesima disposizione, è
espressamente circoscritta Infatti a norma del comma terzo dell’art. 473-bis.24, c.p.c., è limitato alle
deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha
emesso il provvedimento reclamato; eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte
alla cognizione di quel giudice, con l’unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere
assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non
anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione. Tali provvedimenti restano sempre
modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art.
473bis.23 c.p.c.) invocati nella specie dai reclamanti .Pertanto la possibilità di procedere ad una
forma sommaria di istruzione quale quella prevista ex art 473 bis c 24 cpc indurrebbe ad escludere
che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo – per così dire – ab externo della
decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie
informazioni .Tuttavia l’inciso che espressamente circoscrive ai casi in cui sia strettamente
“indispensabile” ,lo spazio per l’attività istruttoria che va ,comunque, limitata alle mere
“informazioni”, per di più “ sommarie”, dimostra come in ultima analisi ,debba essere privilegiata
la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni nell’ambito del medesimo
procedimento. In altri termini, anche se la riforma ha espressamente previsto la reclamabilità dei
provvedimenti l’intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado
dovrebbe essere connotato da estrema cautela, onde non travolgere l’attività istruttoria in corso
avanti al Tribunale, unico organo giudiziario competente sul merito del procedimento in corso ed
evitare il rischio di pronunce contrastanti .Ciò premesso ad avviso di questa Corte non spetta al
giudice del reclamo decidere ex art 473 bis 24 cpc delle istanze istruttorie controverse in causa .Ad
ulteriore conforto della impostazione si qui seguita è l’affermazione contenuta nella pronuncia della
Cassazione n. 11688 del 30.4.24 secondo cui tutte le questioni relative alle istanze istruttorie
restano devolute alla cognizione del Collegio ex art 177 cpc (ove si legge “ In questa parte
l’ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall’articolo 177 cod. proc.
civ., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti
sopravvenuti).
Rispetto alle statuizioni fin qui adottate un diverso provvedimento della Corte, diretto a stabilire
ulteriori adempimenti o presidii, provocherebbe una indebita sovrapposizione con le determinazioni
interinali la cui esecuzione è già in corso, e determinerebbe con pregiudizio per le risultanze degli
interventi con il rischio che vengano falsificati e vanificati gli accertamenti istruttori già disposti
suscettibili di verifica entro un ristretto arco temporale ( udienza istruttoria al 22.11.24)
Pertanto, il reclamo va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
***
III. P. Q. M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da R. V. C. e C. C. S.
nei confronti di R. M. e B. M. C.
I. RESPINGE il reclamo proposto da R. V. C. e C. C. S.
II. CONDANNA R. V. C. e C. C. S. corrispondere in favore di R. M. e B. M. C. le spese
di lite che liquida in euro 1200 ,00 oltre accessori.