Negato l’affido condiviso al padre pregiudicato e incapace di trasmettere sani valori educativi ai figli

Corte d’Appello di Milano,
Sentenza 30 settembre 2024,
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Giurisprudenza di merito Ondif
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Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio
all’udienza collegiale del 19 settembre 2024, promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da
C. P. , C.F. ____________, nato il _____1969 a C. (CO) residente in C. , Via _______ n. _,
rappresentato e difeso dall’ Avv. C. L. del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, viale
Europa n.100 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
L. B. , C.F. _______, nata il _____1970 a C. ed ivi residente in Via ____ n._, rappresentata e difesa
dall’ Avv. O.M.C., presso il cui studio sito in C. , via _____ n.__ è elettivamente domiciliata, giusta
procura in atti
APPELLATO
E con l’intervento di
Avv. S. L., costituita in proprio nella sua qualità di Curatore Speciale dei minori L. C. nato in data
____ 2011 e B.A. C. nata in data _____ 2013
Con l’intervento del P.G. presso la Corte d’Appello di Milano che ha chiesto il rigetto dell’appello
principale e di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata, così motivando:
Ritenuto che la sentenza impugnata appare ampiamente motivata relativamente all’affido super
esclusivo dei minori alla madre in considerazione dei comportamenti dell’appellante e del difficile
rapporto del medesimo con i figli minori. Rilevato che dall’ultima relazione dei S.S. si evince che
l’appellante ha ripreso i contatti con i figli e le parti si sono accordate anche per una settimana di
vacanza con il padre nel periodo estivo. Ritenuto che la relazione tra padre e minori necessiti di
monitoraggio attesa la reattività dell’appellante a qualsiasi esigenza dei figli, esigenze che talvolta
interferiscono con incontri già fissati dimostrando scarsa attenzione ai bisogni dei minori. Ritenuto
che non vi siano i presupposti per la sospensiva del provvedimento impugnato. Ritenuto che anche
rispetto all’appello incidentale il giudice di primo grado ha correttamente motivato in punto a spese di
lite
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 249/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione
Prima Civile, il 26.01.2024 e depositata il 28.02.2024 nel procedimento n. R.G. 26/2012
Il procedimento di primo grado
➢ Le parti contraevano matrimonio a C. il ____ 2015, iscritto negli appositi registri del Comune
di C. , anno 2015, Atto n. _, parte I, serie -, ufficio 1.
➢ Dall’unione coniugale, nascevano i figli L. in data ___ 2011 e B.A. in data ___ 2013
➢ Con ricorso depositato il data 5 gennaio 2022 L. B. ha adito il Tribunale di Como
chiedendo: pronunciarsi separazione giudiziale tra i coniugi, con riserva di formulare domanda
di addebito della colpa in capo al resistente; l’affidamento esclusivo dei figli minori con
collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché la
determinazione del contributo mensile per ciascun figlio in € 500 che il resistente doveva
ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle
spese straordinarie, con percezione integrale degli assegni familiari a proprio favore.
➢ In data 28 aprile 2022 si teneva udienza presidenziale, in cui il resistente compariva
personalmente, venivano sentite entrambe le parti.
➢ In data 31 maggio 2022 si costituiva nel procedimento n. R.G. 26/2022 C. P. il quale non
opponendosi alla domanda di contributo al mantenimento della prole, chiedeva disporsi
regolamentazione del proprio diritto di visita a fine settimana alterni oltre a una sera
infrasettimanale; la previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento dei due figli
pari ad € 250,00 per ciascuno; nessun riconoscimento economico tra le parti essendo entrambe
autosufficienti economicamente.
➢ All’udienza del 31 maggio 2022 le parti raggiungevano un accordo provvisorio, che prevedeva
la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre nella
misura di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica; la
percezione integrale dell’assegno unico da parte della madre; lo spostamento della residenza del
padre; la regolamentazione del diritto di visita del padre a fine settimana alterni oltre a una sera
infrasettimanale; la disponibilità del padre ad un incontro con la psicologa dei figli.
➢ In data 20 settembre 2022 si teneva udienza presidenziale all’esito della quale, in
considerazione del mancato raggiungimento di una soluzione conciliativa tra le parti, veniva
disposto l’affido condiviso dei figli minori ai genitori, con collocamento presso la madre; la
regolamentazione delle visite padre e figli, l’assegnazione della casa coniugale alla moglie; la
determinazione in € 500 dell’assegno di mantenimento per i minori da porsi a carico del padre,
oltre al 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione alla madre a sottoporre i figli minori
agli accertamenti diagnostici suggeriti dalla psicologa e disponendo un ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. al fine di acquisire la documentazione relativa al secondo pilastro svizzero del
resistente.
➢ All’udienza del 25 gennaio 2023 innanzi al Giudice Istruttore, trattata in forma cartolare,
entrambe le parti chiedevano l’immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle
conclusioni e il procedimento veniva a tale scopo rinviato, disponendo il deposito della
documentazione reddituale aggiornata dei coniugi.
➢ In data 16 ottobre 2023 la difesa della ricorrente depositava note scritte per l’udienza
chiedendo: “ Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi, con
addebito della stessa in capo al signor C. . Dato atto che lo stesso non ha depositato la
documentazione relativa al secondo pilastro maturato per l’attività lavorativa svolta in
Svizzera, né la documentazione, anche aggiornata, indicata nel decreto di fissazione
dell’udienza del 27 gennaio 2023, né ha provveduto a erogare contributo alcuno per i figli
dalla data di trasferimento dal tetto coniugale e nemmeno dopo il provvedimento presidenziale
e la signora L. sta percependo l’importo di € 500,00 direttamente dal datore di lavoro E.L.
S.r.l.s., importo che deve ritenersi insufficiente alla luce di tutta la documentazione di cui il
Tribunale è in possesso e andrà rivisitato per consentire una vita dignitosa ai due minori. In
ogni caso detto comportamento dovrà essere valutato anche in ordine alla buonafede
processuale di parte resistente. CONDIZIONI 1. Disporsi la modalità di affido che il Tribunale,
valutata la situazione anche a mezzo di ausiliario del Giudice, valuterà essere da prediligere
per i figli, rappresentando che nella situazione che ormai perdura da almeno tre anni sarebbe
auspicabile un affido in capo alla ricorrente dei figli minori L. e B. con collocazione
prevalente presso la madre nell’abitazione coniugale. 2. Disporsi il diritto di visita del padre
secondo modalità di gradualità atteso il mancato interesse del padre che si protrae da mesi e la
necessità che i bambini siano supportati negli incontri. In ogni caso attendere nel disporre il
pernottamento dei minori all’esito di valutazioni approfondite sulla figura del padre. 3.
Disporsi che la signora L. , quale genitore collocatario dei minorenni, così come previsto dalla
legge (articolo 211 della Legge n. 151/1975), percepisca direttamente gli assegni familiari
corrisposti per i figli in funzione del rapporto di lavoro subordinato del genitore avente diritto.
4. Disporsi che il signor P. C. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli L. e
B. la somma di € 500,00= mensili per ciascun figlio, o comunque quella maggiore o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto del fatto che la signora sta onorando anche
finanziamenti contratti dal coniuge. Importo da versarsi il giorno cinque di ogni mese, anche a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora B. L. . Importo
soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT. Obbligo dalla data del ricorso introduttivo del
giudizio.5. Disporsi che il signor P. C. provveda nella misura del 70% alle spese straordinarie
sostenute nell’interesse dei figli previamente concordate se non necessarie, come da Protocollo
del Tribunale di Como del 25 maggio 2018. 6. Nel caso di accordo disporsi che i coniugi
acconsentano reciprocamente al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equivalente
valido per l’espatrio solo per motivi di vacanza. In ogni caso • Con vittoria di competenze, oltre
spese forfettarie del 15%, oltre accessori così come per legge dovuti, anche alla luce del grave
comportamento omissivo nella produzione documentale di parte resistente e si chiede che il
Tribunale valuti l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c.. In via istruttoria: •
Laddove il Tribunale ritenesse di procedervi, si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova
formulati in corso di causa con il ricorso introduttivo e la memoria integrativa.
➢ In data 18.10.2023 la difesa di parte resistente depositava note scritte per l’udienza richiamando
le conclusioni già rassegnate chiedeva: “…pronunciare la separazione personale dei signori P.
C. e B. L. alle seguenti condizioni: − Il sig. C. corrisponderà per il mantenimento dei due
figli l’importo di € 250,00 a figlio (per un totale di € 500,00); − Diritti di visita come indicati al
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punto n. 5 della memoria; − Nessun riconoscimento economico tra le parti essendo entrambe
autosufficienti economicamente…”.
➢ All’esito dell’udienza cartolare del 18.10.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la
decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica di cui all’art. 190 c.p.c..
➢ Con la sentenza n. 249/2024 emessa il 26.01.2024, pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale
di Como così definitivamente pronunciava: “…1. DICHIARA la separazione personale, ex
art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi B. L. , nata a C. (CO) il ___1970, e P. C. , nato a C. (CO)
il ______1969, che hanno celebrato matrimonio a C. in data ___2015 (anno 2015, atto n. _,
parte I, serie -, ufficio 1); 2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del
dispositivo della presente sentenza all’Ufficiale di stato civile del Comune di C. per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 3. AFFIDA i figli minori L. (nato il _.2011) e
B.A. (nata il __.2013) in via super-esclusiva alla madre ai sensi dell’art. 337 quater comma 3
c.c. con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l’educazione,
l’istruzione, la salute e la residenza dei figli minori; 4. CONFERMA il collocamento dei
minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica; 5. INCARICA il Servizio
Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Como ) di regolamentare le visite tra il
padre e i figli, su richiesta del padre, nelle forme ritenute maggiormente rispondenti
all’interesse dei minori; 6. PONE a carico di P. C. l’obbligo di corrispondere a B. L. , a
titolo di mantenimento dei figli, l’importo mensile di € 300 per ciascun figlio (per complessivi €
600 mensili) – somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente
secondo indici Istat a partire da gennaio 2025 – oltre al 50% delle spese straordinarie con
applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como ; 7. DISPONE che l’assegno
unico e universale per la prole sia interamente percepito da B. L. ; 8. RIGETTA la domanda
di addebito avanzata dalla moglie; 9. COMPENSA le spese di lite”.
Il procedimento di appello
➢ Con ricorso depositato il 02.04.2024, C. P. ha chiesto la parziale riforma della sentenza sopra
indicata, notificata in data 06.03.2024, formulando le seguenti conclusioni: “…Voglia l’Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 249/2024
del 26.01.2024, pubblicata il 29.02.2024 a definizione del giudizio di cui all’n.r.g. 26/2022 –
Tribunale Ordinario di Como – Sez. Prima Civile – Pres. Rel. dott.ssa Cao – notificata il
06.03.2024, così decidere: Nel merito e in via preliminare: accertata e dichiarata la
sussistenza dei presupposti ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, sospendere
l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della sentenza impugnata, con adozione di ogni
conseguenziale e ritenuto provvedimento; Nel merito e in via principale: accogliere, per i
motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l’effetto, in parziale riforma della
sentenza n. 249/2024 del 26.01.2024, depositata in data 28.02.2024 dal Tribunale di Como a
definizione del giudizio di cui all’n.r.g. 26/2022 – Pres. Rel. Dott.ssa Cao – notificata in data
6.03.2024, accogliere le domande già formulate in primo grado dall’odierno ricorrente, e
dunque adottare le seguenti disposizioni in tema di affidamento dei figli e diritto di visita del
padre: – I figli L. e B.A. continueranno ad essere affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori, che continueranno ad esercitare sugli stessi la responsabilità genitoriale congiunta. I
minori rimarranno collocati presso la casa materna, ove continueranno a vivere con la madre-
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative
all’istruzione, educazione e alla salute, incluse le cure farmacologiche. Ogni decisione che
fosse imposta da ragioni di urgenza per preservare la salute psico-fisica dei figli potrà essere
presa dal genitore con cui i minori si troveranno in quel periodo, con l’obbligo di riferire
prima possibile le motivazioni di tale scelta e concordare con l’altro genitore la fase successiva
dell’eventuale intervento urgente. – Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno
adottate in maniera autonoma da ciascun genitore nel periodo in cui vivrà con i figli. – Quanto
al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nel rispetto delle loro esigenze e
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e sempre salvo diversi
interveniendi accordi tra i due coniugi, con le seguenti modalità: – fine settimana alternati dalle
ore 19:30 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica; – durante la settimana in cui il padre
lavora potrà passare a trovare i figli una sera dalle ore 19:00 fino alle ore 19:30; – durante le
vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, salvo il giorno di
Natale, che verrà trascorso ad anni alterni il pranzo con la madre e la cena con il padre; – le
vacanze di Pasqua ad anni alterni; – durante le vacanze scolastiche estive, per almeno due
settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
– nel caso in cui i figli dovessero essere affidati a terze persone da parte della madre, l’altro
genitore dovrà essere tempestivamente informato di ciò ed essere messo al corrente del luogo
dove si trovano i figli; – conseguentemente disattendere le eccezioni e le istanze sollevate
dall’appellata in riferimento all’affidamento ed alla frequentazione paterna dei minori dinanzi
al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; – confermare la sentenza
impugnata relativamente ai restanti capi (1,2,4,6,7,8 e 9) IN VIA ISTRUTTORIA. – Chiede sia
ammessa la documentazione depositata unitamente al presente atto in quanto decisiva ed
indispensabile ai fini della parziale riforma della sentenza nonché per ogni ulteriore motivo di
cui alla narrativa e soprattutto considerato l’interesse pubblicistico oggetto del presente
giudizio relativo alla tutela dei minori; – Chiede sia ammessa prova testimoniale sui fatti
anticipati nelle premesse e dunque sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti
dalla dizione “Vero che”: 1) Nel mese di gennaio 2023 il sig. Luigi C. ha preso in uso dal
fratello sig. C. S. l’unità abitativa sita in C. , Via _____, _ ristrutturandola ed ammobiliandola
al fine poter ospitare nei fine settimana i figli, L. e B.A.; 2) Nel periodo gennaio 2023/marzo
2024 il sig. C. P. ha tenuto con sé presso la propria abitazione sita in C. , Via ________, ____,
i figli minori, L. e B.A., dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera con rientro
dei medesimi presso la casa materna alle ore 21; 3) Nel periodo gennaio 2023/marzo 2024 nei
fine settimana alternati trascorsi dai i figli minori, L. e B.A., presso la residenza paterna sita in
C. , Via ____, _ è capitato che nel mese di febbraio 2024 la figlia pernottasse ivi insieme alla
sua compagna di scuola, G. ;4) Nel mese di luglio 2023 il sig. C. P. ha acquistato due telefoni
cellulari e due schede telefoniche regalati ai figli al fine di poterli contattare quotidianamente e
direttamente; 5) Dal luglio 2023 il sig. C. P. sente telefonicamente i figli ogni giorno; 6) Nei
giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì il sig. P. C. si reca presso l’abitazione materna
sita in C. , Via _____, 4, ove abitano i minori, e chiede agli stessi di scendere per stare insieme;
7) Nel periodo giugno 2021/dicembre 2022 il Sig. P. C. teneva con sé i due figli minori, a fine
settimana alternati con la moglie, presso l’abitazione della sorella, sig.ra C. A. , sita in G.
(CO), Via __, _ nella quale lo stesso è stato ospitato nel periodo maggio 2021/dicembre 2022;
8) Nel periodo giugno 2021/dicembre 2022 quando il sig. P. C. teneva con sé i figli, nei fine
settimana alternati con la moglie, presso l’abitazione della sorella sita in G. (CO), Via _____,
_, i figli frequentavano anche i cugini e i nonni paterni; Si indicano a testi: sig. C. S. residente
in C. , Via ________, _; C. A. residente in G. (CO) Via ___, _; – C. V.M., residente in C. ,
Via _________, _; – P.M.F. residente in P. (CO), Via ________, _; – M.F. residente in C. (CO),
Via ___, _; – F.C., re.te in G. (CO), Via _, _; – G. S. re.te in V.D’A. (MI), Via _____, _. –
Chiede sia disposta l’audizione dei minori, L. e B.A., per ogni motivazione di cui in narrativa,
sui fatti di cui in premessa ed in particolare: – sulla relazione dei medesimi con il padre nonché
sulle modalità e tempistiche delle frequentazioni paterne attuali nonché precedenti al deposito
della sentenza, con particolare riferimento al periodo in cui gli stessi pernottavano presso la
nuova (ed attuale) abitazione paterna; – sul desiderio dei medesimi di continuare a frequentare
il padre nelle medesime modalità e tempistiche; – nonché su ogni ulteriore questione ritenuta
dall’Ecc. ma Corte utile e necessaria alla loro tutela ed al fine di valutare la frequentazione
instaurata dai medesimi con il padre, le loro reali e concrete esigenze al riguardo. Ove ritenuto
necessario, chiede sia disposta C.T.U. psicologica sulla persona del ricorrente al fine di
valutare la capacità e l’idoneità genitoriale del medesimo, nonché la propensione e l’interesse
del medesimo al proprio ruolo di padre; Chiede sia disposta l’acquisizione del fascicolo di
primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge.
Nello specifico, parte appellante ha impugnato il capo 3 del provvedimento che ha disposto
l’affido super esclusivo dei figli minori alla madre ed ha altresì impugnato il capo 5, che ha
incaricato i Servizi sociali di C. di regolamentare le visite tra il padre e i figli, senza che,
previamente, fossero stati disposti mezzi istruttori di sorta per dimostrare il presunto
disinteresse del padre nei confronti dei figli, quali avrebbero potuto essere, per esempio, una
CTU, e senza disporre il previo ascolto dei figli minori della coppia. Non si sarebbe tenuto
conto della circostanza che in un primo tempo il C. era stato ritenuto genitore idoneo
all’affidamento condiviso, e che le successive difficoltà nell’incontrare regolarmente i figli
erano unicamente da ascriversi alle mutate condizioni economiche paterne. Ugualmente
immotivato e gravatorio sarebbe, ad avviso del ricorrente, la decisione del giudice di prime cure
di affidare ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra il padre ed i figli, atteso che
in ogni caso costui aveva sempre mostrato l’interesse a frequentarli, e l’intermediazione dei
Servizi non avrebbe che accresciuto le difficoltà organizzative esistenti, legate al lavoro svolto
dall’istante, e non certo al suo disinteresse, apprezzato sulla scorta di dati non probanti.
In definitiva, il ricorrente censura la decisione di prime cure per aver disposto l’affidamento
super esclusivo alla madre in difetto dei presupposti legittimanti una misura di siffatta gravità,
solitamente individuati dalla giurisprudenza in situazioni gravi quali l’assenza totale del
genitore, l’inadempienza protratta all’obbligo di mantenimento, condotte violente, irreperibilità
del genitore, o una grave inadeguatezza nell’esercizio delle funzioni genitoriali; in aggiunta, tale
provvedimento sarebbe stato emesso senza neppure disporre CTU e senza ascoltare i figli
minori, violando il fondamentale diritto degli stessi al contraddittorio.
Per questi motivi, il ricorrente insisteva altresì per la sospensiva in via urgente della sentenza
impugnata.
➢ Con decreto presidenziale del 03.04.2024 veniva nominato Consigliere relatore la dott.ssa
Alessandra Arceri e veniva fissata l’udienza del 18.06.2024 con la modalità della trattazione
scritta ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter.
➢ In data 24.05.2024 L. B. si costituiva nel procedimento di appello depositando comparsa di
risposta in cui ha proposto appello incidentale “…Affinché la Corte d’Appello adita, in parziale
riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia
disporre la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni “… 1) Rigettare il ricorso in appello
avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra dedotti, confermando
la sentenza n. 249/2024 del 26 gennaio 2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024 dal
Tribunale di Como, a definizione del giudizio R.G. 26/2022. 2) Riformare la sentenza di primo
grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite anche alla luce dei
comportamenti processuali dell’appellante e, per l’effetto, condannare l’appellante al
pagamento delle spese del primo grado di giudizio. 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA. del giudizio d’appello”.
Nel chiedere la reiezione del gravame, parte appellata sottolineava come il processo di prime
cure si fosse svolto nella sostanziale assenza del C. , che vi aveva partecipato praticamente
soltanto all’udienza del 31 maggio 2022, dove – in esito alla proposta formulata dal giudice –
erano stati presi alcuni accordi, peraltro da costui mai rispettati. Nello specifico, il C. non aveva
versato il contributo al mantenimento che lui stesso aveva accettato e considerato adeguato alle
sue capacità economiche; non aveva rispettato il diritto di visita stabilito; non aveva effettuato il
trasferimento di residenza; non aveva incontrato la psicologa che seguiva i figli né ha firmato la
documentazione necessaria per la visita neuropsichiatrica dei figli, costringendo la L. a non
poter parteciparvi. Il convenuto neppure aveva dedotto mezzi istruttori per contrastare le
affermazioni della L. , né aveva presentato ulteriori difese dopo il deposito della comparsa di
risposta.
Rilevava parte appellata che anche il capo 5 della sentenza conteneva decisione condivisibile,
atteso che il C. non aveva mai rispettato le modalità di visita dei figli stabilite concordemente
all’udienza del 31 maggio 2022, presentandosi saltuariamente e senza preavviso presso
l’abitazione familiare per incontrarli. In via incidentale, l’appellata chiedeva la riforma della
pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del
grado, chiedendo la condanna del C. al pagamento delle stesse.
➢ In data 04.06.2024 i Servizi sociali di C. depositavano nota informativa in cui veniva precisato
che : “ Lo scrivente Servizio non ha mai avuto in carico il nucleo C. /L. . Il Tribunale
Ordinario di Como ha trasmesso la sentenza del 26-01-2024 e ha dato mandato di :
“INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di C. ) di
regolamentare le visite tra il padre e i figli, su richiesta del padre, nelle forme ritenute
maggiormente rispondenti all’interesse dei minori”. Nel marzo 2024 il legale del sig. C.
comunicava allo scrivente servizio la disponibilità e volontà dello stesso di incontrare i propri
figli. Nel mese di aprile le scriventi hanno effettuato un primo colloquio con il sig. C. il quale
ha riferito che a seguito della sentenza era riuscito ad incontrare i suoi figli. Inizialmente solo
L. ma poi anche la figlia B.. Il colloquio si è chiuso senza la necessità di definire un calendario
ma con la disponibilità e l’intenzione del sig. C. di avere con sé i figli per 1 settimana intera
nel mese di agosto durante le vacanze estive. Nel mese di maggio le scriventi hanno incontrato
la sig.ra L. (13/05/24) ed in un’occasione i minori L. e B. (15/05/24). La situazione che viene
rappresentata da tutto il nucleo è che non vi sono più particolari problematiche nel diritto di
visita del padre con i figli. L. è molto legato affettivamente al padre e, quindi, non aveva mai
manifestato difficoltà nell’incontrarlo; B., invece, a parte un momento specifico legato
prevalentemente ai suoi impegni sportivi, ora si reca a casa del padre serenamente e con
continuità. Già all’epoca del primo colloquio con il sig. C. lo stesso si vedeva garantito un
weekend con i figli a settimane alterne, in quanto, essendo un autotrasportatore, non può
dedicare ulteriori momenti ai ragazzi. Questa calendarizzazione vede tutti concordi, compresa
la sig.ra L. . Le questioni che vengono, però, sollevate da quest’ultima, riguardano le modalità
che, a suo dire, il sig. C. adotta con lei e con i figli. Sostiene che si rivolga a lei, tramite
messaggi sul telefono, in modo irrispettoso ed offensivo, nonché che non le risponda alla
maggior parte delle richieste che pone. Mentre con i figli, sempre secondo il suo racconto,
tende ad impaurirli con la minaccia “vi faccio portare via dalla mamma dai Servizi Sociali”,
oppure “vi faccio mettere in Comunità”. Queste esternazioni pare vengano utilizzate quando,
per motivi contingenti, il sig. C. riceve la comunicazione che ci sono impedimenti nelle
giornate di visita e quest’ultimo le interpreta come azioni oppositive agite dalla sig.ra. La
stessa racconta che il sig. C. , infatti, fatica a comprendere i bisogni dei figli, perché sempre
orientato in modo pregiudizievole a credere che sia lei ad influenzare i ragazzi, soprattutto B..
Anche di fronte ad impegni sportivi, a detta della sig.ra, il padre si lamenta e fatica ad
assecondare le richieste dei figli, arroccandosi sul suo diritto di visita. Con i sig.ri C. /L. sono
stati definiti gli orari del weekend di spettanza in modo più chiaro ( dal sabato mattina alla
domenica sera) ed, inoltre, è stata calendarizzata la prima vacanza con il padre che avverrà
nella prima settimana di agosto p.v. La sig.ra L. ha accolto questa richiesta positivamente”.
➢ Con parere depositato in data 13.06.2024 il P.G così concludeva. “… Ritenuto che la
sentenza impugnata appare ampiamente motivata relativamente all’affido super esclusivo dei
minori alla madre in considerazione dei comportamenti dell’appellante e del difficile rapporto
del medesimo con i figli minori. Rilevato che dall’ultima relazione dei S.S. si evince che
l’appellante ha ripreso i contatti con i figli e le parti si sono accordate anche per una settimana
di vacanza con il padre nel periodo estivo. Ritenuto che la relazione tra padre e minori
necessiti di monitoraggio attesa la reattività dell’appellante a qualsiasi esigenza dei figli,
esigenze che talvolta interferiscono con incontri già fissati dimostrando scarsa attenzione ai
bisogni dei minori. Ritenuto che non vi siano i presupposti per la sospensiva del provvedimento
impugnato. Ritenuto che anche rispetto all’appello incidentale il giudice di primo grado ha
correttamente motivato in punto spese di lite”.
➢ Con ordinanza in data 18 giugno 2024 questa Corte così statuiva:
“Letti gli atti, visti i documenti prodotti, sciogliendo la riserva formulata all’esito dell’udienza del
18 giugno 2024, nel contraddittorio tra le parti rilevato che: il provvedimento qui impugnato ha
adottato, all’esito di giudizio di separazione personale tra le parti, coniugatesi in data ___ 2015,
un provvedimento fortemente limitativo della responsabilità genitoriale paterna, in ragione
dell’emergenza, dagli atti, di disinteresse del padre nei riguardi di entrambi i figli (L. , nato il
______ 2011 e B.A., nata il _____ 2013), concretatasi anche nel protratto inadempimento degli
obblighi economici nei confronti degli stessi; in caso di provvedimenti limitativi della
responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ed in specie, nei casi in cui sussista
elevata conflittualità, come nel presente, ritiene la giurisprudenza che l’interesse supremo del
minore vada tutelato mediante nomina, in suo favore, di soggetto terzo che, in posizione
equidistante rispetto alle figure parentali, assorbite dal conflitto, svalutanti l’una nei riguardi
dell’altra, ovvero caratterizzate da profonde carenze nelle rispettive attitudini genitoriali, possa
rappresentarlo adeguatamente (v. per es. Trib. Bari, 7 agosto 2023 in www.osservatoriofamiglia.it,
che ha disposto la nomina di un curatore speciale in un caso in cui il comportamento del genitore
collocatario fosse fortemente ostacolante nei riguardi delle possibilità di frequentazione dell’altro
genitore), nomina che, nel caso di specie, appare sommamente opportuna giacché la madre stessa
ha descritto un contesto di paura insorta nella figlia minore di frequentare il padre, mentre il padre
ha riferito di possibili manipolazioni materne poste in essere sulla predetta, e di una forte
incomunicabilità tra genitori; secondo il preferibile e recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331; Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi),
la mancata nomina del curatore speciale comporta, quale naturale conseguenza della non corretta
costituzione del rapporto processuale con adeguata rappresentanza del minore coinvolto nel
conflitto, la nullità dell’intero processo, con la precisazione che, in tema di procedimenti in cui si
discute della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’emersione nel
giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti anche ex art. 333 c.c.,
pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del
sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del
giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello,
dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della
ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6 CEDU), di
particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura
tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3. Ne discende dunque che la
nomina del Curatore speciale possa avvenire, con effetto sanante, anche in fase di appello,
evitando, per evidenti ragioni legate alla ragionevole durata del processo, la regressione del
giudizio in prime cure; ritenuto, del pari, che non risulta alcuna motivazione in relazione alla
mancata audizione dei due figli minori, rispettivamente di anni 13 ed 11, certamente coinvolti dalla
decisione sull’affidamento e sull’esercizio dei diritti genitoriali;
P.Q.M.
La Corte, provvisoriamente pronunciando nella controversia in oggetto, così provvede: – nomina
curatore speciale dei minori, con potere di rappresentarli processualmente, l’avv. S.L. del Foro di
Lecco, cui dovranno essere immediatamente ostesi gli atti processuali tutti, invitandola a costituirsi
in via telematica entro e non oltre il 5 luglio 2024, demandando al Curatore la valutazione circa
l’opportunità e le modalità di audizione dei minori in vista della costituzione; – dispone farsi luogo
all’ascolto dei figli minori della coppia, previo preliminare vaglio della capacità di discernimento
della figlia minore B.A., deputando all’uopo l’udienza del 10 luglio 2024 ore 15 dinanzi al
Consigliere Delegato dott.ssa Alessandra Arceri, avvertendo fin d’ora che l’incombente prevederà
la sola presenza dei minori; – precisa che nell’audizione verrà domandato ai minori di parlare del
proprio contesto familiare, sociale, relazionale e scolastico, con particolare riferimento ai rapporti
con entrambi i genitori; – invita le parti a depositare, nel termine massimo dell’8 luglio p.v., brevi
note con precisazione di ulteriori temi che si desidererebbe veder trattati. – Fissa fin d’ora nuova
udienza dinanzi al Collegio, in forma cartolare, al 19 settembre 2024 ore 10,30, con termine per il
deposito di note difensive sostitutive del verbale di udienza entro il 17 settembre 2024”.
➢ Il giudice delegato procedeva all’audizione dei figli minori della coppia in data 10 luglio 2024;
➢ All’udienza del 19 settembre 2024 le parti presentavano deduzioni sostitutive del verbale di
udienza e la Corte riservava la presente decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte osserva che la causa appare matura per la decisione alla luce degli
elementi già acquisiti, ovvero sulla scorta della relazione dei servizi sociali e dell’audizione dei figli
minori della coppia, nonché delle circostanze risultanti dagli atti di causa.
Unico motivo di gravame (la convenuta ha da ultimo dichiarato di non insistere nel motivo
incidentale, non coltivando ulteriormente dunque la richiesta di condanna del C. al pagamento
delle spese del giudizio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata) concerne la decisione
di affidamento super esclusivo dei due figli minori della coppia genitoriale alla madre, che
l’appellante ritiene esser stata assunta dal Tribunale in grave e patente violazione del diritto dei
minori alla cd. “bigenitorialità”, oltretutto in assenza di approfondimenti istruttori, e senza disporre
l’ascolto dei minori.
Sotto quest’ultimo profilo, va osservato che la Corte d’Appello ha convenientemente colmato ogni
possibile lacuna ipoteticamente ravvisabile nel procedimento di primo grado: infatti ha richiesto
informazioni ai Servizi Sociali competenti, incaricati di organizzare e monitorare le visite paterne,
ed ha disposto l’ascolto dei minori, svolto dal Consigliere Delegato in data 10 luglio 2024.
Non occorre, dunque, dare ingresso anche alla CTU psicodiagnostica richiesta dal C. , in quanto a
parere di questa Corte, vi sono già a disposizione sufficienti elementi che consentono di assumere la
decisione sulla questione controversa, e la consulenza avrebbe pertanto, nel contesto familiare
specifico, una valenza esplorativa e potenzialmente deleteria nei confronti dei minori, che si
vedrebbero, ancora una volta, coinvolti nel conflitto giudiziario, effetto indesiderabile, come
chiaramente emergente dalle dichiarazioni rese, all’udienza del 10 luglio u.s., dal figlio minore L. ,
che si è detto desideroso di una maggiore armonia e capacità di dialogo tra i genitori.
Non ignora questa Corte che, nell’attuale contesto normativo, l’affidamento condiviso rappresenta
scelta preferenziale e normalmente coincidente con il child’s best interest, in quanto tale formula di
affidamento si presta a garantire, meglio di ogni altra, il soddisfacimento del diritto della prole a
mantenere regolari e soddisfacenti rapporti affettivi ed educativi con entrambi i genitori (vedasi per
es. Corte Cass. Ord. n. 12474 dell’8 maggio 2024, secondo la quale: La regola dell’affidamento
condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde
garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l’affidamento
condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr.
Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i
genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l’interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017)”).
Tuttavia, tale regola generale ammette deroghe in circostanze tutt’affatto eccezionali, che implicano
un possibile pregiudizio della prole nel rapportarsi, in modo continuativo, ad uno dei genitori e
presuppongono il verificarsi di impossibilità o inidoneità educativa di uno dei genitori. Tali
circostanze non consistono necessariamente nell’eventuale maggiore attitudine di uno dei genitori
ad adempiere al proprio ruolo rispetto all’altro, ma possono sostanziarsi in situazioni che, sebbene
non espressamente declinate dal legislatore, sono riscontrate dalla prevalente elaborazione
giurisprudenziale, per esempio, nel caso di gravi condizioni soggettive capaci di dare origine a
situazioni di rischio per l’incolumità o il benessere psico-fisico del minore, di situazioni di
manifesto disinteresse e incapacità del genitore di instaurare un rapporto affettivo con il figlio, in
caso di persistente avversione, disagio e consapevole rifiuto del minore di frequentare il genitore
(sul punto v. Cass., 17 gennaio 2017, n. 977; Cass., 24 luglio 2013, n. 17990, entrambe in
www.leggiditalia.it e Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587, in Foro it. 2, 1, 428, 2010. 6 Cfr. Trib.
Genova 9 giugno 2006, in Corr. mer., 10, 1119,2006 e Trib. Firenze 22 aprile 2006, in Fam. e dir.,
291, 2006. 7 Cit. Cass., 31 dicembre 2020, n. 29999, in www.osservatoriofamiglia.it 8 Cit. Cass.,
31 dicembre 2020, n. 29999, cit. 9 Cfr. Cass., 7 ottobre 2016, n. 20107).
Nel caso che occupa, i motivi per derogare alla generale regola dell’affidamento condiviso
appaiono sussistenti, senza che, si ripete, appaia necessario espletare l’attività istruttoria sollecitata
dall’appellante, ovvero le prove orali articolate o la CTU.
In punto, si rammentano le lucide dichiarazioni rese, dinanzi al Giudice delegato, dai minori
coinvolti nel processo, i quali, con grande maturità, hanno dichiarato di vedere di buon grado il
padre, cui sono profondamente affezionati, ogni due settimane, non ostacolati in tal senso dalla
madre, ma di non desiderare ulteriori spazi di frequentazione o di ingerenza nella propria vita da
parte di costui, soggiungendo di trovarsi bene insieme alla madre.
Hanno peraltro specificato di non frequentare il padre molto volentieri, annoiandosi nei periodi di
permanenza presso la sua abitazione, in quanto costui non offre spazi di rapporto esclusivo con gli
stessi e non da’ loro alcuno stimolo, educativo o culturale, limitandosi a far trascorrere ai minori
interi pomeriggi in casa, senza mai uscire, stando in camera da letto o seduti sul divano.
Rilevato che, ciò nonostante, i minori si erano dichiarati disposti a trascorrere un periodo di ferie
insieme al padre, che aveva loro proposto una gita fino in Spagna a bordo del proprio auto
articolato, vacanza che non ha potuto aver luogo in quanto proprio il 27 luglio u.s. il C. risulta
esser stato arrestato per possesso di stupefacenti (un discreto quantitativo di hashish, pari a circa
129 grammi) a bordo del proprio camion, e trovato in possesso della non irrisoria somma di €
14.000 in contanti, 430 franchi svizzeri, nonché di armi bianche, quali un coltello a serramanico ed
un machete con lama di ben 41 cm.
Il tutto, tra l’altro, a dimostrazione della esecrabilità del comportamento serbato dall’uomo durante
tutto il giudizio di prime cure, e protratto anche all’attualità, di persistente inadempimento alle
obbligazioni di mantenimento assunte nei riguardi dei figli, accampando inesistenti difficoltà
economiche, e non ostendendo le proprie fonti di reddito, costringendo la moglie ad estenuanti
ricerche e tentativi di apprensione di quanto necessario per il sostentamento familiare.
Sono infatti documentati plurimi tentativi del difensore della L. di rintracciare i datori di lavoro del
C. per ottenere la soddisfazione coattiva degli obblighi da costui assunti, non riuscendo nell’intento
anche a causa della scarsa trasparenza e collaborazione del marito, comportamenti che hanno
giustamente spinto la donna ad abbandonare ogni tentativo di composizione amichevole della
controversia separativa, e di collaborazione col padre, nell’interesse dei figli.
Soccorre, a tal proposito, altro consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “La
regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. con
riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2,
l. 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed
abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono
sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso
comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Conclusivamente, tutti i motivi sopra enunciati portano a propendere per la corrispondenza della
decisione di affido super esclusivo alla madre di L. e B.A. al loro miglior interesse; infatti la madre
appare il genitore più affidabile, ed offre loro, sicuramente, un contesto relazionale ed educativo
lontano dalle logiche devianti che, evidentemente, sono proprie del padre.
Occorre infatti sottolineare come egli stesso, comparso all’udienza del 31 maggio 2022 dinanzi al
Tribunale, abbia ammesso di avere precedenti penali, e da ultimo, in procinto delle vacanze estive
in compagnia che offriva ai figli a bordo del proprio camion, per recarsi con loro fino in Spagna, è
stato perfino arrestato in quanto a bordo di detto stesso mezzo sono stati rinvenuti sostanza
stupefacente e contanti, oltre a pericolose armi da taglio.
Dalla sentenza di condanna del 31 agosto 2024, prodotta dal Curatore, risulta peraltro che il C. ,
pur non avendo egli precedenti penali specifici in tema di droga, è stato ripetutamente condannato
per violazione degli obblighi familiari.
Lo stesso annovera anche altre condanne per truffa, appropriazione indebita, furto, detenzione
illegale di armi.
Il tutto a comprova di un radicamento in ambienti criminali di elevato spessore, dai quali egli non
sembra intenzionato a prendere le distanze, tant’è che, anche nel recente processo celebrato con rito
abbreviato, non ha prestato alcuna collaborazione con l’a.g. e si è avvalso della facoltà di non
rispondere.
Non è quindi possibile ritenere che, quale genitore, il C. offra garanzie di serena ed equilibrata
crescita dei minori, con trasmissione di sani valori educativi.
Il genitore maggiormente idoneo a svolgere tale compito è, senza tema di smentita, la madre, che
oltretutto, mai risulta aver impedito i contatti tra il padre ed i figli, o lo svolgimento di
frequentazioni regolari, il cui svolgimento, opportunamente, è stato demandato alle decisioni ed alla
supervisione dei Servizi Sociali.
L’appello, pertanto, deve essere respinto, e la sentenza impugnata confermata, con condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo tenendo conto
della natura della lite e dell’attività difensiva svolta, sia a favore dell’appellata, sia a favore della
Curatrice costituita, e per essa, all’Erario, ai sensi dell’art. 133 T.U. n. 115/2002. Seguirà con
separato decreto la liquidazione delle spettanze del Curatore, a carico dell’Erario.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge l’appello, e per l’effetto, condanna C. P. al pagamento delle spese di lite, in favore di L. B. ed
in favore del Curatore Speciale avv. S.L., che liquida, per ciascuna delle predette, in € 3.200 per
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendo che il compenso del Curatore
venga versato, ai sensi dell’art. 133 T.U. spese di giustizia, all’Erario.
Milano, così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Alessandra Arceri Anna Maria Pizzi