Il coniuge non assegnatario della casa familiare deve restituirla immediatamente al proprietario.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, Sent., 27/09/2024, n. 3545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, in persona del
giudice dott.ssa Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta
tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1682 /2023 r.g.a.c. e vertente
TRA
P1 , C.F. (…), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv.
Buononato Lucia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, Viale delle Milizie n. 114;
ATTORE
E
C1 , C.F. (…) ;
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.23, P1 ha convenuto in giudizio C1
esponendo:
1) Di essere proprietario – avendolo acquistato con sua sorella- di un immobile
facente parte del villino bifamiliare sito in S. C., alla Via X snc piano S1, T -1 di
complessivi mq 239, acquistato con atto per notar X1 di X2 del (…), rep. (…),
racc. (…);
Giurisprudenza di merito Ondif
2) di aver sposato in data X 1990 C1 nata a X il X (…);
3) di aver pertanto adibito il suddetto immobile ad abitazione della costituenda
famiglia, permettendo così alla convenuta C1 di abitarvi;
4) di aver successivamente chiesto ed ottenuto, a causa di gravi accadimenti
sopravvenuti, la separazione prima ed il divorzio poi da C1
5) che, nonostante sia venuto meno il legame di coniugio che legittimava la
coabitazione della convenuta all’interno dell’immobile, la stessa vi è rimasta,
sebbene invitata al rilascio con diffida del 21.7.2016;
6) che la convenuta tutt’oggi non ha ancora rilasciato l’immobile e continua ad
occuparlo illegittimamente senza titolo alcuno, non essendo più coniuge del
proprietario;
7) di aver invano esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, cui la
convenuta non ha partecipato.
8) che, pertanto, sussiste un’occupazione sine titulo a far data dal Provv.
presidenziale cron. n. 11613 del 2016 del 19-20.6.2016, con la conseguenza
che, dalla predetta data e sino alla data odierna, è dovuta una somma
quantomeno di Euro 19.250,00 (77 mesi di occupazione per Euro 250,00),
ovvero al 50% tenuto conto della coabitazione nell’immobile con l’ex coniuge,
oltre Euro 250 mensili per ogni mese successivo alla data del ricorso e sino al
rilascio, risultando, in caso di occupazione senza titolo di un cespite
immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato in re ipsa in quanto
collegato al semplice fatto della perdita della disponibilità ed all’impossibilità di
conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla
natura normalmente fruttifera di esso.
Sulla base delle esposte circostanze, l’istante ha concluso chiedendo fosse: ”
accertato e dichiarato che la signora C1 nata a X (L.) il X (…) occupa senza
titolo alcuno l’ unità immobiliare di proprietà di P1 (nato a X il X (…)) sita in X2
Loc S. C. Via X snc, al C. F. X P. X sub X, cat (…) di vani 7.5 e per l’effetto,
condannare la stessa a rilasciare immediatamente libera e sgomberare da sé
persone e cose mobili alla stessa dimostrate come appartenenti , la detta unità
immobiliare di proprietà P1 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dello
stesso, e fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio; 2)
condannare la Sig.ra C1 al pagamento della indennità di occupazione dal luglio
2016 nell’ammontare complessivo ad oggi di Euro 19.250,00 nonché di Euro
250 mensile successivi e fino al rilascio; 3) in via subordinata con liquidazione
equitativa della indennità di occupazione”.
C1 pur raggiunta da regolare notifica, non si è costituita in giudizio per cui ne è
stata dichiarata la contumacia all’udienza del 22.06.23.
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All’udienza del 25.10.23, all’esito dell’interrogatorio formale, la causa è stata
ritenuta matura per la decisione e rinviata, previo mutamento del rito, per la
precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
all’udienza, in trattazione scritta, del 10.04.24.
Con Provv. del 15 aprile 1924, la scrivente, rilevata la pendenza, innanzi
all’intestato Tribunale, del giudizio di separazione e divorzio tra le odierne
parti, aventi altresì ad oggetto la richiesta di assegnazione della casa familiare
e ritenuto, quindi, melius re perpensa, preliminare all’assunzione di ogni
ulteriore provvedimento invitare l’istante a dedurre e documentare circa lo
stato dei suddetti procedimenti, ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza
del 25.09.24, in trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta del 24.09.24, l’attore ha dato atto di aver
provveduto al deposito della sentenza di divorzio medio tempore intervenuta,
anche di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata
nel relativo giudizio dall’odierna convenuta, chiedendo pertanto la decisione.
Tanto premesso, le domande attorce appaiono solo in parte fondate, per cui
meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Principiando dalla domanda di rilascio, giova innanzitutto procedere alla
relativa qualificazione giuridica.
Orbene, dall’esame della domanda e delle ragioni svolte nell’atto introduttivo
del giudizio, nonché dal tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in
tutta evidenza come parte ricorrente abbia esperito un’azione personale di
rilascio per detenzione sine titillo del bene immobile di sua proprietà (cfr.
documentazione in atti). Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “la
domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione
dell’arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non
accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di
proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un’azione reale,
ma deve essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e,
qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un
titolo giuridico, la validità e persistenza di quest’ultimo diventa l’oggetto della
controversia” (cfr. Cass. civ. n. 23086/2004 ).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta innanzitutto piena prova della circostanza che la convenuta C1 occupi
l’immobile in questione, avendolo quest’ultima, in sede di interrogatorio
formale, espressamente ammesso.
Né risulta alcun titolo legittimante l’occupazione del bene. Anzi, dall’esame
della sentenza collegiale definitiva n. 4999/23 pubblicata dall’intestato
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Tribunale in data 23.12.23, si evince che la richiesta di assegnazione della casa
coniugale ivi formulata da C1 è stata rigettata in quanto la figlia della coppia,
X3 è risultata essere economicamente autosufficiente. Ne discende che la casa
debba tornare nel godimento esclusivo del coniuge che risulti esserne l’unico
proprietario (cfr. Cass. n. 15373/2016 ), nel caso di specie l’attore.
In conclusione, venute meno le esigenze di mantenimento dei figli maggiori
della coppia, la convenuta è venuta ad assumere la posizione di detentore
“sine titulo” del bene altrui e, di conseguenza, va condannata all’immediata
restituzione, in favore dell’attore suo legittimo proprietario, dell’immobile per
cui è causa (cfr. Cass. civ. nn. 5987/2000 , 4718/1989 )
Va da ultimo respinta la domanda di risarcimento.
Si osserva al riguardo che, secondo una condivisibile giurisprudenza di
legittimità, nella “comune fattispecie di occupazione abusiva d’immobile è
richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di
godimento che è andata persa”, posto che il non uso “il quale è pure una
caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”.
Cionondimeno, sebbene il danno da occupazione sine titulo, quale danno
evidente, possa agevolmente essere dimostrato sulla base di presunzioni
semplici, un tale alleggerimento probatorio non può includere anche l’esonero
dall’allegazione dei fatti che devono essere accertati (cfr. Cass. Sez. Un.
33645/2022 ).
Ebbene, nel caso che occupa l’istante, limitandosi ad assumere in via generica
la natura in re ipsa del danno derivante dall’occupazione illegittima, ha omesso
di allegare e contestualizzare in modo specifico la concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento perduta, non adempiendo pertanto
debitamente al suddetto onere di allegazione, di talché la domanda non può
trovare accoglimento.
In ragione della parziale soccombenza, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio e per l’effetto ordina a C1 di rilasciare
immediatamente, libero da persone e cose, in favore di P1 l’immobile sito nel
villino bifamiliare in S. C., alla Via X snc piano S1, T -1 di complessivi mq 239
meglio individuato in atti;
2) rigetta la domanda di risarcimento;
Giurisprudenza di merito Ondif
3) compensa integralmente le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2024.