Irrevocabile il consenso al divorzio manifestato nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. a domanda congiunta.

Tribunale di Vicenza, 11 giugno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. _______ del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell’anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
M.N., C.F._____________, nata a ___________, rappresentata e difesa
dall’avvocato B.A. del Foro di Vicenza (rinunciante)
e
B.M., C.F. _______________, nato a _______________ il _______________,
rappresentato e difeso dall’avvocato F.N. del Foro di Vicenza
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni originarie delle parti:
• i figli E. B., c.f. ______________, e G. B., c.f. _________________,
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento
prevalentemente presso la madre in _________________________(VI);
• il padre sig. M. B. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto
mediante la corresponsione alla madre sig.ra M. M. entro il giorno quindici di
ogni mese della somma mensile di € 400,00 ciascuno, così per un totale di €
800,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat come per legge, a
mezzo di bonifico sul conto corrente a questa intestato
• i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella
misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell’intestato Tribunale del
26.10.2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
l’assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% fra i genitori così come le
residue detrazioni fiscali;
• i turni di responsabilità dei genitori saranno regolamentati come segue:
E. a G. resteranno presso il padre a fine settimana alternati dall’uscita da
scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
inoltre, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, E.
e G. staranno con il padre due giorni infrasettimanali consecutivi,
indicativamente dall’uscita da scuola del martedì fino al giovedì mattina,
quando li accompagnerà in classe; invece, nelle settimane in cui
trascorreranno il fine settimana con il padre, E. e G. staranno con lui un solo
giorno infrasettimanale, indicativamente dall’uscita da scuola del martedì fino
al mercoledì mattina, quando li accompagnerà in classe; i bambini potranno
stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e
compatibilmente con i loro impegni scolastici;
• i genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro i ponti festivi, quali a
titolo esemplificativo quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1
novembre;
• ciascun genitore starà con i figli il giorno del proprio compleanno; i bambini
trascorreranno di preferenza il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi
i genitori;
• i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli
impegni di E. e G. (quali – a titolo esemplificativo – visite pediatriche, eventi
sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose,
colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi –
compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
• i genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le
modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figli che si rendano
opportune in ragione di eventuali impegni imprevisti personali e/o lavorativi e
del preminente interesse di E. e G. a trascorrere dei tempi significativi sia con
la madre che con il padre; in particolare i genitori convengono che qualora a
causa di trasferte di lavoro il padre non potesse restare con i bambini durante i
tempi convenuti egli potrà, nella settimana successiva, stare con i figli un
giorno con pernottamento in più rispetto al consueto calendario;
• durante le vacanze estive E. e G. trascorreranno con ciascun genitore 2
settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il mese di
maggio; durante le vacanze di fine d’anno ad anni alterni i bambini resteranno
con il padre dal 24 al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio
compresi, in modo che i minori, anno per anno, trascorrano il Natale con l’uno
e il Capodanno con l’altro genitore. Nel corso delle festività pasquali, per tre
giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il
giorno di Pasqua e il Lunedì in albis; i genitori convengono che nell’estate del
corrente anno i bambini trascorreranno in vacanza con la madre le prime due
settimane di agosto mentre trascorreranno con il padre le ultime due
settimane di agosto; durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso
accordo dei genitori, questi continueranno ad osservare il predetto calendario
di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con i bambini ed il padre
anziché ritirare e riportare i bambini a scuola li ritirerà e poi li riporterà presso
la residenza materna.
• la sig.ra M. si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza
anagrafica dalla residenza familiare alla sua nuova abitazione presso il Comune
di A. V. (VI) entro il corrente mese di giugno;
• i coniugi si impegnano entrambi a chiudere i conti correnti di cui sono
cointestatari entro il corrente mese di giugno;
2) decorso il termine di cui all’art. 3 legge 898/1970, previa fissazione
dell’udienza di comparizione personale delle parti davanti al Giudice Relatore,
verificato il passaggio in giudicato dell’emananda sentenza di separazione e
della perdurante volontà dei coniugi di non riconciliarsi, pronunciare la
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni
concordate per la loro separazione personale, ordinando all’Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere all’annotazione della sentenza;
Il sig.B., all’udienza del 11.06.24, ha così concluso, si rimette al Collegio,
chiedendo la condanna alle spese della sig.ra M. nel caso venisse dichiarata
l’improcedibilità del giudizio
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l’accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14.06.2023 i coniugi indicati in
epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) in data
_________, che l’unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano
all’intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni
di cui in ricorso e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato
della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione
personale.
All’esito dell’udienza del 14.09.23 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno
insistito entrambi per l’accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza parziale n. 1820/2023 era stata pronunciata la separazione
personale dei coniugi alle conclusioni di cui in epigrafe e fissata l’udienza per la
pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come
dalle parti richiesto congiuntamente, decorso il termine semestrale di legge e
previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nelle more, passata in giudicato la sentenza di separazione, vi era la rinuncia
al mandato dell’avv. B.A., difensore comune dei coniugi, la costituzione del
nuovo legale del solo sig. B. e la mancata presenza alle udienze fissate della
sig.ra M., che non si costituiva con nuovo avvocato. All’udienza del 11.06.24 il
solo sig. B. precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e il g.i.
riservava di riferire al Collegio per la decisione.
E’ opinione del Collegio che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio tra le parti alle condizioni inizialmente richieste.
La nuova disciplina, dettata dall’art. 473bis.49 c.p.c., permette alle parti,
disgiuntamente o congiuntamente ex art. 473bis.51 c.p.c. (v. Cass. n.
11906/2023) di richiedere la separazione e il successivo divorzio, cumulando le
domande in unico procedimento.
Con tale procedimento, scelto liberamente dalle parti (che ben avrebbero
potuto scegliere di instaurare due procedimenti separati, prima quello di
separazione, da concludersi con sentenza definitiva, e previo passaggio in
giudicato di tale pronuncia e decorso il termine di legge, quello di divorzio,
come nel previgente regime ante riforma “Cartabia”), in realtà, le stesse
chiedono, in definitiva, di sciogliersi dal vincolo coniugale e su tale decisione
fondano, nei casi di ricorso congiunto, il loro accordo, previo passaggio dalla
fase di separazione, obbligatoria per legge. Così opinando ritiene il Tribunale
che a tale procedimento vada applicata la previgente giurisprudenza di
legittimità che sosteneva la irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente
manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto.
In particolare la Suprema Corte sul punto aveva avuto modo di statuire quanto
segue: Cass. ord. n. 19540/2018: “in tema di divorzio a domanda congiunta,
questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’accordo sotteso alla relativa
domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti
necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è
soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al
riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti
economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le
condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta
irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva
non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia
del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura
negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle
condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità
di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma
di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla
domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile
soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664)”, conforme anche Cass.
19348/2021.
La sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla citata sentenza Cass. n.
11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una
parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla
possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione
e di divorzio (l’intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da
parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o
riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà,
semmai, determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti
giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a
quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine
all’inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in
senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata
l’improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere
comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia,
costitutiva, sul divorzio)..” oltre che dalla dottrina finora edita sull’argomento
che fa riferimento, per il caso di revoca unilaterale del consenso al divorzio,
alla giurisprudenza sopra richiamata.
Ciò premesso, non vi è da dubitare della sussistenza dei requisiti per la
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il
termine di legge semestrale ed essendosi concluso il giudizio di separazione
con la sentenza parziale n. 1820/2023, passata in giudicato, nonché risultando
evidentemente impossibile la ricostruzione della comunione materiale e
spirituale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, le stesse sono identiche a quelle della
separazione, già omologate dal Collegio e non sono emerse nuove circostanze
di fatto, idonee a mutare il giudizio circa la loro omologabilità che deve essere,
pertanto, anche in questa sede confermata.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è
stata proposta dalle parti in forma congiunta, quantomeno inizialmente e la
cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata alle condizioni
inizialmente concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M. M. e
da B. M. in Sovizzo (VI) il __________ alle condizioni originarie in epigrafe
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
sentenza a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sovizzo (VI) al n. ____,
parte II, serie A, anno _____;
c) compensa le spese di lite tra le parti.