La particolare tenuità del fatto non esclude la punibilità del reato se la violazione degli obblighi di assistenza familiare non è occasionale
Corte di Cass., Sez. VI Pen., Sent. del 5 giugno 2024 n. 22806, Cons. Rel. Dott. Benedetto Paterno Raddusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a V il (Omissis) avverso
la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno Raddusa;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza del
ricorso
Svolgimento del processo
1. La difesa di A.A. impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la
Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità del predetto in relazione al
reato di cui all’art 570-bis cod. pen (per non avere versato quanto stabilito dal
Tribunale di Vercelli per il mantenimento della figlia minore, dal maggio 2019 e
in permanenza) riconosciuta dalla decisione appellata in esito a giudizio
abbreviato, ha ridotto il trattamento irrogato dal Tribunale di Vercelli in ragione
del riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse in primo grado.
2. Si evidenzia, nel ricorso, con il primo motivo, che i giudici del merito, al fine
di valutare la addotta impossibilità oggettiva del ricorrente di adempiere al
versamento del dovuto, avrebbero valorizzato documenti (quelli allegati alla
istanza di riconoscimento del gratuito patrocinio, attestanti lo svolgimento di
attività lavorativa da parte dell’imputato in alcuni mesi del 2019), non
utilizzabili ai fini della decisione, perché estranei al perimetro degli atti
apprezzabili ex art 442, comma 1 -bis cod. proc. pen.
3.Con il secondo motivo si lamenta difetto integrale di motivazione con
riguardo alla richiesta, formalizzata con l’appello, diretta alla applicabilità, nel
caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall’art 131-bis cod. pen.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La valutazione operata dai giudici del merito nell’escludere natura oggettiva
alla impossibilità di adempiere prospettata dalla difesa, risulta fondata su
documenti attestanti dati reddituali – mai smentiti in punto di fatto dalla difesa
né contrastati sul relativo versante inferenziale apprezzato nel disattendere la
Giurisprudenza di legittimità Ondif
sollecitazione difensiva- comunque acquisiti, quale che ne sia la ragione, al
patrimonio valutativo del decidente in forza di una allegazione operata dallo
stesso imputato, cosi da risultare neutralizzata, a monte, le lesione delle
prerogative difensive rivendicata con il ricorso.
3. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
Va, infatti, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131 -bis cod. pen. è applicabile al reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare a condizione che l’omessa
corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera
occasionalità. Laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo
sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al
mantenimento, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al
riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola
azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare
applicazione
(Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020; Rv. 278722; Sez. 6 n. 5774 del 28/01/2020
Rv. 278213).
Nel caso, l’inadempimento contestato all’imputato si è protratto
ininterrottamente per circa tre anni, cosi da rendere la situazione a giudizio
inconciliabile, per quanto sopra rassegnato, con la rivendicata applicabilità
dell’art 131-bis cod. pen.
Da qui l’ indifferenza del silenzio mostrato sul punto dalla sentenza gravata a
fronte del motivo di appello prospettato sul tema, attesa la manifesta
inconferenza della relativa pretesa in punto di diritto.
4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616 cod.
proc. pen, definite nei ntermini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.