Mantenimento figlio maggiorenne. Ripetizione delle somme versate dal momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica
Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 541/2024 del 10-04-2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
Prima Sezione Civile
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. ###/2023 vertente tra ###
rappresentato e difeso dall’avv. ### ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio; – appellante – e ### rappresentata e difesa
dall’Avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– Appellata – OGGETTO: appello in materia di divorzio; Conclusioni
delle parti: come da verbale di udienza del 9.1.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ### proponeva
appello nei confronti di ### per la riforma della sentenza n.
###/2023, pronunciata dal Tribunale di Foggia in data ###,
esponendo che era viziata nella parte in cui il Tribunale aveva
confermato l’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge sul
presupposto che il figlio maggiorenne ### nonostante avesse
concluso il proprio ciclo di studi universitari in ### ed intrapreso
attività lavorativa stabile non avesse reciso il legame con la casa
familiare.
Evidenziava che non solo il figlio ### frequentava assai
sporadicamente la casa familiare, ma che prestava attività
lavorativa nella qualità di ### and ### in ### (e, ancora, in
precedenza, come responsabile del recupero crediti); che la ex
moglie, nonostante fosse consapevole che il figlio si fosse laureato
(nel marzo 2022) e prestasse attività lavorativa sin dal giugno
2022, aveva falsamente dedotto, nella memoria conclusiva del
23.11.2022, che il figlio non fosse economicamente
autosufficiente; che la raggiunta indipendenza economica del figlio
(che percepiva una retribuzione mensile di € 2.500,00) rendeva
altresì evidente la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 337
septies, comma primo, c.c., nella parte in cui era stato confermato
l’obbligo di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00
mensili, nonostante – per contro – esso appellante fosse da tempo
disoccupato e privo di un’abitazione (essendo ospite da sua
sorella).
Infine, impugnava la sentenza nella parte in cui era stato
ingiustamente condannato al pagamento delle spese di lite,
evidenziando che l’appellata aveva violato i doveri di lealtà e
probità nel giudizio esponendo circostanze non veritiere.
Tanto premesso, chiedeva – previa sospensione dell’esecutorietà
della sentenza, nella parte in cui aveva disposto la condanna al
pagamento delle spese di lite – che la sentenza venisse riformata
e revocato l’assegno di mantenimento per il figlio nonchè
l’assegnazione della casa coniugale in favore della ### con
obbligo di restituzione di tutti gli importi dalla ### indebitamente
percepiti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ###
a partire dal 23.6.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali sulle somme via via rivalutate.
Si costituiva ### la quale esponeva: – che le dichiarazioni rese
dal figlio ### erano state rese all’udienza del 26.1.2022, ovvero
allorquando il figlio non era né laureato né tantomeno
economicamente autosufficiente; – che il figlio era oltretutto
affetto da una patologia cardiaca (che gli imponeva una spesa
mensile di € 80,00); – che il figlio non solo rientrava dalla sede
universitaria regolarmente presso l’abitazione familiare, ma aveva
trascorso tutto il periodo del lockdown presso l’abitazione
coniugale, in ### – che il figlio aveva iniziato uno stage formativo
full time dal 1°.1.2022 sino al 6.6.2022 presso la ### senza uno
stipendio fisso ma con un rimborso spese; – che, a far data dal
23.6.2022 al 31.8.2022 era stato assunto dalla azienda ### s.a.
con contratto part-time e retribuzione pari ad € 700,00 mensili,
insufficiente per coprire le spese di locazione e di vitto in ### –
che, successivamente, dal 1°.9.2022 all’attualità era stato assunto
a tempo pieno e svolgeva la sua attività da remoto sempre presso
l’abitazione familiare; – che il figlio era comproprietario della metà
di un immobile in ### avuto in donazione da essa appellata; – che
pertanto andava confermato il mantenimento del figlio e
l’assegnazione della casa coniugale; tanto premesso, chiedeva il
rigetto dell’appello con il favore delle spese.
Con ordinanza del 6.11.2023, veniva disposta la sospensione
dell’esecutorietà della sentenza impugnata nella parte in cui lo
### era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio
di primo grado.
All’udienza del 9.1.2024 la causa è stata riservata per la decisione,
con assegnazione del termine di 60 gg. per memorie conclusive e
20 gg. per repliche.
Diritto.
Va premesso che l’appellante si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 337 septies, co. 1 c.c., per non aver il
Tribunale ritenuto il figlio maggiorenne ### economicamente
indipendente, benchè percepisse un canone di locazione di €
150,00 (derivante dalla titolarità per ½ del fabbricato sito in ####
censito in catasto al ### 31, particella (…), sub (…), in via ###
n. 24, piano 1° interno 1, scala C), cat. A/3, classe 3, vani 4,
nonché locale cantina a piano interrato censito in catasto al foglio
(…) particella (…) sub (…) via ### n. 12 piano ### Cat. C/2
classe 4, ricevuto in donazione dal nonno materno) e prestasse
attività lavorativa in ### sin dal giugno 2022, con una
retribuzione media mensile di € 2.500,00.
Con altro motivo, l’appellante ha censurato la decisione di primo
grado per la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli
artt. 91 e 92 c.p.c., posto che era stato condannato ingiustamente
al pagamento delle spese processuali nonostante le mutate
condizioni economiche del figlio, sottaciute dalla moglie, la quale
aveva continuato a percepire indebitamente i benefici ad essa
spettanti, seppur in nome del figlio, quali l’assegno di
mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.
A parere della Corte, l’appello è fondato. ### l’incontrastato
insegnamento della Suprema Corte, il dovere di mantenimento del
figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto
divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di
corresponsione di un assegno, cessa all’atto del conseguimento da
parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica,
consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete
condizioni di mercato (non rilevando, all’uopo, il tenore di vita da
lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione
dei genitori), poichè il fondamento del diritto del coniuge
convivente a percepire l’assegno “de quo” risiede, oltre che
nell’elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il
perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare
un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle
capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei
genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica.
Ed invero, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento “si
giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto
educativo e di un percorso formativo, che tenga conto delle sue
capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione
educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la
portata del mantenimento, sia in termini di contenuto che di
durata, avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente
necessario per il suo inserimento nella società” (v. Cass.
5088/2018; 12952/2016, 18175/2021). ### sul raggiungimento
dell’autonomia reddituale è “… necessariamente ancorato alle
aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-
universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del
lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia
indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (v.
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Nel caso di specie, se può ritenersi che l’obbligo di mantenimento
del figlio maggiorenne non fosse cessato per lo ### all’atto del
conseguimento della laurea in giurisprudenza da parte del figlio,
deve però ritenersi che tale obbligo sia certamente venuto meno a
partire dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare
stabilmente, sia pure con un contratto part-time (poi divenuto full-
time dal 1°.9.2022), presso l’azienda ### s.a.
Ed invero, che la retribuzione mensile derivante dal contratto part-
time in data ###, pari ad € 700,00 circa, risultasse appena
sufficiente a coprire le spese sostenute, tra pagamento del canone
di fitto, vitto e utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere il posto di
lavoro, non giustifica la permanenza dell’obbligo di mantenimento
da parte del genitore obbligato, in specie se rapportata
all’insussistenza di adeguati redditi di lavoro da parte dello ###
pacificamente disoccupato.
Difatti, a partire dal 23.6.2022, il figlio ### era titolare di un
reddito fisso che gli consentiva una sufficiente autonomia
patrimoniale, tant’è che, dopo pochi mesi (e precisamente in data
1°.9.2022), quell’assunzione part-time è divenuta una assunzione
a tempo pieno, con una retribuzione mensile superiore a €
2.000,00 mensili, come da estratto previdenziale prodotto.
Ne discende che non sono condivisibili le argomentazioni del
Tribunale di Foggia che, con riferimento alla indipendenza
economica del figlio ### ha applicato il principio del c.d.
“collegamento stabile” e della “regolarità del ritorno” presso
l’abitazione familiare, deducendo che permaneva il legame con la
casa coniugale nonostante il ciclo di studi intrapreso e completato
in ### ed invero, tale affermazione, in astratto condivisibile
laddove si tratti di un figlio che debba assentarsi, per ragioni di
studio, per non brevi periodi dalla abitazione familiare (e faccia
ritorno ogni qualvolta gli impegni glielo consentano) non è
sovrapponibile al caso di specie, in cui il figlio maggiorenne ###
dopo essersi laureato e avere frequentato con profitto uno stage
post-universitario, aveva trovato lavoro presso un’azienda che lo
aveva assunto dapprima con contratto part time retribuito e poi
con contratto a tempo pieno con retribuzione pari a € 2.500,00
mensili.
Né è stato dimostrato che tale lavoro non fosse confacente alle
aspirazioni professionali e alle attitudini del figlio maggiorenne,
posto che l’appellata ha dedotto, nella comparsa di risposta, che il
figlio, anche all’attualità, lavora presso quella ditta dalla quale è
stato assunto nel giugno del 2022.
Ne deriva che non può condividersi l’affermazione del Tribunale
secondo cui non può procedersi “[…] alla revoca dell’assegnazione
per il venir meno dei presupposti applicativi dell’istituto,
considerando la pacifica non autosufficienza del figlio che, per
stessa ammissione del ricorrente, svolge lavori saltuari
ritraendone un guadagno irrisorio”.
Ed invero, ai fini della revoca del contributo al mantenimento del
figlio, è sufficiente la dimostrazione di uno status di autosufficienza
economica, consistente nella percezione di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle
normali condizioni di mercato; non può ritenersi che l’assunzione
presso la ### fosse da considerare un lavoro precario o instabile,
né tantomeno che non fosse raggiunta la indipendenza economica
“che richiede una prospettiva di continuità” (cfr. cit. sent.).
Peraltro, è appena il caso di precisare che in base al più recente
indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 3708/2023 tra le tante),
“[…] ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del
permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso
da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto
preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno,
la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con
pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta
la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere
vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto
al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato
principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo
cui la ripartizione dell’onere probatorio deve tenere conto, oltre
che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi
e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio
riconducibile all’art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge
in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio
dell’azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei
mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti
solo ad una delle parti, ad essa compete l’onere della prova, pur
negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il
figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente
maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal
giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a
carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé,
sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice; e,
dall’altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte
del genitore obbligato, l’onere della prova risulterà particolarmente
agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena
compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il
soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo
integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo
per meglio avanzare verso l’ingresso nel mondo adulto. È
opportuno, altresì, evidenziare come l’applicazione in buona fede
di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo
mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché
questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi
superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la
cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo
in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del
diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano
che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”:
che, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, si valuterà,
caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto,
anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate
e all’impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea
qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”.
Ne deriva che, in base ai principi surriportati, competeva alla ###
richiedente l’assegno per il figlio, dimostrare che ### non avesse
raggiunto la piena indipendenza economica; al che, l’appellata non
ha minimamente adempiuto.
Ne deriva che l’assegno di mantenimento per il figlio va revocato,
avendo questi raggiunto dal giugno 2022 la piena indipendenza
economica, benchè abbia conservato la residenza anagrafica
presso l’abitazione della madre.
Alla revoca del contributo consegue altresì la revoca
dell’assegnazione della casa familiare, che non si giustifica per la
raggiunta indipendenza economica del figlio, a far data dal 23
giugno 2022.
A questo punto deve essere ora valutata la richiesta di restituzione
delle somme indebitamente corrisposte dall’appellante in favore
dell’appellata dalla domanda di revoca del contributo del
mantenimento.
Sul punto, va premesso che recentemente la Suprema Corte (v.
sul punto, Cass. 10974/2023 e 18875/2023) ha impartito il
principio di diritto secondo cui “[…] in ogni ipotesi di riduzione del
contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla
base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla
luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal
momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei
fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è
esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il
diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera invece
nell’ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio
maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a
dire la non autosufficienza economica, in rapporto all’età ed al
percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro
avviato, Cass. ###/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del
contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di
revisione o, motivatamente, da periodo successivo”.
Ora, essendo stato accertato che la ### non aveva diritto al
contributo per il mantenimento del figlio a far data dal 23 giugno
2022, ne deriva che, a partire dal mese di luglio 2022, lo ### ha
diritto a ripetere quanto corrisposto in eccesso alla ### per effetto
della statuizione, contenuta in sentenza, che prevede l’obbligo di
mantenimento del figlio maggiorenne per l’importo di € 250,00
mensili.
A tale somma, in quanto debito di valuta, vanno aggiunti gli
interessi al saggio legale a far data dal mese di luglio 2022 sino al
soddisfo.
Venendo adesso alle spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento
totale dell’appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno
poste interamente a carico dell’appellata, nella misura liquidata in
dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non
complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore
indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione
dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in
base ai minimi tariffari e distrazione in favore del difensore di parte
appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e, per l’effetto: – dichiara cessato l’obbligo di
mantenimento per il figlio maggiorenne a far data dal 23 giugno
2022; – per l’effetto, accerta il diritto di ### di ripetere quanto
ricevuto da ### a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne
a far data dal 1°.7.2022, oltre interessi legali sino al soddisfo; –
revoca l’assegnazione della casa coniugale in favore di ###
essendo divenuto il figlio economicamente indipendente; – dichiara
tenuta e condanna ### al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio che liquida, per il primo grado, nella somma di €
3.809,00 e, per il secondo grado, nella complessiva somma di €
4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in
favore del ### di parte appellante, dichiaratosi antistatario ###
deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello di Bari del 2.4.2024