L’immobile abusivo può rientrare nell’asse ereditario?
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17 aprile 2023, n. 16141; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Semeraro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’istanza presentata da A.A.
e B.B. di estromissione dal procedimento sorto a seguito del provvedimento della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 7 giugno 2021 di esecuzione dell’ordine di demolizione
contenuto nella sentenza della Pretura di Lucera del 23 maggio 1997, irrevocabile il 17 giugno 1997,
di applicazione della pena nei confronti di C.C. e D.D., per i reati ex artt. 20, lett. c), L. n. 47 del
1985, 1-sexies L. n. 431 del 1985, 734 c.p., perchè, in qualità di proprietari, realizzarono, in assenza
di concessione edilizia e di ogni autorizzazione, in area sottoposta a vincolo ambientale, un immobile
di un piano di 91 mq., 4 verande di varie dimensioni, una scala ed una recinzione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.A. e B.B., eredi dei
condannati, deducendo con l’unico motivo il vizio di motivazione.
Il Tribunale di Foggia avrebbe errato nel ritenere che i ricorrenti abbiano acquistato l’immobile mortis
causa.
La zona su cui insiste l’immobile abusivo sarebbe stata interessata da occupazioni abusive del terreno,
di proprietà di terzi, in seguito oggetto di più edificazioni. I soggetti occupanti sarebbero stati
condannati per i reati edilizi commessi, con il relativo ordine di ripristino.
Per effetto dell’occupazione abusiva, l’unico diritto esercitato sugli immobili sarebbe il possesso: o
perchè mantenuto nel tempo o perchè acquistato attraverso atti in forma di scrittura privata.
L’immobile de quo, come gli altri, sarebbe “sconosciuto ai pubblici registri immobiliari”; nel caso
esaminato, la successione dei genitori non avrebbe avuto alcun bene da trasferire; non vi sarebbe stato
un testamento che abbia disposto sull’immobile abusivo nè i ricorrenti avrebbero ereditato o acquisito
il possesso dell’immobile. Per l’assenza di beni, non avrebbero potuto neanche rinunciare all’eredità.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinanza, non vi sarebbe stato alcun acquisto iure
hereditatis dell’immobile abusivo, non avendo ereditato alcunchè.
La giurisprudenza richiamata dall’ordinanza in tema di demolizione di opere abusive ereditate sarebbe
inconferente, perchè l’immobile sarebbe un “bene fantasma, non censito, non ereditabile”, non oggetto
di possesso da parte dei ricorrenti. L’autorità avrebbe dovuto accertare l’effettivo proprietario del bene.
L’ordinanza avrebbe ritenuto irrilevante la questione relativa alla presenza di ulteriori eredi della
sig.ra E.E. omettendo di considerare che nella fattispecie de qua sarebbe coinvolto un minore che, per
il solo fatto di essere orfano della madre, sarebbe obbligato a partecipare alle spese di abbattimento
di un immobile, pur non avendone il possesso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso infondato.
1.1. I ricorrenti deducono il vizio di motivazione rispetto ad una questione di diritto relativa al se
l’immobile costruito in assenza di permesso di costruire (o di concessione edilizia) ed autorizzazione
paesistica faccia parte dell’asse ereditario, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p.;
il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni
di fatto, non anche a quelle di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01).
1.2. In ogni caso, è infondata la tesi in diritto proposta con il ricorso.
Risulta anche dall’istanza di incidente di esecuzione (p. 2) che i ricorrenti sono gli eredi di C.C. e
D.D., che erano i loro genitori, e nei confronti dei quali fu emessa dal Pretore di Lucera il 23 maggio
1997, irrevocabile il 17 giugno 1997 la sentenza ex art. 444 c.p.p. contenente l’ordine di demolizione
dell’immobile abusivo. E’, dunque, incontestata la qualità di eredi dei ricorrenti, come indicato
nell’ordinanza impugnata.
1.3. I ricorrenti affermano erroneamente che l’immobile abusivo non possa rientrare nell’asse
ereditario e che non si trasmetta iure hereditatis, in base alla argomentazione per cui l’immobile,
essendo abusivo, sarebbe “sconosciuto” ai registri immobiliari ed inidoneo a far parte dell’asse
ereditario.
1.4. Dalla sentenza definitiva risulta che i condannati erano i proprietari dell’immobile abusivo, che
ha una sua chiara consistenza, secondo quanto emerge dal titolo esecutivo, come prima indicato.
Dunque, non è un “immobile fantasma”, ma una cosa già oggetto di diritto di proprietà con le
dimensioni ben descritte nell’imputazione della sentenza.
1.5. Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (cfr. Sez. U Civili, n. 25021 del
16/04/2019, in motivazione), l’immobile abusivo oggetto di demolizione è parte dell’asse ereditario,
si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia, che
nel caso in esame non risulta effettuata.
1.5.1. Secondo le Sezioni Unite Civili, la comunione ereditaria “… ha ad oggetto i beni che
componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito
dell’apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all’eredità ed una
pluralità di accettazioni (espresse o tacite). La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla
volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione “volontaria”, mancando un atto negoziale
diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni “incidentali” (“communio incidens”), in quanto
sorge per il verificarsi del mero “fatto giuridico” della pluralità di acquisti della medesima eredità…”.
1.5.2. Secondo la giurisprudenza, la nullità ex art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 è, infatti, relativa ai soli
atti tra vivi, restando esclusi gli acquisti di beni immobili abusivi mortis causa.
Tale norma prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria…”.
Cfr. Sez. U Civili, n. 8230 del 22/03/2019, Rv. 653283, che hanno affermato il principio per cui “la
nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985
va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione,
e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione
al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati
nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del
titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile,
proprio, a quell’immobile”.
Nello stesso senso, la sentenza citata n. 25021 del 16/04/2019, per cui “restano fuori dal campo di
applicazione dell’art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985, così come – d’altra parte – dal campo di
applicazione dell’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (e prima dell’art. 17, comma 1, della L.
n. 47 del 1985), gli atti mortis causa e, tra quelli inter vivos, gli atti privi di efficacia traslativa reale
(ossia quelli ad effetti meramente obbligatori), gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali
di garanzia o di servitù (espressamente esclusi dalle richiamate disposizioni) e – come si vedrà nel
prosieguo – gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali (artt. 46,
comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della L. n. 47 del 1985)”.
1.6. L’ordinanza impugnata, che ha confermato l’ingiunzione a demolire nei confronti degli eredi dei
soggetti condannati per i reati edilizi, ha correttamente ritenuto che l’immobile sia parte del
patrimonio ereditario di cui sono titolari i ricorrenti.
1.7. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione delle opere abusive
emesso dal giudice penale ha carattere reale ed ha natura di sanzione amministrativa a contenuto
ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto
col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti
estranei alla commissione del reato (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403; Sez. 3,
n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175).
1.8. Pertanto, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell’ipotesi di acquisto
dell’immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del
condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è
preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico,
alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato.
1.9. Generico ed irrilevante appare il riferimento ad eventuali eredi minori della sig.ra E.E., terza
figlia di C.C. e D.D., deceduta il giorno (Omissis), prima che la sentenza di condanna diventasse
irrevocabile. Come correttamente rilevato dall’ordinanza, l’eventuale notifica dell’ingiunzione di
demolizione agli eredi di E.E. non incide in alcun modo sulla decisione nei confronti dei ricorrenti.
2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condannano i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023