Il tenore di vita matrimoniale è ancora rilevante ai fini del contributo di mantenimento
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 marzo 2023, n. 8254; Pres. Genovese, Rel. Cons. Casadonte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 3076-2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato la
separazione giudiziale tra la sig.ra A.A. e il sig. B.B., coniugati dal (Omissis).
2. – Per quel che qui ancora rileva, l’adito tribunale ha posto a carico del marito l’obbligo di contribuire
al mantenimento della figlia C.C. (nata il (Omissis)) nella misura di Euro 800,00 al mese, con
rivalutazione ISTAT e rimborso del 50% delle spese straordinarie, mentre ha rigettato la domanda
della moglie volta ad ottenere un contributo di mantenimento per sè.
3. – Con sentenza n. 2395/2020, pubblicata in data 29 giugno 2020, la Corte d’appello di Napoli,
decidendo sull’appello spiegato dalla sig.ra A.A., ha parzialmente accolto il gravame, rideterminando
l’assegno di mantenimento in favore della figlia C.C. in Euro 1.150,00 mensili, con decorrenza dalla
domanda.
3.1.- Più specificamente, la Corte di merito ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato
riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’appellante, in quanto, pur potendosi
presumere che la cessazione di ogni attività lavorativa nel 1999 fosse stata concordata con il marito
per una migliore gestione della famiglia, non risultava tuttavia specificamente allegata nè, tantomeno,
documentata alcuna iniziativa concreta volta alla ricerca di un’attività lavorativa, nonostante la
comprovata pregressa e multiforme esperienza lavorativa della sig.ra A.A..
3. 2. – Era invece meritevole di accoglimento il secondo motivo d’appello, teso a censurare la
riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia C.C. in Euro 800,00 mensili, a fronte del
contributo pari a Euro 1.150,00 inizialmente disposto con ordinanza presidenziale, motivata sul
rilievo che la sig.ra A.A. non aveva fornito prova della riduzione del reddito del marito. Invero – ha
osservato la corte distrettuale – incombeva sul sig. B.B., e non sulla moglie, l’onere di documentare il
proprio decremento reddituale mediante produzione delle dichiarazioni fiscali annuali. Sicchè, non
potendo ritenersi tale onus probandi assolto dalle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
la corte d’appello riportava l’assegno di mantenimento per la figlia C.C. all’importo di Euro 1.150,00
mensili, come originariamente stabilito nell’ordinanza presidenziale.
4. – La sig.ra A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, con atto notificato
in data 28 settembre 2020, sulla base di due motivi. Il sig. B.B. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
5. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 116 c.p.c. ed omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) censura la decisione impugnata per non aver riconosciuto alla
ricorrente il diritto all’assegno di mantenimento, a carico del sig. B.B..
5. 1. – A giudizio della ricorrente, la corte d’appello partenopea, con motivazione illogica ed
apparente, avrebbe omesso di considerare circostanze decisive per il giudizio, quali l’elevatissimo
tenore di vita garantito dal sig. B.B. anche dopo la fine della convivenza, a seguito cioè della
separazione di fatto intervenuta nel 2006, allorchè la ricorrente si era trasferita da (Omissis) a
(Omissis) con le figlie ricevendo fino al 2015 la somma di Euro 2.000,00 per le esigenze quotidiane,
di Euro 700,00 per l’affitto e altrettanto per la “governante”. Inoltre, non era stata considerata la
richiesta fatta dal B.B. alla moglie di rinunciare al lavoro per dedicarsi alla famiglia, i gravi problemi
di salute di C.C., affetta da anoressia, la durata del matrimonio (dal 1993), l’età della ricorrente al
momento dell’instaurazione del giudizio di separazione (46 anni), la criticità occupazionale che
affligge la Regione Campania.
6. – Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. ed omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) lamenta l’erroneità della rideterminazione dell’assegno di mantenimento
in favore della figlia C.C. effettuata dalla corte d’appello, essendosi la stessa limitata a confermare
quanto statuito nell’ordinanza presidenziale senza tenere conto delle accresciute esigenze economiche
della figlia nei quattro anni decorsi dall’instaurazione del giudizio di separazione.
7. – Tanto premesso il primo motivo è fondato e va accolto.
7.1. – Costituisce principio interpretativo ormai acquisito che la separazione personale, a differenza
dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell’assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; id. 16809/2019; id. 5605/2020;
id.4327/2022).
7.2. – Ciò posto è stato altresì precisato, in relazione allo stato di bisogno che giustifica il contributo
e rispetto al quale rilevano sia i redditi percepiti dal coniuge richiedente che la sua capacità lavorativa,
che l’attitudine al lavoro proficuo valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di
mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza
limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di un ‘attività lavorativa e con esclusione di mere
valutazioni astratte e ipotetiche (Cass.24049/2021).
7.3. – Ebbene, nel caso di specie la corte territoriale non si è attenuta a questi principi là dove ha
respinto la domanda di mantenimento della sig.ra A.A. senza alcuna considerazione, da un canto del
tenore di vita matrimoniale, ed ancora rilevante ai fini del contributo di mantenimento, e dall’altro,
all’effettiva possibilità di reperire un lavoro adeguato nella zona di trasferimento ((Omissis) prima e
(Omissis) dopo).
7.4.- Infatti, per quanto riguarda il tenore di vita non è contestato che la famiglia abbia potuto
beneficiare di una buona disponibilità finanziaria assicurata dal lavoro del sig. B.B. – conduttore
radiofonico e disc-jochey, noto con lo pseudonimo di D.D. – e che ciò sia proseguito anche dopo il
trasferimento in Campania della sig.ra A.A. con la figlia mediante il versamento da parte del marito
della somma mensile di circa Euro 3.400,00 (Euro 2000,00 oltre Euro 700,00 per affitto ed oltre Euro
700,00 per la governante).
7.5.- Tale disponibilità non è stata considerata dalla corte territoriale mentre è in realtà rilevante ai
fine di ricostruire l’effettivo livello di vita matrimoniale e il contributo dalla stessa fornito.
7.6.- Inoltre, la corte d’appello non ha considerato l’effettiva possibilità per la sig.ra A.A. di reperire
un’adeguata attività lavorativa, in una regione che conosce notoriamente tali problemi, ma anche in
ragione delle caratteristiche specifiche delle esigenze di cura della figlia e delle difficoltà, pure
riconosciute, quali l’indisponibilità di un mezzo di trasporto personale.
7.7. – A questo riguardo, infatti, la corte territoriale ha motivato erroneamente il rigetto con la “poco
incisiva” ricerca di un posto di lavoro allegata dall’appellante e con il mancato riferimento
all’eventuale richiesta del reddito di cittadinanza, in una prospettiva astratta che non può
automaticamente condurre ad escludere l’osservanza dell’obbligo, ancora normativamente esistente
in sede separativa, di assistenza materiale a favore del coniuge che non disponga di propri mezzi
adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale.
8. – Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dovendosi procedere al suo esame
solo alla luce della comparazione complessiva delle capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi
separati, se non altro per regolare la contribuzione e la determinazione delle spese straordinarie che –
in siffatto contesto caratterizzato da una evidente disparità redditual-patrimoniale – non può essere
determinata senza misurare la effettiva capacità di ciascun genitore di garantire alla minore il tenore
di vita quo ante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
Napoli, diversamente composta.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 20 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023
