Frequentazione paritaria in regime di affidamento del minore ai Servizi Sociali.

Corte di Appello di Firenze, Sentenza 15 ottobre 2021
Sezione Prima Civile
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 304 2021
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione visite
Giurisprudenza di merito Ondif
Promossa da
TIZIO, elettivamente domiciliato in VIA__________ FIRENZE presso lo studio dell’avv. _________,come da
mandato a margine dell’atto di citazione in appello.
APPELLANTE
Contro
MEVIA, elettivamente domiciliata in VIALE ________FIRENZE presso lo studio dell’avv. ___________ come
da mandato in calce alla costituzione in appello
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI LUCCA
PG presso la Corte di Appello di Firenze
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca con provvedimento ____/2021, decideva come segue in relazione al ricorso proposto
da TIZIO contro MEVIA per la regolamentazione dei rapporti con il figlio della coppia CAIO, sia relativi
all’affidamento al collocamento e alle visite che agli aspetti economici:
• ha disposto l’affidamento ai servizi sociali di Lucca con attribuzione allo stesso servizio del potere
genitoriale esclusivo con riguardo alle scelte di natura sanitaria, educativa e scolastica, quanto al
minore.
• ha disposto una frequentazione sostanzialmente paritaria con i genitori e altresì disponendo per il
periodo estivo e per il periodo natalizio.
• Ha disposto che I genitori eserciteranno i poteri genitoriali solo per gli affari di ordinaria
amministrazione nel rispetto della delega dei servizi sociali.
• La casa familiare viene assegnata alla madre poiché residenza anche formale del minore e anche
alla luce delle sue disponibilità economiche.
• È legittima la concessione di un assegno perequativo a carico del padre per consentire che il
minore possa godere del medesimo tenore di vita presso ciascun genitore. L’assegno viene
valutato in 1800 € oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha altresì disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Lucca, la
presa in carico del minore ad opera della Ufsmia competente delegando al servizio sanitario anche il
compito ed anche eventualmente con Ufsma di intervenire nel rapporto genitori figlio, il monitoraggio
attraverso accessi domiciliari per valutare la situazione del minore eventualmente disponendo un servizio
di educativa domiciliare, la trasmissione della relazione al Gt entro il 30 luglio 2021 ed in ogni caso di
condotta distonica.
TIZIO ha proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento, in ordine a:
l’affidamento e il calendario di frequentazione paritario, assegnazione al padre della casa familiare di
proprietà dello stesso e comunque rigetto della domanda di assegnazione della casa alla MEVIA, il
mantenimento diretto del figlio con il 50% delle spese straordinarie. La MEVIA si è opposta e la corte ha
deciso, parzialmente accogliendo il ricorso, disponendo un calendario di visite del seguente tenore: un fine
settimana alternato dal venerdì dall’uscita della scuola sino al lunedì mattina; il mercoledì dalla uscita della
scuola sino alla mattina successiva nelle settimane in cui il weekend successivo è con il padre; nelle altre
settimane dal mercoledì all’uscita della scuola sino al venerdì con rientro a scuola, ed altresì diminuendo ad
euro 1000 il contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre.
Nel merito TIZIO ha concluso reiterando la richiesta di modifiche al calendario di frequentazione con
disciplina dei periodi di vacanza come indicati dal consulente, per il monitoraggio suggerito dalla
consulenza con conferma del mandato ai servizi sociali per la assegnazione al padre della casa familiare con
termine per il rilascio e con previsione di mantenimento diretto del figlio con spese straordinarie al 50%. Ha
chiesto le indagini della Guardia di Finanza sulla situazione reddituale della ex compagna.
MEVIA costituendosi insta per il rigetto del reclamo, chiede l’accoglimento delle istanze istruttorie di CTU e
in via incidentale chiede la apposizione delle spese al 100% o in subordine al 70% a carico del padre,
l’affidamento esclusivo di CAIO alla madre con collocazione prevalente presso la stessa, con percorso di
sostegno alla genitorialità per entrambi con disposizione di diverso calendario di frequentazione con il
padre. Chiede altresì di rinnovo della CTU sulle capacità genitoriali del nucleo.
Le parti, dopo repliche autorizzate, hanno concluso alla udienza del 24 settembre 2021 come in atti.
Per giurisprudenza costante il provvedimento reso ai sensi dell’articolo 337 ter e seguenti c.c. ha natura di
sentenza e la impugnazione deve essere qualificata come appello.
• Regime di affidamento. L’appellante non chiede la modifica delle condizioni di affidamento mentre la
MEVIA chiede l’affidamento esclusivo a sè del figlio. La CTU ha concluso all’esito di una articolata analisi
delle parti e della situazione, verificando una relazione tra genitori disfunzionale e altamente conflittuale;
ha valutato la necessità di un supporto alle funzioni genitoriali, ha rilevato criticità a carico della figura
materna nel momento della valutazione dello spazio di frequentazione del figlio con entrambi i genitori
ovverosia nel criterio dell’accesso; ha concluso per un compromesso equilibrio di competenze genitoriali
con necessità di un percorso di superamento delle vicende giudiziarie legali e di coppia. Ha ritenuto regime
di affidamento adeguato l’affidamento al servizio sociale poiché i genitori non riescono a mantenere una
dinamica fra loro di collaborazione, condivisione e confronto. La esaustività della analisi, il breve tempo
trascorso dall’esaurimento della stessa, la mancanza di prova di sostanziali mutamenti nelle circostanze di
fatto che hanno portato alle conclusioni fatte proprie dal tribunale, induce a ritenere infondata la domanda
della MEVIA. D’altra parte, sono depositate in atti un profluvio di Mail, messaggi WhatsApp e quant’altro
che testimoniano la assoluta carenza di dialogo tra le parti, i quali discutono su qualsiasi minimo dettaglio
della vita del figlio. Non è dato più capire se le comunicazioni tra le parti hanno ad oggetto le parti stesse o
sono effettuate a meri fini di deposito in giudizio.
• Modalità di visita. La corte non può che riportarsi a quanto già disposto in sede di parziale accoglimento
della sospensiva, atteso che la stessa consulente, indica come necessario un rapporto tendenzialmente
paritario di CAIO con entrambi i genitori. Si richiama inoltre quanto già concordato dalle parti alla udienza
del 24 settembre del 2021, mentre per il resto il dispositivo rimane identico; s’intende che nei giorni in cui il
padre tiene con sé il figlio periodo non scolastico, la permanenza presso di sé corre dalle e fino alle
9:00/9:30 della mattina. Si richiamano pertanto le disposizioni sopra indicate. Il TIZIO chiede la modifica
delle condizioni di permanenza del figlio presso di sé nei periodi festivi. Il tribunale ha disposto sul punto,
due settimane non consecutive col figlio, l’alternanza dei giorni del 24 del 25 dicembre, una settimana
durante il periodo natalizio con ciascun genitore, l’alternanza della permanenza nel giorno di Pasqua.
L’unica discrasia rispetto alle valutazioni espresse dal CTU riguarda il periodo pasquale avendo il CTU
previsto “i giorni della sospensione scolastica saranno suddivisi a metà fra i genitori che quindi si
alterneranno nel trascorrere con il figlio ad anni alterni i giorni della Pasqua ed il giorno successivo.” Nel
senso indicato dal CTU, ragionevole e condivisibile, può pertanto modificarsi il provvedimento del tribunale
ferme rimanendo le altre statuizioni.
• Assegnazione della casa familiare. Atteso che il figlio è sempre vissuto nella casa familiare e dal tempo
della separazione di fatto, ivi con la madre, la casa deve essere assegnata alla MEVIA ed anche tenuto conto
delle differenti condizioni economiche delle parti. Le spese del mutuo verranno sostenute dal TIZIO che ne
è il proprietario e che si è dichiarato disposto all’esborso, avendovi sempre provveduto sino ad oggi.
• Mantenimento a favore del figlio CAIO. Deve darsi atto che il TIZIO si è dichiarato disposto e provvede alle
spese scolastiche (dovendosi intendere quelle relative alla retta scolastica), si è dichiarato disposto al
sostenimento delle spese sanitarie. Appare irrilevante disporre CTU o indagini attraverso la Guardia di
Finanza che sono esorbitanti rispetto alla decisione relativa al mantenimento di un bambino di tre anni.
Entrambe le parti sono confuse nelle loro allegazioni, l’uno tendendo a dimostrare un reddito minore di
quello indicato dall’altra, la seconda una incapacità reddituale. Entrambe le allegazioni appaiono prima
facie, infondate. Il TIZIO è socio di una società di famiglia che ha utili elevatissimi (vedi bilanci in atti e
destinazione degli utili) e nella quale è stato deciso egli non rivestisse più la qualità di consigliere di
amministrazione. A titolo di esempio, nel 2015 gli importi per il consiglio di amministrazione era stabilito in
410.000 €, il compenso del TIZIO pari ad euro 230.000 lordi sino al 2017. Non consta che la S.p.A. sia stata
toccata dalla crisi. Trattasi quindi di scelta familiare, che nulla indica sul depotenziamento delle capacità
lavorative del TIZIO, il quale tra l’altro non sostiene spese di abitazione, convivendo con i genitori, i quali
hanno capacità reddituale assai elevata e della quale deve presumersi il figlio goda. La MEVIA ha prodotto
un reddito negli anni passati in ragione della sua attività che potrà ricominciare a produrre all’esaurirsi della
pandemia. Trattasi di giovane donna con una sua specifica capacità lavorativa che le ha consentito nel
passato (anno di imposta 2019), ricavi pari ad euro 125.000 circa. Sono documentati diversi rapporti
bancari ed altresì un tenore di vita di non indigenza. D’altra parte, si ripete che l’oggetto è il mantenimento
del minore e non della madre dello stesso. Tutto ciò considerato e richiamata la giurisprudenza della
suprema corte a tenore della quale il figlio deve mantenere presso le due abitazioni il medesimo tenore di
vita (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/08/2020, n. 16739 L’obbligo di mantenimento del minore da parte del
genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a
tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello
economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello
goduto in precedenza.”), tenuto conto delle spese che comunque il TIZIO sostiene in solitudine, appare
congrua la cifra già indicata in sede di sospensiva (euro 1000 mensili) quale mantenimento a suo carico per
il figlio CAIO, per garantirgli uno standard qualitativo simile presso le due case. Tenuto conto delle spese
che gravano solo sul TIZIO e delle esigenze prevedibili di un minore di poco più di tre anni la ripartizione
delle spese straordinarie deve essere mantenuta nel 50% a carico di ciascuno dei genitori.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di causa sono compensate.
P. Q. M.
Decidendo sulle impugnazioni di TIZIO e MEVIA avverso il provvedimento del tribunale di Lucca ___/2021,
in parziale riforma dello stesso,
dispone che il minore permanga con il padre: un fine settimana alternato dal venerdì dall’uscita della scuola
sino al lunedì mattina; il martedì dalla uscita della scuola sino alla mattina successiva nelle settimane in cui
il weekend successivo è con il padre; nelle altre settimane dal mercoledì all’uscita della scuola sino al
venerdì con rientro a scuola, nel periodo non scolastico i giorni di permanenza col padre inizieranno e
termineranno alle norme 9:00/9 : 30 della mattina; nei giorni della sospensione scolastica Pasquale essi
saranno suddivisi a metà fra i genitori che quindi si alterneranno nel trascorrere con il figlio ad anni alterni i
giorni della Pasqua ed il giorno successivo; dispone che TIZIO versi per il mantenimento del figlio CAIO alla
madre MEVIA la somma di euro 1000 mensili oltre a sostenere la integralità del mutuo per la casa familiare,
la retta scolastica, le spese sanitarie al 100%.
Conferma nel resto il provvedimento impugnato