Cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Il padre deve fornire la prova del suo adempimento
Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 7 novembre 2022, n. 32727 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Casadonte
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2022 proposto da:
A.A., B.B., elettivamente domiciliati in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato …;
– ricorrenti –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, depositata il 07/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/10/2022 dalla consigliera
Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
Che:
1. Con ricorso ex art. 710 c.p.c., e L. n. 898 del 1970, art. 9, depositato il 18/02/2020, C.C. ha chiesto al
tribunale di Bari la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e l’ex moglie, A.A., instando
in particolare per la revoca degli assegni di mantenimento e di ogni altro onere a qualsiasi titolo
gravante in capo al ricorrente in favore dei due figli D.D. e B.B. (n. il (Omissis)) ed in subordine per
la riduzione di quello a favore di B.B. in Euro 300,00. Quanto alla figlia D.D., la revoca era chiesta
per avere quest’ultima contratto matrimonio a giugno 2019; quanto al figlio B.B., per non aver
portato a compimento gli studi universitari, nonostante l’avanzata età adulta ormai raggiunta.
2. Si sono costituiti in giudizio A.A. e i figli, deducendo che B.B. non aveva potuto portare a
compimento gli studi universitari proprio per l’inadempimento del padre C.C. al suo obbligo di
contribuire, nella misura del settanta percento, al pagamento delle tasse universitarie. La figlia
maggiore D.D., avendo contratto matrimonio nel 2019, aderiva alla richiesta di revoca, pur non
rinunciando a tutti i crediti maturati e maturandi in corso di accertamento nei giudizi pendenti
contro il padre. Chiedevano pertanto la conferma dell’assegno di mantenimento nella misura di Euro
1.200,00, con adeguamento Istat, o di altra somma riconosciuta di giustizia in favore di B.B..
3. Con decreto pubblicato in data 21 dicembre 2020, il tribunale di Bari ha accolto la domanda del
padre, revocando ogni onere economico di quest’ultimo nei confronti di entrambi i figli, prendendo
atto, da un lato, dell’adesione della figlia maggiore D.D. alla richiesta di revoca, dall’altro,
dell’avanzata età di E.E. (29 anni) e della mancata conclusione del percorso universitario intrapreso
dallo stesso, nonostante il padre avesse garantito per un lungo lasso di tempo le condizioni
economiche atte a portare a termine gli studi intrapresi.
4. Con decreto n. 937/2021, reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 7 ottobre 2021, la corte
d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da A.A. e B.B. avverso il citato provvedimento.
4.1. La corte distrettuale, invero, ha ritenuto non provata l’assoluta impossibilità economica della
A.A. ad anticipare il pagamento delle tasse universitarie, salvo rimborso da parte dell’altro genitore
obbligato. Al contrario, la corte territoriale ha affermato sussistere la prova che l’altra figlia della
coppia, pur scontando il medesimo inadempimento all’obbligo di versamento da parte del padre,
era comunque riuscita a concludere il percorso universitario, impegnandosi a perseguire l’obiettivo.
4.2. Dette evidenze, unitamente all’età raggiunta dal figlio più giovane B.B., alla mancata conclusione
del percorso scolastico triennale in giurisprudenza dallo stesso prescelto senza essersi determinato,
tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso, a raggiungere una propria autonomia e
indipendenza economica, costituivano, a giudizio della corte d’appello, elementi idonei a far venire
meno in capo allo stesso il diritto al mantenimento prescindendo da ogni valutazione in merito alle
capacità reddituali del padre C.C.. 5. A.A. e B.B. hanno proposto ricorso per la cassazione della
predetta sentenza, con atto notificato in data 14 gennaio 2022, sulla base di due motivi, mentre C.C.
è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Che:
6. Il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 316 bis e 2967 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto il
genitore istante per la revoca del contributo di mantenimento non gravato dell’onere di provare che
il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità.
6.1. I ricorrenti sostengono, in particolare, che la corte distrettuale avrebbe errato nel limitarsi a
prendere atto del comportamento inadempiente del genitore onerato del mantenimento, facendo
addirittura assurgere tale condotta a dato di fatto idoneo ad escludere l’impossibilità, dedotta dalla
madre e dal figlio B.B., di portare a compimento gli studi universitari.
6.2. Secondo la tesi dei ricorrenti, il genitore che agisca per la revoca del contributo economico per il
mantenimento dei figli, deve in primo luogo provare di aver effettivamente fornito tale contributo,
non risultando ammissibile ogni ulteriore indagine sulla pretesa responsabilità del figlio per il
fallimento del percorso formativo, là dove il presupposto minimo di fatto di tale percorso – id est il
pagamento degli studi – non sia stato rispettato.
7. Il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deduce l’erroneità della
decisione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che E.E. non è riuscito a concludere il
percorso scolastico non per sua inerzia ma per impossibilità di sostenere gli esami a causa del
mancato pagamento di numerose tasse universitarie da parte del padre, il quale ha cessato di
contribuire a dette spese a partire dal 2017, anno in cui si è laureata la figlia maggiore D.D..
7. 1. Ad avviso dei ricorrenti, ove la corte territoriale avesse esaminato dette circostanze decisive,
sarebbe giunta all’indefettibile conclusione per cui se il padre non avesse interrotto, a far data
proprio dalla laurea della sorella maggiore D.D., ogni pagamento al figlio B.B., quest’ultimo ben
avrebbe potuto essere già laureato.
8. I due motivi si possono trattare congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati.
8.1. In base al consolidato orientamento di legittità, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei
figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia
riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla
complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente
diritto (Cass., n. 12952/2016, Cass., n. 5088/2018; Cass., n. 17183/2020).
8.2. Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da
parte dell’avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può
prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato,
dell’obbligo di mantenimento. Ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione
imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
8.3. Invero, l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma
perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza
economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente
autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass.,
1830/2011; id., 1773/2012; id., 38366/2021).
8. 4. Nella specie, la corte d’appello, di fronte alla deduzione della madre e del figlio circa il
comportamento inadempiente del padre, che aveva reso impossibile al figlio di sostenere gli esami
stante il mancato pagamento delle tasse universitarie fin dai primi anni di studio, ha ritenuto che
fosse onere della madre e del figlio provare che fosse per loro impossibile pagare autonomamente
gli studi universitari in luogo del padre tenuto all’obbligo del mantenimento e che non aveva fornito
la prova del suo adempimento.
8.4. Così operando, tuttavia, la corte d’appello è incorsa nella dedotta violazione di legge, finendo
per accollare all’altro genitore l’onere di provare l’assoluta impossibilità di anticipare il pagamento
delle tasse universitarie del figlio ed al contempo omettendo la corretta valutazione di fatti decisivi
per il giudizio.
9. Il ricorso è pertanto fondato ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, affinchè provveda alla luce dei principi di diritto sopra
richiamati e, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Sesta-1 Civile, il 11 ottobre 2022.