Studente escluso da un viaggio d’istruzione: a chi spetta decidere in ordine alla domanda di risarcimento?

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24 ottobre 2022, n. 31354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37765/2019 proposto da:
Liceo (Omissis) e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Omissis), elettivamente
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li
rappresenta e difende;
-ricorrenti –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell’avvocato Enrico Cerulli, che lo
rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1847/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Cons. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24/7/2019 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame interposto
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonchè dal Liceo (Omissis) e in parziale
riforma della pronunzia Trib. Firenze n. 2/11/2015, ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario, con rimessione al Tribunale di Firenze, in ordine alla domanda nei confronti dei predetti
proposta dal sig. A.A. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’esclusione dalla
“partecipazione ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola e per aver, in seguito, ostacolato
la sua permanenza nell’istituto”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ed il Liceo (Omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il A.A..
Motivi della decisione
Con unico motivo i ricorrenti denunziano “erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la
Corte territoriale ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda
di risarcimento proposta dal sig. A.A.”, in riferimento all’art. 360 c.p.c. 1 co. n. 1.
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che “controparte abbia inteso fondare la
proposta domanda risarcitoria sulla asserita illegittimità dei provvedimenti del Consiglio di classe e
del Dirigente scolastico d’Istituto di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio
d’istruzione ad Amsterdam del 15 marzo 2007 e di successiva non ammissione alla frequentazione
delle lezioni, censurati “quali ipotesi di cattivo uso o esercizio del potere amministrativo afferente
alla somministrazione e fruizione di un servizio pubblico quale il servizio di istruzione scolastica”.
Va pregiudizialmente osservato che risulta dagli odierni riproposta la questione di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Essi deducono che a quest’ultimo la giurisdizione spetta “sia che i provvedimenti di non accettazione
della domanda di partecipazione al viaggio d’istruzione si configurino come scelte didattiche
dell’Istituzione scolastica in funzione di un recupero scolastico dell’allievo in gravissimo deficit
formativo, sia che… si configurino invece come esercizio di un potere disciplinare”, vertendosi
“comunque in materia di provvedimenti discrezionalmente adottati nell’esercizio di una potestà
autoritativa della Istituzione scolastica”, in quanto l'”adozione di misure disciplinari da parte
dell’istituzione scolastica nei confronti dello studente presuppone inevitabilmente da parte
dell’istituzione scolastica l’esercizio di un tasso di discrezionalità valutativa con riguardo alle scelte
educative ritenute più opportune con riguardo al singolo alunno”.
Lamentano ulteriormente che “se per quanto ritenuto dalla stessa Corte d’Appello di Firenze
l’esclusione dell’attore dal viaggio di istruzione ad Amsterdam sarebbe stato il frutto non di una
sanzione disciplinare, ma di una scelta discrezionale didattica del Consiglio di classe, pare evidente
che la situazione giuridica sia quella di interesse legittimo azionabile avanti al Giudice amministrativo
e non avanti al Giudice ordinario”; e che “in subordine, dovrebbe essere ritenuta comunque la
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010, art.
133, comma 1, lett. c) “, operando comunque “il principio codificato al D.Lgs. n.104 del 2 luglio
2010, art. 7, comma 7″, l'”attribuzione della cognizione della causa al Giudice amministrativo”
risultando “infine confermata dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 30, comma 6 “.
Va pertanto ex art. 374, comma 1, c.p.c., disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per
la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle
Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022