Niente mantenimento per il figlio maggiorenne resosi indipendente dal nucleo familiare

Cass. Civ., Sez. I, ord., 25 luglio 2022, n. 23132 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Vella
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2020 proposto da:
P.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato…, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D., C.C., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato…, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Dott. Paola
Vella.
Svolgimento del processo
CHE:
1. – Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte d’Appello di Genova ha respinto il reclamo proposto
da P.M. (n. La Spezia il 6 maggio 1995) avverso il decreto del Tribunale di Massa che ha respinto il
ricorso ex art. 147 c.c. e ex art. 337-septies c.p.c. da egli presentato il 19/10/2018 per ottenere un
assegno di mantenimento mensile a carico dei genitori P.D. e C.C., fino al raggiungimento della sua
indipendenza economica, oltre al pagamento “a prima richiesta” delle spese per le cure mediche e
sanitarie nonchè “per il percorso di studio universitario (compreso l’alloggio anche in sede
universitaria, spese di trasferta, tasse d’iscrizione, libri e materiale didattico e quant’altro
necessario)”.
2. – La Corte territoriale, dichiarate preliminarmente inammissibili le produzioni documentali
effettuate in udienza dal reclamante, “in quanto relative a fatti successivi al deposito del ricorso”, ha
osservato: i) che “nel caso in esame non si tratta di cessazione della contribuzione in favore del figlio,
in quanto lo stesso, già allontanatosi dalla dimora familiare nell’anno 2013, non ha percepito fino
all’istanza di cui al ricorso in primo grado alcunchè, dimostrando anzi notevoli disponibilità
finanziarie utilizzando automobili, cellulari, computer di nuova generazione (come dichiarato dalla
madre davanti ai CC. e non contestato dal figlio)”; ii) “che pertanto è applicabile alla fattispecie in
esame il diverso principio secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio
maggiorenne, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato
iniziato ad espletare un’attività lavorativa così dimostrando il raggiungimento di una adeguata
capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte
del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento
economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti
meno ferma restando invece l’obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni”; iii) “che
secondo quanto esposto dal medesimo reclamante, e non contestato da controparte, egli si è reso
autosufficiente fin dal raggiungimento della maggiore età, non avendogli la famiglia fornito aiuti
economici come espressamente dallo stesso dichiarato”; iv) che quindi, “attesa la sua indipendenza
dal nucleo familiare con cui non ha condiviso alcun progetto di vita e neppure l’abitazione,
essendosene allontanato per sua volontà al fine di seguire le sue inclinazioni personali, non
sussistono i presupposti per la richiesta di contributi ex art. 147 c.c.”; v) “che non vi è alcuna prova
degli asseriti maltrattamenti subiti del reclamante mentre è in corso un processo per lo stesso reato
a carico dello stesso per fatti commessi nei confronti della madre”; vi) “che nel ricorso in primo grado
non era formulata alcuna domanda di assegno alimentare”.
3. – P.M. ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione articolato su otto motivi, cui gli
intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
CHE:
3.1. – Il primo motivo prospetta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 e
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di
secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame di
documenti ritualmente prodotti (Dichiarazioni testimoniali allegate sub 3 al ricorso introduttivo di
primo grado; Dichiarazione testimoniale ulteriore e fatture, allegate sub 10 e 15 alla memoria
autorizzata in primo grado) e relativi ad un fatto decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto
dalla carità di soggetti terzi estranei”.
3.2. – Il secondo denunzia “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 e art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame circa un fatto
decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto dalla carità di soggetti terzi estranei, non tenuti”.
3.3. – Il terzo deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale
di questa Ecc.ma Corte in merito ai presupposti per ritenere integrato il raggiungimento della
indipendenza dal nucleo famigliare del figlio maggiorenne atta ad escluderne il diritto al
mantenimento ex art. 147 c.c.”.
3.4. – Il quarto lamenta “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 c.p.c.; art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omessa ammissione di
mezzo di prova, e, significatamente, la querela per maltrattamenti sporta dal ricorrente nel luglio
2019 ma riferita ad episodi anteriori alla proposizione del ricorso ex art. 147 c.c., documento atto a
dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si
allontanò dalla casa famigliare per sottrarvisi”.
3.5. – Il quinto deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e
2; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di
secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame di
elementi istruttori (prima querela, allegata sub 5 al ricorso di primo grado con relativi allegati;
seconda querela, con relativi allegati, non ammessa in sede di Appello; video che ritraggono scene
di violenza domestica, contenuti nella chiavetta USB allegata sub 2 in sede di ricorso introduttivo;
certificazione sulla compatibilità dei disturbi del ricorrente con i lamentati maltrattamenti rilasciata
da neurologo e psicologa della Asl, allegati sub 16 e 17 alla memoria autorizzata in primo grado) atti
a dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si
allontanò dalla casa famigliare per sottrarvisi”.
3.6. – Il sesto censura la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1
e 2; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 27 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e
5, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa
della erronea attribuzione di responsabilità penale del ricorrente in assenza di sentenza di condanna
definitiva, così escludendo il diritto all’assegno ex art. 147 c.c.”.
3.7. – Il settimo denuncia “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 147 c.c. e art. 30 Cost. anche in conseguenza della violazione degli artt. 115 c.p.c., dell’art.
132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 27 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5,
per avere i Giudici della C.A. di Genova escluso il diritto alla prosecuzione degli studi ed il diritto
al mantenimento a carico dei genitori sulla base di motivazione apparente per aver omesso l’esame
di fatti decisivi e dando per fondata una penale responsabilità del ricorrente in assenza di sentenza
di condanna”.
3.8. – L’ottavo lamenta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 30 Cost. e art. 147 c.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 4 ed in relazione all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, per aver la Corte di Appello di Genova,
con una motivazione in contrasto con la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte di Cassazione,
escluso il diritto alla prosecuzione degli studi e al mantenimento di figlio maggiorenne (24enne,
incolpevolmente non autosufficiente economicamente, che ha dimostrato buon profitto scolastico e
che ambisce a formazione universitaria utile ai fini dell’inserimento lavorativo a carico dei genitori
capienti)”.
4. – I primi cinque motivi sono inammissibili poichè veicolano questioni che, per quanto risulta dagli
atti, non erano state sollevate in sede di reclamo.
4.1. – Invero, a pag. 1 e s. del decreto impugnato si legge che il reclamante aveva dedotto (solo)
“l’erronea valutazione da parte del Tribunale della propensione agli studi dello stesso nonchè della
capacità patrimoniale dei genitori e delle condotte violente ed ingiuriose del ricorrente nei confronti
di quest’ultimi; inoltre il reclamante lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto neppure il diritto
agli alimenti”.
4.2. – Tale ricostruzione dei motivi di reclamo trova conferma a pag. 9 e s. del ricorso per cassazione,
in cui si deduce che il reclamante aveva eccepito “il travisamento dei fatti in ordine a: – le scelte di
vita del ricorrente, erroneamente ritenute soggette a repentini e drastici mutamenti atteso che,
invece, il ricorrente veniva inviato da un Istituto all’altro perchè più di tanto non lo potevano
mantenere e ha lasciato il Seminario per accedere ad una Facoltà che gli consentirà una formazione
professionale, una volta compreso di non avere la vocazione sacerdotale; – una erroneamente pretesa
scarsa attitudine agli studi ed una mancata allegazione sul relativo profitto (…); – alle condizioni dei
genitori erroneamente ritenute deficitarie sia a livello economico che di salute (…)”.
4.3. I primi tre motivi difettano anche di autosufficienza, poichè non indicano con precisione se,
quando e come fossero state allegate in sede di reclamo le circostanze emergenti dalle dichiarazioni
testimoniali dei due sacerdoti che avrebbero provveduto al mantenimento del ricorrente ed
all’acquisto dei beni “meramente concessi in prestito al P.”, il quale non avrebbe perciò svolto attività
lavorativa nè si sarebbe reso autosufficiente, come affermato dalla corte territoriale.
4.4. – Inoltre la mancata ammissione, lamentata nel quarto e nel quinto motivo, della produzione
della querela sporta nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, ma relativa ai
maltrattamenti asseritamente subiti dal ricorrente prima dell’instaurazione del giudizio, integra un
aspetto non decisivo, avendo lo stesso ricorrente ammesso, a pag. 21 del ricorso, come quella querela
“non potesse essere sufficiente per fondare l’apertura di un procedimento penale a carico dei di lui
genitori”.
4.5. – Più in generale si osserva che il ricorrente che denunci in sede di legittimità il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, o sulla valutazione di esso, ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e quindi delle prove
stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità
deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non
è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19985/2017, 17915/2010).
5. – Il sesto motivo è infondato, in quanto nessuna attribuzione di responsabilità penale vi è stata da
parte della Corte d’appello in violazione dell’art. 27 Cost., essendosi la stessa limitata a dare atto
della semplice pendenza del processo a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti nei
confronti della madre.
6. – Il settimo e l’ottavo motivo, sostanzialmente riepilogativi delle doglianze formulate con i motivi
precedenti, restano assorbiti dalla inammissibilità o infondatezza degli stessi.
7. – Per mero scrupolo di completezza si ricorda che, secondo l’orientamento di questa Corte,
l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano
raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora
dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento
a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con
conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi
autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle
opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni,
senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.
27904/2021, 17183/2020, 32529/2018).
7.1. – E’ stato altresì chiarito che i presupposti da accertare ai fini del diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne sono integrati dalla sua età (nel senso che al suo aumentare si accompagna,
tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento
del mantenimento), dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica
e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass.
5088/2018, 12952/2016); con la precisazione che ove il figlio abbia ampiamente superato la maggiore
età, senza reperire, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una
occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, questi non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui
realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di
mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione
sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione
alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita
dell’individuo bisognoso (Cass. 38366/2021; cfr. Cass. 10450/2022, in tema di reddito di cittadinanza).
8. – Il ricorso va dunque rigettato, ma i profili di merito sottesi ai motivi di impugnazione dichiarati
inammissibili e le peculiarità del caso giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del
giudizio di legittimità.
9. – Si dà atto che ricorrono in astratto i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo
unificato a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, qualora
esso risultasse in concreto dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2022