La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio non può discendere da un inadempimento formale

Cass. Pen., Sez. VI, sent., 16 agosto 2022, n. 31136 – Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Silvestri
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino l’08/01/2021; visti gli atti, il provvedimento
impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo relativo alla non menzione
della condanna e la inammissibilità del ricorso nel resto; udita l’avv.ssa Federica De Boni, difensore
delle parti civili P.I. e C.F., che ha concluso chiedendo che i ricorso sia dichiarato inammissibile o
rigettato con conseguente conferma della statuizioni civili;
udito l’avv. Alfredo Cavallone, difensore dell’imputato, che ha concluso insistendo nell’accoglimento
dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui C.V., assolto dal
delitto di cui all’art. 572 c.p., è stato condannato per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2,
limitatamente al periodo novembre 2010- settembre 2013.
All’imputato è contestato di essersi allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2010, sottraendosi
in tal modo agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, e di non avere versato
alcunchè alla moglie ed al figlio minore, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, perseverando tale
condotta anche quando il figlio era divenuto maggiorenne, ma non economicamente autonomo.
2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al giudizio di
responsabilità.
La Corte non avrebbe considerato che l’imputato, piuttosto che eseguire il bonifico mensile, avrebbe
versato nel tempo, seppur con causali diverse da quelle del contributo al mantenimento, in favore della
moglie e del figlio rilevanti somme di denaro – come l’intero ricavato della vendita di un camper, ovvero
come il versamento sul conto della moglie della somma ricevuta dal fondo che aveva acceso in favore
del figlio; nè sarebbe stato valutato che l’imputato aveva lasciato in favore dei famigliari la propria casa
con tutti i mobili e gli arredi.
Si evidenzia che le somme e le provviste corrisposte sarebbero superiori alla somma dei versamenti che
l’imputato avrebbe dovuto versare mensilmente; sul punto la motivazione sarebbe viziata e i fatti
riportati in denuncia sarebbero stati ritenuti attendibili nonostante l’assoluzione per il reato di
maltrattamenti per il quale pure era stata presentata denuncia.
Nè sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che il Pubblico Ministero avesse chiesto per i
fatti per cui si procede richiesta di archiviazione, di cui viene riportato il contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all’omesso riconoscimento del
beneficio della non menzione della condanna.
La Corte, pur dando atto del motivo di appello, sarebbe silente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa sul presupposto
che la condotta non potesse considerarsi occasionale.
3. E’ stata trasmessa una corposa memoria nell’interesse dell’imputato con cui si riprendono e si
sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto agli altri.
2. La Corte di appello ha dato atto come l’imputato avesse dedotto, proprio per il periodo di tempo in
contestazione, di aver “di fatto” garantito al figlio la somma mensile di 250 Euro – nel periodo novembre
2010- agosto 2013 – e di aver “conferito denari tratti dalla vendita di un’automobile e di un fondo assicurativo,
liquidato nel 2011, conferito integralmente alla moglie e, pro quota (Euro 10.000) al figlio”.
Rispetto a detta questione, la Corte di appello ha tuttavia confermato il giudizio di responsabilità sulla
base dell’assunto secondo cui” da una parte, l’imputato non avrebbe corrisposto una “somma fissa,
concordata – per il periodo in cui i coniugi s’erano separati soltanto di fatto – con la moglie, perchè
fossero garantiti i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore” (così testualmente la Corte a pag. 4
della sentenza impugnata), e, dall’altra, perchè il figlio non avrebbe potuto trarre “fonte di
sostentamento” dalla somma derivante dal fondo in quanto “non immediatamente fruibile”.
3. Si tratta di una motivazione viziata.
La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio è stata fatta sostanzialmente discendere
dall’inadempimento formale consistente nella mancata corresponsione mensile delle somme, senza
tuttavia spiegare perchè quanto versato dall’imputato in quello stesso periodo non dovesse essere
valutato al fine della verifica dell’elemento oggettivo del reato e, sotto altro profilo, di quello soggettivo
e, ancora, ai fini della prova dell’inadempimento colpevole (sul tema, tra le altre, Sez. 6, n. 4960 del
21/10/2014, dep. 2015, S. Rv. 262157).
Ciò che in particolare non è stato accertato è se, al di là dell’inadempimento formale, l’imputato abbia
fatto mancare in concreto i mezzi di sussistenza al proprio figlio e, posto che lo abbia fatto, se lo abbia
fatto per tutto il periodo in contestazione e se lo abbia fatto con dolo, tenuto conto delle somme
comunque destinate al minore e al coniuge.
Nè è stato spiegato quale sia il senso dell’affermazione secondo cui le somme del fondo non sarebbero
state immediatamente fruibili.
4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, ai fini penali, senza rinvio essendosi il reato estinto
per prescrizione, e, quanto ai fini civili, con rinvio al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2022