I presupposti per l’assegno di mantenimento sono diversi da quelli previsti per l’assegno divorzile

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24249; Pres. Scotti, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11839/2021 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M. P., e rappresentato e
difeso dall’avvocato P. F.;
– ricorrente –
contro
F.P.;
– intimata –
avverso sentenza n. 2840/2020 della Corte d’appello di Venezia, deposita il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal
Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2840/2020, depositata il 29/10/2020, ha confermato,
respingendo sia il gravame principale di C.S. sia quello incidentale di F.P., la decisione di primo
grado, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche
domande di addebito proposte dai coniugi, disponendo l’affidamento delle figlie minori ai Servizi
Sociali del Comune di C., investiti delle facoltà di prendere le decisioni inerenti l’ordinaria gestione
delle bambine, con collocamento di queste ultime presso la madre, cui veniva assegnata la casa
coniugale, fissazione delle modalità di visita da parte del padre e dell’obbligo del medesimo di
contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile d Euro 2.000,00, oltre
rivalutazione Istat, nonchè determinazione dell’assegno di mantenimento della moglie a carico del
marito nella misura di Euro 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, con condanna del C. al
risarcimento dei danni cagionati alle figlie per contegno pregiudizievole nei loro confronti, liquidati
nell’importo di Euro 19.500,00, in favore di ciascuna delle figlie.
In particolare, per quanto in questa sede interessa, la Corte territoriale ha respinto i primi tre motivi
di appello principale del C., vertenti sulla chiesta revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento
del coniuge e di quello a titolo di contributo delle figlie, rilevando che l’assegno deve avere oltre ad
una funzione “perequativo-compensativa” anche una funzione assistenziale e che, nella specie la
sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi, quale accertata in primo grado, con consulenza
tecnica d’ufficio, giustificava la conferma delle statuizioni di primo grado, nonchè l’ultima doglianza,
in punto di condanna ex art. 709 ter c.p.c., considerate le condotte del C., depauperative del proprio
patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l’accertamento peritale,
nonchè le continue schermaglie con la F. “per tutto quanto riguardava le figlie minori”, e la corretta
determinazione del quantum, secondo equità.
Avverso la suddetta pronuncia, C.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 23 e 27/4/21, affidato
a tre motivi, nei confronti di F.P. (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i
relativi presupposti.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c.,
n. 4, dell’art. 132 c.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, nonchè
violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in relazione alla determinazione dell’assegno di
mantenimento della moglie; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360
c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 112 e 132 c.p.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e
contraddittoria, in punto di valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, avendo la Corte di
merito ritenuto sufficiente l’accertata “sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi”; c) con
il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.c., per
motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, in punto di conferma della condanna del
padre al risarcimento dei danni cagionati alle figlie per asserite condotte depauperative e/o occultative
del patrimonio nonchè per alcune condotte asseritamente strumentali ed ostruzionistiche rispetto ad
aspetti salienti della vita delle figlie.
2. Le prime due censure sono fondate.
La sentenza risulta sul punto affetta da vizio di motivazione del tutto carente. Questa Corte, a Sezioni
Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza
è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture” (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da
considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale
di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
Ora, la Corte di merito ha ritenuto che fossero integrati i presupposti dell’assegno di mantenimento
del coniuge separato in quanto, data la asserita natura composita dell’assegno, assistenziale,
compensativa e perequativa, sussisteva una effettiva disparità economica tra i redditi delle parti, tale
da giustificare la contribuzione da parte del C. in favore della ex moglie.
Tuttavia, nella specie, si verteva in materia di assegno di separazione non di assegno divorzile.
Questa Corte ha affermato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi
adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza
ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” (Cass.
12196/2017; Cass. 16809/2019; Cass. 4327/2022).
Ne consegue che il riferimento alla natura composita dell’assegno ed al rilievo, ai fini della
componente assistenziale, della sola componente della sproporzione reddituale dei coniugi,
isolatamente considerata, si risolve in una motivazione apparente, intrisa di considerazioni generiche
ed apodittiche, non calate nella fattispecie in esame. Il ricorrente deduce poi di avere con l’appello
invocato l’erroneità della statuizione di primo grado, considerati la breve durata del matrimonio, la
disponibilità della casa coniugale assegnata alla moglie, la giovane età e la piena capacità lavorativa
della moglie (dipendente pubblica). Di tutto ciò non v’è traccia nella sentenza impugnata.
3. La terza doglianza, in punto di condanna del C. al risarcimento del danno da illecito endofamiliare,
è, invece, infondata.
Invero, la Corte di merito, a fronte della censura sollevata dall’appellante, il quale aveva contestato
sia l’an debeatur (per assenza di condotte pregiudizievoli per le figlie, tali non potendo definirsi la
vendita di quote societarie, o ostruzionistiche) e il quantum debeatur, ha affermato che la misura
sanzionatoria doveva essere confermata, considerate le condotte del C. depauperative del proprio
patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l’accertamento peritale,
nonchè le continue schermaglie con la F. “per tutto quanto riguardava le figlie minori”, e che era
corretta determinazione del quantum, secondo equità.
Trattasi di motivazione che non può essere definita del tutto apparente o carente.
L’argomentazione svolta nella memoria in ordine all’asserita conseguenzialità tra i primi due motivi
ed il terzo è inconferente, essendo la statuizione ex art. 709 ter c.c., del tutto autonoma, rispetto a
quella in punto di assegno di mantenimento del coniuge separato.
4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, respinto il terzo,
va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa
composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022