Il giudice ha sempre il potere di adottare d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24179; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Caiazzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25626/2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato B.N. S., che lo
rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato E.N., rappresentata e
difesa dagli avvocati G. L.S., e S. F.I, con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 316/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal
Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo
CHE:
Su ricorso di M.M. nei confronti della moglie A.M., il Tribunale di Spoleto, con sentenza del
17.2.2020, disponeva l’affido congiunto dei figli della coppia ad entrambi i genitori, fissandone la
residenza abituale presso la madre, statuendo a carico del M. il contributo al mantenimento dei figli
in Euro 1.300,00 mensili e rigettando la domanda di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale
considerava che il M. disponeva di un reddito di Euro 3.500,00 mensili, gravato da un mutuo di Euro
1.500,00, a fronte del minor reddito di Euro 500,00 percepito dalla ex-moglie, assegnataria della casa
familiare.
La A. ha proposto appello che la Corte territoriale ha parzialmente accolto con sentenza del 3.7.2020,
determinando l’assegno divorzile a suo favore nella somma di Euro 400,00 mensili e la ripartizione
delle spese straordinarie per i figli concordate nelle percentuali del 60% a carico del M. e del 40%
della ex-moglie, osservando che sussiste una evidente disparità economica e reddituale tra le parti,
dovuta alla mancanza di una stabile condizione lavorativa da parte della A.. Tale divario, accresciuto
dal patrimonio immobiliare e dai benefici che l’ex-marito trae dal supporto della famiglia d’origine e
dalla società da lui amministrata, unitamente al fatto che l’appellante si è sempre dedicata ai figli
pregiudicando così la possibilità di trovare una occupazione stabile, legittima secondo la Corte
d’appello il riconoscimento dell’assegno divorzile.
M.M. ricorre in cassazione con sei motivi. A.M. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 354 e 112 c.p.c., avendo la
Corte d’appello pronunciato incorrendo in ultrapetizione sulla ripartizione tra i genitori delle spese
straordinarie relative ai figli minori (con la percentuale del 60% a carico del ricorrente) poichè la
relativa domanda, non giustificata da mutamenti dello stato di fatto, costituisce mutatici libelli e
pertanto è inammissibile.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello statuito sulle
spese straordinarie per i figli minori omettendo di esaminare l’eccezione sollevata dal ricorrente
d’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda afferente alla modifica delle statuizioni inerenti
alle suddette spese.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 9170, art. 5, comma 6, per
aver la Corte d’appello riconosciuto l’assegno divorzile all’ex-moglie sulla base della generica
affermazione della incapacità di quest’ultima di procurarsi un maggior reddito da lavoro, omettendo
inoltre l’accertamento della effettiva impossibilità.
Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, per
difetto assoluto di motivazione, ovvero per aver la Corte d’appello adottato una motivazione apparente
sui presupposti legittimanti l’assegno divorzile.
Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ed emerso
nella prova testimoniale, ovvero il difetto assoluto di motivazione in ordine alla circostanza
dell’offerta di lavoro (non accettata dalla A.) nonostante tale offerta fosse coerente alle sue attitudini
ed ai suoi interessi. Inoltre, contesta l’incidenza della lieve malattia del figlio minore sulle capacità di
lavoro della madre.
Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 9170, art. 5, comma 6,
artt. 2730 e 2732 c.c., art. 24 Cost., art. 346 c.p.c., per aver la Corte d’appello provveduto sull’assegno
divorzile applicando erroneamente un criterio fiscale astratto e richiamando arbitrariamente le difese
svolte dal ricorrente in primo grado.
Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel determinare l’importo dell’assegno
divorzile a favore dell’ex moglie, abbia tenuto conto della possibilità per il M. di detrarne fiscalmente
l’importo e della richiesta, subordinata al rigetto della domanda di assegno divorzile, di non fissarlo
in misura superiore all’importo di Euro 400,00 mensili.
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poichè connessi, vanno respinti. Il
ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia pronunciato ultra petita in ordine alla percentuale delle
spese straordinarie a carico del ricorrente, considerando la domanda introduttiva della A., la quale
aveva limitato al 50% tale percentuale, e la mancata emersione di fatti nuovi rispetto alla sentenza di
primo grado. Invero, va osservato che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed
anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi
i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto
in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è
vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche
ultra petitum (Cass., n. 25055/17; n. 11412/14).
Nell’ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole
è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di
adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la
migliore protezione dei figli minori (Cass., n. 7734/22; n. 21178/18).
Atteso il predetto consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la
sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui ha statuito l’aumento della percentuale delle
spese straordinarie relative ai figli nella misura del 60%, indipendentemente dalla specifica posizione
difensiva della controparte. Il terzo motivo è inammissibile. La doglianza è diretta al riesame del
merito circa la questione della prova incombente sulla A. della concreta ed oggettiva possibilità di
procurarsi un’attività lavorativa (v. al riguardo Cass., SU, n. 18287/18). Invero, la Corte territoriale
ha ritenuto di riconoscere l’assegno divorzile alla controricorrente sulla base della notevole disparità
delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex-coniugi, rilevando che la A. si è dedicata e si
dedica ai figli, in particolare al figlio G. che soffre di lievi disturbi autistici. La A. ha sicuramente
incontrato seri ostacoli nel reperire una adeguata occupazione lavorativa compatibile con il suo
impegno nella conduzione della vita familiare.
Deve escludersi pertanto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi
sull’onere probatorio in tema di determinazione dell’assegno divorzile.
Il quarto motivo è inammissibile poichè del tutto generico circa l’insussistenza o apparenza della
motivazione della sentenza impugnata, avendo invece il giudice di secondo grado motivato su ogni
questione dibattuta.
Il quinto motivo è inammissibile per carenza d’autosufficienza in ordine alla doglianza riguardante
l’omesso esame di fatto decisivo. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di un documento ovvero
di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di omesso
esame del documento o di elementi deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si
palesino idonei a condurre – secondo una valutazione che la Corte di Cassazione esprime sul piano
astratto e in base a criteri di verosimiglianza – ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice
di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l’onere, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della
prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in
modo da permettere siffatta valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami per relationem
agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass., n. 4405/06; n.
19985/17).
Invero, nel caso concreto, il ricorrente non ha trascritto i verbali della prova testimoniale invocata,
circa l’omesso esame di fatti rilevanti in ordine all’occasione di lavoro occorsa all’ex-coniuge
beneficiario dell’assegno divorzile, precludendo in tal modo anche la verifica della decisività dei fatti
da provare (v. anche Cass., n. 17915/2010; n. 21632/13).
Il sesto motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto sostanzialmente al riesame dei fatti,
avendo la Corte d’appello riconosciuto l’assegno divorzile alla controricorrente applicando criteri
conformi alla giurisprudenza di questa Corte, mentre la censura riguarda fatti irrilevanti estranei alla
ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, quali i riferimenti alla detrazione
fiscale, o alla difesa del ricorrente in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla
maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022