Matrimonio fra stranieri. In mancanza di scelta, il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato

Tribunale di Modena, sentenza 12 aprile 2022 – Pres. Rel. Di Pasquale

TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. ../2022 promosso dai coniugi:
X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliata in CORSO …MODENA, presso
il difensore avv. …
Y (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ..e dell’avv., elettivamente domiciliato in …RIMINI presso il
difensore avv. …
RICORRENTI
Con l’intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
– vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
– rilevato che l’udienza si è svolta nelle forme della cosiddetta trattazione scritta, come consentito,
quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, dall’art. 23 co. 6 D.L. 137/2020
conv. L. 176/2020 e successive proroghe;
che le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse
dichiara:
– di essere a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
– di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi
aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi riconciliare con il coniuge;
– di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
– rilevato che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal Regolamento
CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente
dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in
via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di Stati terzi, che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo);
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento
2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia dove si è svolta la vita
matrimoniale;
– ritenuto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri
dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro
ordinamento; ciò in applicazione dell’art. 28 l, n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento: la
trascrizione ha una rilevanza solo dichiarativa nel nostro ordinamento; tale formalità non è elemento
costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all’estero, è valido in Italia sempre
che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del
14.2.1975). “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra
cittadini stranieri, la circostanza che l’eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è
stato mai trascritto” (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del 28.10.1985);
– rilevato che la legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in
quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge
richiamata anche se di paesi che non siano membri;
che l’art. 8 prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione
personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale…”
– ritenuto che, nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti
operato una scelta ai sensi dell’art. 5 citato;
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all’affidamento ed al mantenimento
della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento
CE 4/2009);
– visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 12/05/2008, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena;
– viste le conclusioni del P.M., che chiede l’accoglimento del ricorso;
– atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente
del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970
n. 898);
– atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
– considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi
riconciliare;
– ritenuta l’equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre; diritto del padre di vedere le figlie quando
vorrà, previo accordo con la madre. I genitori concorderanno con un preavviso di una settimana i giorni e gli
orari in cui le bambine si tratterranno con il padre; – Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori; – a titolo di contributo al mantenimento delle minori
il sig. Y verserà alla moglie la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, obbligandosi, tuttavia, a pagare
il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). A decorrere dall’anno successivo alla firma del presente
accordo, l’assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali Istat,
di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai. – Le parti rinunciano a chiedere l’assegno
di mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle esigenze personali di vita;”
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di
mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole
stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non
economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni
economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di
legge;
– considerato che l’accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente
superfluo l’ascolto della prole minorenne ai sensi dell’art. 337 octies cod. civ.;
– ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta
e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l’art.4 comma 16° e l’art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l’intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco il 24/08/2000 fra X nata
in MAROCCO il 17/08/1978 e Y nato in MAROCCO il 06/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022