Fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona non integrano il delitto di maltrattamenti i famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 03 giugno 2022, n. 21646; Pres. Fidelbo, Rel. Cons. Capozzi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia Consigliere – N. 446 –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 08/02/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOROSINI
Piergiorgio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in
data 24 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nei confronti di R.A. con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere
in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv., art. 572 c.p., commi 1 e 2, ai danni dei genitori.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., comma 2, in relazione all’assenza di qualsiasi
riferimento all’uso di armi per la commissione del reato, non bastando al riguardo il solo rinvenimento
del coltello a serramanico e di un taglierino.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., e 273 c.p.p. in relazione alla ritenuta gravità
indiziaria mancando una abituale condotta vessatoria, essendosi travisate le dichiarazioni dei familiari
che in effetti si sono riferiti ad un ristretto periodo temporale (a far data dal 31 dicembre 2021)
riferendo genericamente di atteggiamenti aggressivi e di due soli specifici episodi – avvenuti il 19
gennaio 2022 ai danni del padre ed il 20 gennaio 2022 ai danni della madre. In ogni caso, le stesse
dichiarazioni palesano l’assenza di uno stato di soggezione dei due genitori nei confronti del figlio,
del quale è evidenziata una condizione di sofferenza psichica e di cattivo uso degli psicofarmaci,
assunti unitamente ad alcool e probabilmente a stupefacenti.
2.3. Con il terzo motivo, manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge in
relazione alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, non essendosi tenuto conto
delle contingenze del caso ed il precario stato di salute del ricorrente, non potendosi desumere il
pericolo di reiterazione del reato e la adeguatezza della massima misura dalla reazione avuta in sede
di arresto, soprattutto considerando questo quale effetto della denuncia dei propri familiari.
3. Il procedimento si è svolto ai sensi del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, art. 23, commi 8 e 9, conv.
in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato sull’assorbente fondatezza del secondo motivo.
Ritiene questa Corte che il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni dei familiari del ricorrente ha
mancato di considerare la necessità di individuare la abitualità della condotta maltrattante ed il
conseguente stato di soggezione nelle parti offese necessari a configurare l’elemento oggettivo del
reato in questione, non bastando al riguardo l’enunciazione del solo principio di legittimità che esclude
la non necessità a riguardo di un tempo prolungato, senza però una puntuale verifica fattuale dei
termini oggettivi della vicenda che, secondo quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, si
è manifestata dopo il 31 dicembre 2021 ed a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un incidente
stradale, emergendo conclusivamente venti giorni dopo con le dichiarazioni rese alla p.g. alle quali
ha fatto seguito la restrizione del ricorrente.
Rispetto a tale ineludibile esigenza risulta, invero, approssimativa la disamina condotta dal Tribunale
del contenuto delle predette dichiarazioni – che come risulta dalle ampie allegazioni difensive
richiamano piuttosto minacciosi diverbi tra il ricorrente – già in cura per patologia psichiatrica e
sottoposto anche a trattamenti sanitari obbligatori – ed i genitori, scaturiti dai rimproveri di questi
ultimi al primo e verificatisi soprattutto tra il 19 ed il 20 gennaio 2022, appuntandosi piuttosto la
motivazione del Tribunale sulle preoccupazioni che l’atteggiamento aggressivo palesato dal ricorrente
ha ingenerato nei familiari, ancorchè non attinti – come la sorella – da condotte aggressive. Nè a dare
spessore indiziario soccorre il richiamo operato dal Tribunale al solo rinvenimento del coltello a
serramanico e del taglierino indosso al ricorrente, senza che ad essi le dichiarazioni dei familiari
facciano in qualche modo mai riferimento.
Invero, secondo consolidato orientamento nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto
giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da
comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle
persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un
rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene
protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità
personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità
del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad
imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003
Rv. 226794 Caruso) essendosi spiegato in motivazione che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali
della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti
interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano
la propria autonomia di reati contro la persona. Cosicchè, come è stato più di recente ribadito, ai fini
della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti
che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo
una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Conf. Sez.6, n.
8953/1984, Rv.166250). (Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 Ud. (dep. 2019) Rv. 275033).
4. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi
dell’art. 309 c.p.p., comma 7. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2022