Azione di simulazione del matrimonio e decesso del convenuto.

Cassazione civile sez. I – 01/06/2022, n. 17909. Pres. GENOVESE, Rel. TERRUSI.
Fatto
La corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la
domanda di F.M.F. avente a oggetto l’annullamento, per simulazione ex art. 123 c.c., del
matrimonio contratto con A.B.L. il (*).
Ha ritenuto non provato l’accordo simulatorio, tenuto conto della non univocità e della
polivalenza delle dichiarazioni testimoniali anche a proposito delle motivazioni che avevano
portato all’interruzione della convivenza tra i coniugi.
Ha osservato che sia la breve durata di tale convivenza, durata solo due mesi, sia il modesto
numero di invitati al matrimonio (meno di dieci), sia la semplicità del festeggiamento, non
potessero considerarsi circostanze indicative di un accordo diretto a non dare esecuzione al
complesso di diritti e doveri nascenti dall’atto.
F. ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
Hanno replicato con controricorso P.A.S. e S.A., genitori ed eredi di A.B.L. deceduta dopo la
notifica del ricorso per cassazione.
Motivi
I. – Col primo motivo il ricorrente assume che la sentenza avrebbe errato nel non ravvisare
l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e art. 2697
c.c. in quanto la corte territoriale, interpretando correttamente le citate norme, avrebbe
dovuto desumere che il giudizio d’appello ha le caratteristiche dell’impugnazione a critica
vincolata e che in esso l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto alla domanda
d’appello, sicché su di lui, e non sulla controparte (come invece detto dalla sentenza
impugnata), ricadrebbe l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.
II. – I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Innanzi tutto è da osservare che l’appello della P., la cui parte saliente è trascritta nel ricorso e
la cui consistenza questa Corte è in grado di verificare direttamente essendosi al cospetto della
denunzia di un vizio processuale, non era affatto generico.
L’appellante aveva sottoposto a critica l’esito della valutazione probatoria che aveva indotto il
giudice di primo grado a ritenere provato l’accordo simulatorio.
Tanto basta a far ritenere l’appello ammissibile.
L’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, mediante confutazione delle ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Tale giudizio – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo –
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Sez. U n.
27199-17).
Ne segue che in nessun modo può seguirsi l’assunto per cui sarebbe stato onere dell’appellante
dare la prova contraria di ciò che era stato affermato nella sentenza di primo grado a
proposito dell’accordo simulatorio del matrimonio.
La posizione delle parti rispetto a una domanda di simulazione non muta per il fatto che si
tratti della fase d’appello, considerato che l’appello è impugnazione interamente sostitutiva.
In caso di domanda diretta a fare accertare la simulazione, l’onere della prova incombe
sempre su chi la simulazione abbia dedotto.
III. – Pure i motivi terzo e quarto possono essere esaminati unitariamente.
Vi si deduce: (i) nel terzo, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione o falsa applicazione
degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. a proposito della ritenuta inesistenza dell’accordo simulatorio;
(ii) nel quarto, la violazione delle medesime norme e, di nuovo, l’omesso esame di fatti decisivi
a proposito della valutazione della convivenza dopo il matrimonio.
I motivi sono all’evidenza inammissibili poiché si risolvono in altrettante censure in fatto circa
l’esito della valutazione probatoria, e segnatamente della prova orale: valutazione
istituzionalmente rimessa al giudice del merito e nella specie compiutamente e idoneamente
motivata.
IV. – Il quinto motivo, riguardante la consequenziale sorte delle spese del grado d’appello,
resta assorbito.
V. – La costituzione quali eredi dei genitori della P. è rituale, essendo legittimata dall’art. 127
c.c.
Questa norma, così come consente al terzo portatore di interesse, che sia anche erede di chi
abbia impugnato il matrimonio, di proseguire l’azione esperita dal de cuius quando il giudizio
è già pendente alla morte dell’attore (per riferimenti, v. Cass. n. 33409-21), così per identica
ratio autorizza il medesimo erede a resistere all’azione proposta contro il de cuius prima della
morte di questi.
Al rigetto del ricorso deve quindi conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nei confronti dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in
5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese
generali nella massima percentuale di legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli
altri dati significativi.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 19 maggio 2022