Quando sussiste il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori?

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 30 marzo 2021, n. 12058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: M.A., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 11/10/2019 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE ha concluso chiedendo per iscritto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo1. Con sentenza dell’11 ottobre 2019, il Giudice di pace di Caltanissetta ha affermato la responsabilità penale di M.A., nella qualità di gestore del locale (OMISSIS), per il reato di cui all’art. 689 c.p., per aver somministrato bevande alcoliche a P.R., infrasedicenne.2. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. M.B., articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, sub specie di mancanza della motivazione quanto all’accertamento degli elementi costitutivi del reato, in assenza dell’esplicitazione degli accertamenti svolti tanto in riferimento all’età della P., ritenuta infrasedicenne alla sola stregua delle dichiarazioni rese dalla medesima alla polizia giudiziaria e senza alcun accertamento anagrafico, che sulla bevanda che la medesima stava consumando.2.2. Con il secondo motivo, formula analoga censura in riferimento alla dimostrazione dell’effettiva attività di somministrazione, risultando dal testo della sentenza impugnata la mera assunzione della
P., con conseguente assoluta incertezza di una effettiva attività di cessione di bevande alcoliche in suo favore da parte dell’imputato.3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, ex art. 23, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio. Motivi della decisione Il secondo motivo di ricorso è fondato.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibilmente formulato.1.1. Il ricorrente lamenta il mancato accertamento della natura effettivamente alcolica della bevanda che P.R. stava assumendo all’atto del controllo, oltre che dell’età della medesima, solo riferita agli operanti. Ebbene, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata dà atto della percezione, almeno olfattiva, degli operanti riguardo la natura della bevanda, ben potendo il giudice di merito -in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali -ricavarne l’esistenza da elementi sintomatici quali l’aroma vinoso (V. in tema di accertamento dello stato di ebbrezza ex multis Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 -dep. 2020, Carrara, Rv. 278291); donde la sentenza impugnata non rivela, sul punto, il vizio denunciato.1.2. L’ulteriore profilo di doglianza è, invece, generico.Il ricorrente si limita a predicare l’inadeguatezza delle mere dichiarazioni della P. in riferimento alla data di nascita, rese agli operanti, in punto di dimostrazione dell’età, senza confrontarsi con il principio per cui la genuinità della autenticità delle predette dichiarazioni è, da un lato, logicamente corroborata dalla mancanza di interesse al mendacio; dall’altro, siffatta dichiarazione non è stata contrastata dalla difesa mediante produzione del certificato di nascita della medesima che, a prova contraria, l’imputato avrebbe ben potuto introdurre.Con conseguente genericità della censura.2. E’, invece, fondato il secondo motivo.2.1. La sentenza impugnata non ha affrontato -e risolto -il tema inerente l’elemento oggettivo del reato.Integra, invero, il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 dep. 2011, R., Rv. 249830), con conseguente necessità -prima ancora della verifica del grado di diligenza dell’agente -di precisare cosa debba intendersi per somministrazione.Ebbene, nell’ermeneusi della norma incriminatrice, il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso, mentre, in termini giuridici, la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell’altra prestazioni, specificatamente periodiche o continuative, siffatto ultimo dato costituendoelemento specializzante rispetto alla compravendita.Se ne trae la conseguenza per cui, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, la condotta penalmente sanzionata deve ricondursi alla nozione di cessione, anche in unica soluzione; il che, se da un lato non richiede il carattere della pluralità, postula, nondimeno, sotto il profilo materiale del reato, la prova della diretta datio di bevande alcoliche da parte del gestore di un pubblico esercizio.2.2. Facendo applicazione disiffatti principi, questa Sezione ha già affermato (Sez. 5, n. 4320 del 06/11/2012 -dep. 2013, Celani, Rv. 254391), coerentemente, come non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a personaappartenente alle categorie previste dalla norma incriminatrice (minori degli anni sedici o soggetti in stato di manifesta ubriachezza), qualora queste ultime abbiano direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sè, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che nè il titolare, nè il gestore dell’esercizio prestano alcun consenso in ordine al
prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti.Deve, pertanto, ribadirsi come, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 689 c.p., è necessaria la dimostrazione dell’effettiva somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici da parte del gestore o dei propri dipendenti, solo a tale condotta potendo riferirsi la specifica posizione di garanzia, che non si estende ex se al consumo, trattandosi di post-factum estraneo all’area di prevenzione delineata a carico del soggetto attivo del reato dalla fattispecie contravvenzionale di pericolo in parola.2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha affrontato il punto essenziale inerente le modalità attraverso le quali la P. avesse ricevuto la bevanda che stava consumando all’esterno del locale, e dunque in una fase successiva alla somministrazione, che lascia del tutto impregiudicata la ricostruzione del segmento fattuale antecedente, necessario al fine della integrazione della condotta del reato.3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata perchè il giudice del merito -in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati -proceda a nuovo esame. P.Q.M.annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021