Il mantenimento del figlio si giustifica nei limiti di un percorso formativo

Trib. Bologna, 5 marzo 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Prima Sezione Civile
ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all’udienza del 3novembre 2020 e promossa da:XX [coniuge divorziato (ex moglie)] , nata a (omissis), (Romania) il (omissis) (omissis)1976, c.f.: (omissis), elettivamente domiciliata in Bologna, piazza Roosevelt n. 4, presso lo studio dell’Avv. Roberto Pedamonti che la rappresenta e difende in giudizio ATTRICE contro YY [recte : coniuge divorziato (ex marito) di XX] , nato a (omissis), (Romania) il(omissis) (omissis) 1969, c.f.: (omissis)CONVENUTO CONTUMACE e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO***CONCLUSIONIL’attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 2 novembre 2020:”a) confermare l’affidamento della figlia minore W in via esclusiva alla madre
b) disporre che gli incontri tra il padre e la figlia W siano regolati dal servizio sociale competente per territorio. Per quanto attiene al mantenimento dei figli W e J, nonché della moglie, previa riserva di modifica delle richieste in seguito all’esame degli accertamenti della Guardia di Finanza:c) disporre a carico del signor YY il contributo al mantenimento dei figli W e J,quest’ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura non minore di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%delle spese mediche e scolastiche per i figli come da protocollo vigente.;d) disporre che YY corrisponda a XX, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile non minore di € 300,00 a titolo di mantenimento del coniuge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di legge, per i quali si allega nota per compensi professionali, rimettendosi in ogni caso a giustizia.”.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2018 XX ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno (omissis) (omissis) 1995 ; a (omissis) (Romania) con YY, domandando altresì la regolamentazione dell’affidamento e della collocazione della figlia minorenne W, del diritto di visita e del contributo dovuto dal genitore non allocatario per il mantenimento della stessa, nonché del contributo dovuto dal marito per il mantenimento di lei.Ha esposto che:- dal matrimonio sono nati due figli: J (il (omissis) (omissis) 1996) e W (il (omissis)(omissis) 2004);- con sentenza non definitiva n. 1052/14 del 31 marzo 2014 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione tra i coniugi;- da allora le parti non hanno ripreso la vita coniugale. Nell’udienza presidenziale, celebrata il 4 ottobre 2018, è comparsa la sola ricorrente.All’esito della predetta udienza, il Presidente ha confermato le condizioni di separazionedisposte nella sentenza definitiva n. 2959/14, emessa il 3 ottobre 2014.Con sentenza n. 2280/19 pubblicata il 23 ottobre 2019 il Tribunale ha pronunciato loscioglimento del matrimonio tra le parti; con ordinanza in pari data ha concesso i termini dicui all’art. 183 c. VI c.p.c.3
Nell’udienza del 22 ottobre 2019 il Giudice istruttore ha incaricato i Servizi Sociali diredigere una relazione sulle condizioni della minore.L’11 febbraio 2020 sono state disposte indagini tributarie sul convenuto contumace ed èstata demandata ai servizi sociali la predisposizione di una relazione di aggiornamento su W.Nell’udienza del 3 novembre 2020 l’attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe,rinunciando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. e il Giudice ha rimesso al Collegio per ladecisione.Il P.M. è intervenuto.2. XX e YY hanno contratto matrimonio il (omissis) (omissis) 1995 in (omissis)(Romania).Dall’unione sono nati J, il (omissis) (omissis) 1996, e W, il (omissis) (omissis) 2004.Con sentenza n. 1052/14 del 25 marzo 2014 il Tribunale di Bologna ha pronunciato laseparazione personale tra le parti.Con la successiva pronuncia n. 2959/14 del 30 settembre 2014 la medesima AutoritàGiudiziaria ha dichiarato l’addebito della separazione al marito; ha affidato i figli in viaesclusiva alla madre, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visitepaterne a carico del Servizio Sociale competente; ha posto a carico del signor YY l’obbligo dicorrispondere alla moglie l’importo mensile complessivo di € 400,00 per il mantenimentoordinario dei due figli e quello di € 200,00 per la moglie.Nelle relazioni depositate il 17 febbraio e il 20 ottobre 2020 i Servizi Sociali hannoevidenziato che:- seguono il nucleo dal 2011, quando la signora XX si rivolse a loro per la prima voltadenunciando condotte maltrattanti del marito;- il 12 aprile 2012 il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ha emanato undecreto provvisorio con il quale ha allontanato il signor YY dalla casa familiare e ha affidato ifigli (all’epoca entrambi minorenni) ai Servizi Sociali, collocandoli presso la madre e avviandoincontri protetti con il padre; con il provvedimento definitivo, emesso nell’aprile 2016, haaffidato la secondogenita in via esclusiva alla madre, confermandone l’allocazione presso lastessa;- le visite dell’odierno convenuto alla prole si sono interrotte nel 2014, in quanto l’uomoha deciso di rientrare nel Paese di origine; da allora la signora XX si è fatta interamentecarico della prole;- W nel 2012 ha iniziato ad avere atteggiamenti maltrattanti verso gli altri bambini ed èstata presa in carico dal servizio di Neuropsichiatria Infantile; il percorso di valutazione si èconcluso nel maggio 2014 e ha evidenziato un disturbo specifico della lettura; il successivo4
intervento educativo è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2017 e ha avuto un esitopositivo, anche se nel giugno 2019 la giovane ha aggredito una compagna di scuolacolpendola alla pancia e graffiandola; nel settembre 2019 la ragazza — che inizialmente aveva frequentato l’istituto Aldrovandi – Rubbiani — si è iscritta al corso professionale diestetica “(omissis)” di (omissis) [Comune nella città metropolitana di Bologna], dimostrandosi”svogliata e poco attenta nelle materie teoriche, ma più partecipe alle attività curriculari cheprevedono manualità”; nei rapporti con gli adulti la minore ha un atteggiamento ” spessomaleducato e provocatorio con tono di sfida e polemica”, alternando negli ultimi tempiatteggiamenti verbalmente aggressivi a crisi di pianto disperate;- nel luglio 2019 l’attrice e i figli si sono trasferiti in un appartamento di edilizia pubblicacon un canone proporzionato alle loro possibilità economiche, che peraltro restanoproblematiche a causa dell’assenza di entrate regolari;- la signora XX è da sempre il punto di riferimento stabile per i figli, ai quali è legata daun rapporto affettivo molto intenso; pur essendo una persona semplice e faticando adaccettare sostegni che risultano troppo astratti per il suo modo di ragionare molto lineare elegato alla concretezza dei bisogni principali, è preoccupata per le condotte violente dellafiglia e collaborativa con i Servizi.3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall’attrice.3a. Va premesso che nulla va disposto sullo scioglimento del matrimonio, che è giàstato pronunciato con la menzionata sentenza n. 2280/19.3b. Deve essere confermato l’affidamento esclusivo di W alla madre.Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la regoladell’affidamento condiviso dei figli — quale modello che meglio garantisce il diritto allacosiddetta bi-genitorialità — può essere derogata solo ove la sua applicazione risultipregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. 19386/2014), «..con la duplice conseguenzache l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazionenon solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sullainidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore (…)» (Cass. 16593/2008).Nel caso di specie, il signor YY si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze affettive,educative ed economiche della prole. Il convenuto ha, infatti, abbandonato la propriafamiglia, mostrandosi poi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosidella crescita, dell’educazione e dei bisogni primari dei figli, che non vede e con i quali noncomunica da anni.Al contrario, l’attrice si è fatta integralmente carico di W, prendendosi cura di tutti i suoibisogni e necessità.Pertanto, si deve concludere che il regime di affidamento che meglio risponde agliinteressi della minore sia quello esclusivo alla madre.5
Peraltro, dato che il comportamento di W continua a suscitare preoccupazioni, apparenecessario stabilire la vigilanza dei Servizi Sociali per il periodo di 18 mesi dalla pubblicazionedel presente provvedimento.3c. Deve essere confermata la collocazione della minore presso la madre, atteso chetale sistemazione si è rivelata fino a oggi adeguata alle esigenze della stessa.A causa dell’assenza, che si protrae ormai da anni, di contatti tra il convenuto e la figlia,non ci sono le condizioni per una calendarizzazione del diritto di visita paterno; pertanto,qualora egli esprima il desiderio di incontrare la ragazza, i Servizi Sociali valuterannol’opportunità di organizzare incontri tra il signor YY e la minore e, in caso positivo,stabiliranno le modalità e i tempi degli incontri.3d. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario deifigli, occorre evidenziare che, come noto, l’art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitoridi concorrere al mantenimento della prole minorenne in proporzione alle rispettive sostanze esecondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.D’altra parte, secondo la pressoché costante giurisprudenza della Suprema Corte, «..ilfiglio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se,ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onereprobatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomoeconomicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alleopportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprieaspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprieambizioni. Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nonindipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, ilgiudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e concriteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanzeche giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermorestando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e dimisura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progettoeducativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni..» (cfr., in termini,Cass., Sez. I, ordinanza n. 17.183 del 14 agosto 2020).In sostanza, sulla base del citato, e pienamente condivisibile, orientamento, deveritenersi che:- una volta che il figlio raggiunge la maggiore età il Giudice, “valutate le circostanze”concrete, “può” (e non “deve”) disporre a carico dei genitori il pagamento di un assegno dimantenimento, qualora non sia economicamente indipendente;- l’indipendenza economica sussiste quando il figlio — che con il raggiungimento dellamaggiore età si presume che abbia capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgereun lavoro remunerato — percepisce una retribuzione idonea a consentire un esistenza6
dignitosa, soddisfacendo le proprie primarie esigenze di vita, individuate secondo la nozionericavabile dall’art. 36 Cost. (cfr. Cass., Sez. I, n. 407 dell’11 gennaio 2007, richiamata dallamenzionata ordinanza n. 17183/20);- in conformità al principio di autoresponsabilità, inoltre, l’assenza di indipendenzaeconomica non può discendere dall’inerzia del figlio, dal quale è esigibile l’attivazione nellaricerca di un impiego al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicatoreperimento di un lavoro più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, «..non potendo egli,di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore..»(cfr. Cass. 17183/20, cit.);- pur non potendo il giudice prefissare in astratto un termine finale di persistenzadell’obbligo di mantenimento, l’avanzare dell’età non può essere ininfluente: «..con ilraggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi,è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione dipersistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioniindividuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, odoggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisceun indicatore forte d’inerzia colpevole..». Infatti, la consequenzialità delle condotte poste inessere dal figlio dopo il raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elementoprobatorio rilevante e di conseguenza “..gli ostacoli personali al raggiungimentodell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adultasotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocatiall’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso unobiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti delperseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art.147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa delmantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia intermini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamentenecessario per il suo inserimento nella società..» (cfr. Cass, Sez. I, n. 12952 del 22 giugno2016, richiamata nell’ordinanza 17183/20);- in conclusione, una volta compiuti i diciotto anni spetta al figlio dimostrare di nonessere autonomo economicamente per ragioni non a lui addebitabili, tra le quali la SupremaCorte ha ricompreso: “a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza dellecapacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degliincapaci; b) la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza diun iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancoralegittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno edadeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami delcorso intrapreso; c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dallaconclusione degli studi, svolti dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il soggetto abbiareputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nellaricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti ipossibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o non confacente alla propria specificapreparazione professionale..» (cfr. Cass., ordinanza 17183/20, cit.).7
Alla luce dei sopra esposti principi, si deve concludere che permane l’obbligo a carico delsignor YY di contribuire al mantenimento della sola secondogenita, che è ancora studentessa.Quanto a J si deve evidenziare che:-si è diplomato nel 2016 (ovvero oltre quattro anni fa) all’istituto alberghiero di(omissis) [Comune nella città metropolitana di Bologna];-ha lavorato solo saltuariamente e in particolare nell’ultimo triennio risulta avereprestato la propria attività professionale per alcuni mesi alle dipendenze della “T(omissis)v(omissis) s.r.l.” percependo un compenso lordo complessivo di € 4.505,00;-non ha dimostrato di avere fatto tutti i possibili tentativi per reperire un impiego.Pertanto, essendo il percorso di studi del figlio primogenito delle parti concluso da anni enon essendo stato provato che lo stesso non si è inserito nel mondo del lavoro per ragioni alui non riconducibili, deve essere revocato l’obbligo a carico del padre di corrispondere uncontributo per il suo mantenimento.Essendosi tale situazione realizzata in corso di causa, la revoca va fatta decorrere dalladata di pubblicazione della presente sentenza.Ciò posto, e passando alla determinazione dell’ammontare dell’importo da porre a caricodel signor YY per il mantenimento di W, va evidenziato che egli:-risulta proprietario — oltre che del 50% in regime di separazione dei beni di un boscoceduo e di un pascolo nel territorio del Comune di (omissis) [Comune nella cittàmetropolitana di Bologna] — anche di un appartamento di 7 vani nel medesimo Comune;-è altresì intestatario di tre veicoli: una “Mercedes” Classe V targata (omissis)acquistata il (omissis) (omissis) 2016, una “Ford Focus” tg. (omissis) comprata il (omissis)(omissis) 2019 e un motoveicolo targato (omissis) acquisito il (omissis) (omissis) 2017;-è titolare di un conto corrente attivo dal 25 novembre 2005 presso la “Banca Sella”.Pur essendo ancora formalmente attiva, la sua ditta individuale (“Edil (omissis) di YY”),costituita il 24 maggio 2004, non risulta avere inviato pratiche nel 2019 e all’inizio del 2020.Si può dunque concludere che, pur non risultando avere presentato nell’ultimo trienniola denuncia dei redditi in Italia, il signor YY ha comunque risorse economiche, atteso che èproprietario di un appartamento che è a reddito o potrebbe esserlo, ha la possibilità dimantenere ben tre veicoli e un conto corrente.Inoltre, deve ritenersi che abbia una buona capacità lavorativa, essendo un uomo in etàancora relativamente giovane (ha 51 anni) e in buona salute.8
Ai fini della quantificazione del contributo da porre a carico del convenuto per ilmantenimento della prole va altresì tenuto conto che lo stesso non contribuisce in alcunmodo al mantenimento ordinario della figlia e che, dall’epoca della separazione sono trascorsioltre sei anni e W, che all’epoca era una bambina, oggi è entrata nell’adolescenza e dunqueha esigenze e bisogni maggiori.Si ritiene pertanto equo aumentare il contributo per il mantenimento dellasecondogenita a € 300,00 mensili.3e. Deve infine essere esaminata la domanda di riconoscimento di un assegno divorzilein suo favore presentata dalla signora XX.Alla luce della sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite —che ha ridefinito i principi in materia — «..ai sensi dell’art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970,dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno didivorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa eperequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunquedell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri dicui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere contoper la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazionecomparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione delcontributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione delpatrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata delmatrimonio e all’età dell’avente diritto.».La signora XX dal 7 agosto 2012 al 12 giugno 2020 ha lavorato alle dipendenzedell’anziana R(omissis) B(omissis), percependo un emolumento di € 1.352,53 annuali.Sussiste pertanto un indiscusso squilibrio reddituale tra le parti, alla luce di quantoevidenziato nel paragrafo precedente.Tale squilibrio non può essere attribuito alla responsabilità dell’attrice, che è semprestata attiva nella ricerca di un impiego e che è riuscita con le sue sole forze a provvedere allacura e al mantenimento dei figli.Pertanto, trovandosi la signora XX in precarie condizioni economiche per ragioni nonriconducibili a sua inerzia, l’assegno divorzile deve esserle riconosciuto sulla base del criterioassistenziale.Tenuto conto che dall’istruttoria non sono emersi significativi cambiamenti rispetto algiudizio di separazione, l’entità dell’assegno va quantificato in € 200,00 mensili.4. Le spese di lite, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenzaprevalente e devono quindi essere poste a carico di parte convenuta, che li rifonderà alloStato, atteso che l’attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio.9
P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta,- affida W in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;- dispone la vigilanza dei Servizi Sociali per il periodo di mesi diciotto dalla pubblicazionedella presente sentenza;-dà mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti, qualora il padre chiedesse diincontrare la figlia, di stabilire un calendario di incontri, da svolgersi inizialmente conmodalità protette e alla presenza di un operatore del servizio stesso e con la possibilità dimodificarne la durata e la frequenza (ampliandole o diminuendole) a seconda dell’esito,nonché anche di sospenderli, se disturbanti per la minore;-a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor YY l’obbligo diversare entro il giorno 10 di ogni mese all’attrice, a titolo di contributo al mantenimentoordinario della figlia minorenne la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabilesecondo gli indici ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie allasoddisfazione delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamentoordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona);-a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico del convenuto l’obbligodi corrispondere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate edebitamente documentate sostenute nell’interesse di W, come stabilite nel Protocollo delTribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in viagenerale nell’interesse della figlia:a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristicadella continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimentodell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere laspesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla sceltaconcordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spesescolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine allafrequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport(incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); speseludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese perl’acquisto delle relative attrezzature);b) omissisc) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;10
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazionedell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchidentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventicarattere d’urgenza.Spese straordinarie da concordare preventivamente:tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguentimodalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (conraccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consensodell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimonon abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail)motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:Rimborso delle spese straordinarie:Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietroesibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa enon oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della correttadeducibilità della stessa.Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privatoper spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitorinella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;- con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, revoca l’obbligo acarico del convenuto di versare un contributo mensile per il mantenimento del figlioprimogenito J;- a partire dalla data del deposito del ricorso, pone a carico di YY l’obbligo di versareentro il giorno 10 di ogni mese all’attrice, a titolo di assegno divorzile, la somma complessivadi € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- condanna il convenuto a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come daseparato decreto.Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile tenuta il 26gennaio 202111