E’ donazione indiretta l’elargizione di denaro da parte dei genitori per l’acquisto di un immobile per la figlia

Trib. di Reggio Calabria, Sez. I, sent. 21 agosto 2020 n. 754

Tribunale di Reggio Calabria -Sezione 1 civile –
Sentenza 21 agosto 2020 n. 754
Data udienza 20 agosto 2020
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile, in persona del Presidente istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2226 dell’anno 2018 R.G.N.R. riservata in decisione all’udienza del 10 dicembre 2019 vertente TRA(…) (cod. fisc. (…)) e (…) (cod. fisc.: (…)), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fr.Ga. e Bi.Pa., giusta procura notarile in atti, presso il cui studio in Torino alla via (…) hanno eletto domicilio-attori -E(…) (cod. fisc.: (…)), rappresentato e difeso dall’avv. To.Ra., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Messina alla via (…) ha eletto domicilio.-convenuto -NONCHE'(…) (cod. fisc.: (…))-convenuta contumace-
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell’art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione notificato il 26 maggio ed il 12 giugno 2018 (…) e (…) convenivano in giudizio (…) e (…), rispettivamente figlia e genero, per sentirli condannare in solido, in via principale, alla restituzione della complessiva somma di Euro 250.000,00 che avevano loro corrisposto in data 03.11.2008 a titolo di prestito ovvero, in via gradata, al pagamento di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale dagli stessi attori subìta a fronte
dell’arricchimento senza giusta causa conseguito dai convenuti, il tutto oltre interessi dalla domanda sino all’effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi di lite.A fondamento della domanda esponevano di avere concesso ai coniugi (…) -(…) la somma di Euro 250.000,00 quale finanziamento per consentire loro di acquistare un’unità immobiliare sita in S. (R.) alla via C. C. -via (…) del valore complessivo di Euro 410.000,00, compravendita poi stipulata il 09.12.2008; osservavano che l’importo erogato in prestito era stato corrisposto direttamente alla venditrice dell’immobile, tale (…), in due diverse tranches mediante un bonifico bancario (di Euro 50.000,00) e a mezzo assegno circolare (di Euro 200.000,00), e ciò al fine di evitare che gli odierni convenuti fossero costretti a sottoscrivere un più oneroso mutuo bancario; assumevano di avere richiesto più volte verbalmente la restituzione della somma ma di non avere ricevuto alcunché e che anzi a dire del (…) la corresponsione del predetto importo aveva costituito un atto di liberalità.Ciò posto, rassegnavano le conclusioni di cui in premessa. Si costituiva (…) il quale deduceva l’assoluta infondatezza della pretesa avversaria, posto che la dazione della somma di Euro 250.000,00, avvenuta in un contesto familiare, doveva essere correttamente qualificata non già quale prestito con conseguente obbligo di restituzione bensì quale atto di liberalità; evidenziava come costituisse circostanza quanto mai singolare che la pretesa restitutoria era stata azionata in prossimità del maturasi della prescrizione decennale ed altresì dopo la pronuncia della separazione giudiziale intervenuta tra gli odierni convenuti; rilevava, in ogni caso, che la beneficiaria del mutuo dovesse essere considerata esclusivamente la figlia (…) poiché egli aveva provveduto a corrispondere la rimanente somma di Euro 160.000,00 del prezzo di acquisto dell’immobile, con provvista proveniente esclusivamente dalla sua attività professionale di medico.Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna degli attori alla refusione delle spese di giudizio.(…), benché ritualmente citata, rimaneva contumace.Il processoveniva istruito con l’espletamento dell’interrogatorio formale della convenuta (…) deferitole dagli attori e della prova testimoniale articolata dal convenuto (…); infine, all’udienza del 10.12.2019, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con l’assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche. La domanda principale è infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate. Ed invero, va subito evidenziato che parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo supportato sul piano probatorio la ricostruzione fattuale della vicenda che qui occupa con elementi e circostanze convincenti e significativi dai quali poter verosimilmente evincersi che l’erogazione della somma di Euro 250.000,00 sia stata effettivamente frutto di un preciso accordo che sarebbe intervenuto tra gli odierni contendenti, alla base del quale vi sarebbe stata una richiesta di finanziamento da parte dei convenuti o comunque un’adesione degli stessi ad una proposta di prestito proveniente dagli attori, per rendere più agevole e meno gravoso l’acquisto dell’immobile di (…) (R.) da parte dei coniugi (…) -(…).Le risultanze processuali non hanno rivelato alcuno dei termini dell’asserita quanto indimostrata convenzione verbale che sarebbe intervenuta tra mutuanti e mutuatari, non essendo stati allegati, dedotti e soprattutto provati i termini di tale accordo; gli attori, in buona sostanza, non hanno chiarito quando ed in quale contesto sarebbe maturata la volontà di concedere a titolo di prestito la somma alla figlia e al genero; quale sarebbero state le condizioni pattuite per la restituzione, i relativi tempi e le conseguenti modalità. D’altra parte, si appalesa quantomai inusuale la circostanza, ancorché si trattasse all’epoca di persone tutte legate da vincoli parentali, che i coniugi (…) -(…) che si apprestavano a concedere, a loro dire, un finanziamento di una somma considerevole (ben Euro 250.000,00) non si siano cautelati con la predisposizione di una scrittura privata -come è solito avvenire nella prassi anche tra parenti -con la quale, per l’appunto, venivano formalizzate tutte le condizioni della futura restituzione dell’importo oggetto del prestito. Ritiene, poi, il Giudicante che nessun elemento decisivo sia emerso dall’istruttoria espletata, posto che, contrariamente a quanto si sforzano di argomentare entrambe le difese, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla figlia degli attori e dai testimoni escussi si appalesano sin troppo generiche, tra loro inconciliabili e per certi versi palesemente inattendibili, e che comunque, in ogni caso, non chiariscono affatto la vera “causa” del contratto, ossia la sua funzione economico-sociale della dazione dei 250.000 euro .Ed infatti, pur tralasciando il rilevante fattore temporale -la prima lettera di richiesta di restituzione della somma è datata 2018, ovvero dopo l’intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi e qualche mese prima del maturarsi della prescrizione decennale -non va sottaciuto che mentre la (…) si è limitata ad ammettere di avere ricevuto in prestito la somma oggetto di controversia affermando tuttavia che di tale determinazione non ne fosse a conoscenza nessuno al di fuori della ristretta cerchia familiare, i testi indicati dal marito hanno dichiarato, per contro, di avere appreso dalla stessa (…) che quell’importo le era stato donato dai propri genitori. D’altro canto, va rammentato più in generale che se la dichiarazione confessoria ha efficacia legale e forma piena prova contro colui che l’ha resa, nel caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha reso la dichiarazione, e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti (da ultimo, Cass. n. 13783/2018).
Ebbene, le dichiarazioni confessorie rese dalla (…) in ordine “all’intento di finanziamento” dell’erogazione effettuata non consentono tuttavia di trarre argomenti di convincimento anche nei confronti del (…) per l’assorbente e logica considerazione, di immediata percezione processuale, che tra i due convenuti sussiste un palese conflitto di interesse, posto che la prima è la figlia degli attori ed è coniuge separatasi giudizialmente dal primo nel 2016, tant’è che la donna è rimasta contumace in questo giudizio ma decidendo tuttavia di sottoporsi all’interrogatorio formale nel corso del quale ha chiaramente avvalorato la prospettazione dei genitori-attori. Orbene, deve piuttosto convenirsi che nella vicenda che qui occupa si individuano gli elementi di una c.d. donazione indiretta, ossia di un atto di liberalità non donativo in cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione. Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicchè l’intenzione di donare emerge non già, invia diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. In buona sostanza, ciò che qui preme sottolineare è che la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. La casistica giurisprudenziale registra una delle ipotesi più diffuse di donazione indiretta propria nell’ambito del settore del diritto di famiglia e cioè di quella in cui il genitore corrisponde direttamente al venditore il prezzo per un immobile che viene acquistato e intestato al figlio o mette a disposizione del figlio la provvista di denaro per l’acquisto dell’immobile (tra le tante, Cass. n. 3134/2012; Cass. n. 20638/2005; Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 15778/2000; Cass. sez. un. n. 9282/1992).Proprio di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione; in tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n.9379/2020).I giudici di legittimità hanno altresì condivisibilmente affermato, sempre di recente, che si configura una donazione indiretta di un bene (nel caso scrutinato, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto
dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme e dovendo individuarsi l’oggetto della liberalità, ove queste ultime non siano in grado di coprire per l’intero l’obbligazione gravante sul compratore, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione (Cass. n.10759/2019).Ed allora, riscontrato nella specie lo schema tipico della donazione indiretta, avuto anche riguardo alla qualità dei soggetti protagonisti della vicenda, non resta che dichiarare inammissibile la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. proposta in via subordinata dagli attori. Va, a tal proposito, rammentato che il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un’altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito; tale domanda si rivela, cioè, inammissibile, in ragione del carattere sussidiario, ex art.2042 c.c., dell’azione medesima la quale può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento. Riassumendo, la domanda principale spinta dagli attori non può trovare accoglimento, attesa la natura di donazione indiretta attribuita al pagamento (parziale) del prezzo di acquisto dell’immobile in S. (R.) effettuato dai coniugi (…)-(…), per cui nessun obbligo restitutorio può legittimamente porsi a carico degli odierni convenuti. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei confronti del (…), mentre vanno interamente compensate nei rapporti tra gli istanti e (…).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) e (…) con atto di citazione notificata il 26 maggio ed il 12 giugno 2018, nei confronti di (…) e (…), ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, cosi provvede:-rigetta la domanda principale per le causali di cui in parte motiva;-dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata dagli attori, per le causali di cui in parte motiva;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore di (…), delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;-compensa interamente le spese processuali del presente giudizio tra gli attori e (…).