Rinuncia all’eredità e debiti tributari

Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03 Novembre 2020, n. 24317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3407/2016 R.G., proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Contento Giancarlo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
– resistente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 7 luglio 2015 n. 3894/28/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n. 27) del 21 luglio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;
Svolgimento del processo
Che:
M.M. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Roma il 7 luglio 2015 n. 3894/28/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 18.509,05 in relazione ad avviso di liquidazione per I.N. V.I.M. su beni immobili compresi nell’eredità della defunta madre, nonchè su diniego di definizione agevolata della lite pendente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 23 maggio 2014 n. 14059/60/2014, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’inoppugnabilità dell’avviso di liquidazione avesse reso definitiva la pretesa tributaria e che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c., fosse inapplicabile all’I.N. V.I.M.. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
Che:
1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 519 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la legittimazione passiva del ricorrente, stante inefficacia della rinunzia all’eredità per la sopravvenuta prescrizione.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’intervenuta decadenza della pretesa azionata con la cartella di pagamento.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.
1.1 Posto che la prescrizione riguarda il solo diritto di accettare l’eredità (art. 480 c.c.), dando continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in subiecta materia (Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13639), si deve rilevare che la mera inerzia del chiamato all’eredità che non impugni il prodromico avviso di liquidazione per far valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria, non preclude l’impugnazione della successiva cartella di pagamento per la medesima ragione.
La Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che come è stato dedotto in giudizio- l’avviso di liquidazione era stato notificato al ricorrente allorquando egli si trovava nella qualità, non già di erede, bensì di chiamato all’eredità.
Dunque, questa circostanza impediva all’avviso di liquidazione di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilità soggettiva dei debiti tributari della de cuius al ricorrente e, per ciò solo, della sua legittimazione passiva in veste di successore a titolo universale. Riferibilità soggettiva e legittimazione passiva che, appunto, non potevano discendere che dal conseguimento – nella specie non verificatosi – della qualità di erede.
Legittimamente, pertanto, il ricorrente ha successivamente impugnato la cartella notificatagli sulla base di quell’avviso di liquidazione, per far valere l’insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti della de cuius, in quanto rinunciante all’eredità da questi dismessa.
Va in proposito osservato che, in base all’art. 521 c.c., “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall’apertura della successione – l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l’eredità.
1.2 Non vale obiettare, come è stato incidentalmente sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, che il ricorrente si sarebbe limitato a rimarcare l’efficacia retroattiva della rinuncia, senza farsi carico della intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, in quanto non impugnato.
Va, infatti, considerato che proprio nella deduzione in giudizio da parte del ricorrente della rinuncia all’eredità, e della sua efficacia retroattiva, era insito il fondamentale e dirimente motivo di impugnazione della cartella di pagamento, in quanto basata su avviso di liquidazione notificato allorquando egli assumeva la veste di chiamato all’eredità e non di erede.
E la cui definitività, conseguentemente, non poteva intaccare (e ciò non per ragioni fattuali necessitanti di specifica deduzione, ma nella applicazione del regime giuridico del caso, ex art. 521 c.c.) la sua personale estraneità alla responsabilità tributaria facente capo alla de cuius; nè, pertanto, produrre un titolo esecutivo allo stesso opponibile. 1.3 Una diversa conclusione non potrebbe desumersi dalla regola di determinazione dell’imposta evincibile dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 7, comma 4 (ora comma 2), del (secondo cui: “Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”), posto che tale norma, comportante un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazione, è applicabile non ai tributi posti a carico del de cuius, ma unicamente all’imposta di successione (Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2010, n. 21101).
1.4 Va, dunque, riaffermato che – atteso che la responsabilità per il debito tributario della de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., – il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorchè quest’ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. 1.6 Nè rileva l’opposta tardività della rinunzia all’eredità.
Orbene, questa Corte ritiene che, tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perchè si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) ma della relativa prova l’amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053).
Nella specie, è pacifico che la rinuncia è stata fatta dopo il decorso del termine di dieci anni per accettare l’eredità (art. 480 c.c.), dovendosi ritenere in concreto del tutto inutile, in quanto riguardava un’eredità rispetto alla quale il diritto ad accettare si era ormai prescritto. Invero, la giustificazione causale dell’atto di rinunzia tardiva si è espressa nell’interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede” (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053).
1.6 Altro sarebbe dire che la rinuncia così operata sarebbe stata, in realtà, priva di effetto, per essere il chiamato decaduto dal relativo diritto, in quanto già accettante in dipendenza del possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. Tuttavia, questo aspetto di causa non ha trovato ingresso nella sentenza impugnata, la cui ratio decidendi poggia sulla definitività dell’avviso di liquidazione non impugnato. E che la circostanza fosse effettivamente inidonea a diversamente fondare la medesima decisione di rigetto del ricorso introduttivo dipende dal fatto che era onere della stessa amministrazione finanziaria provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, e la conseguente inoperatività della rinuncia; dimostrando l’effettivo possesso dei beni ereditari da parte del ricorrente o, comunque, deducendo il compimento di altri atti presupponenti la volontà di accettare l’eredità e non altrimenti possibile se non nella qualità di erede (Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10908).
2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario del contribuente.
3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, che liquida
nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Così deciso a Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020