Le molestie sessuali configurano inadempimento grave del lavoratore.

Cass. 16 novembre 2020, n. 25977

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24535-2018 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato
LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ADALBERTO PERULLI;
– ricorrente –
contro
C S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO
FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ENRICO
GRAGNOLI, LUCA ZACCARELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 690/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018
R.G.N. 210/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2020 dal Consigliere Dott.
CINQUE GUGLIELMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ADALBERTO PERULLI;
udito l’Avvocato ENRICO GRAGNOLI.
Svolgimento del processo
1. In data 29.4.2015 B.G., dipendente della C srl dal 9.5.2006 con
qualifica impiegatizia e mansioni di programmatore junior, veniva licenziato per giusta causa (per
avere pronunciato epiteti ingiuriosi nei confronti di colleghe tra cui tale Viglietti, per avere posto in
essere molestie sessuali nei confronti di quest’ultima nonchè per avere effettuato un accesso non
autorizzato sul c/c del marito della predetta V.).
2. Impugnato il recesso, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 30.11.2015, accertata la
sussistenza degli addebiti e ritenuta proporzionata la sanzione espulsiva nonchè disattesa la
violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4 e degli accordi sindacali del 29.9.2014, ha rigettato le
domande formulate dal lavoratore.
3. A seguito di opposizione la L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, il medesimo Tribunale, con la
pronuncia n. 150 del 2018, ritenuta la insussistenza dei fatti contestati, ha revocato l’impugnata
ordinanza e ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società a reintegrare il
B. nel posto di lavoro e a pagargli una indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione
contributiva assistenziale e previdenziale.
4. Proposto reclamo da parte della C srl, la Corte di appello di Bologna,
in accoglimento del gravame, con la sentenza n. 690 del 2018, ha rigettato l’originario ricorso
presentato da B.G..
5. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) si era formato un giudicato interno in ordine
alla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda del B. diretta ad
ottenere il ristoro dei pretesi danni non patrimoniali e che aveva escluso la prospettata ritorsività
del licenziamento, non essendovi state censure al riguardo; b) erano stati dimostrati gli addebiti
contestati al B. con la lettera del 3.4.2015 nonchè la giusta causa di recesso e la proporzionalità della
sanzione espulsiva; c) anche sotto il profilo formale, con riferimento alla eccepita violazione della
L. n. 300 del 1970, art. 4, il licenziamento doveva considerarsi legittimo in quanto è consentito al
datore di lavoro verificare se i propri dipendenti utilizzino indebitamente gli strumenti messi a
loro disposizione per fini esclusivamente professionali.
6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.G. affidato a cinque
motivi, cui ha resistito con controricorso la C srl.
7. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la
violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., con riferimento alla parte della pronuncia
impugnata relativa al passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 150 del 2018 del Tribunale
di Bologna in cui era stata esclusa la ritorsività del licenziamento intimato. Sostiene di non avere
eccepito, nel merito, la natura ritorsiva per cui la Corte di appello aveva errato nel ritenere passato
in giudicato il rigetto di tale domanda.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5, sull’inidoneità, a differenza di quanto ritenuto
dalla Corte di appello, del compendio probatorio emerso all’esito del primo grado di giudizio ai
fini della pronuncia di legittimità del licenziamento intimato all’odierno ricorrente.
4. Con il terzo motivo il B. si duole della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla insussistenza dei fatti contestati, diversamente
da quanto reputato dai giudici di seconde cure, a rendere fondato l’addebito mosso nei suoi
confronti.
5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione
dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c., in ordine alla illegittimità del licenziamento intimato al B. per
insussistenza della giusta causa e per difetto del requisito di proporzionalità, in relazione alla
entità dei comportamenti tenuti, al contesto dei rapporti soggettivi che intercorrevano con la
Dott.ssa Vignetti e alla condotta irreprensibile posta in essere dall’incolpato nel corso di tutto il
rapporto di lavoro con la società.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa
applicazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, nella dizione in vigore all’epoca dei fatti oggetto di
causa, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere, in contrasto con la disposizione citata che
vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori, che il datore di lavoro non solo possa, ma debba verificare se i propri
dipendenti abbiano indebitamente utilizzato gli strumenti messi a loro disposizione per fini
esclusivamente professionali, allorquando la società ha contestato al B. che, dopo essersi procurato
il nome del marito della V., aveva visionato il suo conto corrente riferendo alla collega il relativo
saldo.
7. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va posticipato l’esame del primo motivo del
ricorso.
8. Orbene, venendo all’esame secondo motivo, deve rilevarsi la sua infondatezza.
9. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice
abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le
regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale
onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova
sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n.
19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).
10. Nel caso de quo la Corte territoriale, applicando correttamente la L. n. 604 del 1966, art. 5,
secondo cui l’onere della prova della giusta causa del licenziamento spetta al datore di lavoro
(Cass. n. 9590 del 2001; Cass. n. 13188 del 2003), ha ritenuto (pagg. 9 e ss. della gravata sentenza)
con congrue e corrette argomentazioni, che la società aveva dimostrato che i fatti addebitati al B.
configuravano un inadempimento ai suoi obblighi contrattuali così elevato da impedire la
prosecuzione del rapporto di lavoro, non potendo il datore di lavoro continuare a riporre fiducia in
un dipendente che aveva tenuto condotte così gravi ed offensive nei confronti di una collega di
lavoro
11. Il terzo motivo è inammissibile.
12. Il ricorrente, infatti, invoca la violazione di una norma (L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4) che
non è stata applicata nella fattispecie, risolvendosi, invece, la doglianza in una mera ed
inammissibile richiesta di riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di
merito, che ha considerato sussistente la gravità dei fatti contestati.
13. Il quarto motivo è infondato.
14. La giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni
che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel
tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, di limitato
contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa,
mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che
la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno
natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come
violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio,
degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta
attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto,
demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici
(Cass. 9.7.2015 n. 14234; Cass. 26.4.2012 n. 6498).
15. La contestazione del giudizio valutativo operato dal giudice di merito non si deve limitare,
pertanto, per essere ammissibile in sede di legittimità, ad una censura generica e meramente
contrappositiva, ma deve contenere, invece, una specifica denunzia di non coerenza del predetto
giudizio rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
16. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, che i fatti addebitati (comportamenti
tenuti dal lavoratore consistiti nelle molestie sessuali avvenute in ufficio nei confronti della collega
V. e accessi non autorizzati sul conto corrente del marito della predetta) fossero di gravità tale da
integrare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento e da giustificare, quindi, l’applicazione della
massima sanzione espulsiva osservando che la particolare gravità della condotta portava a ritenere
il comportamento del lavoratore idoneo a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di
fiducia con la società e, quindi, a considerare il licenziamento sorretto da giusta causa; in ordine
alla proporzionalità ha, poi, rilevato che i fatti posti in essere integravano una grave lesione
dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro, tenuto al rispetto dell’art.
2087 c.c., non poteva non adottare una sanzione espulsiva a fronte della gravità dei fatti accertati.
17. Ciò a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, stante la autonomia, in tema di
licenziamento, tra i due procedimenti, disciplinare e penale (cfr. Cass. n. 4758 del 2015).
18. Si tratta di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, coerente sul piano logico,
rispettosa dei principi giuridici in precedenza indicati e corretta sotto il profilo della sussunzione
con le disposizioni contrattuali collettive.
19. Il giudizio operato dalla Corte territoriale non è stato, del resto, sottoposto a specifiche censure,
idonee ad evidenziare la non coerenza del predetto giudizio agli “standards” di valutazione
esistenti nella realtà sociale, limitandosi, in realtà, il ricorrente a ripercorrere la valutazione di
merito e a contrapporre ad essa la propria diversa valutazione.
20. Il quinto motivo è anche esso infondato.
21. E’ opportuno precisare che, nel caso di specie, la norma che disciplina il caso concreto è la L. n.
300 del 1970, art. 4, comma 2, nella versione ratione temporis applicabile prima della nuova
formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 185 del 2016.
22. La condotta contestata (nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015, dopo essersi procurato il nome
del marito della V., avere visionato il conto corrente e avere riferito alla collega il saldo del conto)
era stata rilevata dalla società a seguito di una richiesta di chiarimenti del titolare del conto
corrente.
23. Gli accertamenti effettuati dalla datrice di lavoro rientravano, quindi, nella categoria dei cd.
“controlli difensivi” che esulavano dall’ambito applicativo della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2.
24. Si trattava, infatti, di verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine
aziendale e costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722 del 2012; Cass. n. 10955 del 2015).
25. Inoltre, va osservato che si è trattato di controlli disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del
comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della
prestazione lavorativa (Cass. n. 13266 del 2018) e che non può ritenersi in alcun modo
compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun
criterio logico-sistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte illecite sanzionabili
penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei
all’impresa (Cass. n. 10636 del 2017).
26. A ciò va aggiunto, per completezza, che – in ogni caso (la circostanza è riconosciuta da
entrambe le parti) – vi era un accordo sindacale del 29 settembre 2014, volto a disciplinare le
modalità di svolgimento dei controlli ex art. 4 St. lav., in cui era prevista la utilizzazione da parte
della società delle informazioni estratte nell’ipotesi di sussistenza di indizi di reati.
27. Nel caso de quo, si rientrava certamente in questa fattispecie perchè, da un lato, il dato letterale
dell’accordo richiedeva la presenza di “indizi” di reato e non di “prove” e, quindi anche la
possibilità di effettuare una prima verifica sulla natura dei comportamenti commessi, ai fini del
successivo inoltro alle autorità competenti; dall’altro, perchè la contestazione, facendo riferimento
ad accessi ad un conto corrente di terze persone e all’avere riferito notizie di esso a persona
estranea al conto medesimo, era riferibile inequivocabilmente alla ipotizzabilità di illeciti penali di
cui al D.Lgs. n. 196 del 2003.
28. Con riguardo, infine, al primo motivo, deve rilevarsi la sua inammissibilità per carenza di
interesse sull’oggetto della censura.
29. Invero, è orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9468 del
2019; Cass. n. 26035 del 2018) che in tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito
addotto ex art. 1345 c.c., deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di
recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel
riscontro giudiziale, con la conseguenza che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini
dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1 St. lav. novellato, richiede il previo
accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.
30. Nella vicenda in esame, l’accertata giusta causa del recesso, per quanto sopra detto, determina
l’irrilevanza della censura sul punto, non rivestendo alcuna influenza una eventuale decisione di
rito sulla problematica della ritorsività del licenziamento, se cioè vi sia stata, da parte dei giudici di
seconde cure, ultra-petizione o lesione del principio del giudicato su una questione, che si
assumeva non essere stata prospettata in primo grado, ma che non può più assumere alcuna
importanza.
31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
32. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che si liquidano come da dispositivo.
33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020