Il sequestro ex art. 156 VI co. cc è provvedimento cautelare atipico

Tribunale di Taranto, 25 marzo 2019
Tribunale di Taranto
I Sezione Civile
procedimento n.177/2019 V.G.
Il Tribunale di Taranto riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Annagrazia Lenti Giudice rel.
Dott.ssa Lucia Santoro Giudice onor.
nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto “ sequestro beni coniuge separato ex
art.156 comma 6° c.c.”, promosso da ****** nei confronti di ********;
osserva
La ricorrente, premettendo che il Tribunale di Taranto, con decreto del 16 aprile 2018, ha omologato
la separazione consensuale tra i coniugi, i cui accordi hanno previsto, tra l’altro, l’assegnazione
della casa coniugale alla deducente-genitore collocatario, l’affido condiviso della figlia minore
******* (nata il 21.2.2009), l’obbligo del ****** di contribuire al mantenimento della minore con
l’assegno mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale, da aumentare ad € 400,00 mensili dopo
l’estinzione del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, ha dedotto che il ********:
-è stato inadempiente dall’agosto 2018, tanto da determinare la necessità di precetto di pagamento
per l’importo di € 1.250,00, sino al dicembre 2018;
-risulta in mora per gli obblighi di pagamento delle rate di mutuo;
-come ex dipendente ******, ha accettato gli incentivi economici per la cessazione dell’attività
lavorativa e dovrebbe ricevere l’importo di € 100.000,00 oltre TFR.
Ha aggiunto che la condotta inadempiente e gli obblighi di mantenimento verso la minore, di anni
10, unitamente al pericolo di ulteriori inadempimenti, consentono la tutela prevista dal comma 6°
dell’art.156 c.c. in termini di sequestro di beni e crediti del ****** sino all’importo di € 42.749,29,
considerando che € 36.000,00 dovrebbero garantire il credito del mantenimento della minore per
dieci anni, con l’importo medio di € 300,00 mensili e che il residuo corrisponde alle rate del mutuo
non versate.
Il resistente ha contestato la fondatezza della domanda ed ha esposto che:
-in materia di obbligazioni alimentari, opera il principio di tolleranza per i ritardi nell’adempimento;
-il ritardo nel versamento dell’assegno mensile di € 250,00 stabilito per la figlia minore è stato
determinato, nel periodo giugno-ottobre 2018, dalla Cassa Integrazione Straordinaria;
-il precetto è stato notificato nel dicembre 2018, quando si era già provveduto al pagamento delle
mensilità di novembre e dicembre;
-per le mensilità precedenti, è stato concordato un piano di rientro con versamento dell’importo
mensile di € 500,00;
-si è trattato di un semplice ritardo nell’adempimento, dovuto alla precaria situazione economica;
-sul piano lavorativo, è stato formalizzato il licenziamento collettivo;
-la decisione di non impugnazione del licenziamento gli consentirà di fruire del beneficio
economico di € 100.000,00, fermo il diritto alla NASPI per 683 giorni, con l’indennità di €
1.100,00, che regolarmente percepisce;
-la situazione economica ha causato anche le difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo;
-per la garanzia di tale adempimento, la ******** non ha legittimazione;
-il quantum del credito per cui vi è istanza di tutela non può riguardare le rate di mutuo non versate
e non può riguardare le somme per il mantenimento futuro;
-l’unico importo ancora dovuto è quello residuo del piano di rientro, pari ad € 922,55.
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L’art.156 sesto comma c.c. attribuisce al Giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di
corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di disporre il sequestro di parte dei beni del
coniuge obbligato o di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ed
esprime una valutazione di opportunità basata sull’apprezzamento delle conseguenze del
comportamento dell’obbligato che induca a dubitare dell’esattezza e regolarità del futuro
adempimento, “e quindi a frustrare le finalità proprie del contributo di mantenimento” (cfr. Cass.,
sez.I, 19.5.2011 n.11062).
Il sequestro indicato dalla norma è un provvedimento atipico perché il fumus boni iuris è dato dal
titolo esecutivo già esistente ed il periculum in mora si identifica con l’inadempimento della parte
obbligata.
In giurisprudenza, si è affermato che, per l’ordine di pagamento, non è necessario dimostrare un
inadempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa
irregolarità nei pagamenti (in tal senso, Cass.civ., sez.I, 6 novembre 2006 n.23668 ed altre
conformi).
Nella fattispecie, il ******** nella posizione di obbligato al pagamento del contributo di
mantenimento per la figlia minore, sulla scorta degli accordi coniugali della fase di separazione
personale, in attuazione del disposto normativo inderogabile dell’art.337- ter c.c.:
1) non ha contestato la condotta inadempiente ed anzi l’ha ammessa;
2) ha confermato i dati circostanziali indicati dalla ricorrente in punto di cessazione del
rapporto di lavoro dipendente (prima costituito con *****) e di titolarità del credito di €
100.000,00 come beneficio economico, conseguente alla acquiescenza al licenziamento;
3) ha dichiarato di aver diritto all’indennità disoccupazione INPS per 683 giorni, percependo
l’importo mensile di € 1.100,00 (testualmente, si legge in memoria difensiva “che
regolarmente percepisce”);
4) ha esposto che, per le mensilità non versate, ha formalizzato piano di rientro, da definire
entro giugno 2019.
La linea difensiva del resistente supporta, invero, le deduzioni della ricorrente giacchè non
appare tollerabile né giustificabile l’omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento
di € 250,00 stabilito in favore della figlia minore, considerando la finalità del contributo, la
disponibilità economica del genitore obbligato (ancorchè esigua), il fatto che per il tipo di
prestazione pecuniaria, da destinare ai bisogni primari, anche un modesto ritardo reiterato nel
tempo finisce per creare vulnus all’avente diritto.
Allo stato, assumendo rilevanza la cessazione dell’attività lavorativa e l’obbligo genitoriale per
€ 250,00 mensili, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la misura richiesta sino alla
concorrenza di € 36.000,00.
La somma dovuta dal ***** all’istituto di credito mutuante, per rate non versate, non può
rientrare nella sfera di tutela richiesta dalla ricorrente; è certamente ravvisabile un interesse di
fatto al regolare pagamento dei ratei del mutuo acceso per l’acquisto dell’unità immobiliare
destinata a casa familiare, assegnata alla ******* in quanto collocataria della figlia minore, ma
non si può estendere il paradigma di protezione del 156 c.c. oltre l’ambito dei crediti di
mantenimento.
La garanzia deve essere accordata per il mantenimento della minore e l’importo indicato, come
credito futuro, appare congruo in considerazione dell’importo base da rivalutare annualmente,
dell’età della figlia minore (10 anni), dell’obbligo attuale e futuro del ******** di contribuire al
mantenimento della figlia, della plausibile permanenza dell’obbligo contributivo del genitore
oltre la maggiore età della figlia e sino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
secondo il disposto dell’art.337-septies c.c., del fatto che la contribuzione opera anche per il
50% delle spese straordinarie occorrenti alla minore (cfr. punto 9) condizioni concordate di
separazione consensuale).
La condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in dispositivo, segue la
soccombenza.
p.t.m.
-in accoglimento del ricorso, nei limiti di fondatezza, dispone il sequestro, sino alla concorrenza
dell’importo di € 36.000,00, di beni e crediti in titolarità di **************** secondo il disposto
del 6° comma dell’art.156 c.c.;
-condanna *********** al pagamento in favore dello Stato, ex art.133 d.P.R.115/2002, delle spese
di giudizio da liquidare in € 500,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con
riserva di emissione del relativo decreto;
-condanna ********** al pagamento in favore dello Stato delle spese prenotate a debito;
-manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2019.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Annagrazia Lenti Dott. Martino Casavola