Avvocati e violenza privata al collega di studio.

Cass. pen. Sez. V, Sent., 21 maggio 2020, n. 15633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.D.A., nato a (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
B.R., nato a (OMISSIS);
D.R.E., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO TOMASO, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore;
L’avvocato ARONNE SALVATORE CLAUDIO insiste per l’accoglimento del ricorso e deposita
conclusioni.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 18/01/2018 la Corte d’appello di Napoli, investita dall’appello proposto dal P.M.
e dalla parte civile R.D., ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto: a) B.R. dai
reati di cui agli artt. 392 e 610 c.p., contestatigli per avere impedito, con l’arbitraria sostituzione
della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, al R. di accedere all’appartamento
adibito a studio legale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio, perché il fatto
non costituisce reato; a) D.R.E., dal reato di cui all’art. 378 c.p., contestatogli per avere, con varie
false dichiarazioni, aiutato il B. ad eludere le investigazioni perché il fatto non sussiste.
2. La Corte d’appello, rispetto alla condivisa ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha
ritenuto generiche ed assertive le doglianze degli appellanti, sottolineando: a) che era rimasto
accertato che nella mattina del (OMISSIS) l’avv. B. aveva impedito all’avv. R., con il quale
condivideva, assieme all’avv. D.R., lo studio di accedere a quest’ultimo, prima inserendo la chiave
all’interno della serratura e poi, quando il D.R. stava entrando nell’appartamento, sbarrando
l’ingresso col proprio corpo; b) che difettava, nel caso di specie, l’elemento oggettivo del reato di
violenza privata, dal momento che lo studio nel quale il R. aveva cercato di entrare era quello in cui,
per mera cortesia, il B. lo aveva ospitato, con l’intesa che si trattava di una sistemazione
temporanea; c) che nel giudizio civile promosso dal R. al fine di tutelare il suo possesso
sull’immobile non era emerso l’esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale sulla
cosa; d) che l’esame delle dichiarazioni rese dai testi e dalla stessa parte civile non aveva consentito
di far chiarezza sui rapporti di ciascuno con i locali e con gli arredi, né erano emersi elementi idonei
a rivelare l’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale, non essendo decisivo il fatto,
confermato da tre testimoni, che esistesse una targa affissa all’esterno del palazzo, recante i nomi
dei tre professionisti; e) che irrilevante era del pari la proposta di convenzione con il Comune di
Riardo, poiché lo stesso R. aveva negato l’esistenza di una associazione professionale; f) che il R.
non era al corrente del contenuto della locazione dell’immobile del quale era parte il solo B.; g) che
irrilevante era il fatto che i professionisti si fossero ripartiti le spese relative ai lavori di
ristrutturazione; h) che difettavano i requisiti di una associazione professionale in quanto i tre
colleghi svolgevano attività autonoma, quanto alla trattazione delle pratiche; i) che il R. dava un
contributo indistinto e marginale alle spese correnti di studio e alla manutenzione, attraverso
sporadiche elargizioni in denaro; I) che, in definitiva, doveva ritenersi che il B. si fosse determinato
a tenere la condotta descritta, perché esasperato dall’indolenza del R. nel procedere ad abbandonare
il locale nel quale era ospitato; m) che, d’altra parte, l’imputato aveva messo immediatamente a
disposizione del R. gli arredi di sua pertinenza, come comprovato dal telegramma inviato il giorno
dei fatti; n) che, pertanto, non era ravvisabile alcuna condotta violenta o minacciosa idonea a
impedire la libera determinazione di altri, né un esercizio arbitrario di ragioni, giacché queste ultime
non avevano la consistenza di diritti attuali e pieni; o) che le superiori considerazioni escludevano
in radice la sussistenza del reato di cui all’art. 378 c.p.; p) che, in ogni caso, non si era verificato
alcun ostacolo all’attività di accertamento dei fatti, giacché l’esistenza di numerosi testimoni aveva
consentito una immediata e non equivoca ricostruzione della vicenda; q) che l’attribuzione, nel capo
di imputazione, al D.R. della falsa dichiarazione secondo la quale non esisteva alcuna associazione
di fatto rappresentava “un assunto inammissibilmente anticipativo di statuizioni di esclusiva
pertinenza del giudice, peraltro dimostratosi privo di fondamento”; r) che anche la parte del capo di
imputazione relativa alle dichiarazioni concernenti la possibilità del ritiro di fascicoli e di beni
personali, per come formulata, costituiva un “evidente fuor d’opera ed un’intrusione da parte
dell’accusa nell’iter logico conducente alla decisione, spettante unicamente al Giudicante”; s) che,
infine, né gli appellanti né il P.G. d’udienza avevano richiesto la rinnovazione della prova
dichiarativa che la Corte non aveva disposto d’ufficio, per le ragioni sopra ricordate.
3. Nell’interesse del R. è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato
motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che
incomprensibile era il percorso che aveva condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza
del reato di violenza privata, dopo avere essa stessa ricostruito i fatti nei termini sopra riassunti; b)
che l’invio del telegramma, successivamente alla consumazione del reato, era del tutto irrilevante,
anche perché il R. era riuscito a riacquistare la disponibilità dei propri fascicoli professionali, solo
dopo avere richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria; c) che neppure era comprensibile
l’assoluzione del D.R., tenuto conto che la puntuale ricostruzione dei fatti non era stata immediata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 c.p. (ma analoghe
considerazioni possono svilupparsi anche per il reato di ragion fattasi) si identifica in qualsiasi
mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo
consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti
ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (v., ad es., Sez. 5,
n. 4284 del 29/09/2015 – dep. 02/02/2016, G, Rv. 26602001, che ha ritenuto integrato il reato di
violenza privata nella condotta di chi – il marito nei confronti della moglie, nella specie – impedisca
l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione,
chiudendone a chiave la serratura).
Ora, in disparte la questione della qualificazione delle condotte poste in essere dal B., che richiederà
una puntuale selezione e valutazione dei fatti rilevanti da parte del giudice di merito, rileva il
Collegio che le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale alla natura dei rapporti tra l’imputato
e il ricorrente sono prive di concludenza e presentano profili di evidente contraddittorietà.
Non riesce, infatti, ad intendersi come possa affermarsi l’esistenza di una sistemazione temporanea
del R., una volta dimostrata l’esistenza persino di una targa, affissa all’esterno del palazzo, recente i
nomi anche dei professionisti che occupavano lo studio (appunto il B., il R. e il D.R.).
La Corte d’appello svaluta quest’ultimo elemento senza spiegare per quale ragione esso non sarebbe
decisivo, nel confermare che in quel luogo il R. svolgeva, evidentemente con l’accordo degli altri
professionisti, la propria attività professionale.
E, del resto, proprio il cenno della sentenza impugnata all’esistenza di arredi che il B. aveva
immediatamente messo a disposizione del R. conferma la tesi di un rapporto stabile con i locali.
Ad essere irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito (salvo, si ripete, il tema della
qualificazione) è, invece, l’esistenza o non di una associazione professionale o di un rapporto
locatizio diretto del R. con il proprietario dell’immobile o, ancora, di una situazione qualificabile in
termini di possesso, al fine dell’esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest’ultimo.
A fronte di uno svolgimento dell’attività professionale del R. nei locali in esame, appare evidente
che la condotta accertata dai giudici di merito si sia tradotta in un impedimento che ha costretto il
ricorrente a tollerare di astenersi dall’avere accesso agli strumenti con i quali esercitava la propria
professione. L’esistenza di ragioni che avrebbero consentito al B. di escludere dall’immobile il R.
può assumere rilievo, come si diceva, ai fini della qualificazione della condotta come esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a consentire una violenta condotta idonea ad incidere
sulla libertà di autodeterminazione del secondo.
A tal riguardo, peraltro, neppure s’intende il significato della puntualizzazione della sentenza
impugnata secondo cui quest’ultima ipotesi delittuosa sarebbe esclusa dall’esistenza di “diritti attuali
e pieni”.
Del pari assertiva è l’affermazione secondo la quale la responsabilità del D.R. sarebbe esclusa dal
fatto che la presenza di numerosi testimoni avrebbe consentito di permettere una immediata ed
univoca ricostruzione dei fatti.
E ciò senza dire che, comunque, è configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si
compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma
l’azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 6, n. 6662
del 06/12/2016 – deo. 13/02/2017, Calore, Rv. 26954101).
Del tutto incomprensibile è poi il cenno alla rilevanza della condotta del D.R., quanto alla
possibilità per il R. di ritirare i fascicoli e i beni personali, in cui la Corte d’appello, invece, di
esaminare fatti e prove si impegna in una polemica contro il capo di imputazione che avrebbe
realizzato una intrusione nell’iter logico della decisione “spettante unicamente al giudicante”, per
poi arrestarsi a tale constatazione e non illustrare le conclusioni rivendicate alla propria competenza.
Per il resto, è certamente esatto che il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della
sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso
apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare,
anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a
favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di
formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di
natura esclusivamente civilistica (v., di recente, Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto Rv.
27700001).
Ma siffatto obbligo rappresenta un posterius che si pone per il giudice d’appello, quando si avverta
il dubbio sull’attendibilità di una prova decisiva.
Nel caso di specie, il riferimento non è perspicuo, dal momento che la Corte d’appello non pare aver
messo in discussione la ricostruzione fattuale fondata sulle prove raccolte.
2. In conseguenza dei superiori rilievi, questa Corte, alla luce della estinzione per prescrizione dei
reati, intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado, annulla la sentenza impugnata e
rinvia, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Annulla a sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in
grado di appello. Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020