Emergenza COVID-19: possibile evitare l’udienza di conclusioni per acquisire per via telematica la precisazione delle conclusioni e le note riepilogative.

Tribunale Bologna, 09 marzo 2020

TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile n. …/2019 R.G. promossa da M. R. (avv. del Foro di Firenze)
contro
G. SRL (già E. SRL) (contumace)
ORDINANZA
Il giudice, esaminati gli atti del fascicolo elettronico; premesso che l’art. 1, 1° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11, mira ad evitare lo svolgimento di udienze sino a tutto il 22 marzo 2020 nel quadro di un intervento finalizzato a <> e al tempo stesso ad <>; ritenuto che: – nel caso di specie non vi è necessità di celebrare altre udienze: la causa si è svolta in contumacia della convenuta e va decisa dal tribunale in composizione monocratica; si sono tenute già quattro udienze, alla prima delle quali (9 maggio 2019) è stato sentito l’attore, personalmente comparso (l’attore ha presenziato anche ad altre due udienze); la causa è stata compiutamente istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dall’attore e l’espletamento di C.T.U.; non vi è altro da fare che acquisire le conclusioni finali dell’attore ed eventualmente una sua sintetica memoria conclusiva (la convenuta non ha mostrato interesse alcuno per lo svolgimento del processo: v. i verbali delle udienze 9 maggio e 6 giugno 2020 e i depositi del 15 maggio 2020) e a tal fine ben può essere assegnato all’attore un termine per il deposito di sintetica memoria contente le conclusioni finali (in mancanza delle quali si intendono confermate quelle originarie, eventualmente precisate alla prima udienza o in memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.) e i soli argomenti difensivi giustificati dall’esito dell’istruttoria (l’attore ha già enunciato in citazione i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni in diritto); – all’ultima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2019 davanti al giudice onorario all’esito del deposito della C.T.U., il difensore dell’attore ha chiesto, in sostanza, il passaggio alla fase decisoria previa fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; – a quanto già emerso all’udienza 4 dicembre 2019, l’istruttoria è esaurita; – nel caso di specie (causa contumaciale compiutamente istruita) la fissazione di un’apposita udienza per la sola precisazione conclusioni risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice, e nel contesto del processo civile telematico l’attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 281- quinquies e 281 – sexies, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato; ritenuto che – tenuto conto, in linea generale, dell’esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all’epidemia in atto, e sul presupposto del potere di direzione del procedimento spettante al giudice (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza – nel caso di specie è opportuno, nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine a richiesta di modifica di precedente ordinanza sulle istanze di ammissione di mezzi di prova), e così, in pratica, interpellare il difensore dell’unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un’apposita udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile (v. ora, tra le possibili misure che i capi degli uffici potranno adottare al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quella di cui all’art. 2, 2° comma, lett. h), d.l. 8 marzo 2020, n. 11): la causa sarà decisa una volta scaduto il termine assegnato per il deposito in via telematica della sintetica memoria di cui si è detto; ritenuto che su tale presupposto, e dunque venuta meno la necessità di celebrare l’udienza 10 marzo 2020, non vi è ragione di disporre il rinvio d’ufficio di cui all’art. 1, 1° co., d.l. cit.; p.q.m. trattiene la causa in decisione; assegna al difensore dell’attore termine sino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di sintetica memoria riepilogativa, invitandolo a precisare le conclusioni finali e ad illustrare i soli argomenti difensivi giustificati dall’esito dell’istruttoria; il difensore dell’attore avrà cura di omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, di richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e di evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali.