CNF: le Linee Guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza covid-19

Visto il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed il DPCM 9 marzo 2020. Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 2 Considerato che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno proseguirà ad esistere l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari. Tenuto conto che la vita di relazione delle persone nell’ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definitoil nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenuteintollerabili. Tenuto conto che nell’attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole. Tenuto conto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo e che la modalità che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa. Tenuto conto che i difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti. Tenuto conto che, nel bilanciamento degli interessi, laddove sia impossibile la celebrazione dell’udienza in tribunale e tuttavia non si possa assoggettare il procedimento ad un rinvio, debbano comunque essere previste delle modalità per cui sia concesso di provvedere, nell’interesse delle parti assistite e dei minori coinvolti; Rilevata quindi la necessità di procedere alla stesura di linee guida in relazione ai procedimenti in materia di famiglia che tenga conto – limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 – dell’eccezionalità della situazione, si propone quanto segue: 3 Procedimenti di natura consensuale: 1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. 2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta. In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione” almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna – stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 – dichiara con atto separato: – di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; – di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio); – di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), 4 previa trasmissione telematica per il parere al PM. Procedimenti di natura contenziosa: La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità. La peculiare esigenza di garantire una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale nei procedimenti in materia di famiglia, porta a dover ritenere non del tutto idonea, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli. La parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni – tenendo pur sempre in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, anche nel rispetto del c.d. distanziamento sociale – dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studiodel proprio difensore da cui avverrà il collegamento 5 con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento delcontagio. Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti. Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso. Dal punto di vista operativo, si richiama il protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti avanti al tribunale per i Minorenni, con le seguenti precisazioni che afferiscono alla materia oggetto delle linee guida: 1. Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”. a) Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Ove la parte resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà a mente dell’art. 707, comma 3, c.p.c. Qualora il resistente costituito risulti assente all’udienza telematica il Presidente del Tribunale fisserà una nuova udienza, dandone atto a verbale. b) Il verbale con l’indicazione della nuova udienza sarà inserito nel PCT e sarà onere delle parti costituite prenderne visione. 6 c) Laddove il Giudice ritenga necessaria una interlocuzione preliminare con i legali, potrà farne richiesta. In tal caso, prima dell’udienza, sarà fissato un incontro a distanza finalizzato ad ottenere i ragguagli che si rendessero necessari e/o chiarimenti in ordine agli atti depositati; nell’ipotesi di deposito di procedimenti contenziosi nuovi, ovvero successivi all’11 maggio 2020 le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link verranno inserite nel provvedimento di fissazione dell’udienza che verrà notificato al resistente unitamente al ricorso; d) Si rammenta che, pacificamente, nei procedimenti in camera di consiglio non sono previste preclusioni e decadenze. e) I difensori delle parti, entro cinque giorni dalla data dell’udienza, comunicheranno se – in linea con la già richiamata esigenza di garantire la privacy e la ricorrenza di una situazione domestica confacente alle esigenze collegate ai procedimenti di famiglia – le parti potranno effettuare un collegamento adeguato dai loro dispositivi. In caso positivo verrà fornito alle parti, a cura del difensore, il link contenente l’indirizzo telematico dell’aula virtuale. Analoga comunicazione dovrà essere data qualora i difensori converranno di effettuare il collegamento alla presenza delle parti dal proprio studio. f) In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. g) L’ascolto del minore di persona sarà effettuato ove assolutamente indispensabile. In tale ipotesi: – laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. – qualora sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove possibile, oppure in caso negativo di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. – laddove si renda necessaria l’audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l’invito di cui al punto sub 1, lett. a verrà inviato anche 7 all’ufficio di cui si renda necessaria l’audizione che interverrà all’udienza con le modalità tutte previste sub punto 2, lett. a, b, c, d. a. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato. 2. Svolgimento dell’udienza da remoto L’art. 83, comma 7, lett. f,) del D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cuisi accerta dell’identità deisoggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale” Nel verbale di udienza il giudice: a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati; c. verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento; d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza; e. ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuata dal can- 8 celliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione; f. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre che autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio; g. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente; i. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale j. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA: 1. garantisce, con effettività e tempestività, l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444; 2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all’avvio della “stanza virtuale” a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l’ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l’accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzo info-PCT 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze. Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9, Legge n. 898/70 divorzi contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi 9 a. Si ritiene che la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire con udienza da remoto, salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale (specialmente ove si tratti di coppie con di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio). Per detta ipotesi si rinvia alle modalità sopra indicate. b. Resta salva la facoltà del Giudice di disporre la trattazione scritta, laddove i difensori convengano, secondo le precise modalità previste nel protocollo generale CSM/CNF. Tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successive, sempre laddove i difensori ne convengano. Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione. Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le udienze presidenziali, rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, vi si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza. Negoziazioni assistite Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 10 n. 162/2014). Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori. L’udienza si terrà con le modalità già suggerite.