Affidamento e mantenimento dei figli tra Italia e Svizzera fra applicazione del codice svizzero e Convenzioni.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 17 settembre 2019, n. 23100.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21141/2017 R.G. proposto da:
L.A., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, con domicilio eletto in Roma, via
C. Poma, n. 2, presso lo studio dello Avv. Gregorio Troilo;
– ricorrente –
contro
F.V., rappresentata e difesa dagli Avv. Gerda Wallnbfer e Chiara Pacifici, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultima in Roma, via Sardegna, n. 29;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3993/17 depositata il 15 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Guido
Mercolino;
uditi gli Avv. Michele Angelo Lupoi e Chiara Pacifici;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZENO Immacolata,
che ha concluso per il rigetto del ricorso, con l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Svolgimento del processo
1. L.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma F.V., per sentir pronunciare lo scioglimento del
matrimonio con la stessa contratto il (OMISSIS) con rito civile, e per sentir disporre l’affidamento
condiviso della figlia minore A.V. ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della stessa
presso il padre e con l’adozione dei provvedimenti accessori e consequenziali.
Premesso che la F. si era allontanata con la figlia senza il suo consenso, per trasferirsi dapprima a
(OMISSIS) ed in seguito a (OMISSIS), il ricorrente espose che anche gli accordi raggiunti a seguito
di un procedimento cautelare da lui promosso erano rimasti inosservati, non avendogli la moglie
consentito di vedere liberamente la figlia. Aggiunse che la F. aveva presentato dinanzi al Tribunale
regionale di St. Gallen dichiarazione di separazione e istanza di tutela dell’unione coniugale, al fine
di ottenere la regolamentazione dei loro rapporti ed i provvedimenti opportuni nell’interesse della
figlia, precisando che il procedimento era ancora pendente.
Si costituì la F., e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza dell’8 agosto 2016, il Tribunale di Roma affermò la giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria italiana, rigettò l’eccezione di litispendenza internazionale, ma dichiarò improcedibile la
domanda, rilevando che alla data dell’introduzione del giudizio non era ancora decorso il termine di
due anni dall’inizio della separazione di fatto, previsto dall’art. 114 c.p.c. svizzero.
2. L’impugnazione proposta dal L. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza
del 15 giugno 2017 ha parzialmente accolto il gravame incidentale proposto dalla F., dichiarando il
difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in ordine alle domande riguardanti
l’affidamento della figlia minore, la frequentazione con il padre ed il contributo dovuto per il suo
mantenimento.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse escluso
l’applicabilità dell’art. 292 c.p.c. svizzero, trattandosi di una regola processuale riguardante il caso in
cui il coniuge convenuto nel corso di un procedimento contenzioso di divorzio manifesti il suo
consenso allo scioglimento del matrimonio, mentre nella specie la F. aveva eccepito
l’improponibilità della domanda.
In ordine ai provvedimenti accessori, premesso che l’art. 8 del regolamento CE n. 2201/2003
attribuisce la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale all’autorità del luogo in cui il minore
ha la propria residenza abituale, mentre l’art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 prevede che, in
mancanza di scelta del foro, la competenza in ordine alla domanda di alimenti proposta in via
principale spetta all’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del convenuto, mentre la
domanda accessoria ad altre domande di status e di responsabilità genitoriale va proposta dinanzi al
foro competente per la domanda principale, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e quella di
legittimità, secondo cui la domanda di alimenti in favore dei figli minori dev’essere considerata
accessoria unicamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale, e non anche a quella
riguardante lo scioglimento del matrimonio: ha pertanto affermato che nella specie, essendo la
minore abitualmente residente in Svizzera, dove pendeva un procedimento riguardante la
regolamentazione della separazione ed i provvedimenti nell’interesse della prole, la giurisdizione in
ordine all’affidamento ed al mantenimento di A.V. spettava al Giudice svizzero.
3. Avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi,
illustrati anche con memoria. La F. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione
dell’art. 292 c.p.c. svizzero, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità di tale
disposizione, in virtù della qualificazione della stessa come norma meramente procedurale, mentre
essa stabilisce i presupposti di ammissibilità di una domanda giudiziale proposta prima del decorso
di un biennio di separazione di fatto. Premesso che, al fine di accertare il carattere sostanziale o
procedurale di una norma, occorre prescindere dalla sua collocazione topografica, e valutare se la
sua applicazione comporti una modifica della soluzione di merito della controversia, osserva che la
ratio dell’art. 292 cit. consiste nel rendere possibile la pronuncia del divorzio indipendentemente dal
decorso del biennio di separazione, qualora sopravvenga il consenso dell’altro coniuge; tale
consenso non comporta un mutamento del rito, ma opera esclusivamente a livello sostanziale, e non
presuppone necessariamente che l’altro coniuge aderisca alla domanda di divorzio, potendosi
manifestare anche attraverso la proposizione di un’autonoma domanda, anche davanti ad un giudice
diverso. Nell’escludere l’applicabilità della norma in esame, la sentenza impugnata non ha tenuto
conto della diversa interpretazione fornitane sia dalla giurisprudenza svizzera che da quella tedesca,
le quali ne hanno ammesso l’applicazione anche quando il procedimento concorrente sia stato
promosso all’estero.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. 31
maggio 1995, n. 218, art. 14 ribadendo che l’interpretazione dell’art. 292 c.p.c. svizzero emergente
dalla sentenza impugnata, oltre a risultare fondata esclusivamente sul testo della norma e svincolata
dal contesto normativo di riferimento, si pone in contrasto con quella fornita dalla giurisprudenza
svizzera e tedesca, configurabile come diritto vivente.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa
applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 14 censurando la sentenza impugnata per aver omesso di
fare ricorso agli strumenti previsti dalla predetta disposizione, ed in particolare ad una consulenza
tecnica sul contenuto della legge svizzera, espressamente sollecitata da esso ricorrente.
4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente
connesse, sono fondati.
E’ opportuno premettere che l’applicazione della legge svizzera alla domanda di divorzio proposta
dal ricorrente trova giustificazione nell’operatività del criterio di collegamento previsto dall’art. 8,
lett. a), del Regolamento CE n. 1259/2010, prevalente su quello di cui alla lett. c) medesimo
articolo, avendo la sentenza di primo grado rilevato che entrambi i coniugi, pur essendo cittadini
italiani, risiedono abitualmente in Svizzera.
In virtù di tale accertamento, rimasto incensurato sia in sede di gravame che nella presente fase, la
sentenza impugnata ha confermato l’applicabilità dell’art. 114 c.c. svizzero, il quale, in riferimento
all’azione unilateralmente proposta da uno dei coniugi, subordina la proposizione della domanda di
divorzio al decorso di due anni dalla data in cui ha avuto inizio la separazione, con tale termine
dovendosi intendere (diversamente da quanto accade nell’ordinamento italiano) non già la
separazione legale, ma quella di fatto, ovverosia la mera cessazione della convivenza; in tal senso
depongono sia la rubrica della norma in esame, nella quale si fa espressamente riferimento alla
“sospensione della vita comune”, sia l’art. 117, che disciplina autonomamente la separazione legale,
precisando che la relativa sentenza non incide sul diritto di domandare il divorzio. Il predetto
termine non trova applicazione, ai sensi degli artt. 111 e 112, quando il divorzio è pronunciato su
richiesta comune dei coniugi, accompagnata da un accordo completo o almeno parziale sugli effetti
del divorzio, dovendo il giudice limitarsi nel primo caso a verificare che la richiesta sia stata
inoltrata e la convenzione stipulata “dopo matura riflessione e per libera scelta” e che la
convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, e nel secondo caso a sentire i
coniugi sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un
accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
Oltre all’ipotesi d’iniziativa congiunta, si prescinde dalla separazione di fatto anche nel caso in cui,
pur essendo la domanda proposta da uno solo dei coniugi, vi sia stata rottura dell’unione coniugale,
la quale si verifica, ai sensi dell’art. 115, quando, per motivi gravi non imputabili al richiedente, non
si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.
L’esame complessivo di tale disciplina consente di ritenere che la separazione, legale o di fatto, non
costituisce un presupposto indispensabile per la pronuncia del divorzio, potendosi prescindere dalla
stessa nel caso in cui risulti evidente il venir meno della comunione di vita tra i coniugi, alla stregua
dell’accordo tra gli stessi intervenuto in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale o del
verificarsi di fatti talmente gravi da impedire la prosecuzione della convivenza. In tal senso
depongono chiaramente sia la disposizione dell’art. 115, che consente la pronunzia immediata del
divorzio in presenza di gravi motivi, sia quella dell’art. 112, che richiede, a fronte dell’accordo,
soltanto l’accertamento che lo stesso costituisce il frutto di una “matura riflessione” delle parti, sia
infine la disciplina processuale dettata dall’art. 292 c.p.c., la quale consente di passare dalla
procedura prevista per l’azione unilaterale a quella prevista per la richiesta comune anche nel corso
del giudizio iniziato da uno solo dei coniugi, ove, pur in mancanza delle condizioni prescritte dalla
legge, e segnatamente della separazione biennale, emerga la concorde volontà dei coniugi di
ottenere lo scioglimento del matrimonio. Nonostante la sua collocazione nel codice di rito,
quest’ultima disposizione presenta indubbi risvolti di carattere sostanziale, in quanto non si limita a
ricollegare all’accordo dei coniugi il mutamento del rito, ma ne fa dipendere il venir meno della
necessità del presupposto richiesto per l’esercizio dell’azione unilaterale, imponendo al giudice di
limitarsi alle verifiche richieste per l’ipotesi di richiesta comune, a meno che, come previsto dall’art.
292, comma 2 non ritenga effettivamente sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda di
divorzio, vale a dire la separazione biennale o l’impossibilità di proseguire l’unione. Il mutamento
del rito non postula poi necessariamente l’esistenza di un accordo completo, non essendo lo stesso
prescritto neppure ai fini della richiesta comune, nella quale i coniugi possono sollecitare una
decisione del tribunale su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo:
può quindi accadere che il consenso sia limitato allo scioglimento del vincolo coniugale,
rimettendosi i coniugi alla decisione del tribunale per la definizione degli aspetti riguardanti l’uso
dell’abitazione familiare (art. 121 c.c.), i diritti e di doveri nei confronti dei figli (art. 133 c.c.), il
regime dei beni e degli alimenti (art. 277 c.p.c.), il conguaglio delle pretese di previdenza
professionale (artt. 122-124 c.c. art. 280 c.p.c.), i contributi dovuti per il mantenimento del coniuge
e dei figli (artt. 125-128 c.c., art. 282 c.p.c.).
L’esclusione dell’applicabilità del requisito prescritto dall’art. 114 postula dunque (al di fuori
dell’ipotesi di rottura dell’unione) un accordo tra i coniugi, il quale non deve formarsi
necessariamente prima della proposizione della richiesta comune ed in funzione della stessa, ma
può intervenire anche nel corso del procedimento unilateralmente promosso da uno di essi, e può
riguardare anche soltanto alcune delle conseguenze del divorzio, fino a ridursi esclusivamente al
consenso in ordine allo scioglimento del vincolo, restando rimessa al giudice la definizione degli
altri aspetti dei rapporti tra i coniugi. Peraltro, se questo è il contenuto minimo dell’accordo, non
può escludersi la possibilità che lo stesso emerga dalla proposizione di una domanda
riconvenzionale di divorzio da parte del coniuge convenuto, nel giudizio unilateralmente promosso
dall’altro coniuge, ovvero dall’instaurazione da parte del convenuto di un separato giudizio avente il
medesimo oggetto: in tal senso è orientata la stessa giurisprudenza elvetica, la quale, pur ritenendo
che in tal caso non possa applicarsi direttamente l’art. 292 c.p.c., ne ha ammesso l’applicazione in
via analogica, anche nel caso in cui il giudizio separatamente instaurato dal coniuge convenuto sia
stato promosso all’estero, affermando che in tal modo il coniuge ha dimostrato la sua volontà di
ottenere lo scioglimento del matrimonio, e quindi il suo consenso alla domanda di divorzio proposta
in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A 338/2013 del 3/10/2013, DTF 139, III, 482;
5A203/2011 del 5/09/2011, DTF 137, III, 421; 5A 523/2007 del 10/04/2008).
Non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che alla data
d’instaurazione del giudizio non erano ancora trascorsi due anni dalla cessazione della convivenza,
ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dal L., escludendo l’applicabilità dell’art. 292
c.p.c. svizzero, qualificato come una regola di carattere processuale volta esclusivamente a
consentire il mutamento del rito nei casi in cui, nel corso del giudizio di divorzio, il coniuge
convenuto manifesti il suo consenso allo scioglimento del matrimonio, e ritenendo quindi
irrilevante la circostanza che la F. avesse promosso un’autonoma domanda di divorzio dinanzi al
Giudice svizzero. La portata sostanziale dell’art. 292, riferibile anche al caso in cui, come nella
specie, il coniuge convenuto abbia promosso, anche all’estero, un separato giudizio di divorzio,
avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a rilevare che dinanzi al Giudice italiano la F.
aveva eccepito l’improponibilità della domanda, ma di prendere atto della circostanza che,
attraverso la proposizione della propria domanda, ella aveva comunque manifestato la volontà di
ottenere lo scioglimento del matrimonio, con la conseguente esclusione della necessità di accertare
la sussistenza del presupposto prescritto dall’art. 114 c.c. svizzero ai fini della pronuncia del
divorzio.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l’erronea esclusione della giurisdizione italiana in
ordine ai provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, osservando che, nel ritenere
applicabile il Regolamento CE n. 2201/2003, la sentenza impugnata non ha considerato che esso si
riferisce ai soli minori residenti abitualmente in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro
nazionalità, e non può quindi trovare applicazione qualora, come nella specie, il minore risieda in
uno Stato terzo, quale è la Svizzera. Sostiene che nel caso in esame la giurisdizione resta
disciplinata dalla lex fori, e segnatamente dalla L. n. 218 del 1995, art. 37 che in materia di
filiazione attribuisce il potere di decidere al Giudice italiano, ove ricorrano i presupposti previsti
dagli artt. 3 e 9, nonchè quando i genitori o il figlio siano cittadini italiani o risiedano in Italia.
6. Con il quinto motivo, il ricorrente ribadisce l’erroneità dell’esclusione della giurisdizione italiana
in ordine ai provvedimenti riguardanti il mantenimento della figlia, osservando che, nel fare
riferimento all’art. 3, lett. d) Regolamento CE n. 4/2009, la sentenza impugnata non ha considerato
che lo stesso disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri dell’Unione. Afferma che tale
disposizione non poteva essere richiamata al fine di attrarre la domanda alla competenza del
Giudice di uno Stato terzo, dovendo trovare invece applicazione la L. n. 218 del 1995, art. 3,
comma 2, che attribuisce la giurisdizione in base alle norme sulla competenza interna, e quindi la L.
1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1. In via gradata, sostiene che, spettando all’Italia la
giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 37
l’applicazione dell’art. 3, lett. d) cit. comportava l’attrazione al medesimo Giudice anche della
domanda relativa al mantenimento della prole.
7. I due motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la
questione di giurisdizione, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, in
parte qua, risulta conforme al diritto.
E’ pur vero, infatti, che l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, richiamato dalla sentenza
impugnata in virtù della comune cittadinanza comunitaria dei coniugi e della figlia minore,
nell’attribuire la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore
alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui il minore risiede abitualmente alla data della
proposizione della domanda, si riferisce alla sola ipotesi in cui il luogo di abituale residenza del
minore si trovi in uno Stato membro, e non è pertanto applicabile qualora, come nel caso in esame,
il minore risieda in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, come la Svizzera. Per altro
verso, la avvenuta contestazione della giurisdizione italiana da parte della F. rende inapplicabile il
criterio di collegamento previsto dall’art. 12 del Regolamento, fatto salvo dal par. 2 dell’art. 8, il
quale, nell’attribuire la predetta competenza anche alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
in cui viene esercitata la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi o annullamento del matrimonio, la subordina alla duplice condizione che almeno uno
dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e che la competenza di tali autorità sia
stata accettata espressamente o tacitamente dai coniugi e risulti conforme all’interesse superiore del
minore.
Non può peraltro condividersi neppure il richiamo della difesa del ricorrente alla L. n. 218 del 1995,
art. 37 che in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli dichiara applicabile la
giurisdizione italiana, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9 predetta legge,
anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia; su tale disposizione
prevale infatti quella di cui all’art. 42, che in tema di protezione dei minori fa salva “in ogni caso”
l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980,
n. 742, ed oggi sostituita dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. 18
giugno 2015, n. 101 (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2017, n. 1310; 9/01/2001, n. 1: quest’ultima ha
d’altronde un ambito di applicazione più ampio di quella precedente, riferendosi non solo alle
misure tendenti alla protezione della persona del minore e dei suoi beni, ma anche all’attribuzione,
all’esercizio e alla revoca della responsabilità genitoriale, nonchè al diritto di affidamento,
comprendente il diritto di occuparsi della persona del minore, e il diritto di visita, in relazione ai
quali stabilisce le regole per l’individuazione dello Stato alle cui autorità spetta la giurisdizione (art.
1, lett. a e art. 3, lett. a e b). In proposito, il principio cardine della disciplina è quello stabilito
dall’art. 5, secondo cui la competenza ad adottare le predette misure spetta alle autorità, sia
giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore: lo stesso art.
10, nel prevedere la competenza concorrente delle autorità di un altro Stato contraente dinanzi alle
quali i genitori abbiano proposto un’istanza di divorzio o separazione legale, fa espressamente salvo
il disposto dell’art. 5 cit., precisando che la predetta competenza sussiste a condizione che a)
all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la
responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e b) la competenza ad adottare tali misure sia
stata accettata dai genitori, nonchè da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei
confronti del minore, e tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore.
Quest’ultima condizione, conforme a quella prevista dallo art. 12, lett. b) Regolamento CE n.
2201/2003, deve ritenersi nella specie insussistente, avuto riguardo alla contestazione della
giurisdizione italiana da parte della F., la quale consente di concludere per l’applicabilità del
principio generale di cui all’art. 5, con la conseguenza che la competenza giurisdizionale in ordine
alla domanda di affidamento della piccola A.V. spetta al Giudice svizzero, quale autorità
giurisdizionale del luogo in cui la minore risiede abitualmente. Tale conclusione appare d’altronde
conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto della
giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale e, più in generale, i
provvedimenti in materia di minori, secondo cui, in quanto ispirato all’interesse superiore del
minore, e segnatamente al criterio di prossimità, che fa riferimento all’autorità dello Stato con cui il
minore ha il più stretto collegamento, il principio secondo cui la giurisdizione spetta al giudice del
luogo abituale di residenza del minore riveste una particolare pregnanza, tale da escludere, in
mancanza di un consenso espresso, anche l’operatività della proroga della giurisdizione prevista
dall’art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003, nonchè, in caso di doppia cittadinanza, l’applicabilità
del criterio fondato sulla nazionalità del minore (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30646;
9/01/2001, n. 1; v. anche Cass., Sez. Un., 13/02/2012, n. 1984).
Alla competenza dell’Autorità giurisdizionale svizzera a pronunciarsi in ordine alle domande di
affidamento di A.V. e di disciplina del diritto di visita spettante al padre in conseguenza dello
scioglimento del matrimonio tra i genitori si ricollega anche quella a decidere sul contributo dovuto
dal L. per il mantenimento della figlia: peraltro, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
impugnata, il fondamento di tale competenza non è ravvisabile nell’art. 3, lett. d) Regolamento CE
n. 4/2009, non applicabile nei rapporti con la Svizzera in quanto estranea all’Unione Europea, ma
nell’analoga disposizione dettata dall’art. 5, par. 2, lett. c), della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a
Lugano il 30 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2010 (c.d. Lugano II), che in materia di
obbligazioni alimentari consente di convenire la persona domiciliata nel territorio di uno Stato
vincolato dalla Convenzione in un altro Stato, qualora si tratti di una domanda accessoria ad
un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere
quest’ultima secondo la legge nazionale.
6. I primi tre motivi del ricorso vanno pertanto accolti, mentre gli ultimi due motivi vanno rigettati.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il
rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi tre motivi di ricorso; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, in
relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019
