Nel giudizio di accertamento negativo della provenienza della scrittura, la prova dell’autenticità del testamento olografo grava sulla parte che la contesta

Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 2019, n. 14700
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1195-2015 proposto da:
S.F.O., S.M., in rappresentazione (nella qualità di erede legittima) di S.G., G.D., in rappresentazione (nella qualità di erede legittima) di S.F., S.A., in proprio (quale erede testamentari di S.O.) e in rappresentazione (nella qualità di erede legittima) di S.F., L.G.S., nella qualità di erede di S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO FRICANO;
– ricorrenti –
contro
G.V., e G.A. in qualità di eredi di S.E., P.G., P.A. e P.S., S.G., S.M., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLO’ CASSATA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 692/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.
Svolgimento del processo
che:
– il Tribunale di Palermo è stato investito della domanda, proposta successibili ex lege di S.O. (la sorella S.E., i figli del fratello premorto S.G. ( S.G., n. il (OMISSIS)) il S.M., S.A.) e figli della sorella premorta S.A. ( P.A., P.G. e P.S.), volta a far dichiarare la nullità del testamento olografo con il quale il defunto aveva disposto delle proprie sostanze nominando eredi i nipoti S.G. (n. il (OMISSIS)) e S.A. e legando al S.F., figlio di S.G. e L.G.S. l’immobile di cui era proprietario al momento della morte;
– in aggiunta alla domanda volta a fare dichiarare la nullità del testamento, con la conseguente devoluzione dell’eredità agli eredi legittimi, compresi i convenuti, il tribunale è stato chiamato a decidere sulla domanda volta a far dichiarare l’indegnità dei medesimi convenuti, per avere fatto uso di un testamento falso;
– il tribunale, eseguita consulenza tecnica, rigettava ambedue le domande, ordinando ai convenuti il rilascio dei beni;
– contro la sentenza i convenuti hanno proposto appello;
– la corte ha ordinato la rinnovazione delle consulenze tecnica;
– quindi, rilevando che il consulente aveva riconosciuto che, pur essendo la firma in calce al testamento probabilmente autografa, non era possibile giungere “ad un giudizio di attribuzione o non attribuzione di olografia testamentaria a cagione della mancanza di autografia in corsivo omografe necessarie per una conducente analisi grafica”;
– ha inoltre osservato che la sentenza di primo grado era corretta anche nella parte in cui ha ordinato il rilascio dei beni ereditari;
– la concorrente qualità dei convenuti, di successibilì ex lege al pari degli attori, non era stata fatto valere nel giudizio di primo grado, per cui l’argomento introduceva in appello un tema di indagine nuovo;
-per la cassazione della sentenza hanno proposto rìcorso S.A., S.F.O., L.G.S. e G.D. (le ultime due nella qualità di erede di S.G. n. il (OMISSIS)), affidato a tre motivi;
-hanno resistito con controricorso G.V. e G.A. (eredi di S.E.) S.G. (n. il (OMISSIS)), S.M., S.A., P.G., P.A. e P.S.;
-le parti hanno depositato memoria;

Motivi della decisione
che:
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sotto il profilo che la contestazione dell’autenticità del testamento implica proposizione della querela di falso, ricadendo in ogni caso l’onere di provare la falsità su chi la deduce;
-il motivo è fondato;
-le Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito in materia il seguente principio di diritto: “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass., S.U., n. 12307/2015; conf. n. 109/2017);
-la corte di merito non si è attenuta a tale principio;
-emerge con chiarezza che la corte ha ragionato e valutato gli esiti dell’istruzione compiuta sulla scheda in base a un diverso criterio di ripartizione dell’onere probatorio, risolvendo il dubbio sulla autenticità della scheda in favore della parte che ne aveva negato l’autenticità;
-il secondo motivo e il terzo motivo denunciano la sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ordinato ai convenuti il rilascio dei beni, in conseguenza della dichiarazione di nullità del testamento;
– essi sono assorbiti;
– la sentenza è cassata in relazione al primo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, affinché provveda a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e liquidi le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019