Il provvedimento di collocamento del minore in casa famiglia adottato nelle more di un procedimento di adottabilità non è sindacabile in cassazione ex art. 111 Cost. poiché temporaneo e cautelare; diversamente i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale aventi attitudine di giudicato rebus sic stantibus

Cass. civ. Sez. VI – 1, 29 marzo 2019, n. 8805

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.G., e F.E.L., nella qualità di genitori della minore B.A.A., nata il (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, via di Porta Castello 33, presso l’avv. Simone Palombi, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Pina Benedetti, per procura in calce al ricorso, (fax 0872/701126; p.e.c. mariapinabenedetti.pec.giuffre.it);
– ricorrenti –
nei confronti di:
Avv. L.C., subentrata all’avv. P.R., nella qualità di curatrice speciale della minore B.A.A., nata il (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. Alessia Lombardi, alla via G. Palumbo 3, rappresentata e difesa in proprio, (p.e.c. (OMISSIS), fax (OMISSIS));
-controricorrente –
e nei confronti di:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila;
avverso il decreto della Corte di appello dell’Aquila del 5 dicembre 2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. I sigg.ri F. e B. hanno proposto reclamo avverso il provvedimento, in data 16 ottobre 2017, del Tribunale per i minorenni dell’Aquila con il quale era stato aperto il procedimento per l’adottabilità della figlia B.A.A., nata il (OMISSIS), che, con lo stesso provvedimento, era stata affidata ai servizi sociali prevedendo la sua collocazione in una casa famiglia.
2. La Corte di Appello dell’Aquila ha dichiarato il reclamo inammissibile rilevando la natura provvisoria e cautelare del provvedimento che non consente di azionare il potere di reclamo né exart. 739 c.p.c., né ex art. 708. La Corte territoriale ha anche ritenuto il reclamo infondato nel merito e ha rilevato che è in corso un altro giudizio per la dichiarazione di adottabilità di un’altra figlia della stessa coppia mentre altri due figli sono già stati affidati ai nonni materni, in considerazione dell’inidoneità di entrambi i genitori a svolgere il loro compito educativo e di cura.
3. Avverso il decreto della Corte d’appello i sigg.ri F. e B. ricorrono per cassazione con quattro motivi di impugnazione: a) violazionedell’art. 739 c.p.c., quanto alla reclamabilità in appello; b) violazionedell’art. 111 Cost., comma 6, eart. 125 c.c., quanto alla apparente motivazione circa l’infondatezza del reclamo; c) violazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1,8e10, in considerazione dell’assenza di qualsiasi pregiudizio derivante alla minore dalla convivenza con i genitori e della privazione affettiva provocata dall’esecuzione del decreto del Tribunale minorile impugnato davanti alla Corte di appello; d) violazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.133, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello nella misura di 1.000 in favore del difensore della minore e alla condanna al pagamento della somma di 2.000 Euro da corrispondere allo Stato per effetto dell’ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato.

Motivi della decisione
CHE:

4. Il provvedimento impugnato in sede di reclamo presenta due distinti contenuti in quanto dispone per un verso l’apertura del procedimento sull’accertamento dello stato di adottabilità e per l’altro verso adotta i provvedimenti immediati e strumentali alla tutela del minore nel corso del procedimento. In questa prospettiva va esclusa in primo luogo la reclamabilità del provvedimento di apertura del procedimento di adottabilità per la sua natura meramente procedimentale che si coniuga con la formazione del contraddittorio dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento. Per quanto riguarda invece i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore emessi, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.10, nel corso del procedimento di adozione e fino all’affidamento preadottivo, deve rilevarsi che essi sono privi di carattere decisorio ed integrano atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento ed essendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili, oltre che reclamabili, nel corso del suddetto procedimento. Ne consegue che contro tali provvedimenti, ancorché resi o confermati dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso decreti del Tribunale, deve escludersi l’esperibilità del ricorso per Cassazione ai sensidell’art. 111 Cost..
5. Il richiamo alla sentenza della I sezione civile della Corte di Cassazione n. 23633 del 21 novembre 2016 (confermata successivamente da Cass. civ. sez. I con ordinanza n. 29001 del 12 novembre 2018 e da Cass. civ. S.U. n. 32359 del 13 dicembre 2018) non è pertinente perché il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi. E tale caratteristica è quindi la ragione che giustifica l’impugnabilità, con ricorso per cassazione exart. 111 Cost., comma 7, del decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento ablativo.
6. E’ altresì inammissibile il ricorso laddove censura la motivazione del provvedimento della Corte di appello sotto il profilo della apparenza e infondatezza della motivazione. Lungi dall’essere un mero obiter, il rilievo della Corte distrettuale aquilana, circa l’infondatezza nel merito del reclamo, riveste, invece, il contenuto di una vera e propria decisione sul reclamo che i ricorrenti censurano proponendo una diversa valutazione di merito dell’interesse della minore rispetto a quella compiuta dalla Corte di appello. I giudici del reclamo hanno infatti ritenuto la corrispondenza all’interesse della minore dell’affidamento ai Servizi Sociali e del suo collocamento temporaneo presso la Comunità Educativa il Sole di Scerni. Si tratta di un provvedimento che non può essere sindacato nel merito in questo giudizio di legittimità neanche sotto la veste della asserita violazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1,8e10, che viene dedotta apoditticamente dai ricorrenti sulla base della semplice affermazione secondo cui nessun danno sarebbe derivato alla minore dalla permanenza nella sua famiglia, vale a dire sulla base di una contrastante valutazione di merito rispetto a quella compiuta dal Tribunale per i minorenni e confermata dalla Corte di appello. È opportuno peraltro rilevare, ancora, come il provvedimento di collocamento in comunità della piccola A.A. ha un carattere temporaneo e strumentale rispetto all’auspicabile instaurazione, cui deve sempre tendere il procedimento sull’accertamento dello stato di abbandono del minore, di un adeguato rapporto con i propri genitori, nella prospettiva del rientro presso la famiglia di origine. Cosicché tale collocamento in comunità non può neanche in astratto essere considerato come un provvedimento contrario alla ratio dellaL. n. 184 del 1983, o valutato a priori come un provvedimento lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dal C.E.D.U., art. 8. Nella specie il diritto della bambina a crescere presso la sua famiglia di origine e il corrispondente diritto dei genitori a una piena esplicazione del loro ruolo e dei loro compiti di cura e di educazione della figlia resta la finalità primaria cui è volto il procedimento e, in questa prospettiva, il provvedimento in questione non può che essere considerato come diretto a prevenire i possibili danni derivanti dalla condizione di incapacità genitoriale e nello stesso tempo a consentire ai genitori di dedicarsi pienamente al recupero della loro funzione e del loro ruolo genitoriale. Si tratta quindi di un provvedimento che ha una natura intrinsecamente interinale e provvisoria dovendo essere revocato, anche nel corso del procedimento, qualora apparisse non più attuale o fondata la valutazione circa la possibile lesività di una permanenza della minore nel nucleo familiare e circa la inidoneità dei genitori a svolgere il proprio ruolo.
7. Il quarto motivo è infine inammissibile perché investe una parte del provvedimento che seppure non condivisibile non interessa affatto i ricorrenti ma semmai il difensore della curatela del minore. Né è consentita in questa sede una valutazione della congruità della liquidazione delle spese poste a carico dei reclamanti sul riscontro di quanto la Corte distrettuale ha ritenuto di liquidare erroneamente in misura minore e separata al difensore della minore.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile.
9. Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate in relazione alla evoluzione della giurisprudenza sulla ricorribilità dei provvedimenti che incidono sull’esercizio della responsabilità genitoriale e alla peculiarità del procedimento di adottabilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Dispone che, in caso di pubblicazione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.