Il compenso del difensore a carico dello Stato può essere liquidato in misura inferiore a quanto stabilito in sentenza e posto a carico del soccombente
Cass. civ. Sez. II, 18 marzo 2019, n. 7560
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29134/2014 R.G. proposto da:
Avv. G.G., con domicilio eletto in Roma, Piazza Morgana, n. 29, presso lo studio dell’avv. Antonino Barletta;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
M.I., M.G., M.E., M.A., B.G..
– intimati –
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Enna, depositata in data 11.7.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2&.9.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L’avv. G.G. ha difeso M.I., M.G., M.E. e M.A., ammessi al gratuito patrocinio, nel giudizio da essi intentato nei confronti di B.G., volto ad ottenere il risarcimento del danno da uccisione di un loro congiunto. Il Tribunale di Enna ha accolto la domanda, quantificando il risarcimento in Euro 12.500,00 per ciascuna parte, ed ha condannato B.G. al pagamento delle spese processuali in favore dell’erario, pari a complessivi Euro 10.000,00, di cui Euro 3500,00 per diritti ed Euro 6500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Con successivodecreto del 28.3.2013, il medesimo Tribunale ha, inoltre, liquidato i compensi in favore del ricorrente in Euro 3.113,75 per onorari ed Euro 666,55 per diritti, oltre accessori di legge. L’opposizioneD.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dall’avv. G. è stata respinta dal Presidente del Tribunale di Enna, il quale ha sostenuto che il compenso liquidato a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.82, non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell’erario, potendo il predetto difensore censurare solo l’errata applicazione delle disposizioni delD.P.R. n. 115 del 2002.
Ha inoltre ritenuto che l’importo riconosciuto al ricorrente fosse stato correttamente quantificato sulla base dell’ammontare del risarcimento liquidato in sentenza, di gran lunga inferiore a quello oggetto di domanda, rilevando che il giudizio era volto a determinare solo l’entità del danno (essendo già intervenuto il giudicato penale sull’an) e che non si era discusso di questioni di particolare complessità.
Per la cassazione dell’ordinanza presidenziale emessa in data 11.7.2013, l’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria del 23.3.2018 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo censura la violazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.82, art. 2041 c.c.,artt. 3 e 24 Cost., eart. 111 Cost., comma 7, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché la violazionedell’art. 111 Cost., comma 7, e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la pronuncia quantificato il compenso in favore del ricorrente in un importo inferiore a quello liquidato in sentenza a carico della parte soccombente, lamentando che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi a detta liquidazione in applicazione dei parametri richiamati dalD.P.R. n. 115 del 2002,art.82, allo scopo di evitare che il ricorrente subisse un’evidente disparità di trattamento “in funzione del diverso destinatario del provvedimento”, e di evitare un indebito arricchimento dello Stato. Si assume, inoltre, che le spese liquidate con la sentenza di condanna erano già state ridotte del 50%, in virtù del parziale rigetto della domanda, per cui non erano ammissibili ulteriori riduzioni.
Il secondo motivo censura la violazionedell’art. 111 Cost., comma 7, per motivazione illogica e contraddittoria su fatti decisivi per il giudizio, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte ritenuto che il difensore potesse agire solo in via ordinaria per ottenere un compenso pari all’importo delle spese posto a carico della parte soccombente, mentre che nel giudizio di opposizione potevano essere sollevate anche le questioni pertinenti alla congruità della liquidazione.
Il terzo motivo censura – letteralmente – la violazionedell’art. 111 Cost., comma 7, per motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo per il giudizio, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di merito trascurato la complessità delle questioni esaminate e l’impegno profuso dal difensore, non dando seguito alla richiesta di acquisizione dei fascicoli di parte, comprovanti l’intera l’attività svolta.
2. Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
A norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.82, comma 2, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine l’art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la suddetta disciplina non lede il principio di parità di trattamento a causa del particolare criterio di remunerazione delle attività prestata in favore del non abbienti, poiché il sistema è caratterizzato da peculiari connotazioni pubblicistiche e la riduzione dei compensi ai sensi dell’art. 130 t.u.s.g. non impone al professionista un sacrificio tale da “risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una – parzialmente diversa – modalità di determinazione del compenso giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario” (cfr., testualmente, Corte Cost. 122/2016; Corte Cost. 270/2012).
La normativa è coerente – inoltre – con il margine di ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia (Corte Cost. 270/2012).
Quanto alla potenziale lesione del diritto di difesa per effetto “della più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile le parti non abbienti (data la minore rimuneratività di tale attività)”, può al più prospettarsi, non un vizio di costituzionalità, ma “un mero inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione” (Corte Cost. 270/2012).
2.1. Posta la legittimità delD.P.R. n. 115 del 2002,artt.82e130, ne consegue che, nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla suddetta normativa.
Pertanto, pur voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente (Cass. 21611/2017; Cass. 1843167/2016; Cass. pen. 46537/2011; Corte Cost. 270/2012), resta però che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decretoD.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.
Nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme superiori a quelle liquidate in sentenza ai sensidell’art. 91 c.p.c., legittimato a dolersi è esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poiché “presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalità “punitiva” del tipo di quella ora previstadall’art. 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018).
2.2. La pronuncia non è incorsa nella violazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.130, poiché ha correttamente ridotto alla metà il compenso, come quantificato in base alla limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute, sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno, in applicazione delD.M. n. 127 del 2004,art. 6, comma 2, (applicabile ratione temporis), non essendo vincolato all’importo richiesto in domanda e non potendo comunque rilevare che le richieste avanzate dai danneggiati fossero state solo parzialmente accolte per escludere la riduzione di legge.
3. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
La pronuncia impugnata è stata depositata in data 11.3.2013 e ricade nella formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dalD.L. n. 83 del 2012,art.54, comma 1, lett. b), convertito conL. n. 134 del 2012.
La norma contempla un vizio della decisione diverso e autonomo da quelli relativi alla motivazione, consistente nell’omesso esame di un dato accadimento oggettivo, risultante dagli atti processuali o dalla sentenza ed avente carattere decisivo.
Per effetto della portata sistematica delle novità introdotte dalD.L. n. 83 del 2012, il controllo sulla motivazione, censurabile quale violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensidell’art. 111 Cost.e nei soli casi tipizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, che non includono anche la contraddittorietà o insufficienza della motivazione stessa (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).
In ogni caso, il Presidente del tribunale ha dato conto delle ragioni della conferma del decreto di liquidazione, avendo chiarito che il giudizio civile verteva solo sul quantum del risarcimento, che non si era discusso di questioni di particolare difficoltà, che non era stato profuso un impegno di particolare onerosità e che il ricorrente non aveva prodotto, come era suo onere, gli atti difensivi.
È – parimenti – irrilevante accertare se la decisione impugnata sia incorsa nell’errore di aver ritenuto necessaria la proposizione, ad opera del ricorrente, di un’autonoma azione di cognizione per ottenere, a titolo di compenso, un importo pari a quello delle spese processuali poste a carico del soccombente, non potendone comunque derivare, per quanto osservato nell’esame del primo motivo di ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato.
Rientrava infine nella discrezionalità del giudice di merito – ed è sottratta al sindacato di legittimità – la scelta di acquisire gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, come si evince dal tenore letterale delD.Lgs. n. 150 del 2011,art.15, comma 5.
Il ricorso è, quindi, respinto.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1- quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Sussistono,D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019
