Il tutore revocato ha meri poteri in prorogatio necessari a non lasciare privo di tutela l’interdicendo ma non nuovi ed ulteriori poteri sino alla nomina del nuovo tutore.

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Giudice, dott. Simone Iannone,
a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 06.03.2019, provvede nei termini che
seguono.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi in merito alle questioni preliminari relative all’intervento di
Paolo Giugliano, tutore provvisorio rimosso, ma in regime di prorogatio ex lege, nonché al
perfezionamento del processo notificatori ai parenti entro il IV grado ed agli affini entro il II
dell’interdicendo, come prescritto dall’art. 713 c. II c.p.c.
Con riguardo all’ammissibilità dell’intervento di Paolo Giugliano, quale tutore provvisorio, attualmente
rimosso ex art. 384 c.c. con provvedimento del Giudice Tutelare del 12.02.2019 – comunicato allo
scrivente ufficio il 15.02.2019 – ma in prorogatio ex lege, avvenuto con comparsa costitutiva esso deve
considerarsi inammissibile.
Con l’intervento – avvenuto con comparsa costitutiva del 05.03.2019 – egli ha agito nuovamente per la
tutela di un interesse proprio e non dell’interdicendo; a tal fine, si richiamano, sul punto ed interamente,
proprio le motivazioni dell’ordinanza del 21.06.2018, con la quale ne era stata disposta l’estromissione
dal presente procedimento.
L’inammissibilità del proprio intervento, oltretutto, oggi si manifesta ancor più evidente, in quanto
intervenuta finanche dopo il provvedimento di rimozione del Giudice Tutelare e d’altronde il regime di
prorogatio ex lege, indicato chiaramente dal Giudice Tutelare, sussiste solo per non lasciare sprovvisto di
tutela l’interdicendo per il tempo occorrente per la nomina di un nuovo tutore provvisorio e non di
certo per conferire, al tutore rimosso, una legittimazione processuale attiva ad intervenire nel presente
procedimento iure proprio.
Pertanto, allo stato, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per una sua valida costituzione nel
presente giudizio.
D’altronde, va altresì rilevato come le domande formulate con l’intervento vanno pressoché a
sovrapporsi a quelle avanzate tramite reclamo al Tribunale in composizione collegiale avverso il
provvedimento di rimozione, onde sussistono finanche dubbi sulla competenza dello scrivente giudice
ad “annullare”, “revocare” o anche solo “non recepire” il provvedimento di rimozione del Giudice Tutelare.
Questo, peraltro, in disparte delle ragioni di merito che hanno portato alla sua rimozione e sulle quali, lo
si ribadisce, lo scrivente Giudice, in funzione di giudice istruttore del procedimento di rimozione, non è
competente – né tenuto – a pronunciarsi, atteso come la disposizione di cui all’art. 384 c.c., invocata
dagli istanti per richiederne la rimozione, indica chiaramente il Giudice Tutelare quale Ufficio deputato
a valutare il comportamento del tutore (e, conseguentemente, anche del tutore provvisorio che, per
ovvie ragioni e per l’incarico che riveste, ha pari dignità processuale rispetto a quello definitivo).
Questi, infatti, previo giuramento e formalizzazione della nomina, si interfaccia, nell’adempimento dei
propri doveri d’ufficio, principalmente, se non esclusivamente, con il Giudice tutelare, il quale ha,
pertanto, gli strumenti conoscitivi per valutarne l’operato ex art. 384 c.c.
Il Giudice istruttore del procedimento di interdizione, invece, è deputato unicamente ad istruire la
domanda di interdizione sino alla pronuncia definitiva, onde la disposizione di cui all’art. 717 c. II c.p.c. –
laddove si parla di revoca, anche d’ufficio – può essere semmai invocata in relazione a tutte le ipotesi in
cui vengano meno, ex post, i fatti costitutivi posti alla base della domanda di interdizione
(sostanzialmente, l’incapacità di provvedere ed attendere ai propri interessi), nel corso del procedimento
di interdizione.
In buona sostanza, come la nomina ex art. 717 c. I c.p.c. partecipa del presupposto della presunta
incapacità dell’interdicendo, che diviene definitiva solo in seguito alla delibazione collegiale e che
richiede di intervenire prontamente per nominare un soggetto che lo rappresenti negli atti giuridici e di
vita quotidiana sino alla sentenza definitiva (non potendo, il corso del tempo necessario per la
pronuncia definitiva, andare a suo detrimento) così, parimenti, ove nel corso delle attività processuali si
constati il venir meno dei fatti costitutivi che ne giustificarono la nomina, si potrà procedere alla revoca,
con riespansione piena e perfetta della capacità d’agire dell’interdicendo.
In tal senso, pertanto, si potrà, propriamente, parlare di “revoca” ex art. 717 c. II c.p.c.
Diversamente, laddove vengano contestati al tutore provvisorio comportamenti annoverabili tra quelli
descritti dalla norma di cui all’art. 384 c.c., che attengono al merito del suo operato – sul quale, lo si
ripete, lo scrivente Giudice non può pronunciarsi – com’è accaduto nella vicenda in oggetto, non v’è
dubbio alcuno come il Giudice tutelare sia l’Ufficio giudiziario competente per l’adozione del
provvedimento di “rimozione”.
Per quanto concerne, invece, la seconda questione preliminare, relativa al processo notificatorio ex art.
713 c. II c.p.c., del quale l’Avv. Sofia Pagnotta, anche per delega dell’Avv. Antonio Fasolino, hanno
contestato la ritualità, per aver il pubblico ministero notificato oltre il termine – definito perentorio – ai
parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo, va precisato come, invece, lo stesso si sia
ritualmente perfezionato.
La Procura della Repubblica, infatti, ha compiutamente notiziato i parenti e gli affini entro il grado
previsto dalla legge, come emerge dalle compiute notifiche depositate in atti (a ben 31 parenti
dell’interdicendo).
A tale riguardo, infatti, si ricorda come i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non
sono contraddittori necessari nel procedimento di interdizione – come più volte sottolineato anche
dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito – e d’altronde non può pretendersi che il
ricorrente, in questo caso coincidente con l’Ufficio del Pubblico Ministero, debba procedere ad una
minuziosa e dettagliata loro ricerca sino al grado previsto dalla legge e, per l’effetto, pensare che
l’omessa notificazione ad uno di costoro o, la tardiva notificazione oltre il termine dato dal Giudice,
possa invalidare l’intero processo notificatorio.
Infatti, se si muove dal pacifico presupposto della loro non necessarietà della partecipazione al giudizio
di interdizione, risulta evidente, in primo luogo, la non applicazione della disposizione di cui all’art. 102
c.p.c., la quale impone al Giudice di integrare il contraddittorio d’ufficio, senza, pertanto, che vi sia una
richiesta in tal senso dalle parti; in secondo luogo, l’interesse a sollevare siffatta eccezione non potrà che
essere solo delle parti omesse (oltretutto, nel caso di specie, solamente una), o nei confronti delle quali,
eventualmente, il ricorso sia stato notificato oltre i termini stabiliti e purché le stesse dimostrino di aver
subito un concreto pregiudizio nell’esercizio del loro facoltà di intervenire nel presente procedimento,
ma non certamente di chi, costituitosi (Maurizio e Rosanna Ferraioli), ha già propriamente spiegato le
proprie difese.
Inoltre, in disparte della suesposta considerazione, ancor più dirimente è il rilievo che, ai sensi dell’art.
153 c.p.c., i termini previsti dalla legge sono definiti come ordinatori, salvo che la legge li qualifichi
espressamente come perentori.
A tale riguardo, infatti, nel caso di specie non sussiste alcuna perentorietà espressamente stabilita dalla
legge, atteso come l’art. 713 c. II c.p.c. nulla dispone in tal senso e, conseguentemente, il termine di 60
giorni previsto dall’ordinanza del 21.06.2018, per la notifica ai parenti entro il quarto grado ed agli affini
entro il secondo, ex art. 713 c.p.c., deve necessariamente intendersi come ordinatorio.
Pertanto, dal mancato rispetto del termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la
notificazione, non può ricavarsi nullità alcuna, atteso come la stessa risulta essersi perfezionata, nei
confronti dei soggetti indicati dettagliatamente, entro la data dell’udienza fissata, ovvero il 06.03.2019,
rendendo, così, edotti i parenti di tale notifica e così consentire loro l’eventuale e consapevole
partecipazione al giudizio.
Ciò premesso, lo scrivente Giudice ha effettuato l’esame dell’interdicendo in data 06.03.2019 (il quale,
peraltro, è validamente e processualmente assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Franzese, in
qualità di curatore speciale nominato con ordinanza del 21.06.2018 ed intervenuto nel presente giudizio
con comparsa costitutiva), recandosi al di fuori della struttura del Tribunale, come da verbale di udienza
redatto in pari data.
L’esame è avvenuto dalle ore 15.43 alle ore 15.58, dopo essersi recati fuori dall’edificio del Tribunale ed
all’interno del veicolo posteggiato con il quale Gerardo Ferraioli era stato ivi condotto, alla presenza
della Sig.ra Faiella Maria, moglie dell’interdicendo, del badante dell’interdicendo, qualificato come tale
dalla Sig.ra Faiella Maria, nonché di Davide Ferraioli, il figlio, ciò al fine di evitare che l’interdicendo
potesse subire turbamenti emotivi particolarmente intensi a causa della patologia di cui soffre (demenza
del tipo Alzheimer) e causati dalla necessità di recarsi presso l’Ufficio dello scrivente magistrato e,
quindi, in un ambiente a lui non familiare.
All’esame hanno anche presenziato i difensori delle parti in causa, gli Avv.ti Francesco Mandara,
Pasquale Coppola e Sofia Pagnotta, nonché il Curatore Speciale dell’interdicendo, l’Avv. Angelo
Franzese.
Lo scrivente Giudice, dopo aver chiesto all’interdicendo il suo nome ed il suo cognome, il suo stato di
salute e la ragione per la quale si trovava lì, avendo constatato come lo stesso non sia riuscito a fornire
risposta alcuna, ad orientarsi nel tempo e nello spazio, né a riconoscere le persone circostanti, salvo
alzare la mano non appena ha intravisto il figlio Davide, ritiene necessario, ai fini della tutela degli
interessi personali e dei rilevanti interessi patrimoniali dell’interdicendo (numerose proprietà
immobiliari, nonché la gestione di una partecipazione sociale maggioritaria della Società Feger S.p.A.,
della quale è socio di maggioranza), procedere, con urgenza, alla nomina di un nuovo tutore provvisorio
che sostituisca quello rimosso con il più volte citato provvedimento del Giudice Tutelare.
A tale riguardo, lo scrivente Ufficio ha formalmente e prontamente richiesto, in data 18.02.2019 – con
comunicazione allegata agli atti telematici – al Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti
revisori contabili di Salerno, un nominativo di persona idonea ad assumere l’incarico de quo.
Il Consiglio, il 26.02.2019, ha fornito il nominativo del DOTT. STEFANO ORLANDO, del quale lo
scrivente Giudice ha, successivamente, richiesto idoneo curriculum al fine di poter accertarne l’idoneità,
ex ante richiesta con la comunicazione del 18.02.2019, ad assumere l’incarico di tutore provvisorio per
adempiere ai compiti specifici che il caso in esame richiede.
A tale riguardo la necessità di rivolgersi, nuovamente, ad un soggetto estraneo all’ambito familiare (più
precisamente, un parsone che svolge la professione di commercialista), al fine di conferirgli le funzioni
di tutore, è stata suggerita, oltre che dal persistente ed evidente contrasto familiare, proprio dal
provvedimento della Procura della Repubblica del 08.06.2018, in atti, con il quale è stata parimenti
evidenziata l’accesa conflittualità emersa tra i parenti dell’interdicendo.
Pertanto, l’opportunità di rivolgersi nuovamente a persone esterne alla famiglia si ravvisa nel persistente
forte contrasto familiare che contraddistingue la controversia in oggetto e che, successivamente alla
nomina del precedente tutore, si è notevolmente acuito, sino al punto da provocarne la rimozione,
come si evince dal provvedimento emesso dal Giudice Tutelare (il riferimento è alla presentazione di un
considerevole numero di istanze da parte di tutti i familiari interessati a far data dalla nomina del
21.06.2018 ed aventi, per contenuto, varie doglianze mosse avverso il precedente tutore provvisorio).
Per tali motivi, si ritiene opportuno nominare quale tutore provvisorio dell’interdicendo, GERARDO
FERRAIOLI, il DOTT. STEFANO ORLANDO, con studio in Salerno, alla via Torretta n. 12 (mail:
s.orlando@commercialistisalerno.it; pec: stefano.orlando@pec.it).
Infine, lo scrivente Giudice, dopo aver proceduto all’esame dell’interdicendo ed aver constatato, prima
facie e salvo ulteriore approfondimento istruttorio – del quale si darà subito conto – come lo stesso pare
versare in uno stato di abituale infermità di mente, tale da incidere significativamente sulla propria
capacità di intendere e di volere, ritiene comunque opportuno disporre una consulenza tecnica d’ufficio
al fine di accertare compiutamente il grado di incapacità del SIG. GERARDO FERRAIOLI e, se del
caso, confermare quanto già constatato in sede di esame, all’uopo nominando la DOTT.SSA
VALERIA LIGUORI, con studio in Castel San Giorgio, (Sa) via Fimiani n. 26.
Ciò premesso,
PQM
conferma l’ordinanza di estromissione del Dott. Paolo Giugliano, resa il 21.06.2018, per le ragioni di
cui in parte motiva;
visto l’art. 717 c. I c.p.c.,
nomina , quale tutore provvisorio dell’interdicendo, GERARDO FERRAIOLI, il DOTT. STEFANO
ORLANDO, con studio in Salerno, alla via Torretta n. 12 (mail: s.orlando@commercialistisalerno.it; pec:
stefano.orlando@pec.it);
dispone che il nominato tutore provvisorio, DOTT. STEFANO ORLANDO, provveda alla
formalizzazione della nomina ed agli adempimenti prescritti dalla legge, presso la Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Nocera Inferiore e prenda, così, il pieno possesso delle
funzioni conferitegli;
nomina quale C.T.U. la DOTT.SSA VALERIA LIGUORI, affinché risponda ai quesiti dappresso
indicati:
“visti gli atti, compiuti i necessari esami, acquisita eventuale documentazione presso strutture sanitarie pubbliche ed
informazione presso i sanitari che hanno avuto in cura l’interdicendo, GERARDO FERRAIOLI,
1. se lo stesso sia affetto, in conseguenza delle patologie di cui soffre, da uno stato psicopatologico che ne compromette
la capacità di intendere e di volere e gli impedisce la cura dei propri interessi, o comunque lo espone al rischio di
abusive influenze da parte di terzi sui suoi processi volitivi,
2. precisando, in caso positivo, la natura di tale patologia e le eventuali possibili cure;
3. dica, inoltre, il CTU se l’interdicendo sia in grado, sotto il profilo della capacità mentale, di gestire
autonomamente somme di denaro, di valutare la congruità di una spesa in relazione alle proprie esigenze e
disponibilità economiche, di occuparsi della cura della propria salute e del proprio ingente patrimonio, formato, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, da numerosi immobili di proprietà, nonché dalla partecipazione sociale
maggioritaria nella Società FEGER S.p.A.;
4. dica, in caso negativo, quali siano gli atti della vita quotidiana che l’interdicendo è, o non è, in grado di compiere
autonomamente”;