L’omesso esame della capacità a testimoniare del minore/persona offesa non rende, di per sé, inattendibile la dichiarazione resa

Cass. pen. Sez. III, 25 febbraio 2019, n. 8069
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07-02-2018 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Di Nardo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avvocato Alessandro Prandi che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del grado sostenute dalla parte civile;
udito per il ricorrente l’avvocato Giuliano Dominici che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. D.M.S. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale che lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato previstodall’art. 61 c.p., n. 11,art. 81 c.p.,art. 609-quater c.p., u.c., perché, profittando del rapporto di coabitazione con la minore M.G., nata a (OMISSIS) atteso il legame sentimentale e di convivenza instaurato con la madre della stessa, in reiterate occasioni compiva con la predetta atti sessuali. In particolare, profittando dei momenti di assenza della madre della piccola, dopo aver condotto G. nella sua stanza – di cui chiudeva a chiave la porta – dicendole che era il momento di “giocare” insieme, ed averla fatta interamente spogliare, le palpeggiava le parti intime e si faceva dalla stessa ripetutamente toccare i propri genitali, aveva con la bambina rapporti orali completi, nonché, in alcune occasioni, cercava di penetrarla analmente. Tali atti sessuali si ripetevano con una cadenza regolare – tutte le settimane e anche più volte nella settimana – quasi sempre nella sua stanza matrimoniale ed in alcuni occasioni in bagno, ove si posizionava nudo dalla cintola in giù seduto sul water e costringeva la piccola G. ad un rapporto orale. In più occasioni, inoltre, lo stesso intimava alla bambina di non raccontare niente a nessuno nè alla madre né al fratello o alle amichette, dicendole che quello era il loro “segreto”. In (OMISSIS), reati commessi dalla fine dell’anno (OMISSIS) fino a tutto l’anno (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola un unico, complesso, motivo di gravame, qui enunciato, ai sensidell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e processuale per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio postodall’art. 111 Cost., dall’art. 6, lett. d) CEDU (anche in relazioneall’art. 196 c.p.p., comma 2) con conseguente manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in assenza di accertamento necessario ai fini della decisione nonché, ancora, vizio di motivazione riguardo alle censure articolate dalla difesa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione, tra gli altri, agliartt. 533 e 546 c.p.p.).
Sostiene come risulti del tutto pacifico che la prova d’accusa di atti sessuali con minorenne fosse costituita dal racconto della stessa testimone/persona offesa, riscontrato “circolarmente” dalle deposizioni delle persone con le quali la predetta si era confidata.
Al riguardo, ricorda che la giurisprudenza di legittimità, in situazioni nella specie tutte sussistenti, ha stabilito che, soprattutto in tema di reati a sfondo sessuale suminori in tenera età, e specie quando non esistono tracce concrete del reato e ancor più quando sia passato diverso tempo tra i fatti e le rivelazioni da parte del minore, è indispensabile che sia disposta ed eseguita una perizia psicologica per accertare se i racconti del bambino siano aderenti alla realtà o non siano stati, in ipotesi, influenzati da fantasie, suggestioni o altre influenze esterne.
Ciò, peraltro, in perfetta aderenza a quanto sul punto espressamente prevede la “Carta di Noto”.
Sulla scorta di ciò, la difesa – dopo aver richiesto l’effettuazione della perizia sulla capacità specifica a testimoniare della minorenne già in sede di incidente probatorio (e quindi in fase di “contraddittorio anticipato”, donde la formulazione della censura anche nei termini di violazione del principio costituzionale) – aveva reiteratamente lamentato come il racconto d’accusa fosse stato accreditato senza alcuna indagine tecnica sulla specifica capacità a testimoniare della giovanissima parte lesa.
Secondo la Corte d’appello, però, la capacità a deporre “nello specifico” si tradurrebbe, in buona sostanza, “nella attendibilità processuale, e cioè una funzione che appartiene al Giudice; e che la risolve con la valutazione complessiva del dichiarato, in sé stesso e alla luce delle evidenze esterne di conforto…”, giungendo, per tale via, all’affermazione di colpevolezza dell’imputato.
Obietta il ricorrente come, in tal modo, la Corte del merito sia incorsa in un grave errore di metodo, avendo confuso la capacità specifica a testimoniare con la valutazione sull’attendibilità del testimone, laddove deve sempre ricordarsi -in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi – che, mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, è demandabile al perito, l’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice.
Osserva pertanto il ricorrente che oggetto della valutazione dell’esperto è il testimone e non la sua testimonianza e viceversa per quanto riguarda il Giudice, sicché soltanto al primo spetta l’indagine relativa, da un lato, all’abilità del testimone di organizzare e riportare un racconto in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione (distanza temporale dagli eventi, fase evolutiva in cui gli eventi si sono verificati, capacità di attribuire significati ai comportamenti ed alle azioni altrui) e, dall’altro, all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito (motivazioni interne al soggetto, conversazioni con interlocutori in grado di esercitare influenze), il che, del resto, trova puntuale riscontro codicisticonell’art. 196 c.p.p., comma 2.
Ciò posto, precisa il ricorrente come la questione apparisse di diretto rilievo nella presente vicenda processuale, essendo stato ampiamente segnalato come la genesi della narrazione d’accusa potesse essere stata irrimediabilmente influenzata dai racconti della giovanissima ai compagni di scuola, dinanzi ai quali la stessa si sarebbe trovata nelle condizioni di dover vantare inesistenti esperienze sessuali, e di non poter in seguito ritrattare il dichiarato a fronte della presa di posizione dei predetti, che – ulteriormente divulgate tali confidenze – avevano infine preannunciato l’intenzione di denunciare i fatti.
In aggiunta a tale segnalato aspetto, osserva il ricorrente come la sentenza impugnata sia incorsa anche nel vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nella misura in cui la difesa, senza ottenere adeguate e/o logiche risposte, aveva rilevato:
– come nel racconto della giovanissima testimone/persona offesa mancassero particolari specifici ed idiosincratici (cioè relativi a ripugnanza, dolore, avversione) riferiti alla sessualità, e risultassero assai generici ed astratti gli aspetti di vissuto reale come le sensazioni e le emozioni legate ad uno specifico evento;
– come lo stesso racconto collocasse i frequenti fatti di abuso in orari nei quali l’imputato, secondo i testimoni addotti dalla difesa, si trovava certamente al lavoro (o, addirittura, la minore doveva trovarsi a scuola);
– come secondo la persona offesa tali violenze avvenissero anche mentre il fratello undicenne era in casa, impegnato al telefono o al computer;
– quanto ai regali in denaro dell’imputato alla minore, come (a tacer d’altro), l’ex moglie del ricorrente avesse riferito che il predetto faceva la stessa cosa con i figli, e veniva per questo da lei sovente rimproverato;
– quanto alla genesi del racconto d’accusa: che la giovanissima persona offesa aveva dapprima raccontato, a un amico che la prendeva in giro per la sua inesperienza, di aver invece avuto esperienze sessuali, senza però fare alcun riferimento al ricorrente; l’amico aveva riferito la cosa a quello che era diventato il fidanzatino di G., la quale – quando quest’ultimo l’aveva lasciata – si era convinta che ciò fosse avvenuto a causa di quanto il suo ragazzo aveva appreso; a quel punto, il racconto su tali esperienze si connotava in termini di abuso;
– quanto al video porno che il ricorrente avrebbe scaricato sul personal computer della giovinetta, che secondo la consulenza tecnica ordinata dal pubblico ministero il file in questione (come pure altro e diverso materiale pornografico) risulta essere stato visionato più volte in epoca successiva ai fatti di cui all’imputazione, quando la password del computer era stata ormai modificata dalla minore (come dalla stessa affermato);
– ed ancora, che G. era già stata sorpresa dalla madre mentre con un’amichetta guardava le immagini di chat erotiche; che sicuramente falso era il racconto relativo alla volta in cui l’imputato avrebbe chiesto alla piccola di prestargli il suo computer avendo lasciato il proprio in ufficio, posto che all’epoca il predetto aveva già perso il lavoro;
– ancora in relazione all’episodio del video porno (risalente al (OMISSIS)), come G. avesse chiaramente fatto capire alla madre che l’imputato, nell’occasione, avrebbe ancora una volta abusato di lei.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, deduce il ricorrente che, nel commisurare la pena nel suo insieme (misura della pena base superiore alla già severa pena-base, aumento per l’aggravante e la continuazione, negazione delle “generiche”), i Giudici del merito, nell’evidenziare l’indubbia gravità della vicenda nei termini cui è stata ricostruita, non hanno però tenuto conto di peculiari aspetti che pure si leggono nelle stesse sentenze.
Ciò a partire dalla circostanza (già illustrata nel contesto del ricorso) che dopo il proprio licenziamento l’imputato, oltre ad essere del tutto incensurato, avrebbe cessato ogni tentativo di abuso pur passando le sue intere giornate in casa.
3. Con atto integrativo dei motivi di ricorso, il ricorrente chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazioneall’art. 3 Cost.eart. 27 Cost., comma 3, riguardol’art. 609-quater c.p., comma 5, per l’identico trattamento sanzionatorio irrazionalmente riservato all’autore di atti sessuali con minorenne nei casi in cui “la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”, attraverso la parificazione punitiva con la diversa e più grave ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis e art. 609-ter, comma 3) quando “il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
Argomenta il ricorrente come la distinzione in punto di condotta (e di sua gravità) tra le due fattispecie sia delineata dalle stesse sentenze di merito nel procedimento de quo: “La fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., che incrimina gli atti sessuali con minorenne (…) è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera (…) con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall’art. 609 bis c.p., i quali (…) realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1”.
In altri termini, la fattispecie di violenza sessuale in danno di minorenne è caratterizzata, rispetto a quella di atti sessuali con minorenne, dal non indifferente quid pluris della condotta rappresentato dalla violenza, minaccia o abuso di autorità utilizzati per costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Ed infatti, a riscontro della diversa gravità delle due condotte e della necessità di una differente risposta sanzionatoria, la violenza sessuale nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici (a sua volta immatura, in prospettiva di imputabilità, ai sensidell’art. 97 c.p.) è punita con la reclusione da sei a dodici anni (art. 609-bis c.p.eart. 609-ter c.p., n. 1), gli atti sessuali con persona infraquattordicenne con la reclusione da cinque e a dieci anni (art. 609-quater c.p.).
Ciononostante, la pena per la condotta meno grave perché priva di ogni forma di costrizione è invece parificata, sul piano punitivo, a quella minacciosa o violenta nel caso di persona offesa di età inferiore ai dieci anni, in forza del rinvio operato dall’art. 609-quater, comma 5 all’art. 609-ter c.p., comma 2.
Laddove la tenera età della vittima, se può ampiamente giustificare l’aggravamento di pena per gli atti sessuali, non può costituire circostanza che ragionevolmente consenta di allineare, sotto il profilo sanzionatorio, tale condotta a quella di violenza sessuale caratterizzata (oltre che dall’atto sessuale con la persona minorenne) dalla ulteriore condotta minacciosa, violenta o costrittiva posta in essere a tal fine, con la conseguenza che tale irragionevole parificazione si pone in aperto contrasto con i tradizionali parametri di valutazione della gravità del reato, formalizzatidall’art. 133 c.p..
Pertanto, la denunciata equiparazione sanzionatoria risulta fortemente incongrua in termini di “legalità sanzionatoria” e si pone in contrasto con il dettato Costituzionale (a partire dal principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che non consente identico trattamento a fronte di situazioni marcatamente diverse); dovendosi tenere conto dei limiti posti alla discrezionalità del legislatore, più volte richiamati dalla Corte Costituzionale, obietta il ricorrente che tale discrezionalità non può risolversi in scelte di “palese arbitrarietà od irrazionalità” ove poste a confronto dei principi di ragionevolezza della norma penale e di necessaria proporzione tra reato e sanzione.
Ciò posto, osserva il ricorrente come la sentenza impugnata si esponga anche a censure in punto di mancata valutazione delle circostanze segnalate dalla difesa sulla irreprensibile “condotta di vita individuale, familiare e sociale, antecedente e susseguente al reato” dell’imputato, tanto ai fini della valutazione della gravità del reato in ordine al trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionata anche a causa della mancata applicazione, nel caso di specie, delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Oltre alla questione di legittimità costituzionale, che sarà esaminata per ultima, il motivo di ricorso, pure proposto come unico, si sviluppa attraverso l’impostazione di tre principali questioni (l’omesso esame della capacità a testimoniare della minore/persona offesa; il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio che, se esaminati o se esaminati compiutamente, avrebbero dovuto condurre i Giudici del merito ad un epilogo diverso mediante l’assoluzione dell’imputato; il trattamento sanzionatorio), cui corrispondono tre distinte censure sulla base delle quali il ricorrente denuncia i vizi che affliggerebbero la sentenza impugnata.
2.1. Quanto alla prima questione, relativa al mancato accertamento della capacità a testimoniare, si deve dare atto che, in astratto, i principi di diritto che, in partenza, il ricorrente espone sono sostanzialmente condivisibili nella loro impostazione giuridica ma è profondamente errata, in concreto, la conclusione alla quale, sulla base di essi, il ricorrente stesso perviene.
Innanzitutto, la mancanza di un accertamento sulla capacità a testimoniare non rende, di per sé, inattendibile la dichiarazione e, quindi, meno affidabile il risultato della prova orale (argumentaart. 196 c.p.p., comma 2) perché esso non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, posto che (argumentaart. 196 c.p.p., comma 3) il risultato dell’accertamento della capacità a testimoniare non preclude, in nessun caso, l’assunzione della testimonianza e ciò vuol dire che è solo dall’esame testimoniale che si può desumere l’attendibilità del dichiarante, con la conseguenza che anche quando l’accertamento manchi la verità del fatto da provare dipende esclusivamente dalla valutazione della testimonianza.
Anche sulla base di ciò, trova fondamento il principio secondo il quale, mentre la capacità a testimoniare implica indagini che vanno devolute a persone esperte nella verifica relativa all’accertamento dell’idoneità fisica o mentale della persona a rendere testimonianza (idoneità cioè a recepire le informazioni, a raccordarle con altre, a ricordarle e ad esprimerle in una visione complessa in modo che siano forniti al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica del dichiarante), l’attendibilità o meno delle dichiarazioni, oggetto della prova orale, è esclusivo compito del giudice.
Perciò – in perfetta sintonia con principio di “universalità dell’obbligo testimoniale” secondo il quale, data la singolarità del contributo conoscitivo che ogni singolo testimone può fornire alla ricostruzione dei fatti oggetto dell’imputazione, tale contributo deve essere considerato irrinunciabile, altrimenti risulterebbero pregiudicate le esigenze dell’accertamento penale e il processo sarebbe privato dei mezzi necessari per accertare la verità – la regula iuris, declinatadall’art. 196 c.p.p., comma 1, è nel senso che “ogni persona ha la capacità a testimoniare”, conseguendo da ciò che il principio vale anche per le persone minorenni e persino per iminori in tenera età per i quali la giurisprudenza di legittimità – proprio sul rilievo che la minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, che è disciplinata dalla disposizione contenutanell’art. 196 c.p.p., bensì sulla valutazione della testimonianza e quindi sulla sua attendibilità – ha sottolineato che, se è vero che nel sistema normativo non esistono preclusioni o limiti alla capacità del minore a rendere testimonianza, ciò non affranca il giudice dal dovere di controllarne le dichiarazioni con impegno assai più solerte e rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, specialmente nei reati a sfondo sessuale, dei quali il minore è frequentemente vittima ed il suo contributo non può normalmente essere sottratto alla ricostruzione del fatto, cosicchè il giudice deve accertarne la sincerità con l’esercizio di una straordinaria misura di prudenza e con un esame particolarmente penetrante e rigoroso di tutti gli altri elementi probatori di cui si possa eventualmente disporre (Sez. 3, n. 19789 del 28/02/2003, L., in motivazione).
Più specificamente è stato affermato che, “mentre l’adulto può mentire, affermando qualcosa che sa non essere conforme alla verità, con lo scopo d’indurre gli altri in errore per trarne un vantaggio, il bambino e l’adolescente (quest’ultimo in misura minore) hanno, assai spesso, la singolare attitudine alla fabulazione magica, che è una sorta di credenza assertiva alla quale si abbandonano (per varie ragioni), creando quasi una pseudorealtà (…). Una situazione, perciò, che richiede molta attenzione e un esame penetrante. Ma questo non può significare che l’infanzia e la fanciullezza sono, per definizione, il regno dei bugiardi. Nella letteratura specialistica la regola è che il bambino non è portato ad occultare o a riprodurre falsamente i fatti delle sue esperienze; e che, comunque, quando non vi siano disturbi significativi della crescita, o disturbi patologici (disturbi del comportamento o della personalità, psicosi, o ritardo mentale) la bugia infantile (che, il più delle volte, dipende dalla difficoltà di stabilire una linea netta di demarcazione tra la realtà, l’alterazione della realtà e la tendenza alla riproduzione fantastica) è senza malizia, grossolana, quasi trasparente, sprovveduta e agevolmente smascherabile. Si vuole dire che la tendenza a inventare bugie con una certa abitudine, la c.d. pseudologia, non è propria dei bambini normali, per i quali la bugia non è una menzogna consapevole, ma solo un gioco poco durevole e, nel pensiero degli studiosi, un falso ricordo, una millanteria, un’invenzione su cui magari si crede fortemente, e che svanisce presto con l’affievolimento dell’impulso intenso che l’ha stimolata: perché, essendo in fase di crescita e di formazione della struttura della loro personalità, sono naturalmente incapaci di perduranti distorsioni mitomaniacali, che sono proprie degli adulti con personalità isterica o psicopatica” (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli, in motiv.), con la precisazione che, in tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, cit., Rv. 235578).
Su queste linee la giurisprudenza di legittimità è ricca di principi circa la valutazione della testimonianza resa soprattutto da soggetti minorenni vittime di reati sessuali.
Ribadito che, in tema di violenza sessuale nei confronti diminori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 2016, C., Rv. 267323; Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C., Rv. 251381), è stato anche recentemente riaffermato il principio secondo cui, in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, F., Rv. 265528; Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703).
2.2. La Corte d’appello si è attenuta a tali principi partendo dalla premessa che, quanto all’argomento della mancanza di una specifica perizia sulla capacità a testimoniare della minore, detto accertamento, tanto nel corso del processo di primo grado, quanto nel giudizio d’appello, non fosse di alcuna concreta utilità o affidabilità atteso che la persona offesa “non era portatrice di gravi disturbi della personalità o di patologie psichiatriche, circostanza convalidata dallo stesso consulente di parte, prof. S. il quale, sulla base degli atti, aveva affermato che G., “nel momento in cui rendeva le dichiarazioni era capace, in grado di leggere la realtà”.
Peraltro, la persona offesa, infradecenne al momento dei fatti, aveva l’età di 13-14 anni allorquando aveva reso le dichiarazioni processuali e, in tali casi, è legittimo il rifiuto del giudice di disporre una perizia sulla capacità a testimoniare quando, in assenza di elementi dai quali desumere che la persona minore sia affetta da gravi disturbi della personalità o da patologie psichiatriche, può non essere utile accertare l’attitudine della vittima a testimoniare.
Anzi, la Corte d’appello ha evidenziato come, sulla base della consulenza disposta dal pubblico ministero (si ricorda che l’imputato aveva chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato), fosse emerso, nel contraddittorio delle parti, che G., durante la narrazione della vicenda, avesse collocato abbastanza precisamente l’inizio e la fine degli episodi denunciati a carico del ricorrente, ponendoli tra la seconda e la quinta elementare ed essendo tutto terminato quando la bambina era riuscita a ribellarsi in maniera drastica, fatto che ricollocava all’episodio avvenuto in salone, quando tornava da scuola. La ragazza aveva, quindi, raccontato in maniera precisa l’inizio degliabusi(quando l’imputato le chiedeva se sapesse come si baciasse; ricordando poi il famoso film porno ed il successivo episodio del video al computer, descrivendo in tutte queste circostanze l’accaduto, riferendo dove stavano, raccontando il contenuto dei film, tutti episodi che presentavano caratteristiche uniche rispetto alla reiterazione degliabusi) che erano stati riferiti con indicazione delle caratteristiche comuni: avvenivano o in camera da letto o in bagno, G. aveva riferito della porta a soffietto, della sostituzione con la porta munita di serratura, di come stavano sul letto, ricordando la circostanza che lui non si levava mai la maglietta, ricordando immagini a flash, descrivendo gli atti sessuali connotati sempre da caratteristiche comuni, avvenuti tutti nello stesso modo (accadevano sempre le stesse cose, rapporti orali e tentativi di penetrazione anale).
La Corte del merito ha, poi, sottolineato come il narrato in sede di audizione e in sede di incidente probatorio fosse esattamente sovrapponibile, le dichiarazioni fossero tra loro coerenti e convergenti, le descrizioni fossero sufficientemente dettagliate, considerando che la ragazza riferiva numerosiabusi, quantunque tutti praticamente con le stesse caratteristiche. C’era il ricordo degli aspetti traumatici, la rievocazione del dolore, il ricordo della posizione. Si trattava diabusireiterati avvenuti in un lasso temporale assolutamente consistente, dalla seconda alla quinta elementare, circa tre anni e mezzo, con caratteristiche molto simili tra loro e questo spiegava perché G. non raccontasse un singolo episodio, ma le caratteristiche che essi presentavano, diversificando quando l’abuso avveniva in bagno e quando accadeva in camera da letto, distinguendo le volte in cui il fratello era andato a giocare a calcetto e le volte in cui era sotto la doccia.
2.3. La doglianza sollevata è dunque senza fondamento avendo la Corte d’appello motivatamente escluso la necessità di dare ingresso ad una perizia (del tutto inutile) sulla capacità a testimoniare e non essendo tantomeno incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato.
3. Anche la seconda questione, relativa al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, non è fondata.
Richiamate le motivazioni in precedenza riportate – del tutto idonee ad attribuire anche attendibilità intrinseca alle dichiarazioni della persona offesa e, dunque, a respingere la censura di genericità del narrato, mancata collocazione temporale degliabusi e inverosimiglianza dei fatti raccontati – va anche ricordato (v. pag. 2 e ss. della sentenza impugnata) come la Corte d’appello abbia pienamente condiviso l’approdo cui era giunto il Tribunale circa il convincimento della colpevolezza dell’imputato, osservando che i fatti nella loro materialità avevano trovato assoluta ed inequivoca conferma in molteplici risultanze probatorie, prime fra tutte le dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, esattamente sovrapponibili alle dichiarazioni rese in precedenza dalla ragazza al pubblico ministero, dichiarazioni univocamente riscontrate dalle numerose deposizioni rese de relato dalle persone cui la vittima si era confidata in momenti e contesti diversi.
Infatti, a conferma della validità della prospettazione accusatoria, vi erano poi le dichiarazioni rese dalla mamma della minore, nella denuncia sporta alla Squadra Mobile di Roma nel dicembre 2012, nonché le molteplici e convergenti dichiarazioni assunte dagli inquirenti in particolare presso il fratello e gli amici della vittima, cui per primi la ragazza aveva raccontato la vicenda, risultando significativo, in termini di carico d’accusa, anche l’esito della consulenza informatica sul personal computer della vittima.
Il ricorrente osserva come le dichiarazioni d’accusa provenissero da un’unica fonte di prova orale, perciò non riscontrata ab externo, perché la narrazione delle fonti terze altro non era che il riflesso di una circolarità delle notizie e delle informazioni che i dichiaranti avevano ricevuto dalla stessa vittima.
Il rilievo non è fondato.
Osserva il Collegio che le dichiarazioni della vittima del reato, non essendo equiparabili alla chiamata in correità, non devono essere necessariamente riscontrate e, in ogni caso, i riscontri possono essere di qualsiasi natura purché idonei a corroborare, anche solo sotto il profilo logico, la dichiarazione, cui essi accedono, nel suo complesso e non in ordine a singoli e specifici punti.
A tal proposito, va sottolineato che i riscontri esterni alle dichiarazioni della vittima del reato non sono predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e possono essere tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare “aliunde” l’attendibilità dell’accusa, tenuto anche presente che essi devono essere ricercati è valutati, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa nella prospettiva della verifica del grado di affidabilità della dichiarazione e non ai fini specifici previstidall’art. 192 c.p.p., comma 3, disposizione che non si applica alle dichiarazioni della vittima del reato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); con la conseguenza che, anche in materia di reati sessuali, è sufficiente che i riscontri siano idonei a confermare la credibilità della dichiarazione della persona offesa nel suo complesso e non rispetto a ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante, che neppure è necessario che i riscontri siano individualizzanti, ossia che attengano alla posizione soggettiva della persona attinta dalle dichiarazioni, e, infine, non occorre che essi siano esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente, perchè le narrazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non possono mai essere equiparate alla chiamata in reità o in correità e, dunque, non possono mutuare le regole di giudizio declinatenell’art. 192 c.p.p., comma 3.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio secondo il quale le regole dettatedall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit., Rv. 253214).
La Corte d’appello ha fornito logica spiegazione delle ragioni per le quali la persona offesa si è confidata, in periodo non sospetti, con persone terze, traendo da ciò ulteriore conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni della vittima.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte del merito si è attenuta al principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni, con la precisazione che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti (Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136), dovendosi infine ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575), ipotesi, nella specie, del tutto insussistente.
4. La terza questione, in ordine al trattamento sanzionatorio, è totalmente priva di fondamento, avendo la Corte distrettuale, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, affermato che, a fronte della gravità, durata, pervasività, subdola ricerca di avvinghiamento psichico e complicità (“ti insegno come si fa”; “deve rimanere un nostro segreto”) di una bambina alla quale sono stati fatti praticare rapporti orali, a prescindere dai cauti tentativi di penetrazione anale, la concessione delle attenuanti generiche si sarebbe risolta in un beneficio del tutto gratuito e ingiustificabile.
Allo stesso modo, con motivazione del tutto ineccepibile, la Corte territoriale ha affermato che la pena è stata irrogata in misura congrua e proporzionata al fatto e alla personalità del reo, partendo da una pena base non troppo discostata dal minimo edittale (anni sette e mesi sei di reclusione anziché il minimo, ossia anni sette di reclusione) e lo stesso parametro di equità sostanziale è stato eseguito per la determinazione dell’aumento per l’aggravante comune (sei mesi di reclusione) e per la continuazione (anni uno di reclusione), così assolvendo la pena alla funzione “rieducativa” assegnatale dalla Costituzione.
Del resto, il ricorrente non si è neppure specificamente misurato con la predetta motivazione, confezionando una doglianza generica e, quindi, inammissibile.
5. La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede alla Corte di sollevare è irrilevante e manifestamente infondata.
5.1. Si assume che la pena stabilita per la circostanza aggravante “indipendente” di cuiall’art. 609-quater c.p., comma 5 essendo analoga a quella previstadall’art. 609-ter c.p., comma 2 in relazione al più grave reato di cuiall’art. 609-bis c.p.(per le modalità costrittive ed induttive della condotta del reato di violenza sessuale commesso in danno di minorenne infradecenne, modalità invece del tutto estranee alla fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne infradecenne), sarebbe posta in violazionedell’art. 3 Cost.eart. 27 Cost., comma 3, riguardol’art. 609-quater c.p., comma 5, per l’identico trattamento sanzionatorio irrazionalmente riservato all’autore di atti sessuali con minorenne nei casi in cui “la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”, attraverso la parificazione punitiva con la diversa e più grave ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis e art. 609-ter, comma 2) quando “il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
Argomenta il ricorrente che la fattispecie di violenza sessuale in danno di minorenne è caratterizzata, rispetto a quella di atti sessuali con minorenne, dal non indifferente quid pluris della condotta rappresentato dalla violenza, minaccia o abuso di autorità utilizzati per costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Ed infatti, a riscontro della diversa gravità delle due condotte e della necessità di una differente risposta sanzionatoria, la violenza sessuale nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici (a sua volta immatura, in prospettiva di imputabilità, ai sensidell’art. 97 c.p.) è punita con la reclusione da sei a dodici anni (art. 609-bis c.p.eart. 609-ter c.p., n. 1), gli atti sessuali con persona infraquattordicenne con la reclusione da cinque e a dieci anni (art. 609-quater c.p.).
Ciononostante, la pena per la condotta meno grave perché priva di ogni forma di costrizione è invece parificata, sul piano punitivo, a quella minacciosa o violenta nel caso di persona offesa di età inferiore ai dieci anni, in forza del rinvio operato dall’art. 609-quater, comma 5 all’art. 609-ter c.p., comma 2.
Laddove la tenera età della vittima, se può ampiamente giustificare l’aggravamento di pena per gli atti sessuali, non può costituire circostanza che ragionevolmente consenta di allineare, sotto il profilo sanzionatorio, tale condotta a quella di violenza sessuale caratterizzata (oltre che dall’atto sessuale con la persona minorenne) dalla ulteriore condotta minacciosa, violenta o costrittiva posta in essere a tal fine, con la conseguenza che tale irragionevole parificazione si pone in aperto contrasto con i tradizionali parametri di valutazione della gravità del reato, formalizzatidall’art. 133 c.p..
Pertanto, la denunciata equiparazione sanzionatoria risulta fortemente incongrua in termini di “legalità sanzionatoria” e si pone in contrasto con il dettato Costituzionale (a partire dal principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che non consente identico trattamento a fronte di situazioni marcatamente diverse); dovendosi tenere contò dei limiti posti alla discrezionalità del legislatore, più volte richiamati dalla Corte Costituzionale, obietta il ricorrente che tale discrezionalità non può risolversi in scelte di “palese arbitrarietà od irrazionalità” ove poste a confronto dei principi di ragionevolezza della norma penale e di necessaria proporzione tra reato e sanzione.
5.2. Avendo nel caso di specie, il Giudice del merito determinato la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione, ossia tanto nella forbice edittale ricompresa nella fattispecie base del reato di atti sessuali con minorenne, che abbia compiuto i dieci anni e non ancora i quattordici anni, quanto in stretta prossimità del limite edittale minimo previsto per la fattispecie aggravata, è di tutta evidenza come la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione di sollevare sia, nel caso concreto, non rilevante ai fini dello scrutinio di costituzionalità invocato in relazione all’oggetto del giudizio, venendo a mancare il necessario rapporto di concreta strumentalità tra risoluzione della questione di legittimità costituzionale e definizione del procedimento in corso.
Ad ogni modo, la questione è anche manifestamente infondata sia sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e sia sotto il profilo della proporzionalità della sanzione e della conseguenze funzione rieducativa della pena.
La ratio della scelta del legislatore, in relazione ai reati sessuali commessi ai danni diminoriinfradecenni, di tipizzare pene identiche nel minimo e nel massimo edittale per le circostanze aggravanti “indipendenti”, deve essere colta in relazione all’oggetto della tutela, diretta a preservare l’integrità sessuale di persone appartenenti ad una fascia di soggetti particolarmente deboli, come i bambini, integrità che comunque costituisce un bene unitario, il quale può risultare compromesso pesantemente con diverse modalità di aggressione e colpire soggetti di età differente, sia pure appartenenti alla medesima fascia.
Appartiene al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, il delicato compito di stabilire, nell’ambito della discrezionalità guidata delineata negliartt. 132 e 133 c.p., se sia più grave una violenza sessuale costrittiva o induttiva commessa ai danni di un bambino di nove anni, anziché un abuso sessuale commesso ai danni di un bambino di due e tre anni d’età.
Non può quindi ritenersi irrazionale che vengano sottoposte alla stessa sanzione penale condotte prive di modalità costrittive ma parimenti pesantemente lesive dell’interesse penale tutelato dalla norma penale di riferimento.
Non può infatti ritenersi suscettibile di censura la previsione di una identica sanzione, non differenziata in relazione alle modalità della condotta e alle varie e diverse ipotesi di reato contemplate allorquando, nella previsione del minimo e del massimo edittale della pena, al giudice sia riservato, come nel caso in esame, un margine sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 285 del 1991 e n. 171 del 1986, deve ritenersi che, ove vi sia un notevole divario tra il limite minimo e quello massimo della pena edittale, è consentito al legislatore di stabilire la medesima pena nel minino e nel massimo per una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore.
In questi casi, infatti, poiché la discrezionalità di cui agliartt. 132 e 133 c.p., prima di riguardare la colpevolezza o le qualità del singolo soggetto attivo del reato (e cioè le caratteristiche relative al singolo, individuale e irripetibile fatto) attengono all’oggettiva qualità e quantità antigiuridica del fatto stesso, sicché sarà il giudice a fare emergere la differenza tra le varie fattispecie risultante dal loro diverso disvalore oggettivo ed a graduare su questa base, nell’ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in concreto (v. Corte cost. sent. n. 0285 del 23/05/1991).
Si tratta di principi che possono, ad avviso della Corte, essere bene applicati al caso di specie, con la conseguenza che la questione di costituzionalità agitata deve ritenersi, oltre che non rilevante, anche manifestamente infondata.
6. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta l’onere per il ricorrente, ai sensidell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento nonché di rifondere alla parte civile costituita le spese sostenute nel grado, come da pedissequo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Ma.Ma. e M.R., che liquida in complessivi Euro 4200, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019