In materia di separazione anche nel giudizio di impugnazione si applica il rito camerale. Per il principio di conservazione degli atti anche l’appello della sentenza di separazione introdotto con citazione sarà ammissibile solo se notificato ed iscritto nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 gennaio 2019, n. 403
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29149-2017 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GRASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE NICOLIN;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CIULLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2382/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Svolgimento del processo
che:
B.L. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2382 del 2017, depositata il 30 ottobre 2017, con la quale l’appello dell’odierna ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva pronunciato la separazione giudiziale dal marito G.G. – veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine sei mesi, previstodall’art. 327 c.p.c.;
l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazionedell’art. 327 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di prime cure, dalla medesima proposto, sebbene il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di primo grado fosse stato rispettato, mediante tempestiva notifica dell’atto di appello nel termine di cuiall’art. 327 c.p.c.;
Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) “l’appello è deciso in camera di consiglio” vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agliartt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio;
tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161);
Rilevato che, nel caso concreto, la B. risulta avere proposto appello, avverso la decisione di prime cure, pubblicata il 14 ottobre 2016, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. ai difensori del G. in data 13 aprile 2017, provvedendo, poi, ad iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge;
Considerato che, con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.136, comma 2, nonché del D.P.R., art. 13, comma 1, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia revocato l’ammissione della B., disponendo, altresì, a suo carico, il pagamento del contributo unificato in misura doppia;
Ritenuto che le statuizioni rese, al riguardo, dalla Corte d’appello si palesino del tutto corrette, attesa l’inammissibilità originaria del gravame proposto dall’odierna ricorrente, poiché tardivo, con conseguente sussistenza, sia del presupposto della colpa grave, ai fini della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, sia il carattere dilatorio e pretestuoso dell’appello, ai fini del versamento del doppio contributo unificato (Cass., 02/07/2015, n. 13636);
Ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019