La Corte di cassazione precisa i limiti della valenza della denuncia di successione ai fini dell’accettazione di eredità.

Cass. 19 dicembre 2018 n° 32770
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23252 – 2017 R.G. proposto da:
A.R. – c.f. (OMISSIS) – A.E. – c.f. (OMISSIS) – rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce
al ricorso dall’avvocato Laura Franci ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Filippo Corridoni, n.
19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pastorello.
– ricorrenti –
contro
S.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in
calce al controricorso dall’avvocato Fabrizio Betti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico,
presso lo studio dell’avvocato Enrico Volpetti.
– Controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 761/2017, udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato A.R. ed A.E. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Siena S.G..
Chiedevano che l’adito tribunale le dichiarasse eredi della loro defunta madre, S.A., e conseguentemente
condannasse la convenuta a restituir loro la somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, dalla medesima
convenuta incassata quale presunta erede della de cuius; chiedevano altresì farsi luogo alla divisione
dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà per pari quote della de cuius e di S.G..
Si costituiva S.G..
Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che le attrici avevano
rinunciato all’eredità materna con atto pubblico in data 23.6.1997 e che ella convenuta era l’unica erede
della sorella, S.A., in virtù di accettazione con beneficio d’inventario con atto dell’11.3.2002.
Con sentenza non definitiva n. 51/2011 l’adito tribunale dichiarava le attrici eredi di S.A., condannava la
convenuta alla restituzione della somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, e disponeva con separata ordinanza
per l’ulteriore corso istruttorio.
Proponeva appello S.G..
Resistevano A.R. ed A.E..
Con sentenza n. 761/2017 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame e compensava integralmente
le spese del doppio grado.
Esplicitava la corte che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell’immobile ricompreso
pro quota nell’asse ereditario, cui le appellate avevano atteso nel corso dell’anno 1993, in quanto
atti da compiere in via obbligatoria, non valevano senz’altro ad integrare gli estremi dell’atto presupponente
necessariamente la volontà di accettare l’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c..
Esplicitava che in ogni caso tale postulato si giustificava alla stregua della valutazione del comportamento
complessivo delle appellate; che invero R. ed A.E. si erano limitate alle uniche due surriferite incombenze
e per almeno dieci anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato
espressamente, nel 1997 e nel 2002 – in tale seconda evenienza nell’interesse delle rispettive figlie –
all’eredità materna.
Esplicitava quindi che, alla luce della valutazione della condotta complessiva delle chiamate, la volontà di
rinunciare all’eredità risultava “”prevalente” rispetto all’efficacia ex art. 476 c.c. di denuncia di successione
e voltura catastale” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.R. ed A.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo
la cassazione con ogni susseguente statuizione.
S.G. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa
applicazione degli artt. 476 e 519 c.c..
Deducono che, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la voltura
catastale – a differenza della denunzia di successione, atto avente unicamente valenza fiscale – ha senza
dubbio valenza civilistica e dunque costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità; che del resto,
all’epoca dei fatti per cui è controversia, ai fini della volturazione catastale “era necessaria autonoma richiesta
ai competenti uffici da parte del chiamato all’eredità” (così ricorso, pag. 8).
Deducono inoltre che, in dipendenza del compimento di un atto valido quale accettazione tacita dell’eredità,
“la successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio semel
heres semper heres” (così ricorso, pagg. 9 – 10).
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte spiega da tempo che l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile
in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di
merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di
molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione),
e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici
o da errori di diritto (cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753).
Evidentemente, su tale scorta, l’esperito motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione dall’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero occorre tener conto, da un lato, che le ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto”
cui la corte di merito ha atteso (“l’accettazione tacita dell’eredità può (…) essere desunta dal comportamento
complessivo del chiamato all’eredità”: così ricorso, pag. 9; “il giudice di secondo grado (…) sostiene
erroneamente che nella valutazione della condotta complessiva delle chiamate debba tenersi conto
(…)”: così ricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia
(cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini l’asserito vizio veicolato dall’azionato mezzo è da vagliare in rapporto della novella formulazione
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza della
corte di Firenze è stata depositata il 5.4.2017), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle
sezioni unite di questa Corte.
Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad
acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata (ovvero la “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), possa scorgersi in relazione
alle motivazioni cui la corte toscana ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il
giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il
percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha – siccome si è
premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (è opportuno ribadire
che la corte d’appello ha specificato che andava “valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia
di successione e (soprattutto) voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento
delle chiamate sig.re A.”: così sentenza d’appello, pag. 5).
Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere
decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo
comportamento tenuto dalle “chiamate” R. ed A.E..
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta assolutamente congruo
ed esaustivo ed in toto ineccepibile sula piano della correttezza giuridica.
A tal ultimo riguardo si rappresenta, da un canto, che l’elaborazione di questa Corte di legittimità ha puntualizzato
che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita
dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l’accettazione
tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica
del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria
– può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre
ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega
o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de
cuius”); dall’altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta
non importano accettazione tacita dell’eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).
In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente
le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 28.9.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, A.R. ed A.E., a rimborsare alla controricorrente,
S.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui
Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa
come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018