Impugnabilità dei provvedimenti emessi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno.
Cass. 12 dicembre n° 32071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 11997/2018 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di
Brescia con ordinanza in data 10 aprile 2018, nel procedimento vertente tra:
B.C.;
e F.F.M., da una parte;
e Avv. B.J., B.F. e D.T.R., dall’altra;
ed iscritto al n. 367/2017 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata
ZENO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento.
Svolgimento del processo
1. Condecreto del 21 settembre 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine
al reclamo proposto da B.C. e F.F.M. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice
tutelare aveva disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della B., nominando amministratore
l’avv. J.B..
2. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Brescia, dichiarata competente dal predetto
decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Premesso che l’oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata
a svolgere le funzioni di amministratore, avendo le reclamanti insistito per la nomina della F., in
conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo
estraneo al nucleo familiare ma diverso dall’avv. B., la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato
avesse natura decisoria, come ritenuto dal Tribunale; ha rilevato infatti che, come riconosciuto dalle
stesse reclamanti, l’indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l’esercizio di diritti fondamentali
della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione
del patrimonio ed all’ordinaria cura della persona, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina
alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente; ha aggiunto che l’indipendenza
dell’indicazione dal timore di una lesione dell’autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella
domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare, concludendo pertanto per
il carattere meramente gestiona-le del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello
stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale.
3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del conflitto di competenza, sollevata dal
Pubblico Ministero in relazione alla natura del provvedimento impugnato con il reclamo, il cui contenuto,
meramente attuativo ed ordinatorio rispetto alla pronuncia di apertura dell’amministrazione di sostegno,
escluderebbe la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività necessari ai fini del regolamento, tanto
ad istanza di parte quanto d’ufficio.
A differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d’ufficio è infatti strutturato non già come un
mezzo d’impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale,
precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell’affare, in via interinale o provvisoria ma comunque
esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l’atto che vi abbia dato luogo sia
impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 111 Cost.o con il regolamento ad istanza di parte
(cfr. Cass., Sez. 6, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. 1, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile
anche con il procedimento di cuiall’art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso
per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno,
si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad
esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895). Il
regolamento d’ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza
non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione
dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta
l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale,
suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della
translatio judicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. 6, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez.
3, 16/10/2017, n. 24274); qualora pertanto, come nella specie, il giudice adito in sede d’impugnazione abbia
dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente,
la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest’ultimo, in caso di
dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento
previstodall’art. 45 c.p.c..
2. Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di
sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura
alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di
attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/
2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. 6, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo
ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic
stantibus, l’applicabilitàdell’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello,
e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi
acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento
negli artt. 374 e ss. c.c., richiamatidall’art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi
al tribunale in composizione collegiale, ai sensidell’art. 739 c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 1, 13/01/2017, n. 784;
Cass., Sez. 6, 29/10/2012, n. 18634).
Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione
dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario
della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della
sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione
abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi
in tal caso distinguere, nell’ambito di quest’ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare
in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità
di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del
giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di
quest’ultimo.
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con
il reclamo non hanno ad oggetto l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta
dalle stesse reclamanti, ma l’individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria
nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la
scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener
conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa
disponibile ad assisterla quotidianamente. Non può dunque condividersi l’affermazione del Tribunale di
Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d’appello, competente
ai sensidell’art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto
avente ad oggetto la designazione dell’amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto
dell’incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere
gli atti contemplati nel decreto. La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice
tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene
discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l’inosservanza di tale
direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle
predette indicazioni non si traduce in un’ulteriore limitazione della capacità dell’interessato, ma solo in
una diversa valutazione dell’interesse di quest’ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con
il solo limite costituito dall’onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta.
3. La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell’amministratore
di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi
al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.
La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo
dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione
scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia
omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018
