Nei giudizi de potestate resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni se preventivamente adito
Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20202
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno;
– ricorrente –
nei confronti di:
P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio dell’avv. Paolo Ciuffa,rappresentato e difeso, per delega in calce al controricorso (fax 06/3231390; p.e.c. paolo.ciuffa.cgn.legalmail.it);
– controricorrente –
e nei confronti di:
G.F., curatela speciale della minore Pa.Ma. in persona della curatrice speciale avv. N.E.;
– intimate –
avverso il decreto n. 588/17 della Corte di appello di Salerno emesso il 4 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 R.G. n. 440/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ha richiesto la decadenza di P.M. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore Pa.Ma. ovvero l’adozione dei provvedimenti più convenienti exart. 333 c.c..
2. Il Tribunale minorile salernitano, con decreto n. 588/17, ha prescritto “un percorso di sostegno e aiuto psicologico comportamentale, previa valutazione psico-diagnostica presso la ASL competente, e contemporaneamente la presa in carico da parte del SERD per il divezzamento dalle sostanze stupefacenti, con controlli anche a sorpresa”; ha delegato i servizi sociali per l’attuazione delle misure. Ha disposto di “interrompere per ora la frequentazione del padre con la figlia minore Ma sino ai primi auspicati risultati positivi dei predetti percorsi che i servizi sociali monitoreranno inviando al T.M. relazioni trimestrali”.
3. P.M. ha impugnato il provvedimento davanti la Corte di Appello di Salerno chiedendo preliminarmente la dichiarazione di competenza, ai sensi dell’art. 38 disp. att., del Tribunale civile ordinario di Vallo della Lucania, presso il quale era incorso il giudizio di separazione, proposto dalla moglie, G.F., che in quella sede aveva anche richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero provvedimenti restrittivi exart. 333 c.c..P.M. ha anche svolto le sue difese di merito contro il provvedimento del tribunale minorile.
4. Si è costituita G.F. che ha chiesto il rigetto del reclamo del P..
5. Ha concluso per il rigetto del reclamo il P.G..
6. La Corte distrettuale salernitana, con Decreto n. 5546/2017 del 4-7 luglio 2017, ha accolto la richiesta preliminare del reclamante riconoscendo la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania adito per il giudizio di separazione anche se successivamente alla proposizione da parte del P.M. minorile della domanda exartt. 330 e 333 c.c..
7. Avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degliartt. 330 e 333 c.c.eart. 38 disp. att. c.c.Il P.G. rileva preliminarmente che il provvedimento della Corte di appello è ricorribile per cassazione perché definisce il giudizio. Nel merito ritiene errata la interpretazionedell’art. 38 disp. att. c.c., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 6-1 n. 2833 del 12 febbraio 2015) secondo cui “ai sensidell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dallaL. 10 dicembre 2012, n. 219,art.3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cuiall’art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamentonell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Chiede pertanto la cassazione del decreto impugnato e l’accertamento della competenza della Corte di appello di Salerno.
8. Propone controricorso P.M. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso ritenendo che il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza exart. 42 c.p.c.e ribadendo nel merito le ragioni già esposte dalla Corte di appello circa la competenza del tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione e divorzio a provvedere sulle richieste exartt. 333 e 330 c.c., anche se proposte precedentemente al tribunale per i minorenni.
Motivi della decisione
Che:
9. L’eccezione di inammissibilità è infondata. È stata anche di recente affermata da Cass. civ. sez. 2 n. 18618 del 27 luglio 2017, la doverosità del regolamento necessario di competenza come mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze di appello che abbiano deciso sulla competenza, anche quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, a normadell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Resta tuttavia salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato, come nel caso in esame, il termine perentorio prescrittodall’art. 47 c.p.c., comma 2 (cfr. ex multis Cass. 17025/2017);
10. Nel merito il regolamento di competenza è fondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 6-1 ordinanze nn. 21633 del 12 febbraio 2015, 1349 del 26 gennaio 2015, 2833 del 12 febbraio 2015, 432 del 14 gennaio 2016), cui va data continuità, secondo cui, ai sensidell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dallaL. 10 dicembre 2012, n. 219,art.3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cuiall’art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore.
11. Il regolamento di competenza va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e dichiarazione della competenza della Corte di appello di Salerno cui va rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di regolamento della competenza proposta con ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, cassa il decreto impugnato, dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno alla quale rinvia la causa anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018