Per contestare l’autenticità del testamento non occorre la querela di falso

Cass. civ. Sez. II, 3 settembre 2018, n. 21555
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11617/2014 R.G. proposto da:
B.M.P., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv. Giulio Sprio e Fausto Maniaci, con domicilio eletto in Roma, via dei Pirenei 1, presso lo studio dell’avv. Alfonso Gentile;
– ricorrente –
contro
B.D., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. Paolo Foschini e Renato Caruso, con domicilio eletto in Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso l’avv. Renato Caruso;
– controricorrente –
B.G., M.G., M.M.T., BE.Gi.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 590 depositata il 12 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
Svolgimento del processo
Benzi Maria chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Voghera B.G., M.G., M.M.T., Be.Gi. e B.D., successibili ex lege di B.M., deceduta il (OMISSIS).
Chiedeva che fosse accertata la propria qualità di unica erede di B.M., in forza di testamento olografo della defunta del (OMISSIS).
Alcuni dei convenuti, costituendosi, disconoscevano l’autenticità del testamento.
Il tribunale, eseguita consulenza grafica, rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, condividendo la valutazione del primo giudice sulla non autenticità della scheda.
Per la cassazione della sentenza B.M.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
B.D. ha resistito con controricorso.
Gli altri soggetti cui è stata notificata l’impugnazione sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché notificato ad alcuni degli intimati il 10 giugno 2014, essendo invece il 9 giugno 2014 l’ultimo giorno utile.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso per cassazione è stato avviato per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti di alcuni degli intimati il 9 giugno 2014.
È quindi applicabile il principio secondo cui nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. n. 1228/2000; conf. n. 10902/2001; n. 7761/2004; n. 20510/2004; n. 19963/2005).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2702 c.c.e art. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Al fine di negare l’autenticità della scheda i convenuti avrebbero dovuto proporre querela di falso.
Il motivo è infondato.
Come ricorda la medesima ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, componendo un conflitto di giurisprudenza, hanno stabilito il seguente principio: la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma “deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (sent. n. 12307/2015).
Quanto all’ulteriore rilievo proposto con il motivo in esame, e cioè che l’autenticità del testamento per cui è causa era stata riconosciuta con sentenza penale irrevocabile, è la stessa ricorrente ad ammettere che le altre parti in causa non avevano partecipato al processo penale: da ciò inidoneità della sentenza penale a esplicare efficacia di giudicato nel giudizio civile (Cass. n. 20252/2014).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 216 c.p.c., comma 1,art. 217 c.p.c., comma 2art. 345 c.p.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
La corte d’appello ha negato l’utilizzabilità, quale scrittura di comparazione, di un diverso testamento olografo della defunta, contenente un legato, poiché l’autenticità della diversa scheda era sub iudice.
La ricorrente sostiene che il diverso testamento era stato impugnato per una diversa ragione e, quindi, vi era stato tacito riconoscimento della sua provenienza dalla defunta.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha riconosciuto che quel testamento era stato impugnato non solo per incapacità naturale, ma “anche perché se ne assumeva la nullità per difetto di autografia”.
Occorre poi considerare che nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità (Cass. n. 13844/1999; n. 5648/1984).
Le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale (Cass. n. 5237/2004).
Quanto agli altri profili di censura proposti col motivo in esame (la mancata rinnovazione della consulenza tecnica sulle ulteriori scritture di comparazione indicate dall’attrice nella memoria depositata nel primo dei termini accordati dal tribunale ai sensidell’art. 183 c.p.c., comma 6), gli stessi investono aspetti rimessi ai poteri discrezionali del giudice di merito, che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, (…) non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017; conf. n. 17693/2013; n. 20227/2010).
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., degliartt. 61, 191 e 345 c.p.c..
È oggetto di censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata là dove la corte di merito rileva che l’appellante, attuale ricorrente, si era “astenuta dal sollecitare l’effettuazione di un’indagine (…) circa l’età del supporto cartaceo, che, se autentico, avrebbe dovuto essere stato compilato oltre quindici anni prima di un possibile accertamento peritale”.
La frase è intesa dalla ricorrente come se la corte di merito avesse posto a carico dell’attrice l’onere di dimostrare l’età del documento, trattandosi invece di “fatto” che spettava al consulente accertare nello svolgimento dell’incarico.
Il motivo è infondato.
Il rilievo oggetto di censura è privo di effettiva incidenza sulla decisione, interamente fondata sul positivo riscontro della non autenticità della scheda sulla base della consulenza tecnica.
È stato chiarito che “le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità” (Cass. 10420/2005).
In conclusione il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018