La mera disoccupazione non scrimina la condotta di chi viene meno agli obblighi di assistenza familiare

Corte d’Appello Cagliari, Sezione 1 penale
Sentenza 12 marzo 2018, n. 136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
Dott. Alessandro Castello – Presidente
Dott.ssa Silvia Badas – Consigliere
Dott.ssa Claudia Belelli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
(…) nato a V. il (…)
Libero – assente
Prescrizione: 1 marzo 2019
APPELLANTE
Avverso la sentenza in data 27 gennaio 2016 del Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica con la quale, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali
PERCHE’ DICHIARATO COLPEVOLE
“del reato di cui all’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 punito ai sensi dell’art. 570 c.p.
perché, omettendo si adempiere al provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Cagliari in data 15.06.2009, si sottraeva agli obblighi di assistenza verso i
figli (…), (…), (…) ed (…), minori degli anni diciotto, non provvedendo al versamento
dell’assegno mensile di mantenimento di 400,00. In Villacidro, da giugno a settembre
2011. Con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. della recidiva semplice”
Sentita la relazione del Cons. dott.ssa Cl.Be.;
sentiti il P.G. e il difensore dell’imputato nelle rispettive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27 gennaio 2016 il Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica, pronunciando in esito a dibattimento, condannava (…) – con le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva – alla pena di due mesi di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo giudicato colpevole
del delitto di cui in epigrafe.
Il primo giudice perveniva all’affermazione della penale responsabilità in ordine al
reato contestato all’imputato sulla scorta della prova dichiarativa e documentale
acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale, da cui era emerso che:
– dalla relazione sentimentale intrapresa da (…) con l’imputato erano nati quattro figli,
(…) nel (…), (…) nel (…), (…) nel (…) ed (…) nel (…);
– la convivenza era cessata nell’anno 2006 e con Provv. in data 15 giugno 2009, il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari aveva posto a carico del (…), che all’epoca
lavorava come guardiano “presso una signora”, l’obbligo di contribuire al
mantenimento dei minori figli mediante la corresponsione dell’importo di Euro 400,00
mensili;
– l’imputato nel periodo in contestazione non aveva mai versato l’importo in questione,
limitandosi a corrispondere Euro 50,00 due sole volte all’anno, giustificando
l’inadempimento con il proprio stato di disoccupazione;
– in sede di esame (…) aveva affermato: di aver perso il lavoro presso la ditta (…) nel
gennaio 2009; di vivere presso i genitori, entrambi percettori di trattamento
pensionistico; di non sostenere alcun costo abitativo e di essere in quel momento
sottoposto agli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva, dunque, integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto
all’odierno appellante, rilevando che questi durante il periodo in contestazione aveva
totalmente omesso di corrispondere quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari in favore dei quattro figli minori, integrando in tal modo la fattispecie di cui
all’art. 3 della L. n. 54 del 2006 per la cui configurabilità è sufficiente il mero
inadempimento, anche parziale, a prescindere dal fatto che allo stesso consegua la
mancanza dei mezzi di sussistenza.
L’imputato, inoltre, riconosciuto l’inadempimento, non aveva fornito prova della
incolpevole e assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.
Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale, concesse le attenuanti generiche in ragione
delle tristi condizioni di vita e bilanciandole in termini di equivalenza rispetto alla
contestata recidiva, muoveva da una pena base di tre mesi di reclusione e condannava
il (…) alla pena sopra indicata.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la difesa dell’imputato per
domandare, in via principale, l’assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce
reato; in via subordinata il contenimento del trattamento sanzionatorio.
A fondamento dell’impugnazione l’appellante ha sostenuto che, come emerso a
dibattimento, le condizioni reddituali dell’imputato sarebbero state incapienti rispetto
all’obbligo di mantenimento impostogli dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, atteso
che la circostanza di aver lavorato, nel periodo in contestazione, presso la (…) –
impianti fotovoltaici di (…) non sarebbe indicativa della capacità dello stesso di far
fronte al pagamento dell’importo stabilito a suo carico per il mantenimento dei figli.
La circostanza suddetta, così come quella relativa alla mancata percezione di
retribuzione per l’attività lavorativa svolta da gennaio a settembre 2009, erano state
allegate dall’imputato a giustificazione di un inadempimento incolpevole in quanto
conseguente alla propria disagiata condizione economica in seguito tradottasi in uno
stato di vera e propria indigenza, conosciuto dalla stessa madre dei minori.
L’attuale svolgimento di attività lavorativa del tutto saltuaria non gli consentirebbe,
tuttora, neanche di provvedere alle proprie primarie esigenze, ricevendo pertanto a tal
fine il sostegno dei genitori.
Dette circostanze non sarebbero state valutate dal primo giudice a comprova di una
situazione di oggettiva e incolpevole inadempimento che varrebbe ad escludere la
volontarietà dell’inadempimento e, quindi, la configurabilità del reato al medesimo
ascritto per difetto dell’elemento psicologico.
L’appello è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Diversamente da quanto si sostiene nel gravame, il compendio probatorio raccolto a
carico dell’imputato in relazione al contestato inadempimento dell’obbligo di
mantenimento della prole mediante versamento dell’importo a tal fine stabilito dal
Tribunale per i Minorenni, pone in risalto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
incriminatrice.
Quanto all’omesso integrale versamento dell’importo predetto, la circostanza è pacifica
in quanto riconosciuta dallo stesso imputato la cui difesa ha, infatti, incentrato il
gravame sul dedotto difetto dell’elemento psicologico del reato.
L’assunto difensivo non è, però condivisibile.
Si osserva al riguardo che la condizione di incapacità a far fronte all’obbligo di versare
l’assegno posto a carico dell’onerato a titolo di mantenimento della prole minore di
età, per consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dallo stesso
appellante, deve consistere in una – nel caso di specie indimostrata – situazione
incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze
minime di vita degli aventi diritto, la cui allegazione non può ritenersi sufficiente
allorché si basi sull’asserzione del mero stato di disoccupazione; occorre, invero, a tal
fine, la prova, incombente sull’imputato, di essersi trovato, per tutto il periodo nel
quale si sono reiterate le inadempienze, in una situazione di incapacità economica
assoluta di far fronte all’obbligazione.
Deve, pertanto, trattarsi – come detto – di in una situazione di radicale mancanza di
mezzi finanziari sì da escludere qualunque incolpevole margine di scelta per l’agente,
di modo che la responsabilità non è esclusa dall’incapacità di adempiere ogniqualvolta
questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente.
Del resto, la soggettività che informa la violazione di cui all’art.3 della L. n. 54 del
2006 è integrata dalla mera consapevolezza di sottrarsi all’obbligo di mantenimento,
certamente sussistente nel caso di specie, alla stregua del riconoscimento
dell’inadempimento totale da parte dell’imputato nella conoscenza del provvedimento
che detto obbligo aveva stabilito e di cui il (…) non risulta aver mai chiesto la modifica
in termini congrui rispetto alla dedotta incapienza reddituale.
Ciò detto, difetta agli atti la prova relativa all’obiettiva impossibilità, da parte del (…)
di far fronte agli obblighi di mantenimento nei richiamati termini stabiliti dall’autorità
giudiziaria, non avendo la dedotta indisponibilità di mezzi superato la soglia della mera
allegazione.
Detta allegazione, peraltro, quand’anche dimostrata non gioverebbe, da sola,
all’interessato, dovendo – ai fini dell’esenzione da responsabilità – altresì risultare
positivamente accertata una sua seria attivazione al fine di ottemperare ai doveri di
mantenimento dei figli senza riuscire a conseguire dei redditi pur avendo usato, in
proposito, ogni possibile diligenza.
Come il giudizio di penale responsabilità, del pari anche il trattamento sanzionatorio
deve essere confermato, reputandosi la pena inflitta congrua e proporzionata alla
gravità della condotta, tenuto conto dell’assoluto disinteresse manifestato verso le
elementari e primarie esigenze di vita dei quattro figli minori in tenera età.
Alla conferma integrale della sentenza impugnata segue dunque la condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza impugnata e condanna (…) alle
spese di questo grado del giudizio.
Termine di deposito 60 giorni.
Così deciso in Cagliari l’8 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018.