Non c’è occupazione abusiva di alloggio popolare se lì vi risiede un minore malato
Tribunale di Frosinone – Sezione penale – Sentenza 8 novembre 2017 n. 1381
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, dott. PIERANDREA VALCHERA, alla pubblica udienza del 30 ottobre 2017, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado
CONTRO
(…), nato ad A. il (…)
libero – assente ex art. 420-bis c.p.p.
E
(…), nata a (…) il (…)
libera – assente ex art. 420-bis c.p.p.
difesi di fiducia dall’Avv. St.Ca.
IMPUTATI
v. allegato
MOTIVAZIONE
Gli odierni imputati sono stati citati a comparire dinanzi a questo Tribunale, con decreto di
giudizio immediato in esito ad opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del
reato meglio descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe.
All’udienza del 4 luglio 2016 è stata dichiarata l’assenza degli imputati ex art. 420-bis c.p.p., e,
dopo l’apertura del dibattimento con lettura del capo d’imputazione, sono stati ammessi i
mezzi di prova richiesti dalle parti (prova per testi ed esame dell’imputato).
Alla successiva udienza dell’8 febbraio 2017, in ragione dell’intervenuto mutamento della
persona fisica del Giudicante, il processo è regredito alla fase della dichiarazione di apertura
del dibattimento, cosicché, dichiarato nuovamente aperto il dibattimento, data lettura del
capo di imputazione, le parti si sono riportate alle proprie istanze istruttorie; reiterata
l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova si è dato corso all’istruttoria di causa – sostanziatasi
nell’escussione del testimone d’Accusa (…) (Isp. Polizia Municipale di Ferentino) e di quello
della difesa (…) (madre dell’imputata), infine nella produzione documentale ad istanza della
difesa (cartella ambulatoriale specialistica di (…)(…) del 7 novembre 2013, cartella
ambulatoriale specialistica di (…)(…) del 13 novembre 2013, comunicazione del 5 giugno 2014
inviata da (…) all’Ater di Frosinone e al Comune di Ferentino con allegata certificazione
medica del figlio (…), richiesta di sopralluogo del 7 novembre 2014 inviata all’Ufficio Servizio
Igiene Sanità Pubblica di Frosinone, verbale di sopralluogo dell’A.S.L. di Frosinone del 14
novembre 2014, protocollo n. (…) del 14 novembre 2014 dell’A.S.L. di Frosinone, protocollo n.
(…) del 14 novembre 2013 dell’A.S.L. di Frosinone con allegata certificazione) – al cui termine,
all’odierna udienza del 30 ottobre 2017, è stata disposta la discussione finale al cui esito, sulle
conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati, il processo ha trovato definizione con
la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante sua lettura in udienza.
Alla luce delle prove ritualmente acquisite nel corso del dibattimento questo Tribunale ritiene
che debba essere affermata l’assoluzione degli imputati con la riportata formula terminativa,
atteso che l’occupazione arbitraria dell’appartamento di proprietà comunale ed adibito ad
alloggio popolare appare scriminata ai sensi dell’art. 54 c.p.: invero, risulta che in data 19
agosto 2014 personale della Polizia Locale di Ferentino, delegato di procedere alle verifiche a
seguito di segnalazione dell’Ater, riscontrò che gli odierni imputati, unitamente al loro figlio
minore (…)(…) (nato nel (…)), occupavano l’alloggio di proprietà del Comune di Ferentino e
gestito dall’Ater, sito in Ferentino via (…) Fabb. “A” scala “B” interno 4, in assenza di
autorizzazione e nonostante fosse regolarmente assegnato a (…).
Il verbalizzante ha, in particolare, riscontrato che nell’immobile era stata cambiata la
serratura della porta di accesso; lo stesso risultava occupato dagli odierni imputati e dal loro
figlio minore, in assenza di titoli e di autorizzazioni; specifica il teste che l’immobile era
arredato e dotato di tutti i servizi di pubblica utilità; aggiunge, altresì, che, in occasione del
controllo, il (…) riferiva che il figlio minore aveva problemi di salute (asma bronchiale),
facendo pervenire successivamente presso gli uffici della Polizia Locale di Ferentino
documentazione medica comprovante quanto in precedenza affermato.
Pacifico appare pertanto il fatto storico, ossia l’illecita occupazione (sine titulo) dell’immobile,
al pari della consapevolezza dell’illiceità della condotta da parte degli imputati, per come
confermato anche dal testimone della difesa.
La presente disamina deve, pertanto, volgere alla verifica della sussistenza della scriminante
dello stato di necessità, sotto il duplice profilo dell’esigenza abitativa degli imputati e dello
stato di malattia del figlio minore.
Orbene, la condotta così ricostruita deve ritenersi scriminata per l’operare della causa di
giustificazione dello stato di necessità, derivante dall’indisponibilità di altri luoghi da adibire
ad abitazione da parte degli imputati e soprattutto dallo stato di precaria salute del loro figlio
minore (come attestata dalla documentazione medica prodotta in atti dalla difesa).
Giova osservare come per ritenere configurata la citata scriminante sia necessaria un’attenta e
penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli
casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i
requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela
dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se
non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’occupazione arbitraria di un
appartamento di proprietà comunale ed adibito ad alloggio popolare, ricada nell’ambito
operativo dell’art. 54 c.p. solo qualora ricorra un pericolo attuale di un danno grave alla
persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di
reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Infatti, l’illecita occupazione di un
bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona
(che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri
diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.) sempre che
ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della
scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “l’occupazione arbitraria di un immobile rientra nella
previsione dell’art. 54 c.p., solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona,
non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire
un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi” (Cass. Sez. 2, 21.12.2011 – 1.2.2012 n.
4292); ed invero si è stabilito che l’art. 54 c.p. per la configurabilità dello stato di necessità (la
cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia attuale. Tale ultimo
requisito presuppone che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare un
danno grave alla persona – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel
tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv. 148374). L’attualità del pericolo, per argumentum
a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti
caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si
effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una
inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della
permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura
eccezionale, necessariamente va interpretata in senso restrittivo. Invero, il pericolo non
sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l’esigenza
abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona – necessariamente è destinata a
prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà,
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p. alla luce dell’art. 42 Cost., non
può che pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela
del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso
contrario, si verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque,
un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o
convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv. 237305; Cass. 7183/2008 riv. 239447).
Si legge altresì “che quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità,
nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per
un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al
fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi IACP
sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure
pubbliche e regolamentate. Questa conclusione rimane ferma anche nell’ipotesi di
occupazione di un alloggio da parte di donna in gravidanza con rischio di aborto (cfr., Cass.,
Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035). E’ ben vero
che questa Corte ha ritenuto che l’illecita occupazione di un bene immobile può essere
scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, concetto che
ricomprende non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche situazioni attinenti
alla compromissione di un diritto fondamentale della persona, come il diritto di abitazione
ovvero altri diritti riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.: tuttavia, come si è visto l’operatività
dell’esimente presuppone – in ogni caso – l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità
del pericolo (Cass., Sez. 2, n. 8724 dell’11/02/2011, Essaki; Cass., Sez. 2, n. 7183 del
17/10/2008, Adami)”.
Orbene, nel caso di specie, l’occupazione risulta essere avvenuta sulla spinta non di un
generico stato di disagio abitativo, presente invero un’assoluta e improrogabile urgenza ed
emergenza di procurarsi un alloggio, in ragione della precaria situazione igienico sanitaria in
cui versava l’alloggio ove abitavano, assegnato alla madre dalla (…) (sito nella stessa palazzina
Ater) e dichiarato inagibile dall’ASI, (alloggio umido e invaso da muffe e funghi come attestato
dal verbale di sopralluogo dell’A.S.L. di Frosinone dell’11 novembre 2014 e dal Fax inviato
dall’A.S.L. di Frosinone al Comune di Ferentino del 14 novembre 2014, ove si legge in oggetto
“abitazione insalubre ed antigenica”). Molteplici sono, del resto, le segnalazioni e gli inviti ad
intervenire rivolte all’ATER, al Comune di Ferentino e all’A.S.L. di Frosinone, al fine di
ripristinare un’abitazione salubre e igienica (vedasi missive del 5 giugno 2014, del 10 giugno
2014 e del 7 novembre 2014).
Tale situazione non appare isolata, ma si ancora alle precarie condizioni di salute del figlio
minore (di tenera età) (…) (si vedano le cartelle ambulatoriali specialistiche del 7 novembre
2013 e del 13 novembre 2013 e certificato medico del Dott. (…) del 3 giugno 2014, ove si legge
“(…) è affetto da bronchiti asmatiformi ricorrenti”), situazione grave e non transitoria che,
pertanto, induce a ritenere scriminata l’occupazione in presenza di un pericolo attuale di un
danno grave all’integrità fisica del minore (…).
Conseguentemente, ritenuto che i fatti in contestazione appaiono scriminati per l’operare
dell’art. 54 c.p., deve addivenirsi al proscioglimento degli odierni imputati dal reato loro
ascritto con la riportata formula terminativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
visto l’art. 530 cod. proc. pen.
ASSOLVE
(…) e (…) dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Frosinone il 30 ottobre 2017.
Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2017.
