Il miglioramento delle condizioni economiche di un coniuge non porta automaticamente alla riduzione dell’assegno di mantenimento della prole a carico dell’altro genitore

Cassazione civile Sez. VI – 1 Ordinanza n. 3926 del 19/02/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10507-2017 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che la rappresenta unitamente all’avvocato
NUNZIA COPPOLA LODI;
– ricorrente –
contro
PA.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO BALZARETTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 254/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal
Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 16.2.2017: a) ha ridotto in Euro 400,00 mensili
l’assegno dovuto dal padre, Pa.Al., avvocato civilista in Milano, a P.M. per il mantenimento del
figlio minore Sa. (classe (OMISSIS)); b) ha ritenuto inammissibile la domanda di revisione della
ripartizione delle spese straordinarie, in quanto il richiamato protocollo AIAF, vigente presso il
Tribunale di Bergamo, costituiva un atto non avente valore normativo ed era sconosciuto
all’Ufficio; c) ha ritenuto inammissibile la domanda volta alla condanna alla restituzione di
somme già sborsate a titolo di spese straordinarie per il figlio, in quanto la madre disponeva al
riguardo di un titolo esecutivo; d) ha rigettato la domanda di ripetizione avanzata dal Pa.,
ritenendola preclusa in considerazione del carattere alimentare delle prestazioni relative al
mantenimento del figlio. P.M. ricorre sulla base di sei motivi, resistiti dal Pa. con controricorso,
con cui deduce un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Col primo motivo, si censura la statuizione sub a) di parte narrativa.
3. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controricorrente, essendo
consentita nell’ambito di un unico motivo la deduzione congiunta di distinte sub censure,
quando, come nella specie, sia chiaro il collegamento tra le statuizioni della sentenza impugnata
e le ragioni per le quali se ne chieda la cassazione, irrilevante essendo l’esatta indicazione
numerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass SU n. 17931 del 2013).
4. Nel merito, il motivo è fondato. Dopo aver ritenuto indimostrato il dedotto peggioramento delle
condizioni economiche dal padre, rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui
presentate – più consone a quelle di un praticante avvocato, che ad un professionista di 49 anni –
ed evidenziando l’acquisto da parte dello stesso di un appartamento più costoso di quello
posseduto (con possibilità di accollo del relativo mutuo), la Corte d’appello ha dato atto delle
maggiori esigenze del figlio (adolescente di 13 anni e non più un infante), il tempo di
permanenza col padre (fine settimana alternati e tre settimane e mezzo in tutto l’anno, tra
festività e vacanze estive), ed ha, ciononostante, disposto la riduzione dell’assegno in favore del
minore sulla scorta delle migliorate condizioni della madre (prima disoccupata ed ora titolare di
reddito da lavoro dipendente, circa Euro 20.000,00 lordi annui) in dichiarata applicazione del
principio di cui a Cass. n. 18538 del 2013, secondo cui la determinazione del contributo che per
legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non
si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e,
pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al
minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una
proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.
5. Così operando, i giudici a quo non solo hanno esposto una motivazione che è viziata da
manifesta ed irriducibile contraddittorietà, come le imputa la ricorrente, non essendo le
conclusioni coerenti con le premesse poste, ma sono incorsi al contempo nella falsa applicazione
del condivisibile principio da loro stessi richiamato (in precedenza, affermato da Cass. n. 1607
del 2007).
6. I motivi dal secondo al quinto censurano la statuizione sub b) di parte narrativa. Il quinto
motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di regolamentazione delle spese
straordinarie, a carattere più liquido, è fondato: la circostanza che l’invocato protocollo AIAF,
vigente presso il Tribunale di Bergamo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie,
fosse un atto non normativo a lei ignoto, non esimeva la Corte dal valutare, secondo parametri
confacenti, la domanda avanzata dalla madre di modificare (con la chiesta previsione della quota
del 70% a carico del padre) la distribuzione delle spese straordinarie tra i genitori, ripartite in
ragione della metà ciascuno.
7. Il sesto motivo, con cui la ricorrente critica la statuizione sub c) di parte narrativa, è
infondato. Anzitutto la pronuncia non si fonda sul principio di non contestazione, ma, come
esposto in narrativa, afferma, correttamente, che la previsione del precedente provvedimento in
materia di spese straordinarie (secondo l’anzidetta ripartizione del 50%) costituiva, di per sè,
titolo per procedere in via esecutiva. Nè l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., per
conseguire un altro titolo può essere ravvisato in quello di prevenire una possibile futura
opposizione a precetto, in ragione delle singole voci che dovessero esser contestate.
8. Il ricorso incidentale, volto a censurare la statuizione sub d) di parte narrativa, è
inammissibile. Pur facendo riferimento alla statuizione relativa all’accoglimento delle domande
di ripartizione delle spese straordinarie già sostenute, con esso si chiede in realtà la restituzione,
a titolo di indebito o di ingiustificato arricchimento, di parte dell’assegno mensile, in ragione del
maggior reddito della madre, richiesta che, in sede di nuova determinazione del quantum da lui
dovuto, è stata rigettata dalla Corte territoriale in considerazione dell’irripetibilità degli assegni
alimentari, secondo le considerazioni riassunte in narrativa, e tale ratio non è stata impugnata.
9. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione,
provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. Trattandosi di processo
esente, non va disposto a carico del ricorrente incidentale l’obbligo del versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, terzo e quarto,
rigetta il sesto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese
alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione. In caso di diffusione del presente
provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma
del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.