Il proprietario comodante può ottenere il rilascio dell’immobile solo ove provi una finalità diversa dalla destinazione ad esigenze familiari del comodatario

Cass. civ. sez. VI – 3, 12 febbraio 2018, n. 3302
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12239-2016 proposto da:
S.E. e R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELE CONTINO;
– ricorrenti –
contro
SH.KA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA BESOSTRI GRIMALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2119/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, emessa il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI. IL COLLEGIO:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
La Corte d’appello di Torino con sentenza in data 25.11.2015 n. 2119 ha rigettato l’appello proposto da R.G. e S.E. e confermato la decisione di primo grado, accertando il diritto di Sh.Ka. ad opporsi al rilascio dell’immobile – di proprietà degli appellanti- in cui abitava in qualità di ex coniuge di S.A. ed affidataria della figlia minore nonché assegnataria, in sede di separazione giudiziale, della casa coniugale già concessa in comodato gratuito dai genitori al figlio A..
Il Giudice di appello ha rilevato che: a) la destinazione dell’immobile ad esigenze familiari doveva desumersi dal certificato di residenza anagrafica che attestava il trasferimento della Sh. fin dal 31.10.2001 e dalla abitazione ininterrotta anche dopo la separazione giudiziale del 2006, non avendo immutato la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anzi confermato, la situazione abitativa precedente; b) la tesi dei proprietari secondo cui il comodato gratuito prevedeva esclusivamente la destinazione ad esigenze lavorative del figlio -il quale abusivamente aveva poi destinato l’immobile a casa coniugale-, era smentito dalla circostanza che i proprietari non avevano fornito prova di aver sollevato obiezioni o contestazioni per tutto il lungo periodo trascorso, mentre inammissibile ex art. 2721 c.c. era la richiesta di prova orale volta a dimostrare la destinazione esclusivamente ad esigenze di lavoro dell’immobile concesso in comodato; c) in ogni caso il coniuge doveva ritenersi subentrato “per facta concludentia” nel rapporto di comodato dell’ex marito ed i proprietari non avevano neppure allegato il presupposto dell’ urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809 c.c., comma 2, che giustificava la richiesta di restituzione anticipata dell’immobile.
– La sentenza di appello è stata impugnata con due motivi da R.G. ed S.E..
– Resiste con controricorso Sh.Ka..
– I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
OSSERVA:
Il primo motivo (violazione artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.; artt. 2697, 2721 e 115 c.p.c.) è inammissibile.
Il nucleo essenziale della “ratio decidendi” della sentenza impugnata va colto nell’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte d’appello, secondo cui indipendentemente dalla ipotizzata concessione dell’immobile in comodato gratuito al figlio al fine di utilizzo esclusivo dell’immobile per l’esercizio dell’attività commerciale – i genitori, avuto riguardo allo svolgimento delle vicende familiari del figlio (matrimonio contratto il (OMISSIS); stipula nel 2000 del contratto di comodato predetto; trasferimento del nucleo famigliare nell’immobile a far data dal 31.10.2001 – certificato di residenza anagrafica-; nascita della figlia nel 2005; permanenza ininterrotta della famiglia nell’immobile per circa dieci anni; protratta inerzia dei genitori-comodanti in relazione alla attuata modifica di fato della destinazione d’uso dell’immobile da parte del figlio-comodatario e della sua famiglia) non potevano non avere avuto conoscenza della destinazione di fatto dell’immobile a residenza della famiglia, e del perdurare della situazione abitativa della famiglia nell’immobile concesso in comodato dai genitori al figlio: con la conseguenza che la protrazione per lungo tempo del diverso uso dell’immobile in – asserita – violazione degli originari patti contrattuali, essendo suscettibile di ingenerare un affidamento del comodatario nell’accettazione da parte dei comodanti della diversa destinazione del bene, imponeva a questi ultimi l'”onere di parlare”, quanto meno contestando formalmente l’inadempimento della obbligazione ai sensi dell’art. 1804 c.c.. In assenza di qualsiasi iniziativa assunta dai comodanti per contestare il diverso uso dell’immobile e nel concorso delle circostanze di fatto sopra indicate, doveva inferirsi che gli stessi comodanti avessero inteso autorizzare tacitamente il comodatario ad immettere il coniuge e quindi la figlia nel godimento dell’immobile e che le originarie parti contraenti – genitori e figlio – avessero inteso, di comune accordo, modificare i precedenti accordi contrattuali concernenti l'”uso determinato” (per esigenze lavorative) cui l’immobile originariamente era stato destinato ex art. 1803 c.c., riconoscendo che lo stesso era, invece, diretto a soddisfare le esigenze della famiglia e dunque costitutiva “casa familiare”, in tal senso deponendo in modo convergente anche la successiva assegnazione dell’immobile, in quanto “casa coniugale”, alla coniuge affidataria della figlia minore, prevista nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 9.10.2006, nonché l’assenza di contestazioni od altre iniziative assunte, fino al 2013, dai genitori-comodanti, incompatibili con il tacito assenso al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
Tale essendo il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata che ha assolto al compito di indagare in concreto la intenzione delle parti, come esplicitamente richiesto da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 – ne segue che la censura con la quale si impugna la statuizione di inammissibilità delle istanze istruttorie (se pure in astratto fondata: non applicandosi i limiti della prova orale ai fini dell’accertamento della esistenza e del contenuto di un negozio non formale concluso “inter alios”, e che assume quindi rilievo come mero “fatto storico”, in quanto tale oggetto di appercezione e quindi anche di confessione ex art. 2730 c.c.) non investe in modo idoneo la indicata “ratio decidendi”, in quanto le prove – come emerge dal capitolo riprodotto a pag. 8 ricorso – erano rivolte esclusivamente a dimostrare che il contratto di comodato, stipulato nel 2000 tra i genitori-comodanti ed il figlio – comodatario, limitava “in origine” l’uso gratuito dell’immobile ad esigenze di “laboratorio di restauro e deposito di mobili”, fatto questo da ritenersi irrilevante in conseguenza della successiva tacita modifica consensuale della destinazione d’utilizzo del bene per esigenze familiari.
Deve poi ritenersi esente da censura la statuizione della Corte territoriale secondo cui non era stata fornita alcuna prova di ripetute precedenti richieste di restituzione dell’immobile rivolte dai genitori al figlio od alla Sh..
I ricorrenti sostengono di avere allegato tali “fatti” – per la prima volta – nell’atto di appello e che, non avendoli negati la Sh. nelle difese svolte nella comparsa di risposta in grado di appello, doveva ritenersi incontestata la descritta condotta dei genitori – comodanti volta ad inficiare la prova presuntiva di una modifica consensuale dell’originario contratto di comodato.
Premesso che in sede di valutazione della prova, ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata in via esclusiva al giudice di merito, il cui apprezzamento, se non lacunoso o viziato sotto il profilo logico – giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13686 del 06/11/2001), la censura è priva dei requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo compiutamente descritto il “fatto processuale” indispensabile a consentire la verifica richiesta alla Corte. Difetta invero la chiara specificazione: a) delle allegazioni contenute nell’atto di appello che non vengono neppure riassunte in ordine alle ragioni delle richieste ed alla cronologia dei fatti: nella parziale trascrizione – riportata a pag. 17 ricorso – la circostanza è dedotta in modo assolutamente generico e tale da non consentire come e quando tali richieste di rilascio sarebbero state rivolte alla Sh.; b) delle difese svolte dalla appellata nella comparsa 9.4.2013 e nei “verbali successivi” dalle quali si evincerebbe la mancanza di specifica contestazione. Ed infatti in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto non integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di affermare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 17/02/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016).
In ogni caso l’assunto difensivo dei ricorrenti non è comunque condivisibile, laddove mira alla applicazione del principio di non contestazione in grado di appello, con riferimento a “nuovi fatti” che costituiscono ampliamento del tema di indagine come definito in primo grado. Gli stessi ricorrenti hanno, infatti, affermato di avere dedotto la indicata circostanza di fatto -e cioè le pregresse e reiterate richieste di restituzione dell’immobile- soltanto nell’atto di appello, introducendo quindi fatti nuovi -preesistenti e non sopravvenuti- rispetto a quelli allegati e discussi in primo grado, con ciò avendo inammissibilmente modificato il quadro fattuale originario (individuato dai fatti secondari rilevanti ai fini della valutazione della prova per presunzione) nel perimetro del quale soltanto può operare la devoluzione del “thema decidendum” al Giudice del gravame (salva l’ipotesi di fatti nuovi, sopravvenuti al giudizio di prime cure, incidenti sulla fattispecie costitutiva del diritto controverso), tanto dovendo desumersi dall’art. 345 c.p.c., comma 3, che nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 (che ha eliminato il potere di ammissione di ufficio di nuove prove ritenute indispensabili alla decisione), applicabile al giudizio introdotto con atti di citazione notificato in data 15.1.2013, pone il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova (salvo impedimento non imputabile alla parte) volti a fornire la dimostrazione di fatti ritualmente allegati e che, anche nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (che ha fatto espresso divieto anche di nuove produzioni documentali), era costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che erano ammesse nuove prove costituite, ma nei limiti in cui, ferma la domanda ed i fatti già dedotti, non fossero introdotte dalla parte in secondo grado nuove allegazioni di fatto (Corte cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3506 del 06/03/2012) tali da comportare l’apertura di un nuovo fronte d’indagine, rimanendo circoscritta la deroga parziale al divieto di nuove prove in grado di appello soltanto al potere delle parti di “deduzione istruttoria” e non anche al potere di “allegazione” dei fatti (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 18418 del 28/08/2014. Vedi:
Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017). Ne segue che, essendo inammissibile l’allegazione di fatti nuovi in grado di appello, non poteva sorgere a carico dell’appellata alcun onere di puntuale contestazione di tali fatti, essendo questi sottratti al “thema decidendum”.
Per la restante parte della esposizione il motivo è diretto, attraverso la deduzione del vizio di “error in judicando”, a contestare invece il diverso vizio di legittimità di errore di fatto, venendo criticata dai ricorrenti l’argomentazione logica sviluppata dalla Corte territoriale per raggiungere il convincimento della modifica contrattuale fondato sulla prova presuntiva, andando incontro la censura -ove ricondotta nello schema dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ai limiti di deducibilità del vizio di “error facti” secondo la interpretazione che dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – come modificato dall’art. 54 del DL nb. 83012 conv. in L. n. 134 del 2012 – ha fornito questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), atteso che la norma ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali, e circoscrivendolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo la interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in cui opera pertanto il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione.
Non essendo indicato nel motivo il fatto storico decisivo che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare, la censura, anche sotto tale profilo, si palesa inammissibile.
Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 1803, 1809, 1810, 337 sexies e 337 ter c.c., nonché della L. n. 898 del 1970, art. 6, ed inoltre il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi in parte infondato ed in parte inammissibile.
Sostengono i ricorrenti che il Giudice di merito avrebbe erroneamente rinvenuto nella sentenza del Tribunale di Torino in data 21.11.2013 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio una disposizione di assegnazione della casa coniugale alla Sh., che soltanto avrebbe potuto costituire titolo opponibile al comodante, in quanto il Giudice si era limitato soltanto a regolare l’affidamento congiunto “disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre”.
Occorre premettere che il Giudice di appello dopo aver correttamente richiamati i principi affermati da questa Corte in ordine al diritto del coniuge separato, assegnatario della casa familiare, di continuare a godere dell’immobile in conformità alla destinazione d’uso abitativo e centro di interessi della famiglia prevista nel contratto di comodato, quanto all’assetto degli interessi familiari determinati a seguito della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili, ha poi affermato la persistenza del diritto al godimento dell’immobile, in quanto: a) la sentenza di divorzio non aveva travolto il titolo in forza del quale la Sh. utilizzava l’immobile, avendo ribadito che la figlia minore dovesse convivere con la madre, pur in affidamento congiunto ad entrambi i genitori; b) non era venuto meno il presupposto della convivenza ed il titolo che legittimava al godimento era da rinvenire del contratto di comodato “nel quale ella, per (acta concludentia e per espressa determinazione del giudice della separazione, è subentrata al marito”.
Tanto premesso vale richiamare i principi fondamentali che regolano la materia, e che debbono trovare applicazione in relazione alla fattispecie concreta.
Costituisce “jus receptum” dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale il Giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale -anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario-non investe il titolo negoziale che regolava la utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento della unità del nucleo familiare (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004), alla stregua del quale continuano ad essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a “concentrare” l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario (nella specie non contraente il comodato) a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare (con riferimento al giudizio di separazione: art. 155, comma 4, introdotto dalla L. n. 151 del 1975; art. 155 quater c.p.c., comma 1, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54; art. 337 sexies c.p.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; con riferimento al giudizio di divorzio: L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74; art. 337 sexies c.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, artt. 7 e 55. Deve ricomprendersi nell’ambito di tale provvedimento anche la disposizione contemplata nell’accordo di definizione consensuale della separazione o del divorzio, intervenuto tra i coniugi con prole minore o maggiorenne incapace o portatore di gravi handicap o non autosufficiente senza colpa, a seguito di procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, atteso che ai sensi del comma 3 della medesima norma “l’accordo raggiunto…produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali…”. Ricevono, invece, una speciale disciplina legislativa le vicende della abitazione familiare relativa alle unioni civili, in presenza di minori: L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 42-45) è volto a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 26/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 21/01/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016), sicché il provvedimento in questione implica l’accertamento che l’immobile si identifica con “il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare” (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 13603/2004 cit.).
Pertanto in difetto originario o sopravvenuto delle condizioni predette (1-esistenza di prole minorenne o maggiorenne che versa nelle particolari situazioni indicate e che risulti effettivamente convivente con l’assegnatario; 2-stabile abitazione dell’immobile da parte dell’assegnatario; 3-sussistenza di un preesistente titolo idoneo al godimento dell’immobile; 4-insussitenza di condizioni sopravvenute ostative alla assegnazione ex art. 337 sexies c.p.c., comma 1), il Giudice non può disporre o deve revocare il provvedimento di assegnazione dell’immobile del terzo (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 22/04/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 28/03/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 14177 del 07/08/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015 che specifica chiaramente come la opponibilità del titolo di godimento ai terzi acquirenti è condizionata dalla perdurante efficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il venir meno del quale “legittima il terzo acquirente dell’immobile…..a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento”).
Occorre rimarcare che, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare non è costitutivo di un nuovo diritto, tuttavia deve ritenersi elemento indispensabile in quanto presupposto di legittimazione affinché il coniuge (o l’ex coniuge) assegnatario della casa familiare che non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del dominus (come nel caso di specie in cui la posizione di comodatario era rivestita dall’ex marito) possa continuare a godere dell’immobile “utendo jure” del titolare-comodatario, in quanto componente di quel “nucleo familiare” che deve considerarsi l’effettivo beneficiario dell’uso dell’immobile. In tal senso il contratto di comodato di “lunga durata”, figura nella quale si inscrive il rapporto in questione caratterizzato dalla destinazione d’uso per le esigenze della famiglia, non può ritenersi scollegato dalle vicende del nucleo familiare -tanto nel momento fisiologico che in quello patologico della convivenza matrimoniale- così come accertate nel provvedimento giudiziale adottato dal Giudice nel procedimento di separazione o di divorzio, atteso che solo in seguito a tale provvedimento risultano verificate le condizioni legali che consentono l’assegnazione della casa familiare, in difetto delle quali cessa il presupposto che legittima l’assegnatario – che non era titolare di diritti sull’immobile – a permanere nel godimento del bene.
Occorre opportunamente distinguere, infatti, nell’ambito del medesimo contratto di comodato gratuito immobiliare, stipulato dalle parti per la destinazione del bene all’uso del nucleo familiare, l’ipotesi in cui il rapporto si svolga in assenza di provvedimento giudiziale di assegnazione, da quella invece in cui cessata la convivenza di fatto tra i coniugi intervenga il provvedimento di assegnazione e sia escluso dal godimento dell’immobile il coniuge esclusivo titolare formale del contratto di comodato.
Nel primo caso, infatti, la vicenda contrattuale si svolge interamente nell’ambito della esecuzione del rapporto tra le parti contraenti e, nel caso di separazione di fatto dei coniugi o di volontà del comodatario -pur convivente-di cessare anticipatamente il rapporto di durata l’altro coniuge non è legittimato ad ingerirsi nel rapporto contrattuale “inter alios” (rimanendo salva la facoltà del coniuge -che non è parte contraente- di agire con ricorso di separazione personale chiedendo la emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, ovvero, nel caso di condotta tale da porre in pericolo la stessa esigenza abitativa da assicurare alla prole, instando per i provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c.); nel secondo caso il comodatario è privato, invece, dei diritti derivanti dal contratto la cui attuazione è tuttavia ancora possibile, in quanto lo scopo di destinazione a casa familiare non può ritenersi cessato “se e solo se” sia stato accertato dal Giudice che sussistono e permangono le condizioni di asservimento dell’immobile all’uso della famiglia (nella componente ridotta risultante dalla separazione o dal divorzio).
Il provvedimento giudiziale ha l’effetto di “cristallizzare” il rapporto preesistente, da un lato, consentendo di qualificare “ex ante” come pregiudizievole alla famiglia, e quindi violativa degli obblighi di assistenza e solidarietà, l’eventuale condotta del coniuge escluso il quale -per motivi meramente conflittuali ed emulativi- si accordi con il comodante, stipulando un “contrarius actus”, per sciogliere anzitempo il rapporto di comodato, e dunque esponendo l’atto dispositivo del diritto di godimento all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’assegnatario, o all’azione di simulazione, ricorrendone i presupposti, o all’azione di nullità dell’atto di scioglimento del comodato per difetto di giustificazione causale; dall’altro non interferisce nei diritti del comodante, che rimangono regolati dal medesimo originario titolo negoziale che, in considerazione della destinazione d’uso alle esigenze del nucleo familiare, impressa dalle parti all’immobile, determinando in tal modo “per relationem” la durata del contratto, va ricondotto nello schema negoziale del comodato a tempo determinato ex artt. 1803 e 1809 c.c., che “è destinato a persistere o venire meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile”, ovvero alla sopravvenienza di un bisogno, serio, “imprevisto ed urgente” del comodante (cfr. in termini Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 20892 del 17/10/2016).
Tanto premesso la questione controversa non è, come sembrano prospettare i ricorrenti, l'”errore di diritto” commesso dalla Corte territoriale nell’avere riconosciuto alla Sh. in base alla semplice indicazione contenuta nella sentenza di divorzio della materiale collocazione abitativa della figlia presso la madre, così escludendo qualsiasi rilevanza legittimante all’indispensabile provvedimento giudiziale di assegnazione (in violazione del principio secondo cui la sentenza di divorzio viene a caducare il precedente regime delle disposizioni relative ai rapporti familiari adottate nel corso della separazione personale: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 24/07/2000), quanto piuttosto la questione “in fatto” concernente l’errore -in ipotesi- commesso nella rilevazione delle statuizioni adottate con la sentenza 21.11.2013 del Tribunale di Torino che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, secondo i ricorrenti, non conterrebbe disposizioni in ordine alla assegnazione della casa coniugale, con ciò venendo ad essere contestata dai ricorrenti la attività della Corte territoriale attinente alla rilevazione ed interpretazione del contenuto delle statuizioni della sentenza divorzile.
Se tale è il vizio di legittimità sottoposto all’esame della Corte, pare evidente il difetto di specificità del motivo che ne rende inammissibile l’esame, atteso che, indipendentemente dalla applicabilità – ratione temporis – alla fattispecie della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, e non dell’art. 337 sexies c.c. (introdotto a decorrere dal 7.2.2014, giusta il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 108, comma 1), emerge dal controricorso che il procedimento, iniziato con notifica del ricorso contenzioso L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 2, è stato trasformato dai coniugi in ricorso congiunto ex art. 4, comma 16, della medesima legge, avendo questi concordato alla udienza presidenziale in data 10.6.2013 le condizioni inerenti la prole e ed i rapporti economici, rinviando inoltre per relationem alle “altre condizioni di cui alla separazione consensuale” (controricorso pag. 10), sicchè in difetto di ostensione da parte dei ricorrenti del testo completo della sentenza di divorzio e delle “altre condizioni” adottate nel regime di separazione personale dei coniugi, ove non successivamente modificate, non è consentito a questa Corte procedere alla verifica del dedotto errore di rilevazione, non potendo escludersi -in considerazione delle controdeduzioni della resistente- che, oltre alla proposizione, estrapolata dal testo della sentenza e riportata alla pag. 18 del ricorso, il Tribunale abbia potuto confermare -in difetto di revoca espressa che non viene neppure allegata dalle parti- le previgenti condizioni relative anche alla assegnazione della casa familiare.
La censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 difetta pertanto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e va dichiarata pertanto inammissibile.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.