Divorzio: assegno a carico dell’eredità

Trib Roma, sez. I civ., sentenza 15 luglio 2017 (Pres. Mangano, rel.
Velletti)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data … 2013, A A ha chiesto che le venisse
attribuito un assegno mensile a carico dell’eredità di B B deducendo che:
con sentenza n. …, emessa in data .. l’intestato Tribunale ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B B
stabilendo l’obbligo di versare in favore della ricorrente l’assegno
divorzile di lire 100.000, rivalutabile annualmente; nel giugno 2000 il B
contraeva nuove nozze con ..; con decreto del …2006 di modifica delle
condizioni di divorzio, adottato su ricorso della ricorrente, il Tribunale di
Roma, aumentava l’assegno divorzile posto a carico del B e a favore della
A fino ad € 260,00 mensili oltre rivalutazione; in data .. 2010 B B
decedeva lasciando in eredità alla seconda moglie .. ed ai figli avuti dal
primo matrimonio -…. e … B, asse ereditario costituito da conti correnti
attivi e beni mobili ed immobili per € 81.151,38. Tanto premesso la
ricorrente ha esposto di non aver contratto nuove nozze, né percepito
dalla data del decesso del coniuge l’assegno divorzile, e di versare in uno
stato di precarietà economica, essendo priva di capacità lavorativa anche
a causa di problemi di salute, ed ha concluso nei termini sopra riportati.
Si è costituita …, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente,
per insussistenza di uno stato di bisogno in capo alla A titolare di
pensione di reversibilità del defunto ex marito, pari al 25% del totale,
come statuito in sentenza n…..emessa dal Tribunale di Roma in data …
2014, pari a circa € 450,00 mensili per tredici mensilità, oltre ad essere
proprietaria al 100% della casa di abitazione e ad aver percepito arretrati
a titolo di pensione di reversibilità.
Si è costituita … B chiedendo il rigetto della domanda per
insussistenza dello stato di bisogno in capo alla ricorrente proprietaria
della casa di abitazione , titolare di pensione di reversibilità e di pensione
di invalidità come dalla stessa attestato nella documentazione prodotta.
Inoltre, la resistente B ha affermato la disponibilità in capo alla ricorrente
di somme derivanti dall’alienazione, in data …2011, di un immobile in
Roma per il corrispettivo di € 355.000, importo del quale solo una parte,
pari ad € 155.000, sarebbe stata impiegata dalla A per l’acquisto della
casa di abitazione, potendo pertanto la stessa godere della somme
residua, pari a circa € 200.000,00 nonché di altre somme percepite a
titolo di arretrati della pensione di reversibilità (€ 14.000,00) e a quota di
TFR percepito nel 2008 da … B (€ 7.253,67). La resistente rilevando la
mancata prova dello stato di bisogno da parte della ricorrente, stante il
mancato deposito di documentazione reddituale e patrimoniale, ha
concluso nei termini riportati.
Istruita documentalmente, la controversia, dopo il mutamento del
giudice istruttore, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
B …. ritualmente citato e non comparso.
Inoltre deve essere disposto lo stralcio della documentazione
depositata da parte ricorrente all’udienza di precisazione delle
conclusioni, trattandosi di deposito cartaceo non avvenuto in forma
telematica, ma soprattutto non autorizzato dal giudice procedente.
Peraltro, la documentazione prodotta del tutto incompleta e in parte
proveniente dalla stessa ricorrente è comunque irrilevante ai fini della
decisione, poiché la lacunosità della stessa non consentirebbe alcuna
idonea ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale della
parte ricorrente.
Nel merito, la domanda formulata dalla ricorrente è infondata e deve
essere respinta.
A norma dell’art.9 bis della L.898/70 “A colui al quale e’ stato
riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro
a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale,
dopo il decesso dell’obbligato, puo’ attribuire un assegno periodico a
carico dell’eredita’ tenendo conto dell’importo di quelle somme, della
entita’ del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilita’, delle
sostanze ereditarie, del numero e della qualita’ degli eredi e delle loro
condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno puo’ avvenire
in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario
passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora
risorga lo stato di bisogno l’assegno puo’ essere nuovamente attribuito.”
Posto che l’assegno di cui si tratta è diretto a garantire al coniuge
divorziato, che venga a trovarsi in uno stato di bisogno per essere rimasto
privo dell’assegno di divorzio a seguito della morte dell’obbligato (il quale
abbia lasciato beni ereditari), di sopperire al venirmeno di detto assegno,
presupposto per ottenere l’assegno di cui all’art.9 bis della L.898/70 è lo
stato di bisogno del richiedente. Sul richiedente grava il relativo onere
della prova dell’allegato stato di bisogno.
Nel caso di specie, la ricorrente nel ricorso introduttivo non ha fornito
alcuna indicazione in merito ai redditi percepiti, limitandosi a
rappresentare lo stato di invalidità del ….% e depositando modello ISEE,
riferito al solo anno 2012, da cui si evinceva la percezione di una pensione
di invalidità, la presenza di un patrimonio mobiliare (per € 8.500) e di
patrimonio immobiliare (quantificato ai fini dell’ISEE in € 41.755). La
ricorrente non ha depositato alcun documento bancario ad eccezione
della copia di una pagine di un estratto di conto corrente bancario, datato
….2010, al solo fine di dimostrare la percezione dell’assegno divorzile,
pari a quella data ad € 280,00.
Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute risulta provato
che la ricorrente percepisce in forza di sentenza dell’intestato Tribunale
pensione di reversibilità dell’ex coniuge, pari a circa € 430,00
(corrispondente al 25% dell’importo totale del quale …., coniuge
superstite del de cuius percepisce la restante quota del 75%). Inoltre,
risulta provato attraverso l’esame degli atti pubblici di compravendita
depositati dalla convenuta B, che A A ha alienato, in data ….2011, un
immobile di sua esclusiva proprietà, sito in …, … … n…., per il
corrispettivo di € 355.000,00, acquistando in data …2012, immobile in …
via … (destinato a sua abitazione) per il corrispettivo di € 155.000
versando al venditore l’importo in contanti.
La ricorrente oltre a non aver neppure dato atto, nel ricorso
introduttivo, della titolarità dell’immobile e delle compravendite
immobiliari successive alla morte dell’ex coniuge non ha documentato la
destinazione di € 200.000,00, pari alla differenza tra l’importo percepito
dall’alienazione del primo immobile e quello erogato con l’acquisto del
secondo immobile destinato a sua abitazione. L’allegazione contenuta
solo nella comparsa conclusionale di aver donato tale somma al figlio
nato dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente dopo il
divorzio dall’ex coniuge, oltre ad essere tardiva non ha alcun riscontro,
essendo le affermazioni del procuratore della parte, contenute negli atti
conclusivi prive di alcun valore probatorio.
Parimenti la ricorrente non ha fornito riscontri documentali della
destinazione delle somme percepite a titolo di quota di TFR erogata dal
defunto ex marito nel 2008, e degli arretrati della pensione di
reversibilità percepiti nel 2014 e pari a circa € 14.000,00, limitandosi
anche in questo caso ad affermare nelle comparse conclusionali di aver
aiutato economicamente il terzo figlio e il figlio… B.
Inoltre, non è stata adeguatamente documentata neppure la situazione
reddituale della ricorrente, avendo la stessa affermato nell’atto
introduttivo di essere invalida e nei successivi atti di percepire pensione
di invalidità, e di aver successivamente percepito pensione di
reversibilità, perdendo il diritto alla corresponsione della pensione di
invalidità, senza documentare tale situazione previdenziale malgrado
l’onore a suo carico di dimostrare la sussistenza dello stato di bisogno
presupposto per il riconoscimento del diritto all’assegno a carico
dell’eredità dell’ex coniuge defunto.
La condizione esistenziale definita dal codice civile come stato di
bisogno si identifica in quello stato personale, reddituale e patrimoniale
in cui versa colui che non abbia risorse reddituali e patrimoniali e non sia
in grado di provvedere alle proprie esigenze primarie.
Come affermato dalla Corte di legittimità con sent.n.1253 del 27
gennaio 2012 “L’assegno a carico dell’eredità, previsto dall’art. 9 bis
della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6
marzo 1987, n. 74) in favore dell’ex coniuge in precedenza beneficiario
dell’assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il
medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse
economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze
di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al
complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis,
cioè tenendo conto, oltre che della misura dell’assegno di divorzio,
dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle
sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro
condizioni economiche. A tale riguardo, l’entità del bisogno deve essere
valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per
finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza, bensì in relazione
al contesto socio-economico del richiedente e del “de cuius”, in analogia
a quanto previsto dall’art. 438 cod. civ. in materia di alimenti”.
La mancata ottemperanza da parte della ricorrente all’onere di
dimostrare la propria situazione reddituale e patrimoniale, a fronte della
copiosa documentazione prodotta dalle parti resistenti dalla quale risulta
la disponibilità in capo alla A di trattamento pensionistico di reversibilità,
di immobile di abitazione, e degli importi percepiti dall’alienazione di un
immobile e ad altro titolo, fanno ritenere non provato lo stato di bisogno
di A A, la quale non appare priva dei mezzi che le occorrono per far fronte
alle sue esigenze di vita.
In merito deve inoltre essere evidenziato come nella sentenza n…. VG
emessa dall’intestato Tribunale, in data del … 2014, nella controversia tra
la A e la …. per determinare le quote della pensione di reversibilità del
defunto B spettanti a ciascuna, il Collegio nella motivazione posta a
fondamento della determinazione di tale quota ha accertato “va altresì
considerato che le condizioni economiche della A non sono affatto
disagiate potendo la ricorrente contare sulla proprietà di un
appartamento in …. e su consistenti risparmi in titoli”.
Per quanto esposto la domanda proposta dalla ricorrente deve essere
rigettata e le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la
soccombenza con conseguente condanna della …. a rifondere a ciascuna
delle convenute costituite le spese di procedimento. Nulla per le spese
con riferimento al convenuto …. B rimasto contumace.
Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art.
96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda
disattesa, così decide:
• rigetta la domanda proposta da A A;
• condanna A A a rifondere le spese processuali in favore delle
convenute costituite …. e … B che si determinano in € 3.000 per
ciascuna delle convenute, oltre accessori di legge.