Rinuncia all’azione di disconoscimento

Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14879
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M.R., S.S.L. elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, n. 49, nello studio dell’avv. Marco Pastacaldi; rappresentati e difesi dall’avv. Chiara Ceroni, giusta procura speciale autenticata dal notaio S. di Firenze in data (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Simon Boccanegra, n. 8, nello studio dell’avv. Melina Martelli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Stefano Raddi, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.P.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
avverso le sentenze della Corte di appello di Firenze n. 1650 (R.G. 1712/2008), depositata in data 25 novembre 2009 e n. 489 (R.G. 836/2011) depositata in data 25 novembre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Pietro Campanile;
sentito per i ricorrenti l’avv. Chiara Ceroni;
Viste le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza non definitiva depositata in data 7 agosto 2009 il Tribunale di Firenze rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione di disconoscimento della paternità proposta dal sig. S.A. nei confronti dei figli S.P.E. e S.L., nati durante il matrimonio dell’attore con la sig.ra B.M.R..
2 – La Corte di appello di Firenze in data 15 dicembre 2009 rigettò l’appello immediato interposto dalla sig.ra B. e dal sig. S.S.L., soffermando che, rispetto alla conoscenza effettiva dell’adulterio della moglie, acquisita nel corso di un litigio verificatosi del giugno del 2005, la domanda risultava tempestivamente proposta, non potendosi attribuire rilievo a una precedente diagnosi di oligospermia, non comportante incapacità assoluta di procreare, nè alla domanda di addebito formulata anni primo nel corso del giudizio di separazione personale, non riferibile all’adulterio concernente l’azione di disconoscimento.
3 – Con sentenza definitiva depositata il 15 marzo 2011 il Tribunale di Firenze dichiarava che l’attore non era il padre di S.P.E. e S.L., disponendo le relative annotazioni.
4 – La Corte di appello di Firenze in data 20 marzo 2014 ha confermato tale decisione.
In particolare, ribadita l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del primo grado del giudizio, è stato affermato che, concorrendovi le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla madre al riguardo, l’esclusione del rapporto di filiazione doveva desumersi dall’esplicito ed ingiustificato rifiuto, da parte dei figli, di sottoporsi ai prelievi ematici da eseguirsi ai fini dell’espletamento degli esami di natura genetica.
5 – Per la cassazione delle suindicate decisioni della Corte di appello di Firenze i signori B. e S.S.L. propongono ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, cui l’intimato resiste con controricorso.
6. Con istanza in data 9 novembre 2016 le parti e i loro difensori, premesso che in data 18 novembre 2015, con parziali modifiche introdotte il 31 marzo 2016, era intervenuta una transazione con la quale venivano definite tutte le questioni pendenti, hanno congiuntamente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Deve esaminarsi preliminarmente la questione inerente al documento in data 9 novembre 2016 prodotto dalle parti, con particolare riferimento all’istanza di cessazione della materia del contendere.
2. Non può a tal fine prescindersi dal rilievo, sottolineato anche dal Procuratore Generale d’udienza, secondo cui l’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinuncia (Cass., 17 agosto 1998, n. 8087).
3. Si tratta quindi di interpretare – in relazione alle ricadute nel presente procedimento – la volontà delle parti, non nel senso di indagare sui limiti di validità e di efficacia della transazione alla quale si fa riferimento nell’istanza, ma sotto il profilo della permanenza o meno dell’intenzione di ottenere, nell’ambito del presente giudizio, una pronuncia di merito. Il tema, a ben vedere, attiene non tanto all’invocata cessazione della materia del contendere, che, in ogni caso, prevede una caducazione, per varie ragioni, degli aspetti sostanziali sottesi alla domanda proposta e, di conseguenza, una sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire (Cass., 4 giugno 2009, n. 12887; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719; Cass. Sez. U, 28 settembre 2000, n. 1048), bensì al profilo della validità della richiesta – implicitamente contenuta nell’istanza suddetta – di porre fine al presente processo senza pervenire a una pronuncia di merito.
4. A tale riguardo deve richiamarsi il tenore dell’istanza medesima, sottoscritta da tutte le parti e dai difensori, laddove, in relazione al contenuto della scrittura privata del 18 novembre 2015, si fa riferimento alla “rinuncia definitiva da parte del prof. S.A. all’azione di disconoscimento nei confronti dei figli S.P.E. e S.L.”: premesso che la qualificazione della rinuncia come “definitiva” impinge contro l’evidenziata indisponibilità del diritto e, quindi dell’azione (cfr. Cass., 26 febbraio 1993, n. 2465), la rinuncia stessa – nei termini testè richiamati spiega i suoi limitati effetti nel presente procedimento, dovendosi intendere come comprensiva di un atto giuridico processuale realizzato ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., essendo del tutto evidente come, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. civ., la tutela giurisdizionale – salve alcune ipotesi di impulso ufficioso, nella specie non rilevanti – non possa prescindere dall’osservanza del principio della domanda.
5. Soccorre a tale proposito il principio, già affermato da questa Corte in materia di status, secondo cui “in tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare – esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività – al procedimento instaurato. Peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età” (Cass., 1 dicembre 1999, n. 13408).
6. Per il vero non mancano pronunce favorevoli alla predicabilità, anche in relazione a diritti indisponibili, della rinuncia all’azione. Si è infatti affermato che “ogni qualvolta il giudizio sia disciplinato valorizzando il principio dispositivo e quindi rimettendo alle parti la concreta possibilità di agire, ivi deve ammettersi la possibilità per le parti stesse di porre fine al giudizio, senza che la natura degli interessi sottesi permetta di potere superare tale principio. Il nostro ordinamento, infatti, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l’inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l’emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall’attore, ancorchè si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. vicende anormali del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall’attore sono di applicazione generale.
Da quanto precede deriva, quindi che – in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l’azione ex art. 263 c.c. – la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l’azione, avendo l’efficacia di un rigetto nel merito, della domanda e fa quindi venire meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio. Tale rinuncia non importa l’estinzione del processo, dovendo questo concludersi – salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice – con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, restando l’obbligo dell’esame della fondatezza necessario solo per la decisione sulle spese” (Cass., 26 febbraio 1993, n. 2465, in motivazione; v. anche Cass., 8 maggio 1992, n. 5506).
7. Ritiene il Collegio di dover ribadire l’indirizzo, già affermato nella citata sentenza n. 13408 del 1999, circa il limitato effetto della rinuncia nell’ambito del procedimento in cui venga manifestata, con facoltà, quindi, di riproporre successivamente la domanda, in base all’ovvia considerazione che la rinuncia “definitiva” (secondo il termine adoperato dalle parti) all’azione investe direttamente il diritto sostanziale (Cass., 18 marzo 1981, n. 1583; Cass., 9 agosto 1973, n. 2280), e contrasta, quindi, con l’indisponibilità delle posizioni soggettive, come quelle relative allo status familiae, che sono riconducibili ai diritti della personalità.
8. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, rilevandosi che la dichiarazione congiunta, sottoscritta anche dai difensori, implica un accordo sulla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e l’integrale compensazione fra le parti delle relative spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.