Assegni familiari: titolarità rapporto di lavoro del coniuge affidatario

Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11569
SENTENZA
sul ricorso 27218-2011 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 608/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2011, R.G.N. 1266/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;
udito l’Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI.
Svolgimento del processo
Con sentenza 608/2011 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale che dichiarava il diritto di L.M. all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli V. e G. affidati alla madre in sede di separazione tra i coniugi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno in base alla lettera della L. 19 maggio 1975, n. 75, art. 211 ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (SU 5135/1989).
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. L.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il motivo proposto l’INPS allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2 commi 2 e 6, convertito con modificazione dalla L. n. 153 del 1988, e L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211; in quanto al fine di accertare la spettanza del diritto occorreva considerare sia il tenore letterale della disposizione che si riferisce testualmente al “coniuge cui i figli sono affidati”, sia che la contraria interpretazione accolta dai giudici di merito non si armonizzava con la logica dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988 sostitutivo della disciplina degli assegni familiari di cui al TU D.P.R. n. 567 del 1955.
2. Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e secondo cui la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
3. La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello del genitore non affidatario.
4. Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n.24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015.
5. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.