La riduzione dell’assegno divorzile decorre dalla data della domanda di modifica

Cass. civ. Sez. VI – 1, 3 maggio 2017, n. 10787
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in Roma via della Balduina 289, presso lo studio dell’avv. Maria Gloria Di Loreto, rappresentato e difeso dall’avv. Doriana Buccarello, giusta procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0871/330939 e alla p.e.c. avvdorianabuccarella-pec.ordineavvocatichieti; (AMMESSO G.P. Delib. CONS ORD. AVV. C/0 C.A. L’AQUILA 1/2/2010);
– ricorrente –
nei confronti di:
S.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo 43, presso l’avv. Rosa Maria Ciancaglini, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Carinci, giusta procura speciale in calce al controricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.0871/349643 e alla p.e.c. avvlucianocarinci-pec.ordineavvocatichieti.it;
(ammessa G.P. CONS. ORD. AVV. C/O C.A. L’AQUILA 1/4/16);
– controricorrente – avverso il decreto n. 700/2015 della Corte di appello di L’Aquila, emesso il 21 luglio 2015 e depositato il 17 agosto 2015, n. R.G. 78/2015.
Svolgimento del processo
Che:
1. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza 27 settembre – 4 ottobre 2011, ha respinto il ricorso, proposto da L.A.L. n. 898 del 1970, ex art. 9 inteso alla revoca dell’obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di S.G., determinato in 550 Euro mensili nella sentenza di divorzio n. 836/06 del Tribunale di Chieti.
2. La Corte di appello di L’Aquila, con decreto del 25 giugno 2012, ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo perché notificato oltre il termine assegnato dal giudice.
3. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21669/2014 ha cassato il decreto impugnato dal L. e ha rinviato alla Corte di appello di L’Aquila che con decreto n. 700/2015 ha accolto parzialmente il reclamo riducendo l’importo dell’assegno a 350 Euro mensili con decorrenza dal deposito della decisione. Ha ritenuto che il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente giustificasse tale rideterminazione.
4. Ricorre per cassazione L.A. che si affida a due motivi di impugnazione: a) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ovvero dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 10e art.9in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ovvero degliartt. 91 e 92 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3.
5. Si difende con controricorso S.G..
6. Con il primo motivo di ricorso il L. lamenta la decorrenza della riduzione dell’assegno dalla data del deposito della sentenza della Corte di appello nel giudizio di rinvio nonostante fosse stato accertato che al momento della proposizione del ricorso era già intervenuta la perdita del lavoro.
7. Con il secondo motivo si lamenta la decisione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio nonostante la soccombenza della S. in entrambi i gradi.

Motivi della decisione
che:
8. Il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza che fa decorrere dalla domanda di modificazione l’efficacia della revisione in presenza di un accadimento che la giustifichi anche se antecedente ad essa (Cass. civ. sez. 1, n. 11913 del 22 maggio 2009 e sez. 6-1 n. 16173 del 30 luglio 2015). Nella specie la perdita del lavoro, che ha costituito l’evento dedotto dal ricorrente come ragione giustificativa della domanda di revisione, si era già verificata al momento del ricorso introduttivo del giudizio (1 giugno 2011). Il riferimento da parte della Corte di appello alle condizioni economiche anche attuali della S. risulta finalizzato a escludere che la ragione della riduzione dell’assegno dipendente dalla perdita del lavoro del L. potesse essere neutralizzata dall’intervenuto peggioramento delle condizioni della beneficiaria che la Corte ha escluso ipotizzando anche un miglioramento in seguito al suo attuale trasferimento presso la famiglia di origine.
9. Il secondo motivo è parzialmente fondato perché la compensazione delle spese del giudizio di cassazione può giustificarsi in relazione alla natura meramente processuale della controversia decisa con il giudizio di cassazione e in relazione alla giurisprudenza sulla questione della possibilità di concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica che si è consolidata solo in seguito all’intervento delle Sezioni Unita (Cass. civ. S.U. n. 5700/2014). L’accoglimento solo parziale della domanda di revisione può giustificare la compensazione parziale delle spese del giudizio di rinvio che può essere determinata nella misura del 50%.
10. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di rideterminazione della decorrenza della revisione dell’assegno dalla domanda introduttiva del giudizio (giugno 2011).
11. Quanto alle spese del giudizio di rinvio vanno poste a carico della S. nella misura del 50% restando invece compensate quelle del precedente giudizio di cassazione. Le spese del presente giudizio fanno carico interamente alla contro ricorrente.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito fissa la decorrenza della riduzione dell’assegno dalla domandaL. n. 898 del 1970, ex art. 9. Conferma la compensazione delle spese del precedente giudizio di cassazione. Compensa per metà le spese del giudizio di rinvio e condanna la ricorrente al pagamento della residua quota liquidata in 1.050 Euro. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in 2.100 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.