Matrimonio nullo per la Chiesa, convivenza coniugale non rilevabile d’ufficio dai giudici italiani
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 gennaio – 1 marzo 2017, n. 5250
Presidente Ragonesi – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di G. G. che
aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale Siculo, del 28
ottobre 2011, confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario contratto con M. A. il 16 settembre 1997, per esclusione dell’indissolubilità del vincolo
matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse
delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi
avevano convissuto per un considerevole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della
sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014.
G. G. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di
legge, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c, per avere il giudice di merito rilevato d’ufficio il fatto della
prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta
contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La M. non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al
principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico
ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un’eccezione in
senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una
complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di
responsabilità di natura personalissima (v. Cass., sez. un., n. 16379/2014).
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in
diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
