Tribunale Pavia, Sez. III, sent. 28 aprile 2025 n. 502
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa da: P1 (c.f. (…) ) elettivamente domiciliato a Mortara (PV) – via…., presso l’avv. …che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RICORRENTE contro C1 (cf. (…) ) elettivamente domiciliata in Pavia (27100 – PV), Via P. …, presso lo Studio Professionale Secondario e la persona dell’Avv. …che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RESISTENTE Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza ; il sig. P1 evocava in giudizio la sig.ra C1 al fine di ottenere, nei confronti di quest’ultima, condanna al pagamento della somma Euro 49.632,61, a titolo di restituzione per importi indebitamente sottratti da conto corrente cointestato ma alimentato solo dal ricorrente. A supporto della propria domanda il ricorrente deduceva che: era stato sposato con C1 e all’atto del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni: il matrimonio era finito con pronuncia del Tribunale di Pavia , sentenza n. 1158/2022, in data 07-13 settembre 2022; C1 aveva svolto l’attività di ristoratrice, quale titolare della ditta individuale X “; P1 invece, aveva sempre lavorato come dipendente presso varie ditte; in costanza di matrimonio, P1 c C1 avevano aperto un conto corrente presso 1 C2 Filiale C3 , distinto al n. (…) ; tale conto, alimentato esclusivamente dal versamento dello stipendio percepito dall’attore e da denaro di provenienza esclusiva di quest’ultimo, doveva essere utilizzato per le esigenze famigliari; al contrario la sig.ra C1 , che gestiva il conto essendo residente a (…), aveva sostenuto ingenti spese, pari a Euro 9.142,50, erogati tramite assegni, per far fronte alla propria attività imprenditoriale e delle quali l’attore aveva avuto contezza solo dopo la fine del rapporto di coniugio; parimenti, la medesima sig. C1 aveva effettuato plurimi bonifici a benefìcio della sua trattoria per un totale di Euro 23.512,00; malgrado diffida non aveva restituito alcuna somma; parimenti non aveva restituito le rate di finanziamento, acceso per finanziare la propria attività personale, per la somma di Euro 16.978,11; sussistevano plurimi elementi probatori per far ritenere superata la presunzione di uguaglianza nelle quote del conto cointestato ex art. 1298 secondo comma c.c. parimenti provato che il finanziamento fosse stato acceso per sue ragioni personali Si costituiva la sig.ra C1 contestando quanto ex adverse dedotto ed eccependo che: il sig P1 aveva sempre usufruito gratuitamente di pranzi e cene presso il ristorante; il conto di risparmio, in costanza di rapporto, era stato alimentato da entrambi i coniugi secondo le rispettive disponibilità (per mezzo di accredito diretto dello stipendio o, parimenti, con assegni e/o versamenti in contanti pari ad una quota-parte delle entrate dell’impresa di ristorazione); gli esborsi erano finalizzati a sostenere il menage famigliare, ovvero spese individuali comunque previamente concordate; tale circostanza emergeva per tabulas dall’esame dell’estratto conto; non vi era alcuna prova che il finanziamento fosse stato acceso soltanto per esigenze personali della C1 ; inoltre l’accordo in sede di separazione faceva riferimento a diverso contratto; in ogni caso le condizioni di separazione erano state definitivamente superate dalla sentenza di divorzio; non era stata superata la presunzione di parità delle quote del conto cointestato. Considerando il rapporto di coniugio e la disciplina ex art. 143 c.c. improntata a principio solidaristico; la giurisprudenza aveva precisato ‘irripetibilità degli esborsi sostenuti per supportare il progetto di vita comune; difettava qualsivoglia prova di rimborso del finanziamento. Assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., la causa era istruita mediante interrogatorio formale, esame testimoniale e documentazione delle parti All’esito dell’istruttoria era altresì assegnato termine per il deposito di memoria conclusiva; all’udienza del 15.4.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. le parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente 1.3. Gli assegni 1.4. I giroconti e i bonifici 1.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 2. Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 3. Le spese 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla parte attrice , invero non contestata e debitamente documentata che , in costanza di matrimonio, il sig. P1 e la sig.ra C1 avevano aperto un conto corrente cointestato presso l’Istituto San Paolo – Filiale di (…), distinto al n. Questione controversa in punto di fatto è se il citato conto fosse alimentato esclusivamente dal sig. P1 ovvero da entrambi i coniugi, come dedotto dalla resistente (cfr. comparsa di costituzione pag. 8 o memoria ex art.281 duoedecies pag. 2) A questo proposito, in via generale, secondo giurisprudenza consolidata, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le patii di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. (Da ultimo Cass., 04.01.2018, n. 77 Cass. 02.12.2013 n. 26991; Trib. Roma, 03.06.2017, n. 11248) Sul piano strictu sensu probatorio, in merito, la giurisprudenza ha precisato come sussista “una presunzione legale “iuris tantum” (quale quella di cui all’art. 1298 c.c., comma 2). poiché da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (sentenza 1/2/2000 n. 1087) (in leonini Cass. 19.02.2009, n. 4066). In ragione di quanto esposto, e in forza della citata presunzione iuris tantum secondo cui le quote del denaro depositato nei conti cointestati si presumono uguali, era onere pertanto dell’attore dimostrare che, in effetti, la totalità o la maggior parte del denaro su conto cointestato era riferibile in via esclusiva a lui medesimo. All’esito del giudizio risulta dimostrato che, malgrado l’intestazione congiunta, il titolare delle somme attraverso cui era alimentato il conto risultava essere, quasi esclusivamente, il sig. P2 in via documentale, risulta attestato che il citato conto era alimentato quasi in via esclusiva dal sig. P3 almeno con riferimento alle annualità 2014-2017 oggetto di giudizio: tale circostanza si evince , anzitutto, da una disamina degli estratti conto depositati sia da parte ricorrente sia da parte resistente e non ex se contestati (cfr doc. 5 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente) Segnatamente, è circostanza pacifica tra le parti e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. che mentre il sig. P1 fosse lavoratore dipendente, al contrario la sig.ra C1 era lavoratrice autonoma; gli stipendi erano quindi riferibili esclusivamente al sig.P1 Gli accrediti, con regolare cadenza mensile, erano disposti da A s.r.l. , e poi, nel 2017, P4 quali datori di lavoro del sig. P1 e recano quale causale “stipendio” e indicazione della mensilità di riferimento; a riguardo, i relativi importi sono compresi tra Euro2000 e Euro2700 mentre nel 2017 risultano pari a 1900; particolarmente significativo, inoltre, il versamento di Euro 35.787,33 in data 16 gennaio 2017, relativo al pagamento del TFR da parte di A s.r.l. debitamente documentato anche tramite buste paga (due. 8) e al primo stipendio di P5 Negli estratti conto si registrano, invero, ulteriori accrediti e segnatamente, in data 5.1.2014 per l’importo di Euro 5058, in data 2.9.2014 Euro6027 , in data 18.11.2014 bonifico Euro1500 , recante quale disponente proprio X , nonché 3580 di versamenti in contanti complessivamente in relazione all’annualità 2015; analogamente nel 2015 si evidenziano in data 14.1.2015, Euro5096 versamento di assegno bancario , in data 6.3.2015 bonifico di Euro350,00, in data 7.4.2014 Euro1500 di versamento in contanti, in data 16.11.2015 Euro1300 di versamento di contanti; successivamente a tale data pur essendovi versamenti in contanti gli stessi sono riconducibili a finanziamento (su cui amplius infra) Tali accrediti, per la somma complessiva di Euro22.911, non sono univocamente riconducibili alla sig.ra C1 , ovvero X (ad eccezione del singolo bonifico) , né al sig. P1 dovendo presumersi, quanto meno, il carattere paritario degli stessi Analogamente, non è univocamente riferibile all P1 l’accredito di Euro20.000,00 del 9.11.2016 In ragione di quanto esposto, la deduzione di parte ricorrente secondo cui le somme con cui era alimentato il conto erano invero è da ritenersi sostanzialmente fondata: sebbene non vi sia prova dell’esclusività in termini assoluti, purtuttavia risulta accertato il versamento di un importo nettamente superiore da parte del sig. P1 segnatamente, considerando una media retributiva prudenziale di Euro2200 al mese per i quattro anni di riferimento, il medesimo sig. P1 ha versato Euro 114.400 (2200×52) a cui aggiungere ulteriormente il versamento extra sopra evidenziati a titolo di TER (35.787,33), per un totale di Euro150.187,33 Al contrario, sono riconducibili all’X e alla sig.ra P1, soltanto Euro1500; l’ulteriore somma di Euro 42.911 (22.911+20.000) non è riconducibile univocamente a nessuno dei due e, pertanto, in ossequio al principio presuntivo sopra esposto, deve essere riferita a entrambi in misura uguale. In ragione di quanto esposto, in base a valutazione fondata sulle risultanze contabili, si stima un importo pari a 178642,83 come conferito al sig. P1 e Euro 22.955.5 riferibile alla sig.ra C1 e, pertanto, in via equitativa e previo arrotondamento , si riconosce come il 90% delle somme venisse corrisposto dal sig. P1 e il 10% dalla sig. ra (…). 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente Premessa la prova della quasi esclusiva riconducibilità delle somme versate al sig. P1 risulta fondata l’eccezione della convenuta secondo cui invero, il conto corrente era stato acceso per far fronte alle esigenze della famiglia e per lo sviluppo di una prospettiva di vita comune. Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nei propri scritti difensivi (cfr ricorso pag. 10 “conto corrente n. (…) era stato aperto per il pagamento delle utenze (E. – G. – A.R.) inerenti la casa di abitazione coniugale e poco altro (pagamento assicurazioni, bolli auto ecc.) essa emerge, per tabulas dall’analisi di estratto conto ove emergono esborsi riconducibili alla famiglia , come puntualmente dedotti dalla resistente addebito del 11/08/2015 a favore di C4 , avente ad oggetto il mancato pagamento del pedaggio autostradale; · addebito del 12/08/2015 in favore di un hotel sito nel Comune di Pinzolo (TN), a titolo di “CAPARRA SOGGIORNO DAL 16 23 AGOSTO 2015”; · addebito POS del 19/07/2016 presso una pizzeria; · addebiti POS del 19-21/07/2016 presso negozi di abbigliamento; · addebiti POS del 20/03/2017, del 04/04/2017, del 16-18/04/2017, tutti presso diversi negozi di motocicli. Orbene, tanto premesso in fatto, è solo parzialmente fondata l’eccezione in diritto di parte resistente ex art. 143 c.c. secondo cui “i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” e, pertanto, gli esborsi sostenuti non sarebbero ripetibili nel caso concreto. Il Tribunale, sul punto, conosce e aderisce infatti al l’orientamento in base a cui “durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass. n. 10927/2018), in temini con giurisprudenza citata Cass. 15.5.2024 n. 13366) Tale orientamento risulta tuttavia non pienamente conferente nel caso di specie: segnatamente, oggetto di ripetizione è costituito dall’importo speso non già per i “bisogni della famiglia” ma esclusivamente per l’attività imprenditoriale della sig.ra C1, ovvero la gestione dell’impresa individuale “X” , consistente in bar trattoria A riguardo, si evidenzia anzitutto che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e che, in via esclusiva, la sig.ra C1 era Punica titolare e rappresentante legale della trattoria “X ” come attestato da visura camerale (doc.4); si configurava quindi quindi la “titolarità esclusiva “in relazione all’azienda in questione ex art. 215 c.c. e l’estraneità ai bisogni famigliari della stessa attività imprenditoriale Inoltre, è pacifico e documentato che le parti avessero scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Pur consapevole di orientamenti parzialmente difformi, la preferibile e maggioritaria giurisprudenza, riconosce infatti la ripetibilità di pagamenti eseguiti da un ex coniuge per far fronte a spese relative a beni di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: ciò anche allorquando il citato bene, pur di proprietà esclusiva, sarebbe stato destinato alla famiglia; il principio trova applicazione a fortiori quando il bene era assolutamente estraneo ai bisogni della famiglia, essendo attività imprenditoriale individuale di un singolo coniuge ovvero la sig.ra C1 ; è stato infatti precisato come “l’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva resistente (conformemente a quanto già statuito da questa Corte con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legumi affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria, (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 3.10. 2019, n. 24721; in senso contrario, allorquando però il bene, pur di esclusiva proprietà era stata effettivamente goduto dalla famiglia Cass. 15.6.2023 n. 17155; tale ultima situazione è comunque diversa dalla fattispecie in esame in cui la trattoria X era non solo bene individuale di un singolo coniuge ma altresì estraneo al godimento e alla fruizione famigliare ) In altri termini, gli esborsi sostenuti per la trattoria X non sono in alcun riferibili alla famiglia, risultando quindi le relative somme ripetibili a beneficio del coniuge non titolare , in proporzione alla contribuzione dello stesso 1.3. Gli assegni In merito agli assegni si ritiene comprovata la finalità esclusiva a beneficio de X A riguardo, parte ricorrente ha puntualmente eccepito come i seguenti assegni fossero invero riconducibili alla gestione delle spese del X : assegno del 19.03.2013 per Euro 981,00; assegno del 26.04.2013 per Euro 980,50; assegno del 24.012.2013 per Euro 500,00; assegno del 29.09.2014 per Euro 1.291,00; assegno del 05.11.2014 per Euro 1.585,00; assegno del 05.12.2014 per Euro 1.605,00; assegno del 15.06.2015 per Euro 700.00; assegno del 15.11.2015 pereEuro 1.500,00 (cfr. doc. 11 parte ricorrente) In primo luogo, i citati assegni, ritualmente prodotti, recano tutti firma della sig.ra C1 , titolare dell X (cfr doc. 11); essi, inoltre, risultano tutti tratti dal conto corrente cointestato. In sede di interrogatorio formale, la medesima sig.ra C1 ha altresì espressamente confermato le esposte circostanze, dichiarando “gli assegni elencati a pagina 2) del ricorso introduttivo del giudizio e prodotti in copia fronte – retro sub (…)) dal ricorrente, che mi vengono rammostrati (doc. n. 11) recano la mia firma, sono stati tratti sul conto corrente cointesta to a me e a P1 in costanza di matrimonio ” In terzo luogo, quali beneficiari, i citati assegni recano la denominazione soggettiva di fornitori della trattoria de X : sul punto tale circostanza, puntualmente allegata dalla ricorrente, risulta supportata in via documentale dalle visure camerali della società W (sapone, asciugamani etc.) E (macchinette per giochi) e D (commercio al ringrosso di carni) ciascuno relativo a specifici prodotti utilizzati nel bar trattoria, (cfr doc. 16, 17 e 18) Sotto ulteriore e connesso profilo, la C1 in sede di interrogatorio formale, pur negando che gli importi fossero utilizzati per i fornitori, tuttavia non ha saputo fornire alcuna ricostruzione alternativa, rilasciando dichiarazioni lacunose e generiche (non ricordo per cosa fossero utilizzati ; sono passati più di dieci anni ), ovvero, assolutamente inverosimili ( ; X1 era , anzi è la macellala; pagavamo la carne della famiglia; abbiamo un figlio. E s.n.c. non ricordo; D s.r.l. è un altro macellaio; con cui avevo rapporti per motivi famigliari) affermando acquisti abnormi (carne per migliaia di euro per soli scopi famigliari) Risulta confermato univocamente, in via testimoniale, altresì l’esborso per il carburante a uso esclusivo della sig.ra C1 (teste T1 venivano a fare carburante; venivano i famigliari, in particolare veniva la sig.ra C1 ; non ricordo se venisse anche il sig. P1 erano macchine diverse, le loro auto; confermo (doc. 11 terzo assegno) , è la mia firma; ) A fortiori, infine, la sig.ra C1 non ha fornito alcun elemento, probatorio o indiziario, attestante la presenza di ulteriori e diversi fornitori rispetto a quelli indicati e per i quali è stato dedotto il pagamento di assegni: in altri termini, sul punto, a fronte di puntuale deduzione del ricorrente, supportata da elementi probatori citati, la resistente non ha neanche indicato fornitori diversi. In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta comprovato che l’intero importo per assegni, pari a 9142,50, era invero speso per la gestione dell’attività della trattoria de X “, riferibile esclusivamente alla P6 I giroconti e i bonifici Il ricorrente ha altresì puntualmente dedotto e documentato una serie di bonifici e giroconti recanti quale beneficiario “X di X2 e, segnatamente, giroconto del 14.04.2017 per Euro 270,00; bonifico dell’11.05.2017 per Euro 300,00; bonifico del 17.05.2017 per Euro 1.050,00; giroconto del 16.06.2017 per Euro 400,00; giroconto del 20.06.2017 per Euro 1.800,00; giroconto del 31.07.2017 per Euro 1.300,00; giroconto del 31.08.2017 per Euro 1.600,00; giroconto del 31.10.2017 per Euro 1.900.00; bonifico del 07.11.2017 per Euro 1.000,00; giroconto dell’11.02.2016 per Euro 200,00; bonifico del 24.05.2016 per Euro 500,00; bonifico del 07.07.2016 per Euro 300,00; bonifico del 02.08.2016 per Euro 202,00; giroconto dell’ 1.09.2016 per Euro 1.280,00; bonifico del 19.10.2016 per Euro 820.00; bonifico dell’1.12.2016 per Euro 1.510.00: bonifico del 06.12.2016 per Euro 160,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.100,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.000,00; bonifico del 26.02.2015 per Euro 10,00; bonifico dell’8.07.2015 per Euro 10,00: bonifico del 15.07.2015 perEuro 450.00; giroconto del 28.07.2015 perEuro 300.00; bonifico del 04.08.2015 perEuro 30.00; giroconto del 17.08.2015 perEuro 500,00; giroconto dell’ 1 1.09.2015 per Euro 615,00: giroconto del 28.09.2015 per Euro 120,00; giroconto del 28.10.2015 per Euro 400,00; giroconto del 04.11.2015 per Euro 200.00; bonifico del 04.12.2015 per Euro 300,00; bonifico del 18.02.2014 per Euro 435,00; bonifico del 22.04.2014 per Euro 700,00; bonifico del 10.07.2014 per Euro 2.000,00; bonifico del 07.11.2014 perEuro 750,00 (doc. 5 parte ricorrente). E’ attestato per tabulas, ovvero negli stessi estratti conto depositati, come i citati importi venissero erogati a favore della trattoria “X “. Il totale delle movimentazioni bancarie in uscita a benefìcio del X risulta quindi pari a Euro 23512 Tale importo. analogamente a quello corrisposto tramite assegni risulta estraneo alla finalità famigliare ed è suscettibile di ripetizione, in proporzione all’apporto al conto da parte del coniuge non beneficiario, sig. P1 I.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 Pur essendo astrattamente ripetibili , sia gli importi erogati tramite assegno sia gli importi erogati tramite bonifici e giroconti, la domanda non risulta tuttavia interamente fondata: a riguardo, da un’analisi dell’estratto conto, è emerso infatti come il conto cointestato, sebbene in larga misura alimentato dall P1 invero, avesse ulteriori proventi, non riconducibili univocamente ed esclusivamente al ricorrente; in ragione di quanto esposto, si riconosce pertanto la fondatezza della domanda di restituzione nella misura del 90% ovvero proporzionale, previo arrotondamento, all’apporto economico del sig P1 al conto. Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si precisa che , anche a voler accedere alla ricostruzione (infondata) circa la pari contribuzione al conto degli ex coniugi, la domanda dell P1 sarebbe stata comunque fondata in parte qua. sia pure nella misura del 50% , in quanto le somme erogate al X risultano estranee alle necessità famigliari In ragione di quanto esposto, risulta dimostrato che , dal conto cointestato per finalità famigliari, la sig.ra C1 , effettuava movimentazione per l’importo complessivo di Euro 32.654,5 (9142,5+23512) a beneficio esclusivo della propria ditta individuale e quindi per finalità estranea alla famiglia. Conseguentemente, poiché il citato conto era alimentato al 90% da somme di provenienza univoca del sig. P1 la domanda di quest’ultimo risulta fondata per l’importo di Euro 29.389,05, pari al 90% della somma esposte) essendo integrato un vero e proprio indebito arricchimento di quest’ultima ex art. 2041 stante l’erogazione delle somme prive di giustificazione causale e un conseguente e proporzionale depauperamento del sig. P1 Non può desumersi alcuna rinuncia alla ripetizione dell’indebito in base alla previsione , contenuta negli accordi patrimoniali di separazione in sede di negoziazione secondo cui “Il conto corrente cointestato ai coniugi, aperto presso la filiale di (…) di C5 al n. (…) verrà estinto. Il soldo attivo sarà trattenuto esclusivamente da P1; L’accordo fa riferimento, infatti, esclusivamente all’ammontare residuo e non alle spese preventivamente eseguite; inoltre non contiene alcuna rinuncia esplicita a eventuali ripetizioni per indebito; al contrario tale pattuizione avvalora ulteriormente la ricostruzione in fatto dell’attore secondo cui le somme sul conto erano in via esclusiva o quantomeno nettamente prevalente (come accertato all’esito del giudizio) proprio di provenienza del medesimo P1 2.Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 Risulta altresì fondata la domanda di rimborso dei ratei di finanziamento A riguardo risulta puntualmente dedotto e documentato che il sig. C6 provvedeva all’accensione del finanziamento n. (…) per far fronte ad esigenze della stessa sig.ra C1 e, segnatamente, alla sua attività imprenditoriale La somma oggetto di finanziamento è stata utilizzata, secondo le deduzioni del ricorrente, per estinguere un finanziamento contratto con (…) per Euro 4.003,00 e per pagare bollette scadute per fornitura di gas a favore di P7 per Euro 9.519,39, nonché per fornitura di energia elettrica a favore di E. per Euro 6.553,13 nonché ulteriori spese della Trattoria X. Tali somme, in via presuntiva, stante l’ammontare si riferiscono ad attività commerciale e non a mera utenza privata; a fortiori, dall’esame della documentazione si evincono rimborsi, sia pure parziali, eseguiti mensilmente dalla stessa sig.ra C1 in relazione al finanziamento in esame. Inoltre, a fronte di specifica domanda in sede di interrogatorio formale, la sig.ra C1 ha altresì confermato espressamente di aver provveduto a rimborsare il finanziamento stesso (“Confermo i versamenti e i bonifici come indicati per rimborsare il finanziamento; li eseguivo in attuazione di un accordo in precedenza con il sig. P1 . ) Tale condotta non solo si palesa contraddittoria con la deduzione della stessa resistente in sede di interrogatorio circa l’estraneità della medesima al finanziamento stesso, individuando il beneficiario nella persona del sig. P1 ma integra un vero e proprio riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. ; particolarmente significativo che la medesima resistente, pur confermando i pagamenti e. viceversa, individuato il beneficiario in persona diversa, abbia dichiarato di ignorare le ragioni del finanziamento stesso In ogni caso, sul punto, in sede di negoziazione assistita . negli accordi di separazione, la sig.ra C1 si impegnava a far fronte a “versamento mensile della rata del finanziamento n. (…) – C5 , già appoggialo al conto coonestato (cfr. doc.2 parte ricorrente); tale impegno formale preclude ex se la fondatezza dell’eccezione della resistente in quanto quest’ultima assumeva formalmente l’impegno esplicito di corrispondere la somma In primo luogo, in merito alle eccezioni formali della resistente (diverso numero, diverso istituto etc.), parte ricorrente ha puntualmente dedotto come i numeri identificativi del finanziamento stesso sono: NR. Prestito (…) e Nr. Prestito ISP PP (…) , come attestato da “Riepilogo finanziamento” rilasciato dalla banca (cfr. il doc. n. 12 di parte ricorrente pag.6) in altri termini, al medesimo rapporto di finanziamento di riferivano due numeri diversi In secondo luogo, l’eccezione della resistente è invero priva di qualsivolglia supporto probatorio o anche solo indiziario non essendo stata data prova della conclusione di altro e diverso finanziamento In terzo luogo, priva di pregio è l’eccezione circa il “superamento” degli accordi di separazione in sede di negoziazione da parte della sentenza di divorzio A riguardo, previa adeguala ricostruzione in diritto , la Cassazione , proprio con specifico riferimento ad accordi di natura patrimoniale, ha precisalo che tale accordo..conserva la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parli anche dopo la sentenza e come tale vive nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale sua natura, rimanendo pertanto soggetto anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi, le cui conseguenze sul piano della disciplina dei rapporti ira i coniugi potranno, se del caso, (invertendo l’ordine di idee seguito dalla sentenza impugnata) solo valere quale mutamento delle condizioni postulale in sede di divorzio congiunto, rilevante ai fini della richiesta di modifica delle condizioni medesime, (in termini Cass. 12.05.2022, n. 15169) In modo ancor più efficace è stato ribadito come “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. n. 24621/2015); ha, altresì, chiarito che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti (Cass. n. 1324/2025).” In termini con giurisprudenza citata Cass.28.01.2025, n. 1985 Orbene alla luce dei citati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, alcuna efficacia giuridica estintiva o modificativa può attribuirsi alla sentenza di divorzio In primo luogo, il testo dell’accordo negoziale, in modo chiaro e univoco (oltre che coerente con la ragione del prestito) attribuiva l’obbligo di pagamento alla sig.ra C1 in via definitiva e esclusiva senza alcuna incertezza o possibilità di revisione In secondo luogo, in via generale, la sentenza di divorzio risulta estranea, almeno ordinariamente a tali profili economici In terzo luogo, nella fattispecie in esame, tale accordo non veniva in alcun modo preso in esame in motivazione dalla sentenza di divorzio, né peraltro la relativa modifica era stato oggetto di domanda in sede di giudizio; a riguardo, infatti, il thema decidendum del giudizio di divorzio, come desumibile dalla domanda, atteneva esclusivamente all’assegno divorzile nonché all’ammontare del mantenimento (Trib. Pavia del 13.9.2022 n. 1158 prodotto sub doc. 3 parte ricorrente) In punto di fatto, a fronte di eccezione di parte resistente, il ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato il pagamento del finanziamento (cfr doc. 12-15 3e doc. 5 estratto conto cointestato con riferimento al versamento) In definitiva, risulta fondata la domanda relativa al rimborso del finanziamento , per la somma di per Euro 16.978,11 L’importo complessivo da restituire a carico di parte resistente, sig.ra C1 risulta quindi pari a 46357,16 (29389,05+16978,11) Trattandosi di obbligazione di restituzione per ripetizione di indebito, sono dovuti esclusivamente interessi nella misura legale dalla data di ciascun prelievo o pagamento fino al saldo effettivo 3.Le spese Le spese sono addebitate su parte resistente in quanto, comunque, malgrado la modesta riduzione del credito, dichiarata soccombente ex art. 91 c.p.c. e riconosciuta debitrice. I compensi sono liquidati ex D.M. n. 55 del 2014 (come modificato da D.M. n. 147 del 2022) per cause di valore compreso tra Euro26000 e Euro52000 tenuto conto della complessità e natura della controversia applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a Euro 7616 oltre spese generali al 15% iva c epa. oltre spese di marca (27) e contributo (518) da rifondere interamente. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: – I) Accoglie nei limiti e per le ragioni di citi in motivazione la domanda di parte ricorrente P1 c.f. (…) e, per l’effetto condanna C1 (cf. (…) pagamento di Euro 46.357,16 nei confronti di P1 oltre interessi legali come da motivazione al soddisfo; – Il)Condanna altresì C1 rimborsare a P1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed 6 7616 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge Conclusione Così deciso in Pavia, il 28 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2025.