Il detenuto al 41-bis ha diritto ai colloqui con persone diverse dai familiari?

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 11 luglio 2025, n. 25644; Pres. Centofanti, Rel. Cons. Galati
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 12 marzo 2024 che aveva respinto l’impugnazione contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari all’istanza di autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con la sig.ra B.B. con la quale il detenuto intrattiene un rapporto epistolare dal 2008 e una relazione sentimentale. Premessa la riconducibilità al diritto all’affettività dei colloqui visivi con persona con la quale vi sia un legame affettivo, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto privo di ragionevolezza il diniego della Direzione, tenuto conto della condizione soggettiva del detenuto, del principio della progressione trattamentale e della infondatezza dei riferimenti alle prevalenti esigenze di sicurezza. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando due motivi. 2.1. Con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 19865, all. E in quanto le determinazioni del Direttore dell’Istituto assunte a norma dell’art. 37 D.P.R. n. 230 del 2000e 41-bis cod. pen. sono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e, dunque, insindacabili nel merito, se non in caso di manifesta illogicità che, nel caso di specie, non è ravvisabile. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione degli artt. 37 D.P.R. n. 230 del 2000 e 41-bis ord. pen., stante la correttezza della decisione del Direttore dell’Istituto e l’omessa disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza, di elementi di rilievo. La sig.ra B.B. intrattiene, anche all’attualità, rapporti con altri condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.; in particolare risulta uno scambio epistolare con l’altro detenuto in regime speciale, C.C. Peraltro, sarebbe stato trascurato l’attivismo di A.A. e dei suoi fratelli, anch’essi detenuti in regime speciale, quali punti di riferimento di contesti mafiosi che vedono in D.D. una figura degna di esaltazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo è privo di fondamento. Nel caso di specie, si verte in tema di colloqui del detenuto sottoposto al regime speciale differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen. con persone diverse dai familiari; si tratta di colloqui che, ordinariamente, sono vietati per espressa previsione del comma 2-quater dell’art. 41-bis cit. ma che possono essere autorizzati, in casi eccezionali determinati di volta in volta dal Direttore dell’Istituto. Non diversamente da quelli con i familiari anche tali colloqui, pur nella eccezionalità della possibile concessione, ineriscono direttamente a profili che attengono a diritti soggettivi del detenuto (nel caso di specie, all’affettività), sicché, anche in questo caso, occorre operare il consueto giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto. Ne deriva che le determinazioni della direzione del carcere, nell’ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, sono suscettibili di essere sindacate non solo nel caso di motivazione manifestamente illogica del provvedimento, bensì in ogni situazione in cui il giudice di merito incaricato della tutela dei diritti soggettivi individui un profilo di lesione degli stessi. Deve, dunque, affermarsi che si verta in tema di diritto soggettivo del detenuto e che il provvedimento del Direttore dell’Istituto non sia coperto dalla natura discrezionale dell’autorizzazione che attiene a una posizione soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale diretta, non già ad una semplice modalità di estrinsecazione del diritto (Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283895 – 01). È condiviso e ribadito l’arresto in base al quale questa Corte ha già deciso che “in tema di ordinamento penitenziario, l’inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell’amministrazione, e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale” (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa, Rv. 286716 – 01). 3. Anche il secondo motivo è infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge eccepita sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha motivato in termini completi avendo evidenziato come si verta in tema di diritto all’affettività essendo stato dimostrato che esiste un legame epistolare e sentimentale che assolve ad una funzione meritevole di essere presa in considerazione, anche in vista della progressione trattamentale rispetto al detenuto che è tale dal 1993. A fronte di tali elementi e della possibilità di prevedere, in casi eccezionali, i colloqui con persone diverse dai familiari, il Tribunale si è fatto, correttamente, carico di valutare anche la sussistenza di eventuali esigenze di sicurezza che sono state ritenute non configurabili tenuto conto della estraneità della donna a contesti di criminalità organizzata e della mancanza di criticità della relazione tra detenuto e la B.B., per come risultante dal parere della DDA. In particolare, i giudici di merito hanno preso in esame la figura della donna, così come l’unico precedente sulla stessa gravante e il suo attivismo per i detenuti, tanto da avere richiamato l’intervenuta riforma dei provvedimenti di trattenimento della corrispondenza poiché non sono stati ravvisati profili di pericolosità intrinseca. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha motivato sul concreto pregiudizio subito dal detenuto per effetto del diniego e la correlazione della lesione direttamente alla decisione della Direzione dell’Istituto. 4. Si tratta di un provvedimento che resiste alla censura sollevata dai ricorrenti atteso che il Tribunale, con motivazione effettiva e tutt’altro che apparente ha argomentato in punto di bilanciamento tra il diritto all’affettività del detenuto e le istanze di tutela sociale poste a giustificazione dell’applicazione del regime detentivo speciale. Piuttosto, i ricorrenti, per contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, tendono ad introdurre elementi di merito già oggetto di valutazione o, comunque, motivatamente ritenuti non decisivi quale, su tutti, l’attivismo della B.B. rispetto ai diritti dei detenuti in regime speciale, elemento che, comunque, non si confronta con la notizie riferite dalla Direzione antimafia sul conto della stessa e con la circostanza che la stessa corrispondenza intercorsa con il detenuto è stata ritenuta non suscettibile di essere trattenuta, stante l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità. Sul punto va ricordato il consolidato principio in base al quale “l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01). 5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali in ossequio al principio di diritto per cui “il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende” (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025. Depositato in Cancelleria l’11 luglio 2025.

Solo la prova di una relazione stabile e continuativa con condivisione di un progetto di vita determina il venir meno dell’assegno di mantenimento

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18955
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Dott. TRICOMI Laura – Presidente Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14108/2024, proposto da A.A., rappres. e difeso dall’avv. Erminio Mazzucco, per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappres. e difeso dall’avv. Alice Burigo, per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 594/2024, pubblicata in data 26.3.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Con sentenza n. 335/2019, pubblicata l’11.7.2019, il Tribunale di Belluno, dando atto di aver già dichiarato la separazione dei coniugi, A.A. e B.B., e di aver disposto sull’affidamento dei figli minori e sul contributo in loro favore, pronunciava l’addebito a carico del marito e rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie. La Corte d’Appello, su ricorso della B.B., emetteva sentenza, non definitiva, n. 2718/20, pubblicata il 16.10.2020, con cui rigettava l’appello incidentale del A.A. e, con separata ordinanza, nel disporre la prosecuzione dell’istruzione, ordinava all’Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per accertarne la situazione patrimoniale. La Corte d’Appello con pronuncia n. 536/2021, pubblicata il 9.3.2021, rigettava anche l’appello principale, rilevando che la situazione patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente immutata per cui non vi erano gli estremi né per aumentare gli assegni ai figli, né per accogliere la richiesta della B.B. volta ad ottenere una somma onnicomprensiva dal marito. B.B. ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza; la Corte Suprema emetteva ordinanza n. 14373/2023 dell’11.5.2023, depositata il 24.9.2023, con cui cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, stabilendo che il giudice di rinvio valutasse gli ulteriori indici con rilevanza economica (non solo il dato patrimoniale) nonché la concreta capacità della moglie nel reperire un’occupazione. In data 26.3.2024, veniva pubblicata la sentenza che definiva il giudizio di rinvio, che riconosceva all’appellante principale, a carico del marito, un contributo al mantenimento di Euro 200 mensili, per tre ragioni: 1) lo squilibrio tra i redditi delle parti; 2) l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie derivanti da eredità e risarcimento al netto dell’acquisto della casa familiare; 3) il tenore di vita matrimoniale, reputato superiore a quello attualmente goduto dalla moglie. A.A. ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza con sette motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.c. e 360 c. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte d’Appello rimesso in termini B.B. per il deposito di valida procura relativa alla fase di rinvio, non considerando che gli artt. 392 e 393 c.p.c. stabiliscono termini perentori e decadenziali che non consentono sanatorie. Al riguardo, il ricorrente assume che: il giudizio di rinvio non si configura quale prosecuzione del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, essendo eventuale e subordinato alla proposizione di un atto di riassunzione; il mandato conferito per il terzo grado di giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio; il difetto di procura non può essere sanato dal fatto che l’Avv. Burigo avesse assistito la moglie sia nel grado d’appello, sia in quello di Cassazione, in quanto il mandato relativo al giudizio di legittimità, allegato nella fase di rinvio quale procura alle liti, riportava espressamente la formula “con revoca di ogni precedente mandato”. Il secondo motivo denunzia violazione artt. 383 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. – violazione dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio – circa l’insussistenza degli elementi per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie, nonché illogicità argomentative e contraddittorietà della sentenza impugnata tra premesse e conclusioni. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata ha travisato le stesse presunte ragioni del contributo, contraddicendo gli assunti cui è correttamente giunta, senza tener conto di altri aspetti, provati in corso di causa, che escludono la debenza dell’assegno di mantenimento per la moglie (intervenuta attività lavorativa, stabile convivenza con C.C. condividendo con questi un comune progetto di vita, capacità economica, godimento in via esclusiva della casa in comproprietà; esclusivo mantenimento della figlia D.D. a carico del ricorrente). Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte territoriale, commettendo due errori, da un lato indicato in Euro 400,00 invece di Euro 500,00 l’introito netto mensile della moglie e, dall’altro, evidenziato il reddito imponibile (e quindi lordo) del ricorrente, indicato in Euro 31.200,00 per l’anno 2023, laddove il reddito netto era di Euro 24.697,00 come specificato nella nota di deposito del 10.1.2024. Al riguardo, il ricorrente assume che: non abitava più con la moglie sin dal 2010 e la causa di separazione era stata avviata, due anni dopo, nel 2012 quando i figli stavano per compiere 16, 14 e 11 anni, età oramai tali da consentire alla madre, giovane e comunque abile al lavoro, di reperire perlomeno un’occupazione part time (ad esempio coincidente con l’orario scolastico dei figli); negli anni seguenti le due figlie sono divenute maggiorenni: alla data della prima pronuncia del 5.4.2018, D.D., studentessa universitaria dal 2015, abitava presso il padre ed era in procinto di iniziare un progetto Erasmus in Spagna (con mantenimento e spese totalmente a carico del ricorrente); E.E. si era trasferita a vivere in A, formando un proprio nucleo familiare con il convivente con il quale aveva concepito una figlia, nata il (Omissis); il figlio, ventiduenne, era rimasto collocato presso la madre; la B.B., dunque, già da anni, avrebbe potuto integrare le proprie entrate con qualche impiego, quantomeno part-time, considerata la sua età, la sua capacità lavorativa piena e il possesso di un livello di istruzione tale da consentirle di reimpiegarsi nel mondo del lavoro e, almeno dal 2016, avrebbe potuto attivarsi per un impiego full time, ma né in primo, né in secondo grado la stessa aveva provato di avere utilmente cercato un’occupazione; quest’ultima era intestataria per intero della casa familiare, non gravata da mutuo, aveva un impiego ufficiale, una stabile convivenza con il proprio compagno datore di lavoro, viveva con i figli E.E. e F.F., entrambi maggiorenni (rispettivamente di 25 e 22 anni), che non studiavano, con occupazioni saltuarie; il ricorrente era privo di abitazione di proprietà ed oltre agli assegni di mantenimento per i figli, contribuiva in via esclusiva al mantenimento della secondogenita (circostanza accertata nelle sentenze del 2018 e 2019 del Tribunale di Belluno e mai contestata da controparte); ne conseguiva che l’asserito squilibrio economico era inesistente; l’ex moglie non aveva mai dimostrata l’attitudine al lavoro prima del divorzio (15.11.2022), reperendo solo nel 2023 un lavoro ufficiale, all’età di sessant’anni, circostanza che dimostrava, per fatti concludenti, quant’ella potesse reinserirsi nel mondo del lavoro già al momento della proposizione della domanda iniziale di separazione (2012) e non l’avesse intenzionalmente fatto; pertanto, la Corte d’Appello, nonostante fosse stata sollecitata a ciò dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, non ha verificato se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere un impiego, considerate le proprie competenze, le esperienze lavorative in costanza di matrimonio, e l’età dei figli. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , cc, per aver la Corte d’Appello affermato che il ricorrente, nella memoria conclusionale del giudizio di divorzio, aveva dichiarato che la moglie si era servita dei propri risparmi per ottenere l’assegnazione della casa familiare, e ciò costituiva piena prova confessoria della (sua) capacità economica, patrimoniale e reddituale. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale: invece di trarre anche dal suddetto elemento un chiaro indicatore economico delle disponibilità della moglie (mai contestato dalla difesa avversaria), ha concluso in maniera illogica, dicendo che i risparmi della B.B. non esistevano più perché quest’ultima “li ha dovuti impiegare per rimediare all’inadempimento del marito”, atteso che dal 2019 il ricorrente non aveva concorso al pagamento del mutuo e che dall’acquisto dell’immobile non era desumibile che la stessa moglie disponesse di ulteriori risorse economico-finanziarie; il mancato versamento delle rate del mutuo della casa familiare di Levego, citato anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione, era circostanza imputabile ad entrambi i coniugi; con provvedimento del 27.6.23, l’ex moglie aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare corrispondendo, per sua stessa ammissione, l’importo di Euro 107.347,39, nonostante fosse stata ammessa – nelle cause di separazione e divorzio (tutti i gradi) – al patrocinio a spese dello Stato; detto pagamento contrastava con le argomentazioni addotte da controparte per sostenere – infondatamente – di essere il “coniuge debole” tale da necessitare di un contributo per il proprio mantenimento; l’intestazione dell’intera proprietà della casa familiare dimostrava una capacità economica precedente, risalente alla costanza di matrimonio per stessa ammissione della difesa avversaria; a conferma di ciò, peraltro, era invocabile il fatto che il Tribunale di Belluno, a p. 4 della sentenza n. 335/19 del 5.6.2019, aveva dato atto, circostanza incontestata, che la moglie aveva “ricevuto beni mobili per Euro 75.000 ed ulteriori Euro 200.000 a titolo risarcitorio”, somme superiori a quella utilizzata per la suddetta assegnazione della casa familiare. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto provato il tenore di vita che aveva legittimato l’assegno di mantenimento. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 156 , c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse stato dimostrato il tenore di vita matrimoniale, avendo il ricorrente fornito piena prova sia della stabile convivenza, sia dell’instaurazione da parte dell’ex moglie di un comune progetto di vita con un nuovo compagno, connotato dalla “spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”, situazione che escludeva il diritto al mantenimento, incidendo sul tenore di vita preesistente. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello lo ha condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio, sebbene nei vari gradi di merito fosse emersa una reciproca soccombenza, atteso che non tutte le richieste della moglie erano state accolte. Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello, all’udienza per la comparizione delle parti al 10.01.2024, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal A.A. (in ordine ad una procura rilasciata alla controparte solo per il giudizio di Cassazione), visto l’art. 182 , II co cpc, assegnava un termine perentorio alla B.B. per rinnovare la procura alle liti. L’art. 182 , comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consentiva di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si faceva riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , ove si è espressamente estesa la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass., n. 2851/2023 ; SU, n. 37434/2022). Nella specie, applicandosi l’art. 182, c.2, nella formulazione novellata nel 2022, quantunque s’intenda ritenere l’inesistenza della procura (perché rilasciata per il solo giudizio di Cassazione), la Corte di merito ha dunque correttamente concesso termine per il rilascio di nuova procura. Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice del rinvio si è attenuto a quanto statuito nell’ordinanza che aveva cassato senza rinvio la prima sentenza della Corte d’Appello, in ordine all’accertamento delle effettive capacità della B.B. di rinvenire un’attività lavorativa. Invero, il giudice del rinvio ha riconosciuto l’assegno di mantenimento a carico del ricorrente, considerando: l’evidente squilibrio dei redditi tra le parti, l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie a seguito dell’acquisto della casa, e il tenore di vita nel corso del matrimonio, decisamente diverso da quello attualmente goduto dalla moglie. Il terzo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in quanto dalla sentenza impugnata era emerso che la moglie aveva trovato la prima occupazione nel 2023, a 60 anni, mentre dalla ctu si desumeva che la controricorrente aveva lavorato come segretaria fino alla nascita dei figli, per poi lasciare l’attività lavorativa, prima provvisoriamente, poi definitivamente, per occuparsi dei bisogni dell’intera famiglia. Il quarto motivo è inammissibile perché parimenti diretto al riesame dei fatti concernenti la situazione economico-patrimoniale della moglie che non avrebbe giustificato l’assegno riconosciuto a suo favore, specie considerando l’avvenuta assegnazione della casa per la quale la stessa moglie aveva corrisposto la somma di Euro 107.347,39. Al riguardo, il ricorrente sollecita, di fatto, un nuovo apprezzamento del merito circa lo squilibrio reddituale tra le parti in ordine al quale va comunque osservato che il suddetto pagamento per l’acquisto della casa familiare non presenta decisività, se considerato avulso dall’esame degli altri elementi valutati nella sentenza impugnata. Parimenti, il quinto motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti circa i presupposti del mantenimento, sui quali la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato. Il sesto motivo è del pari inammissibile. In tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/2023 ; n. 16982/2018 ). Nella specie, il ricorrente non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di avere fornito piena prova ma, a prescindere dalla tardività della produzione documentale, avvenuta solo in sede di giudizio di rinvio (in un caso con la comparsa conclusionale), non illustra gli specifici elementi che dovrebbero dimostrare la comunanza di una vita comune assimilabile al coniugio, esclusa dalla Corte territoriale sulla base della sola convivenza, limitandosi a ribadire il suo personale convincimento e sostanzialmente sollecitando un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate. Infine, anche il settimo motivo è inammissibile. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass., n. 13212/2023 ). In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 , comma 2, c.p.c. (SU, n. 32061722). Nella specie, il ricorrente lamenta che la domanda della B.B. non sia stata accolta nell’interezza, ma la decisione di non compensare non può essere sindacata, non emergendo una soccombenza reciproca tra le parti, ma un accoglimento parziale delle varie istanze della moglie. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Conclusione Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 20

Spese straordinarie: solo quelle prevedibili, ponderabili e quantificabili possono essere azionate in forza del titolo originario

Tribunale Enna, Sent., 21/06/2025, n. 215
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2021 PROMOSSA P1 , nata ad (…) il giorno (…) (C.F.: (…)) elettivamente domiciliata in N. , via F.lli Testa n. 53, presso lo studio dell’Avv. S. T. (C.F. (…)), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Attrice OpponenteCONTRO C1 nato a (…) il (…) (C.F.: (…)), elettivamente domiciliato in L. , al C. U. n. 500. presso lo studio dell’avv. A. D. M. (C.F.: (…) ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Convenuto Opposto – Svolgimento del processo Con atto di opposizione qualificato ex artt. 615, comma 1 e 617 c.p.c., P1 ha convenuto in giudizio C1, proponendo opposizione avverso l’atto di precetto notificatole in data 09/06/2021, con il quale le è stato intimato il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dal Sig. C1 per la figlia nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate complessivamente in Euro 1.693,68, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019. A sostegno della propria opposizione la P1 ha contestato: i) l’improcedibilità dell’azione essendo il titolo esecutivo azionato sospeso in virtù dell’ordinanza emessa dalla Dott.ssa X2 in data 13.11.2020 nel giudizio 1588/2019 R.G.-Trib. Enna; ii) l’irregolarità formale del titolo esecutivo “già formulate in seno al procedimento 1588/2019, in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”; iii) l’esaurimento del diritto di azione essendo stati notificati due precetti per lo stesso periodo “Il primo precetto fa riferimento a spese sostenute fino alla data del 31.8.2019, il secondo precetto riporta spese dal 24.2.2019 al 31.12.2020, con ciò sovrapponendo le richieste per uno stesso periodo dal 24.2.2019 al 31.08.2019, per il quale il precettante ha già avanzalo richiesta e per il quale pende giudizio di opposizione iv) l’inesistenza del titolo esecutivo per le spese richieste essendo lo stesso non certo, né liquido cd esigibile; v) mancanza del carattere della straordinarietà delle spese; vi) Conteggi errati: discrasia tra gli importi risultanti dal precetto e quelli risultanti dalla somma degli scontrini allegati; vii) istanza di riunione del presente procedimento a quello pendente al n. 1588/2019 pendente presso il tribunale di enna Conclusivamente, l’opponente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l’inefficacia del precetto opposto, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In data 15 settembre 2021, si è costituito in giudizio C1 , il quale ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di nel merito, ha contestato la fondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna dell’opponente alle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. All’udienza del giorno 1 febbraio 2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del procedimento de quo con quello portante il n. 1588/2019 r.g. “stante il diverso stato in cui i due procedimenti si trovano, atteso che il procedimento in epigrafe è chiamato oggi alla prima udienza di trattazione e occorre che ci si riservi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo avanzata dall’opponente, oltre che sulle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, mentre il procedimento iscritto al n. 1588/2019 r.g.a.c. viene chiamato per la precisazione delle conclusioni e verrà posto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.”. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il Giudice Istruttore, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione, ha rigettato la relativa istanza, unitamente alle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, rinviando per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 giugno 2022, in seguito differita per il prosieguo all’udienza del 7 novembre 2023. In data 25 ottobre 2023, si è costituito il nuovo procuratore di parte opposta, avv. A. D. M. , il quale, in seno alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore, si è riportato integralmente a quanto dedotto ed eccepito dal precedente procuratore, ad esclusione dell’accezione di incompetenza del giudice adito. In data 19.07.2024, all’esito dell’atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell’avv. D. , procuratore di parte opponente, si è costituito in giudizio il nuovo procuratore, avv. S. T. , il quale ha reiterato le domande giudiziali e le richieste già formulate nell’atto di citazione in “opposizione a precetto ex artt.615 comma 1 e 617 c.p.c.” richiamandone per relationem perfectam le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni difensive. Si sono susseguiti una serie di rinvii d’ufficio, all’esito dei quali è stata celebrata l’udienza di precisazioni delle conclusioni del 22/10/2024. Con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il G.I. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Preliminarmente, in relazione all’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di (…) sollevata da parte opposta, la stessa, non è stata riproposta dal nuovo procuratore costituito in seno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, pertanto la stessa deve ritenersi rinunciata. Nel merito dell’opposizione, si rileva che il precetto opposto è stato notificato per il recupero del 50% delle spese straordinarie, sostenute dal Sig. C1 per la figlia X nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate in: – Euro 515,27 per spese mediche e farmaci (50% di Euro 1.030,54); – Euro 1.016,95 Spese scolastiche e universitarie (50% di Euro 2.033,96); e dunque complessivamente Euro 1.532,22, cui sommare le spese del precetto, oltre la rivalutazione monetaria, interessi e spese. Il precetto, oggi opposto, è stato notificato in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti e in forza della quale “i ricorrenti, ciascuno nel periodo di permanenza dei figli presso la propria abitazione, provvederanno al mantenimento degli stessi. Per quanto riguarda il resto, abbigliamento, istruzione di ogni ordine e grado, viaggi, concorsi, sanità, assicurazioni, svaghi e le spese straordinarie necessarie, documentate i genitori provvederanno, ognuno, nella misura del 50%;”; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019, a tenore del quale era previsto a carico della madre, P1 l’obbligo di versare a C1 “a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore , con il padre convivente, della somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (08.8.2018) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta”, già notificati insieme al un precedente precetto del 15.11.2019, anch’esso opposto in seno al giudizio RG. 1588/2019 dell’intestato tribunale. Orbene, in ordine alla contestata improcedibilità del titolo esecutivo, atteso che lo stesso sarebbe stato sospeso dalla dott.ssa X2 nell’ambito del giudizio predetto, si rileva che, nel corpo dell’ordinanza del 13.11.2020, si evince che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è prevista solo “in relazione alle somme pretese dal C1 a titolo di arretrati dell’assegno dovuto dalla signora P1 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da agosto 2018 a dicembre 2018 ” (all. 3 comparsa di costituzione e risposta), mentre il presente giudizio attiene alle somme relative al periodo intercorrente dal mese di settembre 2019 a dicembre 2020. Con riferimento, invece, all’irregolarità formale del titolo esecutivo “giù formulate in seno al procedimento 1588/2019. in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”, attesa la mancata riunione dei due procedimenti le eccepite irregolarità, non riportate nell’atto introduttivo del presente giudizio, non possono essere conosciute da questo Giudice, né sul punto può aversi contraddittorio. Venendo al merito dell’opposizione, si osserva quanto segue. Con riferimento al diritto del C1 di agire esecutivamente per la corresponsione delle spese da ripartire al 50% tra i coniugi a far data dal settembre 2019 deve, preliminarmente, osservarsi che, a fronte dell’inadempimento del genitore obbligato a concorrere alle spese straordinarie necessarie al mantenimento della prole, il genitore creditore ha facoltà di ricorrere a diverse forme di tutela giurisdizionale. A tal riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale ha affermato che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore” (cfr. Cass. n. 11316 del 2011); a tale orientamento si affianca, senza contraddirlo, quello secondo cui è legittima la scelta del creditore di munirsi di altro titolo esecutivo quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte; in tal senso si pone quella giurisprudenza di legittimità che statuisce che “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità” (Cass. 1758 del 2008 cui sono seguite Cass. 4543 del 2011 ; Cass. 1161 del 2017 , in quest’ultima pronuncia si ritiene necessario l’accertamento giudiziale quando le somme da pagare non siano determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico; da ultimo v. Cass. Sez. 6- 1 n. 4513 del 21/02/2020 ). Il principio da cui muovere è quello per il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per diletto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione e oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitalo e quantificato, in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso e all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche. Risulterebbe, infatti, priva di reale efficacia la condanna alla contribuzione di una quota delle spese straordinarie (senza altra specificazione) ove sul coniuge creditore gravasse comunque l’onere di azionare nuovamente il credito per le spese straordinarie, normalmente futuro e incerto nel quantum al momento della pronuncia sul vincolo matrimoniale, chiedendo al giudice, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento diretto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758 ). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzala dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze dei figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio” (Cass. civile sez. I, 13/01/2021, n. 379). Pertanto, seguendo l’orientamento al quale si aderisce, le spese che sebbene qualificate come straordinarie, nella sostanza rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento della prole tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Da ciò discende la idoneità in astratto del titolo azionato al fine del recupero del 50% delle spese straordinarie. Fermo quanto sopra evidenzialo in relazione all’efficacia del titolo esecutivo per il recupero coattivo dell’onere di contribuzione, deve ritenersi parzialmente fondato il motivo di opposizione riguardante la somma pretesa a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese indicate in precetto pari ad Euro 1.532,22 sostenute e qualificate come straordinarie dal genitore collocatario. Occorre soffermarsi sul significato da riconoscersi alla locuzione “spese straordinarie”, non ricomprese in quanto tali nell’assegno mensile quantificato in modo forfettizzato per il mantenimento della prole, e ciò nell’intento di realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del genitore creditore anticipatario e quelle dell’altro genitore, tenuto al rimborso “pro quotai il tutto all’interno di una più generale cornice nella quale si realizza l’interesse della figlia ad essere educata e mantenuta dai genitori nel rispetto delle sue esigenze. Il provvedimento del Tribunale di Enna di cessazione degli effetti civili del matrimonio conferma le disposizioni di carattere economico concordate dalle parti in seno al ricorso congiunto, utilizzando una formula concisa e generica che manca di una esatta individuazione delle spese straordinarie le quali, esulando dall’assegno ordinario che il genitore non collocatario versa all’altro, per poter essere rimborsate devono essere state preventivamente concordate e di quelle che, invece, vanno comunque rimborsate, anche senza un preventivo accordo sulle stesse. Disposizioni che. peraltro, non sono state interessate dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 emesso da questo Tribunale, anche alla luce di quanto rilevato nell’ordinanza del 08/05/2020 resa nel procedimento di correzione dell’errore materiale, prodotta da parte opposta. Si osserva che un criterio abbastanza diffuso ritiene che il concetto stesso di straordinarietà presupponga, per definizione, uno scostamento da quello di ordinarietà e di normalità. Per spese ordinarie s’intendono, dunque, quelle atte a soddisfare i bisogni della quotidianità dei tigli, mentre, le spese straordinarie sono quelle preordinate a fronteggiare le esigenze dipendenti da eventi imprevedibili ed eccezionali, ovvero non rientranti nelle consuete abitudini di vita del figlio ovvero ancora quelle che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. A tal riguardo, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 3835 del 15/02/2021, ha specificato che “In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pur non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an”. Dunque, la pronuncia richiamata pone una distinzione non solo tra spese ordinarie e straordinarie ma anche tra spese straordinarie imprevedibili e spese che, seppure non ricomprese nell’assegno di mantenimento, poiché ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, possono integrare, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. In altri termini, tra le spese qualificate come straordinarie dall’opposto, elencate in precetto e allegate in sede esecutiva al titolo già ottenuto, sono rimborsabili (nella misura del 50%) esclusivamente quelle che, in quanto routinarie e prevedibili, rispondono ad esigenze di mantenimento della figlia o necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni quotidiani, ma che non possono ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento. Trattasi nel caso di specie di spese relative ad analisi cliniche, visite mediche specialistiche (dermatologica, ginecologica, gastroenterologica, certificato medico per patente di guida) o di natura scolastica che, in quanto tali, rientrano nella nozione di straordinarietà intesa nell’accezione lata di eccezionalità prevedibile. Venendo all’esame delle singole spese, oggetto del precetto opposto, emerge che l’importo complessivamente dovuto ammonta ad Euro 1.397,19 (quale metà della maggiore somma pari ad Euro 2.794,38), per: – Analisi cliniche (fattura n. (…) del 28.08.2020 di Euro 81,95 e fattura n. (…) del giorno 01.09.2020 di Euro 56,86); – Certificato medico per patente di guida (fattura n. (…) del 06.08.2020 di Euro 50,00); – Visite mediche (visita dermatologica fattura n. (…) del 25.08.2020 di Euro 100.00; Visita ginecologica ricevuta n. 205 del 04.06.2020 di Euro 170,00; visita gastroenterologica ticket n. 5867 del 27.08.2020 Euro 102,00) – Acquisto occhiali da vista come da scontrino fiscale pari ad Euro 230,96; – Acquisto libri scuola superiore (effettuato con tre ordini di acquisto, nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari rispettivamente a Euro 29,13 – Euro 36,29 – Euro 22,80, si esclude un ordine di acquisto pari ad Euro 31,35 effettuato da un soggetto terzo); – Bonifico del 07.02.2020 a favore dell’istituto di istruzione superiore (…) di Euro 25,00; – Pagamento del 15.06.2020, tramite F24, delle tasse scolastiche di Euro 48,39; – Tasse universitarie (bonifico del 06.09.2020 di Euro 186,00); – Spese per alloggio universitario (n. 2 Bonifici di Euro 1.116,00 del 9.09.2020 ed Euro 539.00 del giorno 8.12.2020 a favore della Fondazione (…) ). Con riferimento alla sussumibilità delle spese di alloggio universitario nell’alveo delle spese straordinarie si richiama, quanto da ultimo espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 18 marzo 2024 n. 7169, a tenore della quale “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente “fuorisede”), non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter , comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erutto attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno”. Il Tribunale ritiene, invece non dovute le somme relative alle spese, che di seguito si indicano: – Spese per l’acquisto di beni presso un negozio di calzature (scontrino negozio V. del 17.09.2020 di Euro 34,75), le stesse sono riconducibili nel circuito dell’ordinarietà perché attinenti alla vita quotidiana e alle esigenze della stessa e, in quanto tali devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento; – L’acquisto di un libro di scuola superiore, effettualo nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari ad Euro 31,35, effettuato da un soggetto terzo; – Sono altresì da escludere gli innumerevoli scontrini relativi all’acquisto di farmaci, per i quali non è possibile verificare se rientrino tra i farmaci da banco, da ricomprendere nelle spese di mantenimento ordinario, ovvero nelle spese straordinarie, come farmaci oggetto di prescrizione specialistica, atteso che sugli scontrini non è chiaramente riportata né l’indicazione del medicinale, né è allegata la relativa prescrizione medica; Da tutto quanto sopra esposto discende che l’opposizione proposta da P1 è solo parzialmente fondata e va, in pari misura accolta, dovendosi nella presente sede rideterminare il quantum dovuto da quest’ultima al C1 nell’importo di Euro 1.397,19, corrispondente al 50% delle spese che, tra quelle documentate da quest’ultimo nel presente giudizio, possono effettivamente qualificarsi come straordinarie prevedibili e rispetto alle quali deve, quindi, affermarsi la sussistenza del diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 24704 del 05/11/2020 “in tenui di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese”). L’esito della lite, in termini di parziale accoglimento della domanda, basta a motivare il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti. L’accoglimento del motivo di opposizione che ha ridotto – ancorché di poco – l’entità del credito, è altresì motivo per compensare interamente le spese di lite (cfr. Cass. n. 20374 del 11/10/2016 ). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 880/2021, ogni diversa istanza cd eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -Accoglie parzialmente l’opposizione proposta da P1 dichiara la parziale nullità e inefficacia dell’atto di precetto opposto e, per l’effetto, limita l’efficacia esecutiva del precetto opposto alla minor sorte capitale di Euro 1.397,19, oltre le spese precettate, gli interessi al tasso legale dalla scadenza di pagamento al saldo; -Rigetta le restanti domande formulate dalle parti; – Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Conclusione Così deciso in Enna, il 18 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2025

Riconosciuto l’assegno divorzile quando la rilevante disparità economica tra i coniugi è riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/07/2025, n. 18693
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Magistrati: Dott. TRICOMI Laura – Presidente Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Relatrice Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera Giurisprudenza di legittimità Ondif Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliera ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10460/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUPOI MICHELE ANGELO (…) con domicilio digitale (…); – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dall’Avvocata ABRAM DANIELA (…) con domicilio digitale (…); – controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 215/2024 depositata il 30/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte. Svolgimento del processo 1. A seguito di ricorso da parte di B.B. il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1353/2023 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con A.A. in data (…) confermando l’affido condiviso della figlia minore C.C. (n. nel 2008) e l’assegnazione della casa coniugale alla A.A. ponendo a carico del padre l’obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei figli con il versamento della somma complessiva di Euro 2.400 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per quanto qui rileva il Tribunale bolognese poneva carico del B.B. il pagamento dell’assegno divorzile a favore della ex moglie pari a Euro 500 mensili. 2.Proposto gravame da parte del B.B. la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della statuizione di primo grado, revocava l’assegno divorzile in favore della A.A. confermando nel resto le statuizioni del Tribunale con compensazione integrale delle spese di lite del primo e secondo grado. 3. Per quanto qui rileva la Corte d’Appello ha escluso che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile non risultando provata l’eventuale rinuncia ad aspettative professionali migliorative da parte della moglie che, dopo la decisione di non lavorare per il periodo matrimoniale, aveva ripreso la sua attività lavorativa pregressa che le consentiva l’autonomia reddituale , vivendo anche nella ex casa coniugale di cui il marito le ha trasferito la sua quota di proprietà, trasferimento al quale non era sicuramente obbligato pur ammettendo l’eventuale aiuto economico all’inizio della vita coniugale fornito da parte della famiglia della moglie per l’acquisto della casa stessa (pag. 12 della sentenza). 4. Avverso la sentenza d’appello n.215/2024 del 30.1.2024 notificata il 27.2.2024 A.A., dato atto di avere anche proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 395 , n.4 cod. proc. civ. lamentando l’esistenza di due errori di fatto, ha proposto ricorso per cassazione notificato il 29.4.2024, affidato a due motivi, cui resiste B.B. con tempestivo controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso, si chiede la cassazione della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 5 , legge n. 898/1970 , come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità dal 2018 in poi. 6.1. La Corte d’Appello di Bologna, infatti, non ha riconosciuto alla ricorrente (coniuge economicamente più debole) l’assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, pur a fronte dell’incontestato contributo fornito e del sacrificio sopportato dalla ricorrente stessa, la quale, per circa 15 anni, ha lasciato il lavoro per dedicarsi in via esclusiva alla cura della famiglia (marito e tre figli), facendo apodittico e decontestualizzato riferimento a una autonomia reddituale di per sé non determinante e, peraltro, basata su un presupposto di fatto non esistente. 7. Con il secondo motivo di ricorso, si fa valere la nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 , n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) a causa dei vizi della relativa motivazione. 7.1. Si tratta, infatti, di una motivazione in contrasto con le previsioni degli artt. 132 , 115 e 116 c. p. c. e 2697 c. c., in quanto solo apparente e mancante dell’esplicitazione di una coerente ratio decidendi e, comunque, contenendo tale motivazione argomentazioni insanabilmente contraddittorie od obiettivamente incomprensibili. 7.2. In ogni caso, lamenta la ricorrente che la motivazione è insanabilmente viziata per avere la corte territoriale ritenuto che ella non avesse fornito la prova del sacrificio di proprie aspettative professionali, senza, tuttavia, neppure esaminare le istanze istruttorie che la stessa aveva formulato sin dal primo grado di giudizio”. 7.3. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto tendente ad una rivalutazione dei fatti e dei documenti di causa. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 9. Le modifiche più significative apportate all’art. 5 , comma 6, L. 898/1970 dall’art. 10 , comma 1, L. 74/1987 attengono all’accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo – quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione” (relative al criterio risarcitorio) – di cui il giudice deve “tenere conto”, anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l’assegno di divorzio, quando l’ex coniuge che richieda l’assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n.18287/2018 ; Cass. n. 35434/2023 ; Cass. n.4328/2024 ). 9.1. A tal fine il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi “attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. 9.2. I criteri di cui all’art.5, comma 6, legge cit. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all’an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. 9.3. Si è inoltre chiarito come “l’autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole”. 9.4. La funzione perequativo-compensativa dell’assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 ; id. 32354/2024). 9.5. Ciò posto, la corte territoriale ha argomentato il rigetto dell’assegno divorzile sulla base della mancata prova della rinuncia ad aspettative professionali migliorative da parte della A.A. e dell’asserito trasferimento da parte del marito della sua quota di proprietà dell’ex casa coniugale in assenza di alcun obbligo in tal senso e pertanto beneficiando di un’elargizione rilevante sotto il profilo perequativo-compensativo, come allegato dal B.B.. 9.6. I due elementi valorizzati sono entrambe contestati e riguardo al secondo va detto che, oltre alla ricorrente, è lo stesso controricorrente a chiarire di non avere ceduto la sua quota di comproprietà ma di avere allegato di avere adempiuto alla funzione perequativa con l’intestazione della quota del 50% alla moglie al momento dell’originario acquisto dell’immobile, acquisto che afferma essere avvenuto interamente con propri mezzi economici circostanza contestata dalla ricorrente. 9.7.Con riguardo al ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio va rilevato che la corte territoriale ha richiamato un precedente delle sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. n. 32198/2021) pronunciato tuttavia in diversa fattispecie di richiesta di assegno divorzile da parte di ex coniuge che ha intrapreso nuova convivenza dalla quale è altresì nato altro figlio. 9.8. In realtà la Corte di cassazione ha più appropriatamente chiarito che l’assegno divorzile, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economicopatrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Cass. 35434/2023 ) e che, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. 24795/2024 ). 9.9. Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. 4328/2024 ). 10. Come sin qui emerge, il quadro interpretativo utilizzato dalla corte di merito non è appropriato alla fattispecie in esame e pertanto la doglianza, oltre che ammissibile in quanto attiene alla corretta interpretazione del parametro normativo, è anche fondata. 10.1. La corte bolognese avrebbe dovuto considerare se la rilevata disparità dei redditi fra gli ex coniugi (cfr. pag. 10 ultimo cpv.) sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, alla luce di un concetto di “autoresponsabilità” che deve aver presente l’intero andamento della vita matrimoniale e le scelte della ripartizione dei ruoli familiari espressamente o tacitamente condivise. La dedizione esclusiva alla cura della famiglia, che potrebbe essere conseguita anche ad una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, non è stata presa in considerazione ai fini perequativi. 10.2. La censura della ricorrente è fondata anche in relazione alla motivazione circa il ritenuto trasferimento del 50% della quota di proprietà del controricorrente della ex casa coniugale. Sussiste infatti un’intrinseca contraddittorietà fra il tenore letterale del riferimento fatto dalla corte felsinea “al trasferimento della sua quota di proprietà, trasferimento al quale non era sicuramento obbligato pur ammettendo l’eventuale aiuto economico all’inizio della vita coniugale fornito da parte della famiglia della moglie per l’acquisto della casa stessa ” e la incontroversa circostanza, dedotta da entrambe le parti, del mancato trasferimento da parte del B.B. della quota del 50% di sua proprietà della ex casa coniugale alla ex moglie. In proposito è la stessa sentenza impugnata che nl dare conto del secondo e terzo motivo di gravame proposti dal B.B. enuncia che l’appellante ” allega al riguardo di avere già ampiamente assolto ai suoi doveri per un contributo con funzione compensativo-perequativa mediante l’intestazione in favore della A.A. nella misura del 50% della casa coniugale, da lui esclusivamente acquistata attraversi i propri risparmi ed i proventi della propria attività lavorativa in tal modo confluiti nel patrimonio individuale della ex coniuge.” 11. In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per riesame alla luce dei sopra enunciati principi oltre che per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2025.

Diritto agli alimenti: è necessaria la prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento

Corte d’Appello Milano, Sez. delle persone, dei minori e della fam., Sent., 01/04/2025, n. 929
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO – Presidente dott. FEDERICO BOTTA – Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA – Giudice ausiliario rel. e con l’intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello promossa da: C.G., nato a M. (…), C.F. (…), residente in P. B. via P. G. XXIII n.24, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario De Pascale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Viale Regina Margherita n. 39 APPELLANTE contro C.E.B., nato a M. il (…), C.F. (…), residente in V. P. Piazza P. n.16/F, rappresentato e difeso dall’Avv Giovanni Esposito del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 5 APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda ex artt. 433 e 438 c.c. Svolgimento del processo Con atto di citazione in appello notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo il 18.7.2024 il sig. C.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lodi n.478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, con cui sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva le domande 1,2,3,4, proposte da G.C. nei confronti di E.B.C. ex artt.433 e 438 c.c, nonchè per carenza di legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. ed è stata respinta ogni altra domanda dell’attore, la domanda riconvenzionale del convenuto, con compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale di Lodi ha così riassunto la vicenda allegata dall’attore: conclusioni di parte attrice: 1)accertare in via preliminare e incidentale lo stato di bisogno della comune madre P.C. non disponendo di mezzi propri essenziali; 2)dichiarare tenuti i due figli ex artt. 433 e 438 c.c. al pagamento degli alimenti a favore della comune madre; 3)accertare che C.G. ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle badanti fino ad ora della madre; 4)dichiarare tenuto in via di regresso ex art. 1299 c.c. e condannare C.E.B. alla rifusione al fratello C.G. della somma di Euro 34.715,09 corrisposta al suddetto titolo; 5)in via subordinata dichiarare tenuto in via di regresso il fratello a rifondergli la diversa somma e/ quota parte degli importi di cui al punto 4); 6)accertare e dichiarare che B.C. per il futuro e fino a quando la madre resterà in vita a rifondere al fratello l’intero costo da questi sostenuto per le badanti della madre; 7)respingere le domande di risarcimento danni ex art. 2043 avanzata dal convenuto e condannarlo ex art. 96 c.p.c.; 8)con vittoria delle spese di lite; 9)in via istruttoria l’ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. conclusioni di parte convenuta: carenza di legittimazione attiva di C.G. in relazione allo stato di bisogno della madre e conseguenti domande di accertamento di obbligo al pagamento degli alimenti; rigettare tutte le domande; in via subordinata: nell’ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza della domanda determinare l’entità delle somme da ripetere all’attore ex art. 1229 c.c. in ragione dell’effettivo bisogno della madre e in proporzione alle effettive capacità economiche delle parti; in via riconvenzionale: accertato che dal dicembre 2020 il sig. G.C. preclude al fratello B. ogni contatto con la madre e accertato l’illiceità della condotta, condannare C.G. al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 500,00 per ciascun mese fino alla data del presente atto per complessivi Euro 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; in via istruttoria l’ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 e n.3 c.p.c.; con vittoria di spese. Il Tribunale di Lodi non ha ammesso le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta CTU; ha ritenuta fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per la domanda 1) e quindi per le nn. 2,3,4,) in quanto non risulta che C.G. sia rappresentate o mandatario della madre o suo Amministratore di Sostegno e quindi non vi è diritto a far valere in giudizio una posizione giuridica altrui; l’unico soggetto legittimato ad agire contro C.E.B. sarebbe la madre P.C. nata il 6.4.1931 e qualsiasi diversa prospettazione si porrebbe in contrasto con l’art. 81 c.p.c.; la domanda n.5 proposta ex art. 1299 c.c. come apparentemente svincolata dall’obbligo alimentare è infondata: i contratti stipulati con le badanti sono stati sottoscritti da C.G., unico obbligato ai pagamenti, da cui non emerge nemmeno che la prestazione deve essere resa a favore di terzi e rispetto a questi contratti il convenuto è terzo non obbligato; stessa posizione di terzietà assume il fratello per le ulteriori spese allegate; stessa motivazione vale per la domanda ci cui al n.6; C.G. potrebbe chiedere il rimborso alla madre la quale si suppone sia stata la beneficiaria delle prestazioni. Quanto alla domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato l’infondatezza per carenza di allegazione a supporto e di prove. Ha compensato le spese legali. Ha proposto appello C.G. per riproporre tutte le domande rigettate. Quanto alla carenza di legittimazione attiva per le domande 1,2,3,4 sostiene che: non ha voluto agire per conto della madre, ma ha agito in via di regresso verso il fratello coobbligato in solido ex art. 433 c.c. (causa petendi) per ottenere il rimborso di quanto ha pagato a vario titolo per far fronte alle esigenze di vita della comune madre e la domanda di accertamento dello stato di bisogno della madre ha avuto una necessità strumentale pregiudiziale all’azione di regresso; chi ha adempiuto ex art. 433 c.c. matura un diritto di credito nei confronti degli altri coobbligati; lo stato di bisogno della madre e i suoi pagamenti sono stati provati documentalmente e le istanze istruttorie formulate utili a ciò sono state respinte; per l’effetto devolutivo al Giudice di appello riformula le istanze di merito da accertarsi superato il vaglio della sussistenza della legittimazione ad agire. Chiede l’accertamento a mezzo CTU delle condizioni di salute della madre; dal gennaio 2021 ha assunto come badante la sig.ra A.M.B. con mansioni “assistenza persona non autosufficiente” rimasta in servizio fino al 16.5.2021 con stipendio lordo di Euro 5.648,95 (doc.3); al 12.5.2021 ha assunto con le medesime mansione la sig.ra L.A.T.C. per 40 ore settimanali e stipendio netto mensile di Euro 1220,00, la quale tuttora è in servizio, alla quale nel 2021 sono stati corrisposti Euro 9.833,60 per netto in busta paga e Euro 1461,98 per contributi; nel 2022 Euro 14.432,28 per netto in busta paga e Euro 2.338,58 per contributi (doc.4); fino ad oggi ha corrisposto Euro 34,715,09; la madre percepisce solo la pensione di reversibilità di Euro 1220,00 mensili (doc.1) accreditato sul conto corrente in banca a cui è delegato il figlio G. utilizzato per il pagamento del canone di locazione e ulteriori spese di Euro 900 e i rimanenti Euro 300 per spese alimentari e per i beni di prima necessità (doc.6); Lui è in difficoltà economica e deve farsi aiutare dalla compagna; il fratello è in pensione ed è proprietario di due appartamenti; la domanda n.5 e 6 è svicolata dalla domanda n.1 in quanto chiede la rifusione in via di regresso di una quota parte al fratello del costo delle badanti e non l’integrale rimborso; reitera tutte le istanze istruttorie. Si è costituto C.E.B. il 28.1.2025, il quale sostiene che: è corretto il rilievo del Giudice che il fratello non è legale rappresentante della madre e, qualora avesse ritenuto la situazione di bisogno della madre, avrebbe dovuto chiedere la nomina di un ADS; non vi è prova dello stato di bisogno della madre e dell’effettiva spesa esclusiva del fratello a sua vantaggio; l’aver provveduto spontaneamente in favore della madre costituisce l’adempimento di un’obbligazione naturale morale non ripetibile ex art. 2034 c.c.; le allegazioni sullo svolgimento dei fatti viene contestato, lui provvedeva alla madre la quale non era depressa ma viveva normalmente fino al 2020 e poi lui non è più riuscito a contattarla, non ha un telefono e dove vive non vi è il citofono; non vi è stato di bisogno della madre la quale percepisce la pensione e ha cospicui risparmi; il contratto locativo prodotto è assai oneroso e le firme non appaiono autentiche ovvero della sig.ra C.; nel gennaio 2016 la madre aveva sul proprio conto corrente la somma di Euro 48.868,16 e non ha poi mai avuto spese straordinarie; il figlio G. le dava Euro 700 dalla pensione lasciando sul conto i restanti 500/600 mensili che dovrebbero essersi accumulati arrivando ad essere circa Euro 80.000: la stessa documentazione prodotta da controparte doc.17 documenta un saldo di c/c della madre al novembre 2020 di Euro 51.454 e la predetta somma pare essere stata utilizzata per pagare debiti della società C. Srl alias G.C. per la ristrutturazione dell’immobile formalmente locato alla madre; la composizione societaria della predette società ora sono: per C. il 10% B., compagna del fratello, e per il 90% della società fiduciaria canadese A.D. Limited (prima di C.G.) e per la M. il 100% alla detta società canadese prima del C.G.; C.G. è un facoltoso imprenditore nel campo pubblicitario oltre che Presidente dell’A. (A.I.P.) e la M. srl, società operativa, con uffici nella medesima villa di via A. G. 2 ove vive l’attore con la propria famiglia e con la madre (grande villa con piscina in Mediglia); a Co.ri.gre sono intestati altri immobili e la M. ha un volume d’affari superiori ad Euro 500.000 annui con emolumento per la formale amministratrice di soli Euro 5160 annui; E.B.C. ha unica fonte di reddito a pensione mensile di Euro 1627,75 ed è proprietario di un piccolo appartamento a V.P. in cui vive con la famiglia; gli scontrini prodotti non sono riferibili alla madre; ogni spesa compresa quelle delle badanti non è mai stata concordata; corretta la motivazione del Tribunale nel rigetto delle domande 5 e 6. Chiede conferma sentenza; in via subordinata nell’ipotesa di fondatezza anche parziale dell’appello, determinare l’entità delle somme da ripetere ex art. 1229 c.c in ragione dell’effettivo stato di bisogno della madre e in proporzione delle capacità economiche di E.B.C. e in caso di ammissione di ammissione delle prove avversarie richiama le proprie. Parte appellante in data 28.1.2025 ha depositato: Redditi 2021 reddito complessivo Euro 31.533; Redditi 2022 reddito complessivo Euro 40.565; Redditi 2023 reddito complessivo Euro 7468,00 e in data 19.2.2025 ha depositato la Nota di precisazione delle conclusioni. Parte appellante in data 27.2.2025 ha depositato la Nota di Precisazione delle conclusioni. All’udienza del 4 marzo 2024, tenutasi con la modalità di trattazione orale, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte della parte costituita contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte in questo grado da parte appellante, considerato che l’istruttoria esperita in primo grado sia sufficiente per definire le posizioni delle parti in causa, confermando sul punto la decisione del Tribunale di Lodi anche a riguardo della irrilevanza della richiesta CTU sullo stato di bisogno della madre che si presenta irrilevante e meramente esplorativa. L’appello nel merito è infondato. Va condivisa la decisione del Tribunale di Lodi che ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del sig. G.C. in applicazione dell’art. 81 c.p.c. rispetto alla domanda n.1 volta a richiedere l’accertamento dello stato di bisogno della propria madre e per conseguenza di connessione anche rispetto alle domande indicate ai nn.2,3,4. Infatti, appare indiscutibile che C.G. non sia portatore di alcun titolo che possa legittimarlo a far valere in giudizio la posizione giuridica della madre P.C., non risultando essere per la stessa rappresentante legale o suo amministratore di sostegno. Inoltre, per l’esercizio dell’azione di regresso verso il fratello tenuto all’obbligo alimentare verso la comune madre, avrebbe dovuto essere documentato lo stato di bisogno della stessa per giustificare il fatto che il figlio G.C. si fosse fatto carico dei relativi costi. Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova documentale a cui non avrebbe potrebbe sopperire il Tribunale disponendo la richiesta CTU. Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033 “Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. L’articolo 438 del c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all’an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell’alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e laimpossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” La Corte condivide anche il rigetto della domanda n. 5 svolta da parte attrice ora appellante in via subordinata, per diritto proprio avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi asseritamente assunti per le badanti della madre P.C. oltre a varie altre spese di cui a scontrini e ricevute. C.G. ha stipulato i contratti prodotti e pertanto non può invocarne una co-obbligazione in capo al fratello E.B.C. ed in ogni caso la documentazione prodotta a fondamento della domanda non contiene espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate, che, qualora fosse la madre sarebbe l’unica ad essere tenuta al rimborso a favore del figlio G.. Stante il rigetto dell’appello deve essere disposta a carico di C.G. la soccombenza alle spese di lite a favore di C.E.B., nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornate al 2022. P.Q.M. La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata il 11.6.2024, così dispone: 1)rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; 2)condanna C.G. a rifondere a C.E.B. le spese di lite del grado liquidate nella misura di Euro 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta; 3)sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co.1 quater TUSG a carico dell’appellante. Conclusione Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025. Depositata in Cancelleria il 1 aprile 20

I genitori concorrono alle spese straordinarie in misura proporzionale al proprio reddito e alla capacità di lavoro di ciascuno

Cass. civ., Sez. I, Ord.,17/06/2025, n. 16322
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15493/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA FORMENTINI N. 80, presso lo studio dell’avvocato VIRGILI RITA (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente – Contro B.B., elettivamente domiciliato in FERMO CORSO CAVOUR N. 117 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CEROLINI PAOLO (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1814/2023 depositata il 20/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Svolgimento del processo Ritenuto che: Il Tribunale di Fermo, con sentenza nr 386/2022, corretta con ordinanza 2.2.2023, disponeva l’addebito della separazione fra B.B. ed A.A. in capo al marito e l’affido dei minori ai Servizi sociali, la collocazione presso la madre nonché l’attribuzione alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 per ciascuno oltre al 100% delle spese sostenute nonché l’importo di Euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge. Avverso tale decisione A.A. proponeva appello eccependo la nullità della c.t.u. chiedendo l’affidamento dei minori, l’aumento dell’assegno stabilito a suo favore e l’attribuzione a carico del padre del 100% delle spese straordinarie. Si costituiva B.B. istando per il rigetto dell’appello ed in via incidentale chiedeva l’addebito della separazione in capo alla moglie, il collocamento dei figli presso di sé. La Corte di appello con sentenza nr 1814/2023 accoglieva parzialmente l’appello principale ponendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie ed il 70% a carico del padre; disponeva che quest’ultimo versasse alla madre oltre al mantenimento, anche l’assegno unico ed universale per il nucleo familiare dallo stesso percepito, respingendo per il resto l’appello principale e quello incidentale. Escludeva che nell’indagine tecnica fossero configurabili i profili di nullità denunciati. In primo luogo, per quello che riguarda la durata del colloquio con i minori da parte del dott. C.C., osservava che tale fatto non determinava l’invalidità delle operazioni tenuto conto che non era stato spiegato per quale ragione il colloquio non sarebbe stato sufficiente ai fini dell’espletamento dell’incarico. Per quanto riguarda le registrazioni dei colloqui che, secondo la prospettazione dell’appellante sarebbero state consegnate in modo incompleto il giudice di merito rilevava che la censura era generica e non intaccava l’articolata motivazione del Tribunale basata sul fatto che il c.t.u., nell’elaborazione del risultato finale, doveva dare una rappresentazione sintetica dei colloqui e che in ogni caso doveva escludersi, nel caso concreto, l’effettiva rilevanza ai fini della decisione delle porzioni di conversazione che la parte resistente aveva sottolineato, come non riportate, trattandosi di dichiarazioni relative ad episodi emersi ed analizzati nel corso della prima c.t.u., espressamente richiamata dalla dott.ssa Maroni, ed in base alle quali il Tribunale aveva ritenuto che la mancata completa trasposizione dei colloqui non aveva inficiato la validità delle ricostruzioni e conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. Osservava pertanto che l’appellante si era limitata a contestare la validità della consulenza senza intaccare le conclusioni del c.t.u. che sono state poste a fondamento della decisione del Tribunale di affidare ai servizi sociali i figli minori. Rilevava poi quanto alla mancata audizione del teste D. e del figlio, finalizzate entrambe a sostenere i rilievi sollevati in ordine allo svolgimento delle operazioni peritali, che la genericità della censura non aveva intaccato la motivazione del Tribunale laddove non aveva dato corso alla richiesta ritenendola infondata. Con riguardo alle spese straordinarie, per le quali l’appellante sollecitava una modifica nel senso di accollarle per intero al padre in considerazione del suo stato di disoccupazione e del fatto che i minori trascorrevano tutto il tempo con la madre, la Corte riteneva parzialmente fondata la domanda ponendo a carico del padre il 70% delle spese in considerazione del divario reddituale esistente fra i genitori e del maggior apporto dato dalla A.A., con la quale i figli coabitavano. La Corte poi passava a vagliare l’impugnazione incidentale con cui l’appellato si doleva dell’addebito della separazione. Al riguardo rilevava che l’assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non rappresentava un elemento sufficiente ad escludere l’addebito della separazione. Osservava che l’assoluzione pronunciata dal giudice penale era stata legata alla mancanza di prova circa l’abitualità delle condotte non avendo a tal fine ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa. Evidenziava che in data 6.10.2013 la A.A. aveva riferito di essere stata percossa ed aggredita alla presenza dei bambini ed era stata dimessa dal Pronto soccorso con contusioni alla regione auricolare sinistra e con un giorno di prognosi e che altri episodi di aggressioni, descritti nella sentenza penale, costituivano indici di un atteggiamento aggressivo posti in essere ai danni della A.A. e ritenuti idonei a rendere intollerabile la situazione così da giustificare l’addebito in capo al marito. Escludeva poi che un qualche rilievo potessero assumere ai fini in esame i comportamenti ostativi della moglie nei rapporti padre-figli trattandosi di aspetti che non influiscono sulle cause della separazione quanto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Riteneva che non potesse essere accolta la richiesta del padre di modificare la collocazione dei minori tenuto conto dell’atteggiamento di avversione manifestati da parte di D. e P. sottolineando che l’affido ai servizi sociali rappresentava una misura idonea a tutelare l’interesse dei minori perché finalizzata a realizzare una graduale ripresa dei rapporti tra i figli ed il padre e a garantire il rispetto del principio della bigenitorialità. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito B.B. con controricorso e ricorso incidentale affidato a 4 motivi. Motivi della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 nr 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 111 della cost e dell’art. 115 c.p.c. non corretta disposizione relativa ai figli minori-nullità della consulenza per il mancato rispetto del contraddittorio e omessa e/o distruzione atti irripetibili ad opera della c.t.u. D.D. – mancata consegna di materiale peritale ai CTP e all’avvocato della ricorrente- omesso esame dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione fra le parti. Si deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni giudicando su perizie che non avevano rispettato il contraddittorio e redatte con difformità di trattamento nei confronti del B.B. e della A.A. e non avrebbe deciso sulla base di prove che erano state dedotte dalla ricorrente e formate nel processo e sulla mancata consegna delle complete registrazioni effettuate nel corso della seconda c.t.u. sia ai consulenti di parte che al difensore dell’appellante, con ciò impedendo di svolgere contestazioni più dettagliate. Con un secondo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver la Corte di appello reso un giudizio non basato sulle risultanze processualiomessa disposizione sulle spese straordinarie. Si lamenta che la Corte di Appello, pur avendo parzialmente accolto il suo appello sulla ripartizione delle spese straordinarie per i figli, non avrebbe applicato correttamente l’art. 316-bis c.c., attribuendo rilevanza non all’attuale stato di disoccupazione di A.A. ma alla possibilità della stessa di potersi utilmente inserire nel mercato del lavoro. Il primo motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 nr 4 e 6 c.p.c. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe ben compreso la portata delle sue contestazioni quali formulate nel motivo di appello sostenendo che la natura delle contestazioni non sarebbe stata di carattere formale ma che sarebbero stati mossi rilievi critici specifici ma omette la riproduzione – quantomeno per stralci essenziali – del contenuto del motivo di gravame del quale si contesta la lettura offerta dal giudice di merito. La ricorrente non si cura di trascrivere i brani della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianza articolata col primo motivo di ricorso, qui in esame. La evidenziata deficienza illustrativa mina una adeguata (o almeno sufficiente) comprensione ad opera della Corte dell’accadimento processuale, e, in specie, dell’oggetto della controversia come definito, in tal guisa impedendo qualsiasi (pur astratto) apprezzamento circa la fondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente, oltremodo prima facie destinati ad infrangersi contro una non implausibile (se non logicamente corretta) lettura degli atti processuali offerta dal giudice territoriale il quale aveva escluso che al di fuori degli eccepiti vizi di nullità ritenuti insussistenti non erano stati forniti elementi in grado di mettere in discussione le conclusioni della c.t.u. In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che in merito alla durata del colloquio non fosse stata spiegata l’incidenza di tale aspetto sulla regolarità delle operazioni peritali e che invece con riferimento alla mancata consegna delle registrazioni che erano state pacificamente consegnate nel corso del giudizio di primo grado la Corte aveva rilevato la mancanza di specificità della censura rispetto alle motivazioni poste a base della decisione impugnata. Deve evidenziarsi che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Il secondo motivo è inammissibile. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla Corte di merito nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia. Ed infatti “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021 ). Ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, occorre considerare non solo la situazione reddituale ma occorre tenere conto della capacità di lavoro di ciascun genitore. La Corte di merito, sulla premessa che le spese straordinarie hanno un carattere residuale, ha considerato ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie da un lato, la capacità lavorativa dell’appellante desunta dalle pregresse esperienze lavorative e la mancata allegazione, da parte di quest’ultima, della ricerca di una attività lavorativa, e, dall’altro, l’accresciuto contributo, riconosciuto dal Tribunale per ciascuno dei tre figli ad Euro 600,00 in ragione delle loro maggiori esigenze, dell’apporto dato dalla madre con la quale i figli abitano e delle differenze reddituali esistenti fra le posizioni dei genitori. La censura, nei termini in cui è stata prospettata è inammissibile in quanto tesa a stimolare una rivalutazione del merito della causa, nonostante le circostanze allegate siano state oggetto di apprezzamento di fatto da parte del giudice del merito sicché nessun omesso esame ovvero violazione di legge appare prospettabile. Resta ora da esaminare il ricorso incidentale. Con un primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Ancona posto a fondamento dell’addebito della separazione in capo a B.B. i comportamenti offensivi e aggressivi attribuitigli da A.A., ritenendoli erroneamente confermati nella motivazione della sentenza penale del Tribunale di Fermo 499 del 24.5.2002, con la quale il predetto è stato assolto dall’imputazione per il reato previsto e punito dall’art. 572 c.p. Si sostiene che il giudice di merito avrebbe integralmente travisato il contenuto della sentenza penale di assoluzione sopra citata, giacchè nella motivazione di tale sentenza non si sarebbe dato atto della conferma dei predetti comportamenti, ritenuti piuttosto non provati proprio alla luce delle contraddittorie affermazioni rese da A.A. Pertanto, contrariamente a quanto la Corte di Appello ha affermato, il Giudice penale, dopo avere esaminato le circostanze dedotte della parte offesa in ordine alle offese e alle aggressioni che le sarebbero state arrecate da B.B., le ha ritenute irrilevanti poiché “intrinsecamente contraddittorie, generiche e non univoche”. La corretta individuazione del contenuto della sentenza avrebbe certamente comportato l’esclusione dell’addebito della separazione a B.B., poiché lo stesso addebito è stato fondato soltanto sulle circostanze sopra indicate, non confermate nel processo penale. Con un secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 , 315-bis e 151 c.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza ora impugnata, ritenuto, con riguardo all’addebito della separazione chiesto da B.B. nei confronti di A.A., che il diritto dei figli alla bigenitorialità non influisce sulle cause della separazione ma sull’esercizio della responsabilità genitoriale e dunque sul regime dell’affidamento dei figli minori. Si sostiene al riguardo che la violazione dei doveri di cui agli art. 147 e 315- bis c.c., ad avviso del ricorrente incidentale, assume senz’altro rilievo in ordine all’addebito della separazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 , 1 comma, c.c., secondo cui l’addebito può derivare sia dalla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia da fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte di Appello di Ancona, in ordine al primo motivo dell’appello incidentale di B.B. – concernente l’addebito della separazione – ha escluso tale addebito nei confronti di A.A. riferendosi esclusivamente alla compromissione, da parte della stessa, del diritto alla bigenitorialità, omettendo di considerare il fatto costitutivo, dedotto nell’appello incidentale, della continua denigrazione, da parte della predetta e dinanzi ai figli, del padre e della sua famiglia di origine. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello ai fini della domanda di addebito formulata dal marito mancato di considerare i fatti contenuti nelle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel giudizio di primo grado, specificamente indicati nel primo motivo dell’appello incidentale. Tali fatti concernono il disturbo della personalità di A.A. e la denigrazione, da parte della stessa, di B.B. nonché l’atteggiamento di rabbia e rivendicazione dalla medesima tenuto nei confronti del predetto. Si sostiene che il consulente avrebbe anche evidenziato che A.A. aveva agito nei rapporti con l’altro coniuge e con i figli “in maniera educativamente fragile e accecata da personali sentimenti di rabbia e bisogni di rivendicazione”. Il Giudice di Secondo Grado pertanto ha omesso di considerare fatti decisivi rilevati dai consulenti Tecnici d’Ufficio e oggetto di discussione tra le parti, cioè il disturbo di A.A. e il comportamento della stessa vendicativo e denigratorio nei confronti del marito: tali fatti, se esaminati, avrebbero comportato l’inattendibilità degli addebiti formulati da A.A. nei confronti di B.B. per l’addebito a quest’ultimo della separazione. In effetti tale addebito è stato fondato esclusivamente sulle affermazioni unilaterali di A.A., omettendo ogni ulteriore valutazione dei fatti. Il primo motivo è inammissibile. Occorre richiamare il condivisibile indirizzo di legittimità secondo cui ” in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass. 10/06/2016, n. 11892 ; Cass. 11/10/2016, n. 20382 ; Cass. 28/02/2018, n. 4699 ; Cass. 03/11/2020, n. 24395 ; Cass. 26/10/2021, n. 30173 ); Nel caso che qui occupa il rilievo critico è finalizzato a ottenere un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie espresse dal giudice di merito che, nell’ottica del ricorrente, dimostrerebbero l’insussistenza dei comportamenti posti a base dell’addebito a suo carico. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che gli ostacoli frapposti dalla moglie alla ripresa del rapporto dei figli con il padre e, dunque, un ingiustificato impedimento alla piena realizzazione del diritto alla bigenitorialità non potesse integrare una causa di addebito alla separazione afferendo alla responsabilità genitoriale. Rileva questa Corte che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. È di tutta evidenza che i comportamenti denunciati dal ricorrente incidentale afferiscono ad una fase in cui nell’attuazione delle prescrizioni del regime di visita dettate dal giudice di merito la madre ha tenuto un comportamento non collaborativo in ragione del quale è stato disposto l’affidamento ai servizi sociali sicchè tale condotta non può essere messa in relazione con fine dell’unione. Il terzo e quarto motivo meritano un vaglio congiunto in quanto intimamente connessi sono inammissibili. Il ricorrente in entrambi i mezzi prospetta l’omessa pronuncia su un motivo di appello senza trascrivere il tenore della censura sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (ex Cass. n. 5344/2013 ). Il ricorrente in ossequio al principio di specificità, avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare lo specifico passaggio dell’atto d’appello in cui dette censure erano state così formulate (tanto più che la sentenza gravata, che dà conto delle ragioni di appello cui risponde, non menziona le specifiche doglianze che il ricorrente afferma non esaminate). In proposito, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio, per cui questa Corte, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 ; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va rigettato. Le spese di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma il 1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

Successione. Il diritto di abitazione spetta anche al coniuge superstite separato

Tribunale Caltanissetta, sent. 13 maggio 2025 n. 332
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. portante il n. …/2023 R.G. promosso da Avv. P1 nata a X il X (…) C.F. (…) rappresentata e difesa da sé stessa, RICORRENTE nei confronti di C1 nato a X il X (…); C2 , nato a X il X (…); C3 , nata a X il X (…) C4 nato a X il X (…); C5 ,nata a X il X (…); C6 , nata a X il X (…); C7 nato a X il X (…); C8 , nata a X il X (…); C9 nato A X il X (…); C10 , nata a X il X (…); C11 , nato a X il X (…); C12 nato a X il X (…); RESISTENTI CONTUMACI oggetto: diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato il 22.12.2023, l’avv. P1 chiedeva che venisse riconosciuto in suo favore il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. sull’immobile adibito a casa familiare, sita in X , via X n. 90 A tal fine rappresentava quanto segue: – di essere stata coniugata, in regime di separazione di beni, con il signor C4, nato a X il X ; – di essersi consensualmente separata dal predetto in data X 2020, stabilendosi, fra le condizioni di separazione, che la casa coniugale sopra indicata, di proprietà esclusiva del marito, sarebbe stata a lei assegnata con l’intesa di costituirvi in suo favore il diritto di usufrutto; – in data 20.05.2022 il sig. C4 decedeva per imprevisto e improvviso aggravarsi della situazione di salute; – la ricorrente e i prossimi congiunti (figlie, madre, sorella e nipoti del de cuius) rinunciavano all’eredità; – la ricorrente, per vedersi riconosciuto il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., proponeva ricorso contro i parenti di grado successivo, che, pur raggiunti da rituale notifica, non si costituivano in giudizio. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e, all’udienza del 2 aprile 2025, all’esito della discussione del difensore, veniva posta in decisione. 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti, in quanto, pur raggiunti da rituale notifica, non si sono costituiti in giudizio. 3. Nel merito, la domanda non può essere accolta. Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa ricorrente “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi, i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22566 del 26/07/2023 – Rv. 668567 – 01). Ora, nel presente giudizio è emerso, attraverso i testi escussi, che l’avv. P1 , successivamente alla separazione ed al decesso del marito, ha lasciato l’immobile in relazione al quale chiede il riconoscimento del diritto di abitazione, per non farvi più ritorno. La teste T1 , sorella del defunto C4 , dopo aver confermato che la ricorrente successivamente alla separazione dal marito aveva continuato ad abitare la casa sita in via X n. 90, ha poi così precisato: “ADR del giudice il teste dichiara che la cognata si è trasferita a casa della suocera – madre del teste e dell’ex marito della ricorrente- dopo un anno dalla morte dell’ex marito avvenuta il 19.5.2022” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2024). La stessa circostanza è stata riferita dall’altro teste escusso alla medesima udienza, T2 – cognato di P1 , marito di T1 il quale ha così dichiarato: “ADR cap 1: è vero ma per un certo periodo, ossia per circa un anno dalla morte di mio cognato C4 ADR del giudice il teste dichiara che la ricorrente vive a X Via X nella casa della suocera. Attualmente la casa di via X non è abitata da nessuno”. Dalle testimonianze rese risulta che la ricorrente, successivamente alla separazione al decesso del coniuge, è andata ad abitare altrove lasciando l’immobile sito in X , via X n. 90, né risulta avervi fatto ritorno. Giusta la giurisprudenza sopra richiamata, non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c.. Di conseguenza, la proposta domanda è infondata e va rigettata. 4. Nulla sulle spese, attesa la contumacia dei resistenti. P.Q.M. definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta la domanda; 2) nulla sulle spese. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Conclusione Così deciso in Caltanissetta, il 12 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2025.

Esborsi sostenuti durante il matrimonio per l’impresa individuale

Tribunale Pavia, Sez. III, sent. 28 aprile 2025 n. 502
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa da: P1 (c.f. (…) ) elettivamente domiciliato a Mortara (PV) – via…., presso l’avv. …che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RICORRENTE contro C1 (cf. (…) ) elettivamente domiciliata in Pavia (27100 – PV), Via P. …, presso lo Studio Professionale Secondario e la persona dell’Avv. …che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RESISTENTE Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza ; il sig. P1 evocava in giudizio la sig.ra C1 al fine di ottenere, nei confronti di quest’ultima, condanna al pagamento della somma Euro 49.632,61, a titolo di restituzione per importi indebitamente sottratti da conto corrente cointestato ma alimentato solo dal ricorrente. A supporto della propria domanda il ricorrente deduceva che: era stato sposato con C1 e all’atto del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni: il matrimonio era finito con pronuncia del Tribunale di Pavia , sentenza n. 1158/2022, in data 07-13 settembre 2022; C1 aveva svolto l’attività di ristoratrice, quale titolare della ditta individuale X “; P1 invece, aveva sempre lavorato come dipendente presso varie ditte; in costanza di matrimonio, P1 c C1 avevano aperto un conto corrente presso 1 C2 Filiale C3 , distinto al n. (…) ; tale conto, alimentato esclusivamente dal versamento dello stipendio percepito dall’attore e da denaro di provenienza esclusiva di quest’ultimo, doveva essere utilizzato per le esigenze famigliari; al contrario la sig.ra C1 , che gestiva il conto essendo residente a (…), aveva sostenuto ingenti spese, pari a Euro 9.142,50, erogati tramite assegni, per far fronte alla propria attività imprenditoriale e delle quali l’attore aveva avuto contezza solo dopo la fine del rapporto di coniugio; parimenti, la medesima sig. C1 aveva effettuato plurimi bonifici a benefìcio della sua trattoria per un totale di Euro 23.512,00; malgrado diffida non aveva restituito alcuna somma; parimenti non aveva restituito le rate di finanziamento, acceso per finanziare la propria attività personale, per la somma di Euro 16.978,11; sussistevano plurimi elementi probatori per far ritenere superata la presunzione di uguaglianza nelle quote del conto cointestato ex art. 1298 secondo comma c.c. parimenti provato che il finanziamento fosse stato acceso per sue ragioni personali Si costituiva la sig.ra C1 contestando quanto ex adverse dedotto ed eccependo che: il sig P1 aveva sempre usufruito gratuitamente di pranzi e cene presso il ristorante; il conto di risparmio, in costanza di rapporto, era stato alimentato da entrambi i coniugi secondo le rispettive disponibilità (per mezzo di accredito diretto dello stipendio o, parimenti, con assegni e/o versamenti in contanti pari ad una quota-parte delle entrate dell’impresa di ristorazione); gli esborsi erano finalizzati a sostenere il menage famigliare, ovvero spese individuali comunque previamente concordate; tale circostanza emergeva per tabulas dall’esame dell’estratto conto; non vi era alcuna prova che il finanziamento fosse stato acceso soltanto per esigenze personali della C1 ; inoltre l’accordo in sede di separazione faceva riferimento a diverso contratto; in ogni caso le condizioni di separazione erano state definitivamente superate dalla sentenza di divorzio; non era stata superata la presunzione di parità delle quote del conto cointestato. Considerando il rapporto di coniugio e la disciplina ex art. 143 c.c. improntata a principio solidaristico; la giurisprudenza aveva precisato ‘irripetibilità degli esborsi sostenuti per supportare il progetto di vita comune; difettava qualsivoglia prova di rimborso del finanziamento. Assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., la causa era istruita mediante interrogatorio formale, esame testimoniale e documentazione delle parti All’esito dell’istruttoria era altresì assegnato termine per il deposito di memoria conclusiva; all’udienza del 15.4.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. le parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente 1.3. Gli assegni 1.4. I giroconti e i bonifici 1.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 2. Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 3. Le spese 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla parte attrice , invero non contestata e debitamente documentata che , in costanza di matrimonio, il sig. P1 e la sig.ra C1 avevano aperto un conto corrente cointestato presso l’Istituto San Paolo – Filiale di (…), distinto al n. Questione controversa in punto di fatto è se il citato conto fosse alimentato esclusivamente dal sig. P1 ovvero da entrambi i coniugi, come dedotto dalla resistente (cfr. comparsa di costituzione pag. 8 o memoria ex art.281 duoedecies pag. 2) A questo proposito, in via generale, secondo giurisprudenza consolidata, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le patii di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. (Da ultimo Cass., 04.01.2018, n. 77 Cass. 02.12.2013 n. 26991; Trib. Roma, 03.06.2017, n. 11248) Sul piano strictu sensu probatorio, in merito, la giurisprudenza ha precisato come sussista “una presunzione legale “iuris tantum” (quale quella di cui all’art. 1298 c.c., comma 2). poiché da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (sentenza 1/2/2000 n. 1087) (in leonini Cass. 19.02.2009, n. 4066). In ragione di quanto esposto, e in forza della citata presunzione iuris tantum secondo cui le quote del denaro depositato nei conti cointestati si presumono uguali, era onere pertanto dell’attore dimostrare che, in effetti, la totalità o la maggior parte del denaro su conto cointestato era riferibile in via esclusiva a lui medesimo. All’esito del giudizio risulta dimostrato che, malgrado l’intestazione congiunta, il titolare delle somme attraverso cui era alimentato il conto risultava essere, quasi esclusivamente, il sig. P2 in via documentale, risulta attestato che il citato conto era alimentato quasi in via esclusiva dal sig. P3 almeno con riferimento alle annualità 2014-2017 oggetto di giudizio: tale circostanza si evince , anzitutto, da una disamina degli estratti conto depositati sia da parte ricorrente sia da parte resistente e non ex se contestati (cfr doc. 5 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente) Segnatamente, è circostanza pacifica tra le parti e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. che mentre il sig. P1 fosse lavoratore dipendente, al contrario la sig.ra C1 era lavoratrice autonoma; gli stipendi erano quindi riferibili esclusivamente al sig.P1 Gli accrediti, con regolare cadenza mensile, erano disposti da A s.r.l. , e poi, nel 2017, P4 quali datori di lavoro del sig. P1 e recano quale causale “stipendio” e indicazione della mensilità di riferimento; a riguardo, i relativi importi sono compresi tra Euro2000 e Euro2700 mentre nel 2017 risultano pari a 1900; particolarmente significativo, inoltre, il versamento di Euro 35.787,33 in data 16 gennaio 2017, relativo al pagamento del TFR da parte di A s.r.l. debitamente documentato anche tramite buste paga (due. 8) e al primo stipendio di P5 Negli estratti conto si registrano, invero, ulteriori accrediti e segnatamente, in data 5.1.2014 per l’importo di Euro 5058, in data 2.9.2014 Euro6027 , in data 18.11.2014 bonifico Euro1500 , recante quale disponente proprio X , nonché 3580 di versamenti in contanti complessivamente in relazione all’annualità 2015; analogamente nel 2015 si evidenziano in data 14.1.2015, Euro5096 versamento di assegno bancario , in data 6.3.2015 bonifico di Euro350,00, in data 7.4.2014 Euro1500 di versamento in contanti, in data 16.11.2015 Euro1300 di versamento di contanti; successivamente a tale data pur essendovi versamenti in contanti gli stessi sono riconducibili a finanziamento (su cui amplius infra) Tali accrediti, per la somma complessiva di Euro22.911, non sono univocamente riconducibili alla sig.ra C1 , ovvero X (ad eccezione del singolo bonifico) , né al sig. P1 dovendo presumersi, quanto meno, il carattere paritario degli stessi Analogamente, non è univocamente riferibile all P1 l’accredito di Euro20.000,00 del 9.11.2016 In ragione di quanto esposto, la deduzione di parte ricorrente secondo cui le somme con cui era alimentato il conto erano invero è da ritenersi sostanzialmente fondata: sebbene non vi sia prova dell’esclusività in termini assoluti, purtuttavia risulta accertato il versamento di un importo nettamente superiore da parte del sig. P1 segnatamente, considerando una media retributiva prudenziale di Euro2200 al mese per i quattro anni di riferimento, il medesimo sig. P1 ha versato Euro 114.400 (2200×52) a cui aggiungere ulteriormente il versamento extra sopra evidenziati a titolo di TER (35.787,33), per un totale di Euro150.187,33 Al contrario, sono riconducibili all’X e alla sig.ra P1, soltanto Euro1500; l’ulteriore somma di Euro 42.911 (22.911+20.000) non è riconducibile univocamente a nessuno dei due e, pertanto, in ossequio al principio presuntivo sopra esposto, deve essere riferita a entrambi in misura uguale. In ragione di quanto esposto, in base a valutazione fondata sulle risultanze contabili, si stima un importo pari a 178642,83 come conferito al sig. P1 e Euro 22.955.5 riferibile alla sig.ra C1 e, pertanto, in via equitativa e previo arrotondamento , si riconosce come il 90% delle somme venisse corrisposto dal sig. P1 e il 10% dalla sig. ra (…). 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente Premessa la prova della quasi esclusiva riconducibilità delle somme versate al sig. P1 risulta fondata l’eccezione della convenuta secondo cui invero, il conto corrente era stato acceso per far fronte alle esigenze della famiglia e per lo sviluppo di una prospettiva di vita comune. Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nei propri scritti difensivi (cfr ricorso pag. 10 “conto corrente n. (…) era stato aperto per il pagamento delle utenze (E. – G. – A.R.) inerenti la casa di abitazione coniugale e poco altro (pagamento assicurazioni, bolli auto ecc.) essa emerge, per tabulas dall’analisi di estratto conto ove emergono esborsi riconducibili alla famiglia , come puntualmente dedotti dalla resistente addebito del 11/08/2015 a favore di C4 , avente ad oggetto il mancato pagamento del pedaggio autostradale; · addebito del 12/08/2015 in favore di un hotel sito nel Comune di Pinzolo (TN), a titolo di “CAPARRA SOGGIORNO DAL 16 23 AGOSTO 2015”; · addebito POS del 19/07/2016 presso una pizzeria; · addebiti POS del 19-21/07/2016 presso negozi di abbigliamento; · addebiti POS del 20/03/2017, del 04/04/2017, del 16-18/04/2017, tutti presso diversi negozi di motocicli. Orbene, tanto premesso in fatto, è solo parzialmente fondata l’eccezione in diritto di parte resistente ex art. 143 c.c. secondo cui “i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” e, pertanto, gli esborsi sostenuti non sarebbero ripetibili nel caso concreto. Il Tribunale, sul punto, conosce e aderisce infatti al l’orientamento in base a cui “durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass. n. 10927/2018), in temini con giurisprudenza citata Cass. 15.5.2024 n. 13366) Tale orientamento risulta tuttavia non pienamente conferente nel caso di specie: segnatamente, oggetto di ripetizione è costituito dall’importo speso non già per i “bisogni della famiglia” ma esclusivamente per l’attività imprenditoriale della sig.ra C1, ovvero la gestione dell’impresa individuale “X” , consistente in bar trattoria A riguardo, si evidenzia anzitutto che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e che, in via esclusiva, la sig.ra C1 era Punica titolare e rappresentante legale della trattoria “X ” come attestato da visura camerale (doc.4); si configurava quindi quindi la “titolarità esclusiva “in relazione all’azienda in questione ex art. 215 c.c. e l’estraneità ai bisogni famigliari della stessa attività imprenditoriale Inoltre, è pacifico e documentato che le parti avessero scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Pur consapevole di orientamenti parzialmente difformi, la preferibile e maggioritaria giurisprudenza, riconosce infatti la ripetibilità di pagamenti eseguiti da un ex coniuge per far fronte a spese relative a beni di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: ciò anche allorquando il citato bene, pur di proprietà esclusiva, sarebbe stato destinato alla famiglia; il principio trova applicazione a fortiori quando il bene era assolutamente estraneo ai bisogni della famiglia, essendo attività imprenditoriale individuale di un singolo coniuge ovvero la sig.ra C1 ; è stato infatti precisato come “l’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva resistente (conformemente a quanto già statuito da questa Corte con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legumi affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria, (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 3.10. 2019, n. 24721; in senso contrario, allorquando però il bene, pur di esclusiva proprietà era stata effettivamente goduto dalla famiglia Cass. 15.6.2023 n. 17155; tale ultima situazione è comunque diversa dalla fattispecie in esame in cui la trattoria X era non solo bene individuale di un singolo coniuge ma altresì estraneo al godimento e alla fruizione famigliare ) In altri termini, gli esborsi sostenuti per la trattoria X non sono in alcun riferibili alla famiglia, risultando quindi le relative somme ripetibili a beneficio del coniuge non titolare , in proporzione alla contribuzione dello stesso 1.3. Gli assegni In merito agli assegni si ritiene comprovata la finalità esclusiva a beneficio de X A riguardo, parte ricorrente ha puntualmente eccepito come i seguenti assegni fossero invero riconducibili alla gestione delle spese del X : assegno del 19.03.2013 per Euro 981,00; assegno del 26.04.2013 per Euro 980,50; assegno del 24.012.2013 per Euro 500,00; assegno del 29.09.2014 per Euro 1.291,00; assegno del 05.11.2014 per Euro 1.585,00; assegno del 05.12.2014 per Euro 1.605,00; assegno del 15.06.2015 per Euro 700.00; assegno del 15.11.2015 pereEuro 1.500,00 (cfr. doc. 11 parte ricorrente) In primo luogo, i citati assegni, ritualmente prodotti, recano tutti firma della sig.ra C1 , titolare dell X (cfr doc. 11); essi, inoltre, risultano tutti tratti dal conto corrente cointestato. In sede di interrogatorio formale, la medesima sig.ra C1 ha altresì espressamente confermato le esposte circostanze, dichiarando “gli assegni elencati a pagina 2) del ricorso introduttivo del giudizio e prodotti in copia fronte – retro sub (…)) dal ricorrente, che mi vengono rammostrati (doc. n. 11) recano la mia firma, sono stati tratti sul conto corrente cointesta to a me e a P1 in costanza di matrimonio ” In terzo luogo, quali beneficiari, i citati assegni recano la denominazione soggettiva di fornitori della trattoria de X : sul punto tale circostanza, puntualmente allegata dalla ricorrente, risulta supportata in via documentale dalle visure camerali della società W (sapone, asciugamani etc.) E (macchinette per giochi) e D (commercio al ringrosso di carni) ciascuno relativo a specifici prodotti utilizzati nel bar trattoria, (cfr doc. 16, 17 e 18) Sotto ulteriore e connesso profilo, la C1 in sede di interrogatorio formale, pur negando che gli importi fossero utilizzati per i fornitori, tuttavia non ha saputo fornire alcuna ricostruzione alternativa, rilasciando dichiarazioni lacunose e generiche (non ricordo per cosa fossero utilizzati ; sono passati più di dieci anni ), ovvero, assolutamente inverosimili ( ; X1 era , anzi è la macellala; pagavamo la carne della famiglia; abbiamo un figlio. E s.n.c. non ricordo; D s.r.l. è un altro macellaio; con cui avevo rapporti per motivi famigliari) affermando acquisti abnormi (carne per migliaia di euro per soli scopi famigliari) Risulta confermato univocamente, in via testimoniale, altresì l’esborso per il carburante a uso esclusivo della sig.ra C1 (teste T1 venivano a fare carburante; venivano i famigliari, in particolare veniva la sig.ra C1 ; non ricordo se venisse anche il sig. P1 erano macchine diverse, le loro auto; confermo (doc. 11 terzo assegno) , è la mia firma; ) A fortiori, infine, la sig.ra C1 non ha fornito alcun elemento, probatorio o indiziario, attestante la presenza di ulteriori e diversi fornitori rispetto a quelli indicati e per i quali è stato dedotto il pagamento di assegni: in altri termini, sul punto, a fronte di puntuale deduzione del ricorrente, supportata da elementi probatori citati, la resistente non ha neanche indicato fornitori diversi. In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta comprovato che l’intero importo per assegni, pari a 9142,50, era invero speso per la gestione dell’attività della trattoria de X “, riferibile esclusivamente alla P6 I giroconti e i bonifici Il ricorrente ha altresì puntualmente dedotto e documentato una serie di bonifici e giroconti recanti quale beneficiario “X di X2 e, segnatamente, giroconto del 14.04.2017 per Euro 270,00; bonifico dell’11.05.2017 per Euro 300,00; bonifico del 17.05.2017 per Euro 1.050,00; giroconto del 16.06.2017 per Euro 400,00; giroconto del 20.06.2017 per Euro 1.800,00; giroconto del 31.07.2017 per Euro 1.300,00; giroconto del 31.08.2017 per Euro 1.600,00; giroconto del 31.10.2017 per Euro 1.900.00; bonifico del 07.11.2017 per Euro 1.000,00; giroconto dell’11.02.2016 per Euro 200,00; bonifico del 24.05.2016 per Euro 500,00; bonifico del 07.07.2016 per Euro 300,00; bonifico del 02.08.2016 per Euro 202,00; giroconto dell’ 1.09.2016 per Euro 1.280,00; bonifico del 19.10.2016 per Euro 820.00; bonifico dell’1.12.2016 per Euro 1.510.00: bonifico del 06.12.2016 per Euro 160,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.100,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.000,00; bonifico del 26.02.2015 per Euro 10,00; bonifico dell’8.07.2015 per Euro 10,00: bonifico del 15.07.2015 perEuro 450.00; giroconto del 28.07.2015 perEuro 300.00; bonifico del 04.08.2015 perEuro 30.00; giroconto del 17.08.2015 perEuro 500,00; giroconto dell’ 1 1.09.2015 per Euro 615,00: giroconto del 28.09.2015 per Euro 120,00; giroconto del 28.10.2015 per Euro 400,00; giroconto del 04.11.2015 per Euro 200.00; bonifico del 04.12.2015 per Euro 300,00; bonifico del 18.02.2014 per Euro 435,00; bonifico del 22.04.2014 per Euro 700,00; bonifico del 10.07.2014 per Euro 2.000,00; bonifico del 07.11.2014 perEuro 750,00 (doc. 5 parte ricorrente). E’ attestato per tabulas, ovvero negli stessi estratti conto depositati, come i citati importi venissero erogati a favore della trattoria “X “. Il totale delle movimentazioni bancarie in uscita a benefìcio del X risulta quindi pari a Euro 23512 Tale importo. analogamente a quello corrisposto tramite assegni risulta estraneo alla finalità famigliare ed è suscettibile di ripetizione, in proporzione all’apporto al conto da parte del coniuge non beneficiario, sig. P1 I.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 Pur essendo astrattamente ripetibili , sia gli importi erogati tramite assegno sia gli importi erogati tramite bonifici e giroconti, la domanda non risulta tuttavia interamente fondata: a riguardo, da un’analisi dell’estratto conto, è emerso infatti come il conto cointestato, sebbene in larga misura alimentato dall P1 invero, avesse ulteriori proventi, non riconducibili univocamente ed esclusivamente al ricorrente; in ragione di quanto esposto, si riconosce pertanto la fondatezza della domanda di restituzione nella misura del 90% ovvero proporzionale, previo arrotondamento, all’apporto economico del sig P1 al conto. Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si precisa che , anche a voler accedere alla ricostruzione (infondata) circa la pari contribuzione al conto degli ex coniugi, la domanda dell P1 sarebbe stata comunque fondata in parte qua. sia pure nella misura del 50% , in quanto le somme erogate al X risultano estranee alle necessità famigliari In ragione di quanto esposto, risulta dimostrato che , dal conto cointestato per finalità famigliari, la sig.ra C1 , effettuava movimentazione per l’importo complessivo di Euro 32.654,5 (9142,5+23512) a beneficio esclusivo della propria ditta individuale e quindi per finalità estranea alla famiglia. Conseguentemente, poiché il citato conto era alimentato al 90% da somme di provenienza univoca del sig. P1 la domanda di quest’ultimo risulta fondata per l’importo di Euro 29.389,05, pari al 90% della somma esposte) essendo integrato un vero e proprio indebito arricchimento di quest’ultima ex art. 2041 stante l’erogazione delle somme prive di giustificazione causale e un conseguente e proporzionale depauperamento del sig. P1 Non può desumersi alcuna rinuncia alla ripetizione dell’indebito in base alla previsione , contenuta negli accordi patrimoniali di separazione in sede di negoziazione secondo cui “Il conto corrente cointestato ai coniugi, aperto presso la filiale di (…) di C5 al n. (…) verrà estinto. Il soldo attivo sarà trattenuto esclusivamente da P1; L’accordo fa riferimento, infatti, esclusivamente all’ammontare residuo e non alle spese preventivamente eseguite; inoltre non contiene alcuna rinuncia esplicita a eventuali ripetizioni per indebito; al contrario tale pattuizione avvalora ulteriormente la ricostruzione in fatto dell’attore secondo cui le somme sul conto erano in via esclusiva o quantomeno nettamente prevalente (come accertato all’esito del giudizio) proprio di provenienza del medesimo P1 2.Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 Risulta altresì fondata la domanda di rimborso dei ratei di finanziamento A riguardo risulta puntualmente dedotto e documentato che il sig. C6 provvedeva all’accensione del finanziamento n. (…) per far fronte ad esigenze della stessa sig.ra C1 e, segnatamente, alla sua attività imprenditoriale La somma oggetto di finanziamento è stata utilizzata, secondo le deduzioni del ricorrente, per estinguere un finanziamento contratto con (…) per Euro 4.003,00 e per pagare bollette scadute per fornitura di gas a favore di P7 per Euro 9.519,39, nonché per fornitura di energia elettrica a favore di E. per Euro 6.553,13 nonché ulteriori spese della Trattoria X. Tali somme, in via presuntiva, stante l’ammontare si riferiscono ad attività commerciale e non a mera utenza privata; a fortiori, dall’esame della documentazione si evincono rimborsi, sia pure parziali, eseguiti mensilmente dalla stessa sig.ra C1 in relazione al finanziamento in esame. Inoltre, a fronte di specifica domanda in sede di interrogatorio formale, la sig.ra C1 ha altresì confermato espressamente di aver provveduto a rimborsare il finanziamento stesso (“Confermo i versamenti e i bonifici come indicati per rimborsare il finanziamento; li eseguivo in attuazione di un accordo in precedenza con il sig. P1 . ) Tale condotta non solo si palesa contraddittoria con la deduzione della stessa resistente in sede di interrogatorio circa l’estraneità della medesima al finanziamento stesso, individuando il beneficiario nella persona del sig. P1 ma integra un vero e proprio riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. ; particolarmente significativo che la medesima resistente, pur confermando i pagamenti e. viceversa, individuato il beneficiario in persona diversa, abbia dichiarato di ignorare le ragioni del finanziamento stesso In ogni caso, sul punto, in sede di negoziazione assistita . negli accordi di separazione, la sig.ra C1 si impegnava a far fronte a “versamento mensile della rata del finanziamento n. (…) – C5 , già appoggialo al conto coonestato (cfr. doc.2 parte ricorrente); tale impegno formale preclude ex se la fondatezza dell’eccezione della resistente in quanto quest’ultima assumeva formalmente l’impegno esplicito di corrispondere la somma In primo luogo, in merito alle eccezioni formali della resistente (diverso numero, diverso istituto etc.), parte ricorrente ha puntualmente dedotto come i numeri identificativi del finanziamento stesso sono: NR. Prestito (…) e Nr. Prestito ISP PP (…) , come attestato da “Riepilogo finanziamento” rilasciato dalla banca (cfr. il doc. n. 12 di parte ricorrente pag.6) in altri termini, al medesimo rapporto di finanziamento di riferivano due numeri diversi In secondo luogo, l’eccezione della resistente è invero priva di qualsivolglia supporto probatorio o anche solo indiziario non essendo stata data prova della conclusione di altro e diverso finanziamento In terzo luogo, priva di pregio è l’eccezione circa il “superamento” degli accordi di separazione in sede di negoziazione da parte della sentenza di divorzio A riguardo, previa adeguala ricostruzione in diritto , la Cassazione , proprio con specifico riferimento ad accordi di natura patrimoniale, ha precisalo che tale accordo..conserva la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parli anche dopo la sentenza e come tale vive nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale sua natura, rimanendo pertanto soggetto anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi, le cui conseguenze sul piano della disciplina dei rapporti ira i coniugi potranno, se del caso, (invertendo l’ordine di idee seguito dalla sentenza impugnata) solo valere quale mutamento delle condizioni postulale in sede di divorzio congiunto, rilevante ai fini della richiesta di modifica delle condizioni medesime, (in termini Cass. 12.05.2022, n. 15169) In modo ancor più efficace è stato ribadito come “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. n. 24621/2015); ha, altresì, chiarito che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti (Cass. n. 1324/2025).” In termini con giurisprudenza citata Cass.28.01.2025, n. 1985 Orbene alla luce dei citati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, alcuna efficacia giuridica estintiva o modificativa può attribuirsi alla sentenza di divorzio In primo luogo, il testo dell’accordo negoziale, in modo chiaro e univoco (oltre che coerente con la ragione del prestito) attribuiva l’obbligo di pagamento alla sig.ra C1 in via definitiva e esclusiva senza alcuna incertezza o possibilità di revisione In secondo luogo, in via generale, la sentenza di divorzio risulta estranea, almeno ordinariamente a tali profili economici In terzo luogo, nella fattispecie in esame, tale accordo non veniva in alcun modo preso in esame in motivazione dalla sentenza di divorzio, né peraltro la relativa modifica era stato oggetto di domanda in sede di giudizio; a riguardo, infatti, il thema decidendum del giudizio di divorzio, come desumibile dalla domanda, atteneva esclusivamente all’assegno divorzile nonché all’ammontare del mantenimento (Trib. Pavia del 13.9.2022 n. 1158 prodotto sub doc. 3 parte ricorrente) In punto di fatto, a fronte di eccezione di parte resistente, il ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato il pagamento del finanziamento (cfr doc. 12-15 3e doc. 5 estratto conto cointestato con riferimento al versamento) In definitiva, risulta fondata la domanda relativa al rimborso del finanziamento , per la somma di per Euro 16.978,11 L’importo complessivo da restituire a carico di parte resistente, sig.ra C1 risulta quindi pari a 46357,16 (29389,05+16978,11) Trattandosi di obbligazione di restituzione per ripetizione di indebito, sono dovuti esclusivamente interessi nella misura legale dalla data di ciascun prelievo o pagamento fino al saldo effettivo 3.Le spese Le spese sono addebitate su parte resistente in quanto, comunque, malgrado la modesta riduzione del credito, dichiarata soccombente ex art. 91 c.p.c. e riconosciuta debitrice. I compensi sono liquidati ex D.M. n. 55 del 2014 (come modificato da D.M. n. 147 del 2022) per cause di valore compreso tra Euro26000 e Euro52000 tenuto conto della complessità e natura della controversia applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a Euro 7616 oltre spese generali al 15% iva c epa. oltre spese di marca (27) e contributo (518) da rifondere interamente. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: – I) Accoglie nei limiti e per le ragioni di citi in motivazione la domanda di parte ricorrente P1 c.f. (…) e, per l’effetto condanna C1 (cf. (…) pagamento di Euro 46.357,16 nei confronti di P1 oltre interessi legali come da motivazione al soddisfo; – Il)Condanna altresì C1 rimborsare a P1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed 6 7616 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge Conclusione Così deciso in Pavia, il 28 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2025.

Natura dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e discrezionalità del giudice

Tribunale Viterbo, decr. 7 febbraio 2025
TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile Il Tribunale di Viterbo, cosi composto Dott. Eugenio Maria Turco – Presidente Dott. Francesca Capuzzi – Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua – Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al R.G. n. …/2021 V.G. promosso ex art. 337 quinques c.c. ed ex 709 ter c.p.c. da P1 con gli avv.ti …e …, nei confronti di C1 , con l’avv…., cui e stato riunito in corso si causa il Proc. R.G. n. …/2021 V.G. promosso sempre ex art. 337 quinquies c.c. da C1 nei confronti di P1 e con contraddittorio integrato nei confronti dell’avv. C2 quale curatore speciale della minore X1 nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma e tuttavia poi revocato dal medesimo Tribunale con decreto n. …/2022, avente ad oggetto la parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto collegiale n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 4.10.2021 P1 deduceva: che con decreto n. …/2020, reso nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG, il Tribunale di Viterbo aveva stabilito 1) l’affidamento congiunto della minore X2 con collocamento prevalente presso la madre, 2) il diritto di visita del padre “ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo gli incontri del padre con la figlia saranno regolati in maniera graduale nel seguente modo: affino a quando la bambina non avrà compiuto i due anni il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, domenica dalle ore 11,00 alle ore 16,00 quando poi la riaccompagnerà a casa, oltre a due giorni di ogni settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 quando poi la riaccompagnerà a casa; b) dopo che la bambina avrà compiuto i (re anni il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà a casa, oltre a tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Durante le festività natalizie la bambina trascorrerà il giorno del 24 dicembre con un genitore e quello del 25 con l’altro (iniziando dalla madre) con orari 10-22 alla pari dei giorni del 31 dicembre/01 gennaio Pasqua/Pasquetta; durante il periodo luglio ed agosto varranno le modalità sopra indicate fino a quando la minore non avrà compiuto due anni. A decorrere dall’età di tre anni la bambina potrà trascorrere 7 giorni con il padre, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno per l’indicazione del periodo.”. 3) l’obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento nell’interesse della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo tra le parti, secondo il Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo; che, sin dalla pubblicazione del provvedimento menzionato, l’esercizio del diritto di visita paterno si era reso difficoltoso, se non impossibile, in ragione del comportamento ostruzionistico della resistente e della di lei madre, sig.ra C3 che, sovente, non rispondevano ai messaggi del ricorrente o rifiutavano le sue chiamate telefoniche al fine di precludergli i contatti con la minore e poterla vedere quindi “ogni qual volta lo desideri”; che il ricorrente veniva escluso da tutte le questioni concernenti la vita e lo sviluppo della figlia, ivi incluse, quelle relative ai trattamenti sanitari e alle vaccinazioni; che i contrasti con la resistente, i quali si acuivano nei momenti in cui il P1 si recava presso il domicilio della C1 per prendere o riaccompagnare la minore, avevano richiesto a più riprese l’intervento delle forze dell’ordine; che quando, per motivi di lavoro, il P1 era impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di visita, non gli veniva concessa la possibilità di recuperare il tempo da trascorrere con la minore; che le diffide formulate dal procuratore del ricorrente erano risultate vane in quanto tornate al mittente risultando sconosciuto il destinatario. Ciò premesso, chiedeva, a parziale modifica del decreto n. …/2021 del 09.02.2021, che il Tribunale disponesse il collocamento della minore presso il padre nell’abitazione di quest’ultimo con diritto di visita della madre come da ricorso c ponendo l’obbligo nei confronti della stessa di corrispondere un contributo al mantenimento nella somma mensile di Euro 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo, in base al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo: in subordine, chiedeva che venisse disposto l’ampliamento delle modalità del proprio diritto di visita nonché la condanna della resistente, ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di Euro 5.000.00, o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia, con ammonimento alla stessa ad astenersi dall’assumere condotte volte ad ostacolare e/o impedire l’esercizio del diritto di visita paterno, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio C1 deducendo: di aver a sua volta, in data 7.10.2021, incardinato dinanzi al Tribunale di Viterbo il procedimento recante R.G. n. …/2021 VG assegnato ad altro giudice e avente ad oggetto parimenti la modifica delle condizioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale fissate con il decreto n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG; di aver sempre tenuto una condotta irreprensibile sia come compagna che come madre; che il ricorrente, al contrario, dal momento della pubblicazione del menzionato decreto, aveva assunto comportamenti pregiudizievoli per la minore; che ogni volta che il P1 esercitava il proprio diritto di visita la minore iniziava un pianto ininterrotto e spesso, al rientro presso la dimora materna, dopo aver trascorso la domenica con il padre, versava in stato di profonda agitazione e malore fisico; che, nei suoi confronti, il P1 aveva esercitato una forte pressione psicologica importunandola con l’invio di numerosi messaggi e appostamenti dinanzi alla sua abitazione; che, per tali ragioni, la stessa viveva in uno stato di paura e di ansia che l’avevano indotta a mutare le proprie abitudini di vita trasferendosi presso la casa della madre; che il giorno 4 aprile 2021 il P1 prelevata la figlia dalla dimora materna poco prima e lasciatala in luogo ignoto alla resistente, ritornava a bordo della propria autovettura presso l’abitazione della C1 inveendo nei suoi confronti dal momento che quest’ultima non aveva consegnato allo stesso dei medicinali necessari alla minore; che in quella stessa occasione il X1 prima pronunciava frasi minacciose ed offensive nei confronti della stessa e della madre, nonna materna, e poi eseguiva una spericolata manovra in retromarcia con l’intento di colpire la sig.ra C1 e che la stessa aveva denunciato quanto accaduto presso la compagnia dei Carabinieri competente e si era recata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di C.C. dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo gomito, latero-cervicale, ginocchio e quarto dito mano sin; contusione sacro-coccigea” con prognosi di 10 gg s.c. ed antidolorifici; che la sera del medesimo giorno il P1 riportava la minore con scottature da sole sulla pelle e in stato febbrile che si protraeva anche nei giorni successivi comunicando dunque al P1 che non era possibile che lui la prendesse e che, in quell’occasione, il P1 si faceva accompagnare due volte dai Carabinieri al domicilio materno, dove un militare, entrato in casa della resistente, richiedeva, contro la volontà della C1 di misurare la febbre alla bambina; che il P1 era solito non rispettare le prescrizione sia mediche che alimentari della figlia minore imposte dai sanitari; che il ricorrente, quando veniva a prelevare la figlia presso la dimora della C1 appariva sovente in stato di alterazione psico fisica ed emanava un forte odore di alcool; che vi erano altri gravi episodi che si erano verificati, sfociati anche in procedimenti penali, e che avevano creato in capo alla C1 un grave stato di ansia tanto da essere indotta a rivolgersi al centro antiviolenza “G.” al fine di intraprendere un percorso di sostegno; che il resistente non aveva versato il contributo al mantenimento dovuto per le ultime tre mensilità né esercitava il diritto di visita infrasettimanale; che la resistente aveva perso il lavoro ed era priva di mezzi dovendo invero ricorrere all’aiuto economico necessario del fratello e della madre non risultando più sufficiente il contributo al mantenimento disposto nella misura di Euro 300,00 mensili; che la resistente in realtà non aveva mai ostacolato il P1 nell’esercizio di diritto di visita limitandosi, in isolate circostanze, a comunicare allo stesso che la minore era impossibilitata a trascorrere la giornata prevista con il padre in ragione delle sue condizioni di salute comunque certificate dal pediatra; che il P1 così come la sua famiglia d’origine, versava in buone condizioni economiche essendo titolare di un immobile e svolgendo l’attività di idraulico. Ciò premesso, concludeva chiedendo: l’affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno limitato ad una volta a settimana, previo accordo con la madre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con incontri in modalità protetta fino a quando la minore non avrebbe raggiunto almeno l’età di tre anni o comunque avrebbe acquisito pienamente la capacità di parlare, prevedendosi il trasporto della minore dalla e presso la casa della resistente a carico del ricorrente; disporsi in capo al ricorrente un contributo al mantenimento per la somma mensile di Euro 450,00 con obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore; la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in ragione dell’azione risarcitoria esperita dal ricorrente. All’udienza di comparizione delle parti veniva disposta la riunione del procedimento di più recente iscrizione, Proc. R.G. n. …/2021 VG, a quello di più risalente iscrizione promosso dal P1 Proc. R.G. n. …/2021 VG, e considerato quanto rappresentato dai procuratori delle parti in ordine alla pendenza di un ulteriore procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma avente ad oggetto la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale delle parli (VG 2488/2021), nell’ambito del quale l’avv. C2 era stato nominato curatore speciale della minore X2 ex art. 78 c.p.c.. veniva disposto, ad onere della parte più diligente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale nominato per la minore, nonché, in via provvisoria, la modifica delle condizioni già stabilite nel decreto collegiale del 9.2.2021 emesso dal Tribunale di Viterbo all’esito del procedimento Proc. R.G. n. …2020, disponendo che il padre potesse prendere e tenere la figlia con sé a settimane alterne la domenica dalle ore 11.00 alle 18.00, modificando dunque l’orario prima individuato nelle ore 16.00, fermo il resto già stabilito e salvo diverso accordo tra le parti e mandando alla Cancelleria per la comunicazione al Tribunale per i Minorenni di Roma della pendenza dell’odierno giudizio cui era stato riunito quello recante Proc. R.G. n. …/2021 VG Alla successiva udienza, dato atto che nonostante la notificazione del provvedimento il curatore speciale non si costituiva in giudizio, veniva altresì dato atto dell’avvenuto deposito del decreto n. …/2022 del Tribunale per i Minorenni con il quale, dichiarata la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Viterbo, era stato revocato il curatore speciale avv. C2 Per la figlia minore delle parti. Insistendo i rispettivi procuratori nelle posizioni originarie, lamentando il P1 persistenti difficoltà nel diritto di visita non venendogli concesso di poter ricevere/eseguire videochiamate con la figlia, se non raramente e in modo assolutamente non funzionale, all’esito, sentite le parti, concordemente con i procuratori delle stesse, veniva concesso rinvio per verificare se i rapporti tra i genitori, pur nelle difficoltà, comunque meno conflittuali, potevano avere un’evoluzione positiva e tal fine concordavano modalità di visita per le festività pasquali. Alla successiva udienza veniva dato atto del mancato miglioramento dei rapporti tra i genitori, sempre conflittuali, lamentandosi il P1 dell’assenza di flessibilità negli orari e giorni di visita con la minore da parte della controparte e quest’ultima del mancato rispetto di quanto disposto nei provvedimenti collegiali anche con riferimento agli oneri economici non corrisposti per tutte le mensilità; sentite lungamente dal giudice, all’esito, le parti concordavano di modificare provvisoriamente le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia già stabilite prevedendo che il papà avrebbe potuto vedere la bambina con le seguenti modalità: il martedì dalla 17.30 alle 19.30, il giovedì dalle 16.30 alle 19.30, a domeniche alternate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e altresì di prevedere che nei giorni in cui la bambina non avrebbe visto il padre sarebbero state effettuate videochiamate tra padre e figlia nell’arco temporale dalle ore 18.30 alle ore 19.00; le parti, altresì concordavano l’inserimento di un pernottamento della bambina presso il padre tra le giornate di sabato e domenica. All’ulteriore successiva udienza di verifica dell’andamento della situazione veniva dato atto delle difficoltà riscontrate anche in ragione degli effetti del P2 quanto alla regolarità della frequentazione tra padre e figlia, a causa del quale le incomprensioni e le difficoltà tra le parti risultavano altresì acutizzate, e, tuttavia, dando atto che era stato posto in essere il pernottamento della minore presso il padre, venivano ulteriormente modificati i provvedimenti per la frequentazione padre e figlia nel senso che, in luogo delle due domeniche al mese alternate, il padre potesse trascorrere un fine settimana al mese con la minore, dal sabato alle 10.00 fino alle 19.30 della domenica con pernottamento, disponendo che il sig. P1 il sabato facesse fare alla minore, alle ore 19.00, una videochiamata alla madre, con conferma delle modalità, quanto al resto prima già individuate. Successivamente, considerato che nonostante la persistenza di conflittualità e incapacità comunicativa e di collaborazione tra le parti l’incremento degli incontri padre-figlia risultava avere esiti positivi, venivano ulteriormente ampliati gradualmente le visite padre-figlia disponendo, quanto agli incontri infrasettimanali del martedì e del giovedì, la loro individuazione come da ordinanza del 12.10.2022 ove venivano altresì rigettate le prove orali articolare da entrambe le parti e venivano inoltre acquisite agli atti comunicazione del Comune di …concernente tanto un’annotazione di polizia giudiziaria della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di …- tanto la valutazione delle competenze genitoriali dei genitori di X2 già demandata dalla A. di V. dal Tribunale per i Minorenni di Roma. All’udienza di rinvio, concordate le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia per il periodo natalizio, i procuratori delle parti, pur riportandosi ai propri scritti quanto alle conclusioni rassegnate, davano atto dell’evoluzione della situazione e degli accordi raggiunti tra i rispettivi assistiti e chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio. Successivamente parte ricorrente P3 chiedeva l’inserimento dei pernottamenti anche durante la settimana; veniva dunque disposto un aggiornamento della situazione in essere tra le parti e quanto alla minore. Alla successiva udienza, sentite le parti lungamente dal giudice designato per la trattazione del procedimento, all’esito le stesse concordavano di inserire il pernottamento presso il padre il giorno del martedì, quando il padre avrebbe preso la bambina all’uscita di scuola per riportarla il mercoledì mattina a scuola, prevedendo altresì che con la line dell’anno scolastico 2024 il padre avrebbe riportato a casa la figlia nelle giornate di giovedì alle ore 21.30 in luogo delle previste ore 19.30 rimanendo questo come orario anche per il successivo periodo invernale. Evidenziando nuovamente il mancato esatto adempimento degli oneri economici in capo al P1 i procuratori delle parti chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio, così come avvenuto, medio tempore il difensore del P1 rappresentando che non era stato più possibile dare atto alle modalità di visita e frequentazione concordate, in particolare quanto ai pernottamenti, non risultando neanche il padre tra i soggetti autorizzati a prelevare la figlia da centri estivi, manifestando dunque un riacutizzarsi dei contrasti tra le parti. 2. Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, in ordine all’affidamento della minore X2 va rigettata la domanda avanzata originariamente dalla resistente, e invero non più coltivata nel corso del giudizio, volta ad ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. Va premesso che, per effetto della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l’affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. Prescrive, all’uopo, il legislatore che il giudice debba valutare “prioritariamente” la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire “a quale di essi i figli sono affidati”, dovendo tale ultimo affidamento, ex art. 155 bis c.c. – oggi abrogato – nonché ex art. 337 quater c.c. – introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219) -, trovare la sua giustificazione con l’individuazione di un preciso pregiudizio che il minore rischia di subire dall’affidamento condiviso e che nel caso di specie non è risultato in alcun caso sussistere. Ciò posto, gli elementi addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda, nonché quanto emerso nel corso del giudizio, non sono risultati idonei a giustificare una soluzione diversa dall’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Va rilevato, come gli ulteriori argomenti addotti dalla resistente a sostegno della propria pretesa siano sintomatici di una generale incapacità delle parti di superare i fatti accaduti nel passato con difficoltà a contestualizzarsi nel presente alimentando così la loro conflittualità e tuttavia senza mostrare disponibilità o apertura ad un superamento di tale condizione nell’interesse di X2. Sotto questo profilo appaiono emblematiche le conclusioni a cui è giunta la dott.ssa X3 , psicologa presso l’A. di V. Complesso Ospedaliero Belcolle U.c.c. Psicologica, che nel ritenere che entrambe le parti presentino “moderate capacità genitoriali intese come capacità di svolgere la funzione affettiva e protettiva” e che, per l’effetto, risultava necessario rafforzare, per entrambe i genitori della piccola X2 “la funzione riflessiva e la capacità di sintonizzarsi con gli stati emotivi della bambina, evidenziava uno scarso livello di collaborazione tra le parti nella gestione della minore. Il caso di specie, infatti, è risultato caratterizzato da una rilevante conflittualità tra le parti generata, inizialmente, da un probabile fraintendimento dei provvedimenti disposti nel precedente giudizio da parte del P1 quanto al riferimento, nello stabilire le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia. “Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre…” che in alcun modo potevano essere intese come una assoluta libertà in capo al padre, invero visite estemporanee subordinate all’accordo con l’altro genitore, considerato che, ove mancante, come avvenuto, ben delineati erano gli ambiti della frequentazione tra padre e figlia, e, dall’altro, dalla poca flessibilità dimostrata dalla resistente C1 al momento di individuare concordemente spostamenti di giorni o recuperi di quelli persi, indisponibilità crescente di pari passo con il lamentato mancato rispetto degli obblighi economici posti in capo al P1 anche perché foriero di difficoltà pratiche e di sostentamento per la resistente. Nell’incapacità delle parti di trovare un terreno comune volto a disinnescare il livello di tensione, accresciuto anche dalle reciproche denunce e querele sporte, non vi è tuttavia la rappresentazione di un genitore con piene capacità genitoriali e dell’altro invece sfornito delle stesse, avendo dimostrato entrambe le figure carenze che non consentono di ritenere che un comportamento dell’uno sia pregiudizievole per la minore, adottando entrambi atteggiamenti che non concorrono alla serenità della propria figlia, dovendosi piuttosto ritenere necessario che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, il cui avvio è da demandarsi in capo ai Servizi Sociali competenti territorialmente, al fine di individuare strategie comunicative che consentano ad entrambe di svolgere il ruolo genitoriale con una maggiore consapevolezza e inclusione l’uno dell’altro nella vita della minore. Se dunque l’affidamento condiviso della minore, per quanto richiedente per la sua attuazione in maniera piena e regolare, l’impegno delle parti al rispetto reciproco, risulti la modalità più confacente alla situazione di specie per tutto quanto detto sopra, in ordine al collocamento della bambina si ritiene di confermare quello presso la madre già in atto, con rigetto dunque della domanda avanzata dal P1 di disporlo presso di lui. Invero, le ripetute condotte ostruzionistiche della sig.ra C1 , e della di lei madre sig.ra C3 , dedotte dal P1 a sostegno della propria domanda, se da un lato, almeno in diversi episodi, possono sicuramente essere risultate pretestuose e poco edificanti, dall’altro lato non possono considerarsi di gravità tale da giustificare la soluzione del collocamento presso il padre di una minore di neanche cinque anni determinandole un cambiamento di abitudini e di ruotine che non sarebbe per la stessa confacente e utile. Tanto più che nel tempo si sono intervallate, alle dedotte condotte ostruzionistiche, aperture (si vedano i numerosi accordi intercorsi tra le parti nel corso dell’attività istruttoria) e “tolleranze” (il riferimento è al mancato pagamento puntuale del contributo al mantenimento da parte del ricorrente nonché delle spese straordinarie per i quali la resistente ha evitato di intraprendere un ulteriore giudizio) da parte della resistente, che, al tempo, in diverse occasioni, è rimasta vittima delle intemperanze, a volte anche gravi, del sig. P1. Ciò posto e chiarito, in ordine alle modalità del diritto di visita paterno, si ritiene di poter recepire quanto, faticosamente, concordato dalle parti progressivamente nelle varie udienze che si sono tenute e nello specifico di disporre pertanto che il padre possa e tenere con sé X2 : a settimane alternate dalle ore 10.00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre: tutte le settimane nei giorni di martedì dall’uscita di scuola alla mattina successiva del mercoledì quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e giovedì quando il padre la prenderà all’uscita di scuola e riporterà la figlia presso la madre entro le ore 21.00; quanto alle festività natalizie, in ragione della domanda avanzata congiuntamente dalle parti all’udienza del 17 gennaio 2024, si dispone che la minore, ad anni alternati, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due settimane, anche non continuative, con il padre, da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno. Si ritiene inoltre di prevedere, laddove dovessero sorgere difficoltà per il tempo che la minore trascorre con il padre e considerato che medio tempore il P1 ha lamentato di non aver avuto modo di far pernottare la minore presso di sé, che venga attivato da parte dei Servizi Sociali competenti un servizio di educativa domiciliare, almeno nel numero di uno a settimana, al fine di verificare eventuali anomalie e suggerire modalità al fine di ristabilire la serenità della minore anche presso il domicilio paterno. Quanto agli oneri genitoriali di mantenimento giova premettere che, com’è noto, sussiste un dovere inderogabile dei genitori in tal senso il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell’art. 337 ter c.c., norma che – nel ribadire il principio della c.d. bigenitorialità – attribuisce al giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” (art. 337ter, 2 comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita e che non vengono meno neanche con il raggiungimento della maggiore età. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli “perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (…)” (cfr. Cass. 19589/2011 ; nello stesso senso ex multis Cass. n. 455/2012). In ordine al quantum del contributo è d’uopo rilevare che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l’obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020). Tutto ciò premesso, si osserva che in ragione del divario economico di risorse esistente tra le parti a favore del ricorrente, nonché dei diversi tempi di permanenza della figlia con i rispettivi genitori, essendo prevalenti quelli presso la madre con la quale la figlia convive, appare congruo porre a carico del P1 un contributo per il mantenimento della figlia pari a Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, somma che appare complessivamente congrua al soddisfacimento delle necessità e bisogni di X2 tenuto altresì conto del concorso paritario nelle spese straordinarie occorrenti perla stessa, da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, che deve parimente riconoscersi e non sussistendo elementi per accordare l’incremento della misura della somma come già stabilita con il decreto collegiale di cui si chiede la modifica come avanzato invece da parte C1 la quale ha rappresentato di essersi reinserita nel mondo del lavoro sia pure per un tempo giornaliero ridotto e conseguendo redditi limitati. In ordine poi alla condanna della resistente ex art. 709 ter c.p.c., all’ammonimento nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00, invocate originariamente dal ricorrente, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicale facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”; esse, tuttavia, non presuppongono l’accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l’irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. ord. n. 37899 del 28/12/2022). Ne discende che, sfuggendo al principio della domanda, tali misure, ascrivibili alla categoria dei c.d. danni punitivi, sono rimesse alla discrezionalità del giudice che può, dunque prescindere dall’accertamento del danno effettivo riportato dal minore quale conseguenza dell’inadempienza genitoriale. Ebbene, nel caso di specie, in ragione di tutto quanto emerso nel corso del giudizio, nelle udienze e dagli atti emerge che entrambi i genitori hanno tenuto condotte che non sono risultate pienamente collaborative sia con riferimento al rispetto delle prescrizioni giudiziali, considerato che lo stesso P1 ha ammesso di non aver corrisposto totalmente e puntualmente le somme poste a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore, sia quanto alla realizzazione piena delle modalità di visita e frequentazione tra la minore e il padre per tutto quanto segnalato sopra. Alla luce di quanto sopra, considerata l’assenza di prevalenza di un comportamento ostativo e non conforme alle prescrizioni già in atto da parte di uno dei due genitori, il Collegio ritiene di ammonire entrambe le parti alla collaborazione e cooperazione e al rispetto di quanto disposto, nonché di sollecitarli ad aderire ai percorsi di sostegno che il Servizio Sociale è invitato a individuare il loro favore al fine di risolvere, o, quanto meno, di attenuare la conflittualità disponendosi alla valorizzazione l’uno dell’altro quale figura genitoriale, entrambe necessarie per il sereno sviluppo di X2. Da ultimo, in ragione dell’esito complessivo della lite e della natura del giudizio nonché dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio devono compensarsi interamente, assenti inoltre i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto n. …2020 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 5.2.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni, così provvede: – conferma l’affidamento della figlia minore delle parti, X2 , nata il X 2020, in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all’istruzione, all’educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della stessa; le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà nell’occasione; – conferma il collocamento della minore presso la madre: – dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica alle ore 20,00, con pernottamento, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la casa dalla madre; tutte le settimane nel giorno di martedì dall’uscita di scuola alla mattina del mercoledì, con pernottamento, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e il giovedì dall’uscita di scuola fino alle 21.00 quanto il padre riporterà la figlia presso la madre; quanto alle festività natalizie, si dispone che la minore, ad anni alterni, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due periodi di 7 giorni ciascuno, anche non continuativi, con il padre, periodi da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno; – conferma l’obbligo in capo al P1 di corrispondere in favore della sig.ra C1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore X2; – dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo; – rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti; – ammonisce entrambe le parti al rispetto di quanto disposto nonché a collaborare tra di loro per il benessere della minore favorendo la comunicazione nonché l’inclusione delle rispettive figure genitoriali nella vita di X2; – manda ai Servizi Sociali competenti territorialmente in base alla residenza della minore (Castel Sant’Elia – VT) di verificare, unitamente alle parti, la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione familiare; – manda parimenti ai Servizi Sociali di provvedere a verificare, unitamente alle parti, l’opportunità di avviare un servizio di educativa domiciliare, almeno una volta a settimana, in occasione della permanenza della minore presso il padre; – spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche ai Servizi Sociali. Conclusione Cosi deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024. Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025.

Sì all’adozione di maggiorenne da parte del partner unito civilmente al genitore biologico

Tribunale di Benevento, sent. 22 maggio 2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE PRIMA CIVILE – II COLLEGIO In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 881/2024 V.G., avente ad oggetto: adozione persona maggiore di età TRA P. S. , nata il _1968 a S. T. (PR) (avv. S. P. , giusta procura in atti) parte ricorrente PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa. Il PM ha espresso parere favorevole il 22/7/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.) 1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, P. S. ha dedotto di essersi unita civilmente (ex L. 76/2016) con P. A. in S. A. C. (BN) il 21/8/2023, e che la figlia di quest’ultima, R. C. (nata il ______-1984 a Villaricca – NA) avuta con il defunto R. A. , ha sempre convissuto con loro. Su tali premesse e sull’assunto di essere legata a R. C. da un forte legame affettivo, ha proposto domanda di adozione di quest’ultima. Nel corso del giudizio sono state sentite R. C. e la madre naturale P. A. : la prima ha espresso la volontà di essere adottata da P. S. ; la seconda ha manifestato il proprio consenso all’adozione. Il PM ha espresso parere favorevole. 2. Ciò premesso, si rileva che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciò in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che è possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di “vita privata”, nonché di “vita familiare”. Non vi è disciplina normativa dell’adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. stepchild adoption), neppure in caso in cui l’adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016 non menziona l’art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciò non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale. L’adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando, diventando così uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Se così è, non vi è ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. D’altronde, se tale possibilità è ammessa dalla giurisprudenza più recente nell’ipotesi, diversa e più complessa per la minore età dell’adottando, dell’adozione del minore “in casi particolari”, il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalità perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali. 3. Sul punto, si rileva che l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di stepchild adoption del minore, che il collegio, come già detto, ritiene sovrapponibile anche all’adozione di maggiorenne, muove dall’affermazione che “il desiderio di avere figli, “naturali” o adottati, rientra nell’ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi, ne è una delle espressioni più rappresentative. Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza dell’adottante a prendersene cura, un’interpretazione dell’art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali, solo in ragione dell’orientamento sessuale, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale, in quanto lesiva del diritto di uguaglianza” (Tribunale Minorenni Roma, 23/12/2015). Ed ancora, “l’orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Nella genitorialità sociale, dice la corte, «l’imitatio naturae manca ab origine ed è ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dell’istituto e, con riferimento al minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita»” (Cassazione, SS.UU., sent. nr. 9006/2021). Secondo tale orientamento giurisprudenziale, la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidato in giurisprudenza anche prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili a favore di tale adozione. Infatti, con l’entrata in vigore della legge sulle unioni civili “resta fermo” (ex art. 1, co. 20 L. 76/2016) quanto previsto non solo dalla legge, ma dal c.d. diritto vivente, ossia dall’interpretazione che della disciplina sulle adozioni è stata fornita dalla giurisprudenza, “che, nel pieno rispetto del diritto del minore, inserito in una famiglia same sex, ha dato tutela ad una bigenitorialità, ancorché realizzata tramite l’adozione in casi particolari, attributiva di uno status filiationis” (Tribunale Minorenni Bologna, 6/7/2017). Nel solco di tale orientamento, il Tribunale di Milano, in tema di trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero relativo a bambino con genitori dello stesso sesso, ha ribadito che la scelta del legislatore italiano nell’ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. stepchild adoption non può indurre a ritenere contraria all’ordine pubblico tale tipologia genitoriale, dal momento che non solo all’estero la stessa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento sulla base nell’interesse del minore, “a conferma dell’assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell’orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli” (Tribunale Milano, sez. VIII, sent. 15/11/2018). In definitiva, va data prevalenza e tutela all’interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale anche se dello stesso sesso, ciò in assenza di ostacoli di natura normativa o di altra natura in tal senso. 4. In materia è recentissimo l’arresto del Tribunale Minorenni Trento del 11/6/2024 che, nel condividere l’elaborazione giurisprudenziale cui questo collegio intende prestare adesione, ha ribadito che la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla “vita familiare”, a tacer d’altro), così offrendo all’adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. […] La legge di nuovo conio ha confermato l’orientamento di Cassazione, con l’articolo 1, co. 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. L’art. 1, co. 20 L. 76/2016 all’ultimo periodo prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, locuzione che è stata interpretata come clausola di salvaguardia espressiva, nel momento in cui “consente”, della volontà di dare continuità all’interpretazione giurisprudenziale così come si sviluppatasi nel tempo: “è insomma evidente che dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria”. In definitiva, ove l’adozione risponda all’interesse dell’adottando e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati “non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. Del resto, proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell’ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, bensì i diritti dei bambini” (Tribunale Minorenni Trento, 11/6/2024. 5. Sotto altro e concorrente profilo, si ritiene che la differenza di età di circa 16 anni tra la ricorrente e l’adottanda non sia di ostacolo all’accoglimento della domanda. Infatti, si afferma in giurisprudenza che l’art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante e adottando, introduca una ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne nell’accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, ciò in contrasto con le previsioni di cui all’art. 30 Cost. e all’art. 8 CEDU. In tal senso, “in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” (Cass., Sez. I, sent. nr. 7667/2020). Ed ancora, “in tema di adozione del maggiorenne, non appare ostativa una differenza di età fra l’adottante e l’adottando pari a 14 anni e sei mesi in luogo dei 18 anni previsti dalla legge a fronte di una convivenza quasi decennale fra i soggetti interessati. Tale convivenza, nel caso di specie, depone inequivocabilmente nel senso della ragionevole riduzione del divario minimo, al fine di tutelare la situazione familiare consolidatasi da tempo e fondata sulla comprovata affectio familiaris. L’ammissibilità dell’adozione, dunque, pur in difetto della differenza di età fissata dall’art. 291 c.c., risulta possibile dall’interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità all’art. 30 cost. e all’art. 8 Cedu, secondo quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità” (Tribunale Viterbo, 25/11/2022). 6. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur l’adottante presenta una differenza di età con l’adottanda di sedici anni, quest’ultima ha attualmente quarant’anni e vive con l’adottante e la madre naturale (unite civilmente) dall’età di tredici anni, costituendo a tutti gli effetti un nucleo familiare consolidato e compatto da quasi trent’anni. Ciò che viene in rilievo è, quindi, la richiesta di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra l’adottante e l’adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. La sussistenza di un effettivo rapporto genitoriale instauratosi fra il genitore sociale e la figlia della propria partner è emersa anche in sede di audizione personale delle parti coinvolte in detta vicenda. Infatti, all’udienza del 9/7/2024 R. C. ha dichiarato di voler “essere adottata da P. S. ”, in quanto è stata il suo “punto di riferimento”, avendola cresciuta dall’età di 5 anni e convivendo con lei dall’età di 13 anni. Dichiarazioni che hanno trovato conferma, oltre che dalla stessa P. S. , anche dalla madre naturale dell’adottanda che, nel non opporsi a tale volontà, ha ribadito l’intensità del loro legame affettivo. Pertanto, su tali considerazioni, impedire questo tipo di adozione “ritenendo insuperabile la differenza minima di età di ben diciotto anni”, costituirebbe espressione di un’interpretazione puramente letterale della norma che non tiene conto, a parere del collegio, di argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo. La riduzione di tale divario di età appare ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto, essendo volta a tutelare la situazione familiare consolidatasi nel tempo e fondata su una comprovata affectio familiaris. 7. Tutto quanto innanzi premesso, il ricorso è fondato ed è accolto ed è disposto darsi luogo all’adozione di R. C. da parte di P. S. , disponendo che l’adottata posponga il cognome dell’adottante al proprio, venendosi per l’effetto a chiamare R. P. C. . 8. Spese di lite compensate in ragione della natura e della novità delle questioni trattate. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: – dispone darsi luogo all’adozione dispone darsi luogo all’adozione di R. C. , n. a il 4/4/1984 a Villaricca (NA) da di R. C. , n. a il 4/4/1984 a Villaricca (NA) da parte di P. S. , n. il 19/4/1968 a S. T. (PR);parte di P. S. , n. il 19/4/1968 a S. T. (PR); – dispone che l’adottata posponga il cognome ddispone che l’adottata posponga il cognome dell’adottante al proprio, venendosi per ell’adottante al proprio, venendosi per l’effetto a chiamare R. P. C. ;l’effetto a chiamare R. P. C. ; – ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente l’annotazione della presente sentenza a ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente l’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di nascita dell’adottata;margine dell’atto di nascita dell’adottata; – compensa per intero tra le parti le compensa per intero tra le parti le spese di lite. Benevento, 21 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano