Maltrattamenti in famiglia, abitualità della condotta e aggravante della presenza del minore: sufficiente l’esposizione del figlio alle vessazioni domestiche idonea a determinarne sofferenza psico-fisica – Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 luglio 2026 n. 26026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE composta da Dott. APRILE Ercole – Presidente Dott. GIORGI Maria Silvia – Relatore Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere Dott. RICCIO Stefania – Consigliere Dott. LICCI Roberta – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.A., nato a L il (Omissis) avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte di appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Svolgimento del processo 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 novembre 2023, che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti (572, 582 cod. pen., assorbito il fatto di cui ai capo B), previa riqualificazione ex art. 581 cod. pen. in quello sub A). La Corte riteneva il reato di cui al capo D) (artt. 612, primo comma, e 61 n. 11 – quinquies cod. pen.) a sua volta assorbito in quello di cui al capo A) rideterminando la pena in anni tre e mesi uno di reclusione, riducendo le statuizioni civili alla somma di Euro 10.00,00 per B.B. e di Euro 5.000,00 per C.C. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza, in fatto, dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine all’attendibilità della persona offesa, A.A., costituita parte civile. La descrizione da parte di quest’ultima di plurimi e ripetuti episodi di aggressione fisica e morale, violenza fisica e minacce anche gravi, prevaricazioni, condizionamenti e controlli sistematici, appariva equilibrata, obiettiva, circostanziata, completa, riscontrata da altri testi escussi (in particolare la sorella D.D. e l’Ispettore Superiore della Squadra Mobile di Ancona E.E.), con riguardo allo stato di paura in cui versava la stessa, nonché da documentazione consistente in referti medici e messaggi telefonici. La Corte riteneva, viceversa, ininfluenti le testimonianze dei testi F.F., G.G. e H.H. perché costoro, vicine all’imputato, non avevano mai ricevuto le confidenze della persona offesa e, in ogni caso, avevano una frequentazione limitata dell’abitazione della coppia, così come non reputava dirimente il fatto che la donna si fosse allontanata dalla struttura protetta nella quale era stata collocata. Quanto alle ulteriori censure, i Giudici dell’appello ritenevano sussistente l’aggravante ex art. 61 n. 11 – quinquies cod. pen., dal momento che il figlio minore della coppia, nato nel dicembre 2019, era costantemente presente agli episodi che si ripetevano con abitualità tale da incidere sul suo normale sviluppo psico-fisico, tanto che il disagio era reso manifesto dal frequente pianto e dalle difficoltà ad addormentarsi. La Corte reputava altresì sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., dal momento che le condotte maltrattanti venivano poste in essere ogni volta che la persona offesa non ottemperava ai comandi o ai divieti, provocando reazioni del tutto sproporzionate. Parimenti era ritenuta sussistente l’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione ai reati sub B) e C), giacché i comportamenti sfociavano spesso in atti di violenza fisica. Non si ritenevano, inoltre, ravvisabili motivi per concedere le attenuanti generiche, pur procedendo la Corte a una favorevole rimodulazione del trattamento sanzionatorio e, parallelamente, alla riduzione delle statuizioni civili. 2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti e delle prove, con riguardo: 2.1. all’affermazione di responsabilità e alla ritenuta attendibilità della persona offesa, senza avere adeguatamente considerato le contraddizioni emerse nel narrato della stessa, la dinamica conflittuale che caratterizzava la relazione e i profili di immaturità della donna, in mancanza di seri riscontri oggettivi; in particolare la Corte non ha valorizzato elementi importanti quali la libertà di spostamento di cui godeva la persona offesa, i ripetuti e volontari rientri presso l’abitazione materna, l’allontanamento dalla struttura protetta; 2.2. alla svalutazione delle testimonianze favorevoli all’imputato, con particolare riguardo alle testi F.F. e H.H.; 2.3. alla configurabilità del requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti, non avendo la Corte territoriale chiarito quali condotte (e in quale arco temporale) avrebbero integrato il reato, tanto più che la convivenza era a un certo punto cessata; 2.4. alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di maltrattamenti, dal momento che gli episodi contestati erano riconducibili a situazioni di conflittualità all’interno della coppia, prive della volontà di instaurare un sistematico regime di vessazione; 2.5. alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 11 – quinques cod. pen., in merito alla quale il percorso argomentativo seguito dai Giudici dell’appello è apodittico e non indica se il minore fosse effettivamente in grado di percepire le condotte maltrattanti, anche in ragione del breve lasso di tempo in cui la convivenza era continuata; 2.6. alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., non essendo dimostrato il rapporto di strumentalità teleologica tra i distinti reati di cui ai capi B) e C) con quello di maltrattamenti, né essendo stata svolta alcuna indagine in ordine all’elemento soggettivo, comunque richiesto dalla circostanza aggravante; 2.7. alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., poiché la Corte non ha indicato quali siano stati i motivi determinanti delle singole condotte, con riferimento agli specifici episodi occorsi; 2.8. alla negata applicazione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte non ha valutato elementi positivi quali la personalità dell’imputato, il contesto relazionale della vicenda, il percorso successivo al reato. 2.9. In data 29 maggio 2026 la Difesa ha depositato conclusioni scritte con cui, richiamando tutti i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento. 3. In data 16 giugno 2026 il difensore della parte civile A.A. ha depositato conclusioni, con cui insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Motivi della decisione 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto. 2. Le censure dì cui ai primi quattro motivi di ricorso, con le quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, pur diffuse in vari profili, talvolta intrecciati fra loro, sono, oltre che per molti aspetti generiche, infondate. Il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall’agente con l’intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200). Le doglianze con le quali il ricorrente denuncia il vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilità di configurare, sulla scorta dei racconto della stessa, il reato di maltrattamenti sono prive di pregio. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d’accusa. In particolare, le dichiarazioni della persona offesa sono diffusamente riassunte nella sentenza di primo grado (pag. 7 – 12), che ha sviluppato una accurata motivazione in ordine alle ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto la testimone soggettivamente credibile e le sue dichiarazioni oggettivamente attendibili. Anche la sentenza di secondo grado riassume il contenuto della deposizione della persona offesa e sviluppa in modo del tutto congruo la motivazione per cui ritiene credibile la testimone e attendibile la sua narrazione (sentenza impugnata, pag. 5 – 9), escludendo che la condotta dell’imputato potesse esaurirsi in una dinamica di mera reciproca conflittualità, sottolineando altresì i plurimi elementi di riscontro al narrato della donna, quali le dichiarazioni delle testimoni D.D. B.B.. nonché E.E., il referto medico e i messaggi telefonici trascritti e acquisiti agli atti. Ne è emersa una situazione di sistematica prevaricazione dell’imputato ai danni della persona offesa, siccome vessata dalle violenze fisiche e psicologiche, accuratamente riportate nella sentenza di primo grado, mediante epiteti gravemente ingiuriosi e varie minacce; a ciò si aggiungono le aggressioni fisiche, sia durante la gravidanza che alla presenza del figlio in tenera età. La Corte ha altresì argomentato quanto alla minusvalenza degli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa, rappresentando che le testimonianze “a discarico” non erano idonee a scalfire il quadro probatorio, perché rese da soggetti privi di una conoscenza qualificata dei fatti, in quanto non presenti agli episodi di maltrattamenti. Va peraltro osservato, quanto alla contestata abitualità delle condotte maltrattanti che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello e dai motivi aggiunti successivamente presentati. In ogni modo ì Giudici del merito hanno ampiamente rappresentato come nel corso della convivenza fra l’imputato e la persona offesa, la donna fosse stata assoggettata a condotte prevaricatrici reiterate e frequenti, inaspritesi dopo la nascita del figlio. Parimenti ineccepibile è l’iter argomentativo secondo cui il requisito della convivenza non è mai venuto a mancare, fino all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, dal momento che le interruzioni della convivenza sono state ripetute, ma brevi e sempre risolte nella ripresa dopo ogni sospensione. Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla persona offesa, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni. Incensurabile si appalesa pure l’inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell’imputato di imporre alla giovane compagna un regime di vita mortificante e violento, escludendo di poter collocare la vicenda in un quadro di mera conflittualità familiare, con ciò facendo buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della sussistenza dell’aggravante di essere avvenuti i fatti in “presenza del minore”. La motivazione sarebbe viziata, poiché le sentenze di merito non indicano a quanti e quali episodi abbia assistito il minore, né se l’esposizione ad essi sia stata idonea a comprometterne lo sviluppo. Va premesso che il motivo di ricorso è declinato in modo generico. La Corte territoriale – fondando la propria valutazione su un dato probatorio di cui non si deduce il travisamento – ha evidenziato che il minore, nato nel dicembre 2019, ha necessariamente assistito alle condotte tenute in danno della propria madre, che, in considerazione della tenera età, era sempre con lei; la sentenza impugnata evidenzia che la persona offesa ha affermato che il figlio era sempre presente ai fatti (posto che le vessazioni si verificavano soprattutto in casa) e rileva che detti episodi avevano un impatto sulla sfera emotiva del minore; infatti – annota la Corte territoriale – il bambino “in quei frangenti, attraverso il pianto e la difficoltà ad addormentarsi proprio in occasione dei litigi, manifestava un evidente disagio” (sentenza impugnata, pag. 13, con richiami alla deposizione della persona offesa). La Corte territoriale, dunque, non elude la questione proposta dalla difesa e offre una adeguata ricostruzione del fatto, ritenendo sussistente l’aggravante in questione con motivazione non manifestamente illogica; la Corte giunge ad una conclusione che, del resto, è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali l’aggravante in parola è configurabile allorché – dall’esposizione del minore alle condotte maltrattanti perpetrate in danno di taluno – derivi una situazione idonea a determinare nel minore stesso uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, tali da poterne inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico secondo l’id quod plerumque accidit (Sez. 6, n. 893 del 09/12/2025, dep. 2026, S., Rv. 289273 – 01; Sez. 6, n. 35850 del 16/09/2025, C., Rv. 288925 – 01; Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101 – 01). 4. Non è fondato neppure il sesto motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C). Vanno in tal senso richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’aggravante del nesso teleologico è applicabile al reato di lesioni che rappresenti un momento della condotta abituale del reato di maltrattamenti, purché vi sia il relativo coefficiente psicologico, in coerenza con le regole generali in ordine al rapporto tra la citata aggravante e i reati in concorso formale (Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 – 01). Sotto diverso profilo, si osserva che, a fronte della sentenza, secondo la quale si è in presenza di una pluralità di fatti tutti soggettivamente indirizzati al maltrattamento della persona offesa, la Difesa non deduce alcunché di specifico. 5. Infondato, oltre che formulato in termini generici, è il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica dei dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale indirizzo rappresentando come le condotte maltrattanti seguissero la mancata ottemperanza ai comandi o ai divieti dell’imputato. Il ricorrente si limita a contestare l’esistenza di una “sproporzione così estrema tra stimolo esterno e gravità del fatto”, lamentando in modo invero generico la mancata considerazione del contesto familiare e culturale di provenienza dell’imputato. 6. Non si sottrae alla valutazione di infondatezza neppure l’ultimo motivo, relativo alle attenuanti generiche. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, i Giudici di merito hanno spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti in ragione della pervicacia delle condotte, dell’assenza di iniziative risarcitone e della presenza di un precedente. Il percorso intrapreso dall’imputato di sostegno alla genitoriaiità e il reperimento di un’attività lavorativa sono stati considerati ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di argomentazioni ampiamente giustificative del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire. 7. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Faico, Rv. 277760). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Conclusione Così deciso il 17 giugno 2026. Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2026.