L’assegnazione della casa coniugale ha una finalità esclusivamente protettiva della prole. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22942

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere/Rel. Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23820/2025 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato C. V. – ricorrente – contro B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato S. C. unitamente all’avvocato D. F. – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 733/2025 depositata il 17/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro. Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 2638/2023, il Tribunale di Firenze, pronunciandosi sulla domanda di separazione personale proposta dalla sig. B.B. nei confronti del sig. Giurisprudenza di legittimità Ondif 3 A.A., e avendo già definito lo status con sentenza parziale, regolava le condizioni accessorie della separazione disponendo: l’affidamento condiviso della minore C.C. (nata il (Omissis)), con residenza anagrafica presso la madre; la frequentazione della figlia in misura paritetica con entrambi i genitori; l’assegnazione della casa familiare alla sig. B.B.; nonché il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza. 2. Con sentenza n. 733/2025, la Corte d’Appello di Firenze confermava integralmente la decisione di primo grado, rigettando il gravame proposto dal sig. A.A. avverso il capo della sentenza concernente l’assegnazione della casa familiare. L’appellante aveva infatti dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 337sexies c.c., insistendo per la revoca dell’assegnazione dell’immobile alla sig. B.B. e per la sua attribuzione in proprio favore affinché possa conservarvi anche la residenza anagrafica della minore C.C., assegnando, ove necessario, un termine all’appellata per il rilascio dell’immobile. Sul punto, la Corte osservava che il mantenimento dell’assegnazione della casa familiare in favore della madre costituiva non solo l’unico elemento di riequilibrio delle condizioni economiche delle parti, ma soprattutto una misura conforme al preminente interesse della minore, evidenziando come tale soluzione consentisse alla madre di provvedere più adeguatamente al mantenimento della figlia durante i periodi di permanenza presso di lei e, al contempo, garantisse alla minore, ancora in età prescolare, la conservazione del proprio habitat domestico originario, delle consuetudini di vita quotidiana e del contesto relazionale consolidato con il genitore presso il quale era stata prevalentemente collocata. 3. Avverso tale pronuncia il sig. A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, corredato da memoria, a cui ha resistito con controricorso anch’esso corredato da memoria la sig. B.B. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso, il sig. A.A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 337sexies, comma 1, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.; in relazione al n. 4 per violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale; in relazione al n. 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra Giurisprudenza di legittimità Ondif 4 le parti per avere la Corte territoriale confermato l’assegnazione della casa coniugale alla madre seppur in regime di collocamento e frequentazione esattamente paritetica della figlia C.C., omettendo di accertare quale fosse, nella fattispecie esaminata, “il maggior benessere del minore”, nonostante il diverso titolo di proprietà. Afferma il ricorrente che, in presenza di un regime di affidamento condiviso con frequentazione paritetica della figlia nonché di sostanziale equilibrio economico tra i genitori, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il mantenimento dell’assegnazione in favore della madre fosse effettivamente funzionale al maggior benessere della minore, omettendo di valutare le concrete alternative abitative disponibili, il titolo di proprietà esclusiva dell’immobile in capo al padre, l’ormai consolidata abitudine della minore a vivere in entrambi i contesti abitativi e gli elementi istruttori dedotti dall’appellante, tra cui la relazione tecnica di parte dalla quale si evince che “la bambina si trova costretta a condividere con il proprio padre la camera, dove è stato messo un secondo lettino per lei, e che, con la crescita, la convivenza nella cameretta non solo non sarà più possibile, ma sarà anche motivo di difficoltà relazionale per il padre e per la bambina”. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe attribuito carattere pressoché automatico al criterio della conservazione dell’habitat domestico, in assenza una valutazione concreta e attuale dell’interesse della minore e senza spiegare per quali ragioni l’assegnazione dovesse permanere in favore della madre anziché del padre, pur a fronte di tempi di permanenza perfettamente paritari. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di detta Corte, l’istituto dell’assegnazione della casa familiare è esclusivamente funzionale alla tutela dell’interesse della prole e trova il proprio fondamento nell’esigenza di preservare, anche a seguito della crisi della coppia genitoriale, la continuità dell’ambiente domestico nel quale il minore è cresciuto. Nel delineare la nozione di “casa coniugale”, la Corte costituzionale (Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308) ha infatti chiarito che essa “corrisponde a quell’ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed Giurisprudenza di legittimità Ondif 5 alla formazione della personalità della prole”, sicché essa “risulta funzionalizzata alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio focolare domestico”. La disciplina vigente, introdotta dal D.Lgs. n. 154 del 2013 mediante l’art. 337sexies c.c., recependo e riformulando il previgente art. 155quater c.c., individua espressamente quale criterio prioritario per l’attribuzione del godimento della casa familiare l’interesse dei figli, in funzione della conservazione delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali e affettive maturate nel contesto domestico (Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 6979/2007 ; Cass. n. 16398/2007). In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 337sexies c.c. ha una evidente ratio di protezione della prole, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta e a mantenere il complesso delle relazioni e delle abitudini di vita in esso radicate (Cass. n. 27374/2022; Cass. n. 21334/2013). D’altro canto, è vero che a giurisprudenza di legittimità è altresì consolidata nell’affermare che l’assegnazione della casa familiare non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, né può essere utilizzata quale modalità indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole, essendo estranea alla relativa decisione qualsiasi ponderazione di interessi meramente economici che non si rifletta, in via immediata, sulla tutela della prole (Cass. n. 23591/2010). Proprio per tale ragione, questa Corte ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale costituisce “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”, venendo meno soltanto quando, per vicende sopravvenute, l’immobile non sia più idoneo a svolgere tale essenziale funzione (Cass. n. 32151/2023 ; Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 15367/2015). Cionondimeno, nel caso di specie, non può condividersi l’assunto secondo cui la Corte d’Appello avrebbe utilizzato l’assegnazione della casa familiare come strumento di perequazione economica tra i coniugi, poiché il riferimento contenuto nella motivazione all’effetto di riequilibrio delle rispettive condizioni patrimoniali e alla possibilità per la madre di provvedere al mantenimento diretto della figlia Giurisprudenza di legittimità Ondif 6 durante i periodi di permanenza con lei costituisce, infatti, una considerazione accessoria e complementare ad una ratio decidendi, che è evidentemente improntata all’esigenza di assicurare alla minore la continuità del proprio ambiente di vita. Invero la Corte territoriale ha affermato che il mantenimento dell’assegnazione della casa familiare in favore della madre, presso la quale la figlia minore era stata prevalentemente collocata, rispondesse al preminente interesse della minore, consentendole di conservare il proprio habitat domestico e le abitudini di vita ad esso connesse, oltre a garantire, nell’ambito del regime di mantenimento diretto adottato, un’adeguata organizzazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Per cui la censura del ricorrente invoca impropriamente attraverso una violazione di legge una revisione nel merito, inammissibile in questa sede, della statuizione circa l’assegnazione della casa coniugale, sulla base di elementi che peraltro la Corte di merito ha già valutato onde statuire nel in linea con i principi di legittimità ricordati. 3.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione omettere le generalità. Conclusione Giurisprudenza di legittimità Ondif 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026